IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che
modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adeguamento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2004), ed in particolare l'articolo 20;
Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 9 agosto 2000, recante linee guida per
l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
195 del 22 agosto 2000;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 9 agosto 2000, recante individuazione
delle modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2000;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 9 maggio 2001, recante requisiti
minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, pubblicato nel supplemento ordinario n. 151 alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del16 giugno 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2005, recante
linee guida per la predisposizione delpiano di emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del16 marzo 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
24 giugno 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre
2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;»;
b) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi;»;
c) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali;»;
d) al comma 3, le parole: «e quello della sanità,» sono sostituite dalle seguenti: «, e quelli della sanità e dell'interno,»;
e) al comma 3, le parole: «e petroliferi» sono sostituite dalle seguenti: «, petroliferi e
commerciali, in cui sono presenti sostanze pericolose di cui all'articolo 2, comma 1,».
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non
può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2003/105/CE è pubblicata in GUCE n. L 345 del 31 dicembre 2003.
- La direttiva 96/82/CE è pubblicata in GUCE n. L 10 del 14 gennaio 1997.
- L'art. 20, della legge 18 aprile 2005, n. 62,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2005, n. 96, supplemento ordinario, così recita:
«Art. 20 (Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). -
1. Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Governo è
delegato ad adottare, entro il 1° luglio 2005, con le modalità di cui all'art. 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per recepire la direttiva 2003/105/CE del 16 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la citata direttiva 96/82/CE, nonchè per introdurre,
contestualmente, le disposizioni correttive necessarie per superare i rilievi formulati
dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2003/2014 avviata per recepimento non conforme della predetta direttiva 96/82/CE, apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228, supplemento ordinario.
- L'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così recita:
«Art. 20 (Piano di emergenza esterno). - 1.-3.
(Omissis).
4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza unificata,
per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione alla popolazione, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento della protezione civile verifica che l'attivazione del piano avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente rilevante o un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante.».
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 4 (Esclusioni). - 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari;
b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per
idrovia interna e marittima o per via aerea;
d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1;
e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione,l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;
e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi;
f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali;
g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonchè le soste tecniche temporanee
intermedie, dall'accettazione alla riconsegna delle merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte negli scali di smistamento ferroviario, ad eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di cui al comma 2;
h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le tipologie di cui all'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998, che svolgono in modo non occasionale le attività ivi menzionate, per i quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3, 4 del citato decreto 20 ottobre 1998.
2. (Omissis).
3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del presente decreto con gli
adattamenti richiesti dalla peculiarità delle attività portuali, definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro dell'ambiente, quello dei trasporti e della navigazione, e quelli alla sanità e dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il regolamento dovrà garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando le modalità del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi, per i porti industriali, petroliferi e commerciali, in cui sono presenti sostanze pericolose di cui all'art. 2, comma 1, le normative vigenti in materia di rischi industriali e di sicurezza.».
Art. 2.
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il comma 3 è abrogato.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Obblighi generali del gestore). - 1. Il gestore è tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.
2. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'allegato I, oltre a quanto previsto al comma 1, è altresì tenuto a provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni; all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, alla formazione, all'addestramento
ed all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ come previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998.
3. (Abrogato)».
Art. 3.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «al Prefetto», sono inserite le seguenti: «; al Comando
provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio»;
b) al comma 3 le parole: «, parte 1,» sono eliminate;
c) al comma 3 le parole: «dal recepimento delle relative disposizioni comunitarie» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative disposizioni comunitarie»;
d) il comma è sostituito dal seguente:
«4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito, ovvero nel caso di aumento significativo della quantità e di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di modifica dei processi che le impiegano, o di modifica dello stabilimento o dell'impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, nonchè di variazioni delle informazioni di cui al comma 2, il gestore aggiorna tempestivamente, nelle forme dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 e la scheda di cui all'allegato V»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, alla regione, alla provincia, al sindaco, al prefetto, al Comitato, nonchè al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, le informazioni di cui all'allegato V.»;
f) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:
«6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche
con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare
obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attività ne dà comunicazione ai destinatari della notifica di cui al comma 1.».
