IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge comunitaria 2009 - ed in particolare l'articolo 1, Allegato B;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE;
Vista la direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009;
Vista la direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009;
Valutata, pertanto, la necessita' di istituire un sistema di classificazione del rischio, secondo quanto previsto dalla direttiva 2006/22/CE, come modificata a seguito del recepimento delle citate direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato I, Parte A, e' aggiunto, in fine, il seguente punto: «5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.»;
b) dopo l'Allegato I, sono aggiunti i seguenti:
"Allegato II
Strumentazione standard da fornire alle unita' di controllo.
Le unita' di controllo incaricate dei compiti di cui all'Allegato I, dispongono della seguente strumentazione standard:
1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unita' di bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati centrale;
2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafo;
3) apparecchiatura specifica d'analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocita' dei veicoli prima dell'ispezione del loro apparecchio di controllo.
Allegato III
Infrazioni
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al regolamento (CEE) n.3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro gravita'.
1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2
Definizione dei criteri e delle modalita' di classificazione del rischio
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, tenuto anche conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, sono definiti i criteri e le modalita' del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravita' delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. Le infrazioni rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado di gravita', sono individuate dall'Allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto.
2. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, e' abrogato.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ne' minori entrate.
Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano