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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Lavoro, previdenza e servizi sociali

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Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124
Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992,n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 1› marzo 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;


E M A N A il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Ambito di applicazione


1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.


Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) é il seguente:
"1. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui all'art. 38 della Costituzione e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonché di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)-u) (omissis);
v) previsione di più elevati livelli di copertura previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate secondo criteri di flessibilità e diversificazione per categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e separazione contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si applica l'art. 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché alle imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e ad operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilità di concessione di agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408".


Art. 2.
Destinatari.


Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;
b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, ovvero forme che assicurino un tasso di rendimento finanziario garantito;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.


Art. 3.
Istituzione delle forme pensionistiche complementari


1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.


Note all'art. 3:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) é il seguente: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- Il titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, contiene i seguenti articoli:
"Art. 45 (Contratti collettivi). - 1. La contrattazione collettiva é nazionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini.
3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.
4. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.
5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e specifiche materie.
6. I contratti collettivi quadro sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto.
8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale e, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, anche dalla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano provinciale ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
9. Le amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo".
"Art. 46 (Area di contrattazione per il personale dirigenziale) - 1. Per ciascuno dei comparti individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, é prevista un'autonoma separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4.
2. I contratti collettivi nazionali delle aree separate
di cui al comma 1 sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali.
3. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale é definito in un'apposita area di contrattazione alle cui trattative partecipano l'agenzia prevista dall'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
"Art. 47 (Rappresentatività sindacale). - 1. La maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali é definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le Confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano, anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8.
"Art. 48 (Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro). - 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini della organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Sono abrogate le norme che prevedono la rappresentanza elettiva del personale nei consigli di amministrazione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo".
"Art. 49 (Trattamento economico).
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio é definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori o quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori al fine di collegarli direttamente alla produttività individuale ed a quella collettiva, ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo di ciascun dipendente, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate, oppure obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute. Per la determinazione dei trattamenti accessori la contrattazione collettiva definisce criteri di misurazione obiettiva nell'ambito dei quali compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori".
"Art. 50 (Agenzia per le relazioni sindacali). - 1. è istituita l'agenzia per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'agenzia rappresenta in sede di contrattazione collettiva nazionale le pubbliche amministrazioni e svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto.
3. L'agenzia si attiene alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse regionale.
4. L'agenzia, in sede di contrattazione collettiva di comparto, tiene conto altresì, in quanto compatibili con le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle ulteriori indicazioni espresse dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione delle province d'Italia (UPI), dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), dall'Unione delle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE), dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici non economici, dalla Conferenza dei presidenti
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e dalla conferenza dei direttori generali del personale dei Ministeri e delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato, allargata a tutti i direttori generali del Ministero della pubblica istruzione, e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni.
5. Le amministrazioni regionali a statuto speciale e quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi dell'attività di rappresentanza o di assistenza dell'agenzia nella contrattazione collettiva. 6. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, dell'attività di rappresentanza o di assistenza dell'agenzia, alle cui direttive sono tenute in ogni caso a conformarsi.
7. Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia, con decreto del Presidente della Repubblica é emanato, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Con tale decreto sono definite altresì le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico di un fondo da iscriversi, mediante variazione compensativa con decreto del Ministro del tesoro, in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
8. L'agenzia si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di fuori ruolo o di comando, di dipendenti di enti pubblici economici, nonché di consulenti, esperti per i singoli comparti, tenuto anche conto delle indicazioni delle regioni e delle associazioni di cui al comma 4, nei limiti, nelle forme e per le esigenze previsti nel regolamento di cui al comma 7.
9. Il direttore dell'agenzia é nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
10. Il direttore dell'agenzia é coadiuvato, per le questioni attinenti il personale di cui al comma 4, da un comitato di coordinamento, i cui membri sono designati dalle rappresentanze di cui al medesimo comma 4. Gli incarichi al direttore, ai dipendenti degli enti pubblici economici ed ai consulenti di cui al comma 8 sono conferiti ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli oneri per i componenti del comitato di coordinamento restano a carico delle rappresentanze che hanno provveduto alla designazione".
"Art. 51 (Autorizzazione alla sottoscrizione)
1. L'agenzia di cui all'art. 50, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi nazionali di cui agli articoli 45 e 46, corredato da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata. Il Governo, nei quindici giorni successivi, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse regionale, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto tra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. L'autorizzazione governativa di cui al comma 1 è sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimità e la compatibilità economica entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi.
3. Per i contratti collettivi decentrati, la sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche è autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'art. 45, comma 4, con atto dell'organo di vertice previsto dai rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione alla sottoscrizione é sottoposta al controllo preventivo degli organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere all'agenzia di cui all'art. 50, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro copia dei contratti collettivi decentrati. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale, anche con riferimento agli eventuali utilizzi di risparmi ricavati dalla gestione e verificati dagli organi competenti.
4. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento e nelle leggi finanziaria e di bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi oltre il periodo di validità dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime".
"Art. 52 (Disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica). - 1. Il Ministero del tesoro quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva con specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci le amministrazioni pubbliche. L'onere a carico del bilancio dello Stato è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed
ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti.
3. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. I compiti affidati dal presente comma al predetto nucleo di valutazione sono sostitutivi dei compiti originariamente previsti dal citato art. 10.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione dell'ammontare complessivo.
In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministro del tesoro é autorizzato a ripartire con propri decreti le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri.
Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
"Art. 53 (Interpretazione autentica dei contratti collettivi). - 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. L'accordo conseguito ai sensi del comma 1 sostituisce con effetto retroattivo, dal momento del suo perfezionamento con le procedure di cui all'art. 51, la clausola contrattuale oggetto della controversia.
3. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo. Si applica la disposizione dell'art. 2113, quarto comma, del codice civile".
"Art. 54 (Aspettative e permessi sindacali). - 1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio del Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto, con riferimento a ciascun comparto ed area di contrattazione collettiva, della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri.
3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 47, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l'accordo di cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali. Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.
6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93".
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, é il seguente: "4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287".


Art. 4.
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio


1. Fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
2. Fondi pensione possono essere costituiti altresì nell'ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione é sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16. Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
a) le modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell'autorizzazione;
b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
c) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991,
n. 1, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro.
4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione non può essere concessa:
a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;
b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili separate da quelle della società o dell'ente;
c) se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione.
6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all'art. 16.
7. Trascorsi ventiquattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza che il fondo abbia iniziato la propria attività, l'autorizzazione decade.


Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 36 del codice civile é il seguente:
"Art. 36 (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute). - L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione".
- Il testo dell'art. 12 del medesimo codice civile é il seguente:
"Art. 12 (Persone giuridiche private). – Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.
Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto".
- Il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica) é il seguente: "1. Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1, per i quali é adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra".
- Il testo dell'art. 2117 del codice civile é il seguente:
"Art. 2117 (Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza). - I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro".
- Il testo dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) è il seguente:
"Art. 3. - 1. Le società di intermediazione mobiliare devono essere iscritte a un apposito albo istituito presso la CONSOB.
2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle società indicando le attività per le quali le società stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformità dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge:
a) la società deve essere costituita nella forma della società per azioni o in accomandita per azioni, deve ricomprendere nella denominazione sociale le parole 'società di intermediazione mobiliare e avere sede legale nel territorio dello Stato. Il capitale sociale sottoscritto deve essere rappresentato interamente da azioni con voto non limitato, deve essere versato per importo non inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni ovvero al maggiore importo determinato in via generale dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, anche in relazione alle attività esercitate, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
b) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 1, quarto comma, lettera c), della citata legge n. 77 del 1983, e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa previste dall'art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni. Gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti cui sono conferiti poteri di rappresentanza nonché i soci accomandatari devono altresì avere svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, assicurativo o finanziario, o in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, o in società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, o in società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, o in società di intermediazione mobiliare, o avere esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge, ovvero avere svolto funzioni di procuratore generale o rappresentante alle grida di agenti di cambio;
c) anche agli effetti dell'art. 1, quarto comma, lettera b), della citata legge n. 77 del 1983, per le funzioni svolte dai soggetti indicati alla lettera b), secondo periodo, del presente comma, presso società o enti che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle indicate alla medesima lettera b), si può tener conto delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari della società o dell'ente, purché il volume di attività del settore o dell'ufficio abbia dimensioni adeguate a quelle della società di gestione o di intermediazione mobiliare presso la quale la carica deve essere ricoperta.
Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per l'applicazione delle disposizioni della presente lettera, con particolare riferimento all'individuazione degli uffici e settori finanziari delle società o degli enti ed alla verifica dell'adeguatezza della loro dimensione rispetto a quella della società di intermediazione mobiliare;
d) i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e dei periti commerciali o degli avvocati o dei procuratori e al ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
e) i soggetti che, in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società devono documentare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera b); ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una società di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali.
3. La CONSOB stabilisce, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 1, gli elementi informativi che la domanda deve contenere, i documenti che devono essere forniti in allegato, nonché le modalità di svolgimento dell'istruttoria. La CONSOB comunica immediatamente alla Banca d'Italia le iscrizioni disposte e le autorizzazioni rilasciate".


Art. 5.
Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo


1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei lavoratori é previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.
2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.
3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, é istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.


Art. 6.
Regime delle prestazioni e modelli gestionali


1. Il fondo pensione non é abilitato all'assunzione diretta di impegni di natura assicurativa e gestisce le risorse mediante:
a) convenzione con soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti alla Comunità economica europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzione con impresa assicurativa autorizzata e abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
c) convenzione con ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulla base dei principi e criteri del presente decreto legislativo;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a).
2. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, nonché per le forme che assicurino un tasso di rendimento finanziario garantito di cui all'art. 2, comma 2, il fondo pensione gestisce le relative risorse esclusivamente mediante convenzione con impresa assicurativa abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente tra loro.
4. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). A tale fine, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 16, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono, tra l'altro, individuati: a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) i criteri di rendicontazione dell'attività svolta e di applicazione delle commissioni di gestione; d) il contenuto dei contratti tra fondo e gestore; e) le regole da osservare in materia di conflitto di interessi.
5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.


Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, é il seguente:
"1. Per attività di intermediazione mobiliare si intende:
a)-b) (omissis);
c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari".
- La tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742 (Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita) é la seguente:
"TABELLA
A) Classificazione per ramo.
I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana.
II - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità.
III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento.
IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, n. 1, lettera d), della direttiva CE n. 79/267 del 5 marzo 1979.
V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa".
- Il testo del comma 2 dell'art. 27 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) é il seguente: "2. Ai fini del presente titolo il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto - nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante - possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società.
Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione".


Art. 7.
Prestazioni


1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.
2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione.
3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 10, comma 1, lettera a).
4. L'iscritto al fondo per il quale da almeno otto anni siano accumulati, ai sensi dell'art. 8, contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto (TFR) può conseguire, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti costitutive, una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti della quota della sua posizione individuale corrispondente all'accumulazione di quote del TFR di sua pertinenza. Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c).
5. L'entità delle prestazioni é determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2.
6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato;
b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma.


Art. 8.
Finanziamento


1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando il limite complessivo di cui all'art. 13, comma 2, le fonti costitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.
3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai princìpi del presente decreto legislativo.
5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.


Note all'art. 8:
- L'art. 409, punto 3, del codice di procedura civile, così recita:
"Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1)-2) (omissis);
3) rapporti di agenzia di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.


Art. 9.
Fondi pensione aperti


1. I soggetti con i quali é consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.
2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b).
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività dei fondi di cui al presente articolo é rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le rispettive autorità di vigilanza, sentita la commissione di cui all'art. 16, nonché, nel caso di soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.


Note all'art. 9:
- La legge 23 marzo 1983, n. 77, recante "Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28 marzo 1983.


Art. 10.
Permanenza nel fondo pensione


e cessazione dei requisiti di partecipazione
1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone i termini per l'esercizio:
a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9;
c) il riscatto della posizione individuale.
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.
3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.


Art. 11.
Vicende del fondo pensione


1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'art. 10.
2. Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all'art. 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all'art. 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione di cui all'art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione di cui all'art. 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.


Note all'art. 11:
- Il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, contiene disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. Gli articoli dal n. 57 al n. 66 (capo II) trattano dell'amministrazione straordinaria, mentre gli articoli dal n. 67 al n. 86 (capo III) riguardano la liquidazione. Se ne trascrive il testo:
"Art. 57. - Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'ispettorato può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi di aziende di credito:
a) qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dall'ispettorato;
b) nel caso in cui risultino gravi perdite del patrimonio;
c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi delle aziende. Nel caso di società anonime o in accomandita per azioni, lo scioglimento degli organi amministrativi può altresì essere richiesto dall'assemblea dei soci, con deliberazioni da prendersi a norma dell'art. 158 del codice di commercio.
Il decreto é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno.
I poteri dei disciolti organi amministrativi sono provvisoriamente assunti da un funzionario dell'ispettorato, che assume il nome di 'commissario provvisorio, a ciò designato dal capo dell'ispettorato.
Il commissario provvisorio, previo sommario processo verbale d'inventario, prende temporaneamente in consegna l'azienda dagli organi predetti, fermo il disposto dell'art. 60.
Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi amministrativi, nonché quelle attribuite dalla presente legge ai commissari di cui all'articolo seguente.
L'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo, può altresì essere richiesta all'ispettorato dal titolare delle aziende individuali di credito; in tal caso l'ispettorato provvederà secondo le norme del presente capo.
Al commissario nominato dall'ispettorato competono le facoltà normalmente comprese in un mandato institutorio generale".
"Art. 58. - Con provvedimenti da emanarsi non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente, il capo dell'ispettorato:
a) nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione delle aziende;
b) nomina un comitato di sorveglianza composto da tre a nove membri, scelti fra persone che siano esperte nell'attività bancaria, o che siano comprese fra i creditori o che siano ritenute dall'ispettorato specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli enti fondatori o dei soci.
A maggioranza di voti, il comitato nomina il suo presidente.
I provvedimenti del capo dell'ispettorato di cui al presente articolo, nonché il verbale di nomina del presidente, sono pubblicati nel termine di giorni quindici nella Gazzetta Ufficiale del regno, parte 'Disposizioni e comunicati rubrica 'Ispettorato
Per i provvedimenti concernenti società, copia della Gazzetta Ufficiale sarà depositata, entro quindici giorni dalla pubblicazione suddetta, presso la cancelleia del tribunale civile del luogo ove la società ha sede e sarà provveduto alla loro trascrizione nel registro delle società ed alla comunicazione al consiglio provinciale dell'economia corporativa del luogo ove la società ha sede.
Quando il provvedimento del capo dell'ispettorato è emanato contemporaneamente al decreto di scioglimento di cui all'art. 57, l'amministrazione delle aziende é assunta direttamente dai commissari nominati dal capo dell'ispettorato stesso.
Con le medesime modalità, stabilite per la nomina, l'ispettorato, quando lo ritenga opportuno, provvede alla revoca ed alla sostituzione dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza.
Le funzioni dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza durano per il periodo massimo di sei mesi, quando un termine più breve non sia prescritto dal decreto di cui all'art. 57. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad altri sei mesi.
Le indennità spettanti ai commissari ed al comitato di sorveglianza sono fissate dall'ispettorato e sono a carico delle aziende".
"Art. 59. - Per effetto del provvedimento di cui all'art. 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci, dei partecipanti e dei fondatori.
Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni gli organi di vigilanza statutari e particolarmente quelli sindacali che sono sciolti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto".
"Art. 60. - Gli organi delle disciolte amministrazioni ed i titolari delle aziende individuali sono tenuti a redigere l'inventario e a fare le consegne ai commissari, ai quali dovranno anche presentare il rendiconto, certificato dagli organi di vigilanza, dal tempo dell'ultimo bilancio.
Alle operazioni relative assistono il comitato di sorveglianza od uno o più dei suoi delegati e il funzionario delegato dall'ispettorato per la gestione provvisoria".
"Art. 61. - Sono attribuiti ai commissari tutte le facoltà spettanti ai disciolti organi amministrativi delle aziende che non siano individuali.
I commissari delle aziende individuali nominati a norma dell'ultimo comma dell'art. 57 possono, quando ne risulti l'opportunità nell'interesse dei crediti, richiedere al tribunale competente la nomina di uno o più sequestratari giudiziali del patrimonio non investito nell'azienda bancaria.
L'ispettorato, con disposizioni notificate ai commissari ed ai membri del comitato di sorveglianza, può prescrivere speciali cautele e limitazioni nella gestione delle aziende, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili.
Quando i commissari siano più d'uno, essi deliberano validamente a maggioranza ed impegnano l'azienda con la firma congiunta di almeno due fra di essi.
Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di
voti; in caso di parità prevale il voto del presidente".
"Art. 62. - Spetta esclusivamente ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ispettorato l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza.
Gli organi amministrativi succeduti ai commissari sono obbligati a proseguire le azioni di responsabilità iniziate dai commissari quando questi siano cessati di carica, ed a riferirne all'ispettorato".
"Art. 63. - Ai fini della tutela degli interessi dei creditori, quando ricorrano circostanze eccezionali, i commissari possono, sentito il comitato di sorveglianza ed in base ad autorizzazione dell'ispettorato, sospendere per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile, eventualmente con le stesse formalità, di altri due mesi, il pagamento della passività di qualsiasi genere da parte delle aziende.
Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa ma si applica in confronto dei portatori dei certificati di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815.
Durante il periodo della sospensione e con l'autorizzazione dell'ispettorato, possono essere corrisposte agli aventi diritto quote proporzionali di rimborso.
Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende, né possono essere iscritte ipoteche sugli immobili, od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori all'inizio del predetto periodo di sospensione.
La sospensione di cui al presente articolo non costituisce stato di cessazione dei pagamenti.
Le norme per l'attuazione del provvedimento di cui al presente articolo sono determinate dall'ispettorato".
"Art. 64. - I commissari straordinari cessano dalle loro funzioni al termine previsto dall'art. 58, ovvero anche prima col consenso dell'ispettorato.
I commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'ispettorato.
La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione commissariale é protratta fino al termine della gestione stessa. Il commissario redige il bilancio ed il conto profitti e perdite che vengono presentati per l'approvazione all'ispettorato e pubblicati nei modi di legge.
Prima della cessazione della loro funzione i commissari provvedono perché siano ricostituiti gli organi della normale amministrazione mediante nuove nomine da farsi a norma di legge, degli atti costitutivi e degli statuti della società e degli altri enti.
A tali organi i commissari fanno le consegne, accompagnate da un inventario aggiornato, e, nel più breve termine possibile, presentano ai detti organi il rendiconto dall'inizio della loro gestione.
Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno comunicate entro sessanta giorni all'ispettorato al quale spetta di decidere al riguardo e di prendere i provvedimenti che riterrà opportuni.
Nessuna azione di responsabilità contro i commissari ed i membri del comitato di sorveglianza può essere promossa senza l'autorizzazione dell'ispettorato".
"Art. 65. - I commissari ed i membri dei comitati di sorveglianza non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, degli altri commissari o col voto favorevole di tutti i componenti il comitato di sorveglianza.
Sono applicabili ai commissari ed ai membri dei comitati di sorveglianza di casse di risparmio e di monte di pegni di prima categoria, nonché di altri monti di pegni e di casse rurali ed agrarie, le disposizioni riguardanti le obbligazioni degli organi dell'amministrazione ordinaria di tali istituti".
"Art. 66. - Senza pregiudizio di quanto é stabilito nei precedenti articoli, il capo dell'ispettorato, nei casi giudicati nel comma primo dell'art. 57 e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, può disporre che un funzionario dell'ispettorato, previo sommario processo verbale d'inventario, assuma la gestione provvisoria dell'azienda con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese. La gestione provvisoria non può mai avere una durata superiore ai due mesi. Il provvedimento del capo dell'ispettorato é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
regno.
Procedutosi allo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda, a norma del comma primo dell'art. 57, il funzionario dell'ispettorato é investito senz'altro delle facoltà indicate nel comma quarto dello stesso art. 57.