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come
modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 6 (Notifica). - 1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, è obbligato a trasmettere al Ministero dell'ambiente,
alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto; al Comando provinciale dei vigili del
fuoco competente per territorio; e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi dell'art. 19 e d'ora in avanti denominato Comitato, una notifica entro i seguenti termini:
a) centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione, per gli stabilimenti nuovi;
b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli stabilimenti
preesistenti.
2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, deve contenere le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;
b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;
c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;
e) l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;
f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all'allegato I, o per effetto di modifiche tecniche disposte con il decreto di cui all'art. 15, comma 2, o per effetto di
mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del presente decreto deve espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche ovvero entro il termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative disposizioni comunitarie.
4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito, ovvero nel caso di aumento significativo della quantità e di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di modifica dei processi che le impiegano, o di modifica dello stabilimento o dell'impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto di cui all'art. 10, nonchè di variazioni delle informazioni di cui al comma 2, il gestore aggiorna tempestivamente, nelle forme dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 e la scheda di cui all'allegato V.
5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, alla regione, alla provincia, al sindaco, al prefetto, al Comitato, nonchè al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, le informazioni di cui all'allegato V.
6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, può allegare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comu-nitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del
Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria elle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit. e norme tecniche internazionali.
6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attività ne dà comunicazione ai destinatari della notifica di cui al comma 1.».
Art. 4.
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato II
ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto.
Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose
presenti nello stabilimento, nonchè le informazioni che possono consentire di prendere
decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.»;
b) al comma 4 le parole: «nonchè della relazione prevista all'articolo 5, comma 3,» sono eliminate.
Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 8, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come
modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 8 (Rapporto di sicurezza). - 1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze
pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all'art. 7, comma 1, è parte integrante, deve evidenziare che:
a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure
necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto,
deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento,
che hanno un rapporto con i pericoli di incidenti rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'art. 14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti all'autorità competente di cui all'art. 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.
3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato II
ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, nonchè le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le indicazioni dell'allegato II e tenuto
conto di quanto già previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di sicurezza i criteri per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonchè i criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche.
5.-11. (Omissis).».
Art. 5.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, i commi 3 e 4 sono abrogati.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza). -
1. Chiunque intende realizzare uno degli stabilimenti di cui all'art. 8, comma 1, prima di
dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all'art. 21, comma 3; a tal fine, fa pervenire all'autorità di cui all'art. 21, comma 1, un rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilità.
2. Prima di dare inizio all'attività, il gestore, al fine di ottenere il parere tecnico conclusivo, presenta all'autorità di cui all'art. 21, comma 1, il rapporto di sicurezza,
integrando eventualmente quello preliminare.
3.-4. (Abrogati).».
Art. 6.
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai commi 1, alinea, 3 e
5, dopo le parole: «personale che lavora nello stabilimento,» sono inserite le seguenti:
«ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine,».
Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 11, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come
modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 11 (Piano di emergenza interno). - 1. Per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 8, il gestore è tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attività;
b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) per gli altri stabilimenti preesistenti già assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato IV, punto 1, ed è predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne
i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di emergenza interno deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario,
riveduto ed aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello
stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad
intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere
conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla provincia, entro gli stessi termini di cui
al comma 1, tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza di cui
all'art. 20 secondo la rispettiva competenza.
5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare le forme di consultazione,
di cui ai commi 1 e 3, del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine.».
Art. 7.
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 8, individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono:
a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente,
modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente
rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione;
b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.
2-ter. Il Comitato, in attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, accerta che:
a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui al comma 2-bis, lettera a);
b) i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni di cui al comma 2-bis, lettera
b).».
Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 12, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come
modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 12 (Effetto domino). - 1. In attesa di quanto previsto dall'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione interessata e il Comitato, dell'art. 6 e dell'art. 8, individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'art. 2, comma 1, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.
2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere al prefetto e alla provincia entro quattro mesi dall'individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 20.
2-bis. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono:
a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente,
modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente
rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione;
b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.
2-ter. Il Comitato, in attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, accerta che:
a) avvenga lo scambio, tra i gestori, delle informazioni di cui al comma 2-bis, lettera a);
b) i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni di cui al comma 2-bis, lettera
b).».
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituita
dalla seguente:
«(Assetto del territorio e controllo dell'urbaniz-zazione)»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, gli enti territoriali tengono conto, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto
del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonchè tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
c) al comma 6 le parole da: «vicino a zone» fino a: «interesse naturale» sono sostituite
dalle seguenti: «vicino a zone residenziali, ad edifici e zone frequentate dal pubblico, a
vie di trasporto principali, ad aree ricreative e ad aree di particolare interesse naturale
o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale».
Nota all'art. 8
- Il testo vigente dell'art. 14, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come
modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 14 (Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di mantenere le
opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonchè degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, per:
a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
b) modifiche degli stabilimenti di cui all'art. 10, comma 1;
c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio,
vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, all'emanazione del decreto provvede, entro i successivi tre mesi, il Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Entro tre mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 o di quello di cui al comma 2, gli enti territoriali apportano, ove necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciale e agli strumenti urbanistici. La variante è approvata in base alle procedure individuate dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.
Trascorso il termine di cui sopra senza che sia stata adottata la variante, la concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciate
qualora il progetto sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dai decreti di cui al
comma 1 o al comma 2, previo parere tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 21,
comma 1, sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento, basato sullo studio del caso
specifico o su criteri generali.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che siano stati adottati i provvedimenti
ivi previsti, la concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciate, previa valutazione favorevole dell'autorità competente di cui all'art. 21, comma 1, in ordine alla compatibilità della localizzazione degli interventi con le esigenze di sicurezza.
5. Sono fatte salve le concessioni edilizie già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, gli enti territoriali tengono conto, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto
del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale,nonchè tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone residenziali, ad edifici e zone frequentate dal pubblico, a vie di trasporto principali, ad aree ricreative e ad aree di
particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale il
gestore deve, altresì, adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e per l'ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili. A tal fine il comune invita il gestore di tali stabilimenti a trasmettere, entro tre mesi, all'autorità competente di cui all'art. 21, comma 1, le misure che intende adottare;
tali misure vengono esaminate dalla stessa autorità nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 21.».
Art. 9.
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «del commercio e dell'artigianato,» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata,»;
b) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) comunica alta Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore,
l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo 2, comma 1, nonchè informazioni sulle
attività dei suddetti stabilimenti.».
Nota all'art. 9:
- Il testo vigente dell'art. 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come
modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 15 (Funzioni del Ministero dell'ambiente).
1.Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con
la Conferenza unificata, sono stabiliti le norme tecniche di sicurezza per la prevenzione di rischi di incidenti rilevanti, le modalità con le quali il gestore deve procedere all'individuazione di tali rischi, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di
iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonchè i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, previa comunicazione al Ministero della sanità, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento.
3. Il Ministero dell'ambiente:
a) comunica agli Stati membri relativamente agli stabilimenti di cui all'art. 8 vicini al loro territorio nei quali possa verificarsi un incidente rilevante con effetti transfrontalieri tutte le informazioni utili perchè lo Stato membro possa applicare tutte le misure connesse ai piani di emergenza interni ed esterni e all'urbanizzazione;
b) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati nell'allegato VI, parte I, e comunica, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, parte II;
c) presenta alla Commissione europea una relazione triennale secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE, del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8;
c-bis) comunica alla Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'art. 2, comma 1, nonchè informazioni sulle attività dei suddetti stabilimenti.
4.-6. (Omissis).».
Art. 10.
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo la lettera
c) è aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettere c) e c-bis), nonchè per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 15, comma 4, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12
ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.».
Nota all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
così come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 18 (Competenze della regione). - 1. La regione disciplina, ai sensi dell'art. 72 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'esercizio delle competenze amministrative in
materia di incidenti rilevanti. A tal fine la regione:
a) individua le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilisce le modalità per l'adozione
degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale;
b) definisce le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria
tecnica, raccordando le funzioni dell'ARPA con quelle del comitato tecnico regionale di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e degli
altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nonchè, nel rispetto di quanto previsto
all'art. 25, le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo;
c) definisce le procedure per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e
del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
c-bis) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui all'art. 15, comma 3, lettere c) e c-bis), nonchè per l'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.».