Ultimata la gestione provvisoria e ove non sia stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi, il funzionario dell'ispettorato fa la consegna agli stessi organi amministrativi e si applicano le disposizioni dell'art. 64, commi quinto, sesto e settimo. Il comma settimo si applica altresì nei riguardi del funzionario dell'ispettorato indicato nell'art. 57".
"Art. 67. - Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'ispettorato, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende secondo le norme dei successivi articoli:
a) quando le irregolarità o le deviazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall'art. 57 siano di eccezionale gravità;
b) su istanza del titolare delle aziende individuali ovvero di chi può chiedere lo scioglimento degli organi amministrativi delle aziende, ai sensi dell'art. 57, comma primo.
La liquidazione regolata dal presente capo può essere disposta anche quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'art. 58, ovvero sia in corso la liquidazione secondo le norme ordinarie. Anche i commissari straordinari e i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione di cui al presente capo, la quale può essere disposta, pure di ufficio, in luogo della liquidazione volontaria allo scopo di rendere questa più sollecita. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dalle presenti disposizioni.
La liquidazione regolata dal presente capo si applica anche alle aziende individuali di credito, il titolare delle quali, per effetto del decreto di cui al primo comma del presente articolo, viene a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 699 del codice di commercio. In tal caso i poteri del commissario nominato dall'ispettorato si estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non investito nella azienda di credito.
Il decreto che ordina la messa in liquidazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno. Per effetto del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi e di sorveglianza delle aziende e restano sospese le funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti o fondatori.
Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme indicate nel comma terzo dell'art. 58, il capo dell'ispettorato nomina:
a) uno o più commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a nove persone scelte come alla lettera b) dell'art. 58.
Nelle stesse forme può essere disposta la revoca e la sostituzione dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.
Il comitato nomina, a maggioranza di voti, il suo presidente. Il relativo verbale di nomina é pubblicato, nel termine di giorni quindici, nella Gazzetta Ufficiale del regno, parte "Disposizioni e comunicati", rubrica "Ispettorato".
Le indennità spettanti ai commissari ed ai comitati di sorveglianza sono fissate dall'ispettorato e sono a carico delle aziende".
"Art. 68. - Il decreto di messa in liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento; tuttavia, qualora la procedura di liquidazione di cui al presente capo venga applicata a un'azienda individuale ovvero a una società, che all'atto in cui viene posta in liquidazione si trovi in stato di cessazione dei pagamenti, il tribunale, d'ufficio o su istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato di cessazione dei pagamenti.
La sentenza determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo. Essa rende applicabili le disposizioni degli articoli 707, capoverso, 708, 709, 710 e 711 e dell'art. 9, secondo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 995.
La sentenza rende altresì applicabili le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare: a tal fine, il presidente del tribunale deve trasmettere, entro ventiquattro ore, al procuratore del Re copia della sentenza ed i commissari devono, con apposita relazione, informarlo delle principali cause e circostanze del dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le notizie di cui siano richiesti.
Gli interessati hanno diritto di fare opposizione alla sentenza avanti allo stesso tribunale che l'ha pronunciata entro quaranta giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del tribunale.
La data dell'affissione sarà pubblicata nel Bollettino degli annunzi legali.
L'opposizione é proposta in contraddittorio dei commissari ed é decisa nel giudizio di cui al successivo art. 78".
"Art. 69. - Quando si verifichino le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una azienda di credito, il tribunale dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti ed ordina che la sua sentenza sia entro tre giorni comunicata d'ufficio, per cura del cancelliere, all'ispettorato, il quale provvede alla messa in liquidazione secondo le norme del presente capo. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 68 e seguenti.
Il tribunale può anche emanare i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori, fino all'inizio della suddetta procedura di liquidazione".