Art. 11.
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b) dopo le parole «incidenti rilevanti» sono inserite le seguenti: «, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con
l'organizzazione di protezione civile»;
b) al comma 3, dopo le parole: «riveduto e aggiornato» sono inserite le seguenti parole:
«previa consultazione della popolazione,»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate dal Dipartimento di protezione
civile, d'intesa con la Conferenza unificata, ad intervalli appropriati comunque non
superiori a cinque anni. L'aggiornamento deve tenere conto dei cambiamenti normativi e delle esigenze evidenziate dall'analisi dei piani di emergenza esterna esistenti.»;
d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli stabilimenti di
cui all'articolo 6, qualora non assoggettati a tali disposizioni a norma dell'articolo 8. Il
piano di emergenza esterno è redatto sulla scorta delle informazioni di cui al medesimo
articolo 6 e all'articolo 12.»;
e) al comma 7, dopo le parole: «decreto legislativo n. 112 del 1998» sono aggiunte le
seguenti: «, fatta eccezione per le procedure di adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e 4-bis.».
Nota all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 20, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come
modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 20 (Piano di emergenza esterno). - 1. (Omissis).
2. Il piano di cui al comma 1 deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2, ed essere elaborati allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne
i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo, e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario riveduto ed aggiornato previa consultazione della popolazione, nei limiti delle risorse
previste dalla legislazione vigente, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti negli
stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in
merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; della revisione del piano
viene data comunicazione al Ministero dell'ambiente.
4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza unificata,
per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione alla popolazione, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento della protezione civile verifica che l'attivazione del piano avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente rilevante o un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante.
4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate dal Dipartimento di protezione
civile, d'intesa con la Conferenza unificata, ad intervalli appropriati comunque non
superiori a cinque anni. L'aggiornamento deve tenere conto dei cambiamenti normativi e delle esigenze evidenziate dall'analisi dei piani di emergenza esterna esistenti.
5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui all'art. 13, il prefetto, d'intesa con la
regione e gli enti locali interessati, redige anche il piano di emergenza esterno dell'area
interessata; fino all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterno vale quello già
emanato in precedenza.
6. Il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, le forme di consultazione della popolazione sui piani di cui al comma 1.6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli stabilimento di cui all'art. 6, qualora non assoggettati a tali disposizioni a norma dell'art. 8. Il piano di emergenza esterno è redatto sulla scorta delle informazioni di cui al medesimo art. 6 e all'art. 12.
7. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino all'attuazione dell'art. 72
del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, fatta eccezione per le procedure di adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e 4-bis.».
Art. 12.
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «viene eventualmente previsto» sono sostituite dalle seguenti parole: «è previsto»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la
situazione dello stabilimento.».
Nota all'art. 12:
- Il testo vigente dell'art. 21, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come
modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 21 (Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza). - 1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione da parte delle regioni della specifica disciplina prevista
dall'art. 18, a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 e adotta altresì il provvedimento conclusivo.
2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi.
Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio.
3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il decreto di cui all'art. 10, il Comitato avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla osta di fattibilità, eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla osta di fattibilità il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il
parere tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza,
comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni. Nell'atto che conclude l'istruttoria
vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la
riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state
fornite le informazioni richieste, è previsto il divieto di inizio di attività.
4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono trasmessi al Ministero
dell'ambiente, al Ministero dell'interno, alla regione, al prefetto, al sindaco, nonchè, per l'applicazione della normativa antincendi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia,
all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione può avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni
scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di ispezioni o sopralluoghi nello
stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a
partecipare alle riunioni del Comitato stesso.
5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la
situazione dello stabilimento.».
Art. 13.
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate te seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «all'articolo 8, comma 10» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 8, comma 9»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nella forma più idonea, a ogni persona ed a ogni struttura
frequentata dal pubblico che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 2. Tali notizie sono pubblicate almeno ogni cinque anni e, per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, devono essere aggiornate dal sindaco sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 21.».
Nota all'art. 13:
- Il testo vigente dell'art. 22, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come modificato dal precedente decreto, così
recita:
«Art. 22 (Informazioni sulle misure di sicurezza).
1.Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali
sono stati richiesti.
2. La regione provvede affinchè il rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 e lo studio di sicurezza integrato di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), numero 2), siano accessibili alla popolazione interessata. Il gestore può chiedere alla regione di non diffondere le parti del rapporto che contengono informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale o che si riferiscono alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In tali casi la regione mette a disposizione della popolazione la versione del
rapporto di sicurezza di cui all'art. 8, comma 9.
3. è vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di cui al comma 2, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio.
4. Il comune, ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'art. 6, comma 5, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa di cui all'allegato V.
5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, nella forma più idonea, a ogni persona ed a ogni struttura frequentata dal pubblico che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'art. 2. Tali notizie sono pubblicate almeno ogni cinque anni e, per gli stabilimenti di cui all'art. 8, devono essere aggiornate dal sindaco sulla base dei provvedimenti di cui all'art. 21.
6. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente sono comunque fornite dal comune alle persone che possono essere coinvolte in caso di incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti soggetti al presente decreto. Tali informazioni sono riesaminate ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che intervenga una modifica in conformità all'art. 10. Esse devono essere permanentemente a disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non può, in nessun caso, essere superiore a cinque anni.».
Art. 14.
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Il personale che effettua il sopralluogo può accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine sopralluogo.».
Nota all'art. 14:
- Il testo vigente dell'art. 24, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come
modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 24 (Accadimento di incidente rilevante). - 1. Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore è tenuto a:
a) adottare le misure previste dal piano di emergenza di cui all'art. 11;
b) informare il prefetto, il sindaco, il comando provinciale dei Vigili del fuoco il presidente della Giunta regionale e il presidente dell'amministrazione provinciale comunicando, non appena ne venga a conoscenza:1) le circostanze dell'incidente;
2) le sostanze pericolose presenti;
3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente;
4) le misure di emergenza adottate;
5) le informazioni su sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio
e lungo termine ed evitare che esso si riproduca;
c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergessero
nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.
2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri dell'ambiente, dell'interno e il Dipartimento della protezione civile nonchè i prefetti delle province limitrofe che potrebbero essere interessate dagli effetti dell'evento e dispone per l'attuazione del piano di emergenza esterna; le spese relative agli interventi effettuati sono poste a carico del
gestore, anche in via di rivalsa, e sono fatte salve le misure assicurative stipulate.
3. Il Ministro dell'ambiente, non appena possibile, predispone un sopralluogo ai fini della comunicazione alla
Commissione europea delle informazioni di cui all'art. 15, comma 3, lettera b).
3-bis. Il personale che effettua il sopralluogo può accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine sopralluogo.».
Art. 15.
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di:
a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.».
Nota all'art. 15:
- Il testo vigente dell'art. 25, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come
modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 25 (Misure di controllo). - 1. Le misure di controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del presente decreto, sulla base delle disponibilità finanziarie previste
dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate nell'ambito delle procedure di cui all'art. 21, consistono in verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.
1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di consentire un esame
pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di:
a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
b) disporre di mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.
2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate, sulla base delle disponibilità
finanziarie previste dalla legislazione vigente, dalla regione; in attesa dell'attuazione del procedimento previsto dall'art. 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, quelle relative agli stabilimenti di cui all'art. 8 sono disposte ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio
1998.
3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte sulla base dei criteri stabiliti con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono
effettuate indipendentemente di ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e devono essere concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.
4. Il sistema delle misure di controllo di cui al presente articolo comporta che:
a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo con una periodicità
stabilita in base a una valutazione sistematica dei pericoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento e almeno annualmente per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8;
b) dopo ogni controllo deve essere redatta una relazione e data notizia al Ministero dell'ambiente;
c) i risultati dei controlli possono essere valutati in collaborazione con la direzione dello stabilimento entro un termine stabilito dall'autorità di controllo.
5. Il personale che effettua il controllo può chiedere al gestore tutte le informazioni supplementari che servono per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di
incidenti rilevanti, per stabilire le probabilità o l'entità dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di emergenza esterno.