Note all'art. 11:
"Art. 70. - Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno del decreto di messa in liquidazione, é sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, comprese quelle derivanti dai certificati di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, salvo il disposto dell'art. 80; dalla stessa data sono applicabili alla liquidazione gli articoli 700 e 701 del codice di commercio e non possono essere intrapresi o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende poste in liquidazione, né possono essere iscritte ipoteche sugli immobili od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori alla messa in liquidazione.
Dalla stessa data nessuna azione può essere promossa o proseguita contro l'azienda in liquidazione, salvo quanto é disposto dagli articoli 77 e 78.
Se l'azienda posta in liquidazione sia conduttrice di immobili, i commissari liquidatori hanno facoltà di provvedere al subaffitto, nonostante ogni patto contrario.
Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa".
"Art. 71. - I commissari procedono a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'ispettorato e sotto la vigilanza del comitato di sorveglianza di cui all'art. 67.
I commissari, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono formare l'inventario e ricevere la consegna dei libri, delle carte e del patrimonio dell'azienda. Alla formazione dell'inventario ed alla consegna assistono il comitato di sorveglianza o uno o più suoi delegati. Alle relative operazioni possono inoltre sempre assistere delegati dell'ispettorato.
Qualora, per mancato intervento degli amministratori o liquidatori cessati di carica o dei titolari delle aziende, o per mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione delle consegne, sarà provveduto di autorità e con l'assistenza di un regio notaio, dai commissari i quali, occorrendo, richiederanno intervento della forza pubblica.
Gli organi di amministrazione devono rendere ai commissari il conto relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.
Tale obbligo si estende anche ai titolari delle aziende individuali.
I commissari sono dispensati dal formare il bilancio annuale se la liquidazione si protrae oltre l'anno, ma sono tenuti a presentare annualmente all'ispettorato una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale dell'azienda e sull'andamento della liquidazione. Tale relazione deve essere accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza".
"Art. 72. - I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo e per esperire tutte le azioni comunque spettanti alle aziende poste in liquidazione, oltre a quanto é disposto negli articoli 73 e 74 rispetto ai soci responsabili senza limitazione, qualora la procedura di liquidazione venga applicata ad una società in nome collettivo o in accomandita.
L'ispettorato può stabilire che per talune categorie di operazioni od atti esso sia sentito preliminarmente e che sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza; ma queste limitazioni non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
La inosservanza da parte dei commissari delle norme emanate dall'ispettorato li rende responsabili verso le aziende dei danni che ad esse ne derivino. Tuttavia le relative azioni di responsabilità non potranno essere promosse senza l'autorizzazione dell'ispettorato.
Quando i commissari siano più di uno, essi deliberano a maggioranza ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi; salvo il caso di deleghe speciali conferite ad una persona mediante deliberazione presa con la maggioranza suddetta.
Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente".
"Art. 73. - Quando la procedura di liquidazione viene applicata ad una società in nome collettivo ovvero in accomandita, i commissari possono chiedere al presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della società, l'autorizzazione ad iscrivere, nell'interesse della massa creditrice, ipoteca sui beni dei soci responsabili senza limitazione; la iscrizione ha luogo senza spese.
I commissari hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali.
All'uopo essi, sentito il comitato di sorveglianza, compilano il piano di ripartizione della somma predetta fra i soci. La ripartizione avviene per contributo, osservate le disposizioni dell'art. 1717 del codice civile. I contributi, che dovrebbero essere corrisposti dai soci ritenuti non facilmente solvibili, possono essere proporzionalmente ripartiti tra tutti gli altri soci per la parte non facilmente esigibile. Tuttavia ciascun socio avrà diritto di ottenere dal liquidatore, sulle somme che residuassero dopo chiusa la liquidazione, la restituzione di quanto avesse pagato in più rispetto alla quota che a lui farebbe carico, in conformità alle disposizioni dell'art. 1199 del codice civile.
Il piano di ripartizione é, a cura dei commissari, comunicato per lettera raccomandata ai soci all'indirizzo risultante dai documenti dell'azienda, ed i soci, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del piano di ripartizione, possono alla loro volta comunicare per lettera raccomandata ai commissari le loro osservazioni sul piano stesso. Scaduto il termine predetto i commissari presentano il piano di ripartizione al tribunale, il quale, esaminate le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controsservazioni dei commissari ed apportata al piano di ripartizione la modificazione che in conseguenza ritenesse opportuna, lo rende esecutivo con decreto non soggetto a impugnazione.