6. Fermo restando le misure di controllo di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente può disporre ispezioni negli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, ai sensi del citato decreto 5 novembre 1997, usufruendo delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente.».
Art. 16.
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3 e 4, dopo le parole «nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente» sono inserite le seguenti: «, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 25,»;
b) al comma 7, le parole: «all'articolo 5, comma 3,» sono eliminate;
c) al comma 7, le parole: «all'articolo 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 14, comma 6».
Nota all'art. 16:
- Il testo vigente dell'art. 27, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 27 (Sanzioni). - 1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'art. 6, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 o di redigere il documento di cui all'art. 7 entro i termini previsti, è punito con l'arresto fino a un anno.
2. Il gestore che omette di presentare la scheda informativa di cui all'art. 6, comma 5, è
punito con l'arresto fino a tre mesi.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'art. 25, o che non adempie agli obblighi previsti dall'art. 24, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.
4. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che non sia stato presentato il rapporto di sicurezza o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'art. 25, l'autorità preposta al controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non
superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati,comprovati motivi. In caso
di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario
all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l'autorità preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto di una parte di esso.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all'art. 7, comma 2, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
6. Il gestore che non aggiorna, in conformità all'art. 10, il rapporto di sicurezza di cui
all'art. 8 o il documento di cui all'art. 7, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi.
7. Il gestore che non effettua tali adempimenti di cui all'art. 11, all'art. 12, comma 2, e
all'art. 14, comma 6, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da
lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
8. Alla violazione di cui all'art. 22, comma 3, si applica la pena prevista all'art. 623 del
codice penale.».
Art. 17.
1. L'allegato B al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è abrogato
Art. 18.
1. L'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituito dall'allegato A
al presente decreto.
Art. 19.
1. All'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,il punto IV B è sostituito dal seguente:
«B. Valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti
identificati, nonchè piante, immagini o adeguata cartografia delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento.».
Nota all'art. 19:
- Il testo vigente dell'allegato II, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come modificato dal presente decreto, così recita:
«Allegato II
Dati e informazioni minime che devono figurare nel rapporto di sicurezza di cui all'art. 8
I. Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti.
Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all'allegato III.
II. Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento.
A. Descrizione del sito e del relativo ambiente, in particolare posizione geografica, dati
meteorologici.
Geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia.
B. Identificazione degli impianti e di altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un rischio di incidente rilevante.
C. Descrizione delle zone in cui può verificarsi un incidente rilevante.
III. Descrizione dell'impianto.
A. Descrizione delle principali attività e produzioni delle parti dello stabilimento importanti dal punto di vista della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in cui tale incidente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle misure preventive previste.
B. Descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative.
C. Descrizione delle sostanze pericolose:
1) l'inventario delle sostanze pericolose, che include:
- identificazione delle sostanze pericolose:
denominazione chimica, numero CAS, denominazione secondo la nomenclatura dell'IUPAC;
- quantità massima di sostanze pericolose effettivamente presente o possibile;
2) caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche e indicazione dei pericoli, sia immediati che differiti, per l'uomo o l'ambiente;
3) proprietà fisiche o chimiche in condizioni normali di utilizzo o in condizioni anomale
prevedibili.
IV. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione.
A. Descrizione dettagliata dei possibili sviluppi di eventuali incidenti rilevanti e delle loro probabilità o delle condizioni in cui possono prodursi, corredata di una sintesi degli eventi che possono svolgere un ruolo nel determinare tali sviluppi, con cause interne o esterne all'impianto;
B. Valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze degli incendi rilevanti identificati, nonchè piante, immagini o adeguata cartografia delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento.
C. Descrizione dei parametri tecnici e delle attrezzature utilizzate per garantire la sicurezza degli impianti.
V. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente.
A. Descrizione dei dispositivi installati per limitare le conseguenze di un incidente rilevante.
B. Organizzazione della procedura di allarme e di intervento.
C. Descrizione dei mezzi, interni o esterni, che possono essere mobilitati.
D. Sintesi degli elementi di cui alle lettere A, B e C necessari per l'elaborazione del piano di emergenza interno previsto all'art. 11.».
Art. 20.
1. All'allegato III al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto i) della lettera c) è sostituito dal seguente:
«i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione
dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle
necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione;
coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento;»;
b) il punto v) della lettera c) è sostituito dal seguente:
«v) pianificazione di emergenza: adozione e attuazione delle procedure per identificare le prevedibili situazioni di emergenza tramite un'analisi sistematica, per elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza in modo da far fronte a tali situazioni di
emergenza, e per impartire una formazione specifica al personale interessato. Tale
formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;».
Nota all'art. 20:
- Il testo vigente dell'allegato III, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così
come modificato dal presente decreto, così recita:
«Allegato III
Principi previsti all'art. 7 e informazioni di cui all'art. 8, relativi al sistema di gestione e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti.
Ai fini dell'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del sistema di gestione della sicurezza elaborati dal gestore, si tiene conto dei seguenti elementi. Le disposizioni enunciate nel documento di cui all'art. 7 dovrebbero essere proporzionate ai pericoli di incidenti rilevanti presentati dallo stabilimento:
a) la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dovrà essere definita per iscritto e includere gli obiettivi generali e i principi di intervento del gestore in merito al rispetto del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti;
b) il sistema di gestione della sicurezza dovrà integrare la parte del sistema di gestione
generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione
degli incidenti rilevanti;
c) il sistema di gestione della sicurezza si fa carico delle seguenti gestioni:
i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione
dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle
necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione;
coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento;
ii) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione e applicazione di procedure per l'identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala e valutazione della relativa probabilità e gravità;
iii) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per l'esercizio
in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei processi, delle apparecchiature e le fermate temporanee;
iv) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare agli impianti o depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti: processi o depositi;
v) pianificazione di emergenza: adozione e attuazione delle procedure per identificare le
prevedibili situazioni di emergenza tramite un'analisi sistematica, per elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza in modo da far fronte a tali situazioni di
emergenza, e per impartire una formazione specifica al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;
vi) controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per la valutazione
costante dell'osservanza degli obiettivi fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal sistema di gestione della sicurezza adottati dal gestore e per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le procedure dovranno inglobare il sistema di notifica del gestore in caso di incidenti rilevanti verificatisi o di quelli evitati per poco, soprattutto se dovuti a carenze delle misure di
protezione, la loro analisi e azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acquisita;
vii) controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione
periodica sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza. Revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia della politica in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione.».
Art. 21.
1. All'allegato V al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla sezione 1 le parole: «La Società ha presentato la relazione di cui all'articolo 5,
comma 4, del decreto legislativo»sono eliminate;
b) alla sezione 2, la parola: «fabbricante.» è sostituita dalla seguente: «gestore.»;
c) alla sezione 2, dopo il primo paragrafo è aggiunto il seguente: «Riportare le autorizzazioni e le certificazioni adottate in campo ambientale dallo stabilimento»;
d) alla sezione 3, è aggiunto il seguente trattino:
«- riportare una cartografia, in formato A3 secondo una adeguata scala, che metta in rilievo i confini dello stabilimento e delle principali aree produttive, logistiche e amministrative»;
e) alla sezione 4 le parole: «Sostanze e preparati soggetti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 175/1988» sono sostituite dalle seguenti: «Sostanze e preparati soggetti al
decreto legislativo n. 334/1999»;
f) alla sezione 4, prima della colonna: «Nome comune o generico» è inserita la seguente:
«Numero CAS o altro indice identificativo della sostanza/ preparato»;
g) alta sezione 7 le parole da: «Le informazioni debbono ...» a:
«... desunte dal Rapporto di sicurezza)» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni
debbono fare esplicito riferimento ai Piani di emergenza interni di cui all'articolo 11 e ai
Piani di emergenza esterni di cui all'articolo 20 del presente decreto.
Qualora i Piani di emergenza esterni non siano stati predisposti, il gestore dovrà riportare le informazioni desunte dal Rapporto di sicurezza, ovvero dalla pianificazione di emergenza di cui all'allegato III, lettera c), punto v)»;
h) alla sezione 9, il titolo è sostituito dal seguente:
«Informazioni per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all'esterno
dello stabilimento (fare riferimento alle zone individuate nel Piano di emergenza esterno.
Quando il PEE non è stato predisposto o non è previsto dalla normativa vigente, il gestore fa riferimento al RdS o all'analisi dei rischi).».
Nota all'art. 21:
- Il testo vigente dell'allegato V, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come modificato dal presente decreto, così recita:
«Allegato V
Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratoriomissis
Art. 22.
1. All'allegato VII al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le parole: «comma 11»
sono costituite dalle seguenti: «comma 10».
Nota all'art. 22:
- Il testo vigente del titolo dell'allegato VII al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come modificato dal presente decreto, così recita:
«Criteri armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni richieste di cui all'art. 8, comma 10».
Art. 23.
1. I gestori degli stabilimenti che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 334 del 1999»:
a) inviano la notifica di cui all'articolo 6, comma 2, e la scheda di informazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 334 del 1999, nei modi ed ai soggetti indicati allo stesso articolo 6, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) redigono il documento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) attuano il Sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei modi di cui al suddetto articolo 7, comma 2;
d) inviano il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
e) predispongono il Piano di emergenza interno di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 334 del 1999 nei modi stabiliti allo stesso articolo 11 tempestivamente e, in
ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
f) trasmettono le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 1999 nei modi stabiliti dallo stesso articolo 11, tempestivamente e, in ogni caso,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti individuati dallo stesso comma 4, nonchè al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente del territorio.
2. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 334 del 1999, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'interno, della salute, delle attività produttive e per i beni e le attività culturali, previa espressa intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, ad integrazione dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999. Dette linee guida tengono conto della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonchè tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed individuano inoltre:
a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel quadro conoscitivo relativo allo stato del territorio, delle componenti ambientali e dei beni culturali e paesaggistici, interessati da potenziali scenari di incidente rilevante;
b) i criteri per l'eventuale adozione da parte delle regioni, nell'ambito degli strumenti di
governo del territorio, di misure aggiuntive di sicurezza e di tutela delle persone e dell'ambiente, anche tramite interventi sugli immobili e sulle aree potenzialmente interessate da scenari di danno;
c) i criteri per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini del controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante.
Note all'art. 23:
- Per il decreto legislativo 7 agosto 1999, n. 334, vedi note alle premesse.
- Gli articoli 6, comma 2 e 5, 7, comma 1 e 2, 8, comma 1, 11, 2, comma 1 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così recitano:
«Art. 6 (Notifica). - 1. (Omissis).
2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, deve contenere le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;
b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;
c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;
e) l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;
f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
3.-4. (Omissis).
5. Il gestore, contestualmente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero dell'ambiente, alla regione, al sindaco e al prefetto competenti per territorio le informazioni di cui all'allegato V.
6. (Omissis).
«Art. 7 ( Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti). - 1. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore
degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti,allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono attuare il
sistema di gestione della sicurezza, previa consultazione del rappresentante della sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato III.
pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
2.-11. (Omissis).».
disposizioni dell'art. 8 il gestore è tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, il piano di emergenza interno da adottare nello
stabilimento nei seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attività;
b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) per gli altri stabilimenti preesistenti già assoggettati alla disciplina prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 entro tre mesi a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato IV, punto 1, ed è predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne
i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di emergenza interno deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario,
riveduto ed aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello
stabilimento, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla provincia, entro gli stessi termini di cui
al comma 1, tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza di cui
all'art. 20 secondo la rispettiva competenza.
5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare le forme di consultazione,
di cui ai commi 1 e 3, del personale che lavora nello stabilimento.».
- Per l'art. 14 del decreto legislativo n. 334 del 1999, vedi note all'art. 8.
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I.
2.-5. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137.».
Art. 24.
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè
minori entrate per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di sservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consigliodei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Storace, Ministro della sa-lute
Pisanu, Ministro dell'interno
Scajola, Ministro delle attività produttive
Lunardi, Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato A
(previsto dall'art. 18, comma 1, che sostituisce l'allegato I al decreto legislativo n. 334
del 1999)
omissis