In virtù del piano di ripartizione, reso esecutivo a termini del comma precedente, i commissari possono senz'altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sarà fissato dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo di ripartizione da comunicarsi a ciascun socio. I commissari, in seguito ad autorizzazione dell'ispettorato, possono chiedere che i soci eseguano in tutto o in parte i versamenti a cui sono tenuti in base al piano di ripartizione, anche prima che si addivenga alla liquidazione dell'intero attivo della società.
I commissari hanno pure facoltà di esercitare, nell'interesse della massa creditrice, l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 1235 del codice civile, per gli atti compiuti dai suoi responsabili senza limitazione".
"Art. 74. - Senza pregiudizio di quanto é disposto nell'articolo precedente, i commissari, qualora concorrano particolari circostanze, possono procedere, in seguito ad autorizzazione dell'ispettorato, alla trascrizione del decreto di messa in liquidazione in ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili dei soci responsabili senza limitazione. Dalla data della trascrizione del decreto e per tutta la durata della liquidazione il socio, senza il consenso dei commissari, non può alienare, né sottoporre ad ipoteca i beni suddetti.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno del decreto di messa in liquidazione della società nessuna azione può essere promossa o proseguita contro i soci responsabili senza limitazione da parte dei creditori della società.
Le facoltà di cui all'articolo precedente e al comma primo di questo articolo, possono essere esercitate dai commissari liquidatori, anche nei riguardi dei soci receduti od esclusi dalla società per quanto concerne le operazioni fatte dalla società stessa anteriormente al giorno in cui il recesso o la esclusione é pubblicata.
Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della società, si presumono fatti in frode dei creditori della società e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano stati compiuti dai soci responsabili senza limitazione posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:
a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni menzionati nel comma secondo, numeri 1 e 2, dell'art. 707 del codice di commercio;
b) gli atti e i contratti commutativi in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal socio sorpassino notevolmente ciò che a lui é stato dato o promesso;
c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni dei soci quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito".
"Art. 75. - I commissari possono, nei casi di ritenuta necessità e nell'interesse del miglior realizzo del patrimonio, previa autorizzazione dell'ispettorato, continuare l'esercizio dell'azienda secondo le norme e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza.
Sempre secondo le norme e con le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'ispettorato, i commissari possono contrarre mutui, fare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività sociali, anche ai fini di eventuali distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto.
I commissari non possono cedere in blocco le attività se non col parere favorevole del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'ispettorato".
"Art. 76. - Entro un mese dalla loro nomina, i commissari comunicano a ciascun creditore, per lettera raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture ed i documenti dell'azienda.
Un'analoga comunicazione deve essere fatta a coloro che risultino titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda in liquidazione.
I commissari inoltre provvedono con le forme di pubblicità prescritte dall'ispettorato a rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione.
Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori, compresi gli impiegati dell'azienda ed i titolari dei diritti di cui al primo capoverso, possono presentare od inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai commissari.
Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che mette in liquidazione l'azienda, i creditori i quali non abbiano ricevuto dai commissari la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, devono richiedere con lettera raccomandata, ai commissari, di essere ammessi al passivo dell'azienda e presentare i documenti atti a dimostrare la esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti, e coloro cui spettino diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda o che agiscano in base ai diritti riconosciuti dagli articoli 802, 803 e 804 del codice di commercio, debbono proporli, quando non abbiano ricevuto la comunicazione suddetta dal commissario, mediante lettera raccomandata accompagnata dai documenti giustificativi, ai commissari stessi.
La omessa presentazione, nei termini della domanda di cui al comma precedente, fa concorrere ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la presentazione della domanda di ammissione secondo le disposizioni dell'art. 80".
"Art. 77. - I commissari, trascorso il termine di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e non oltre trenta giorni successivi, presentano all'ispettorato l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi e l'elenco dei titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di cui all'articolo precedente.
Entro lo stesso termine, i commissari dovranno depositare presso la sede legale dell'azienda, a disposizione degli aventi diritto, l'elenco dei creditori privilegiati e di coloro a cui i commissari riconoscono diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda, con l'indicazione dei documenti giustificativi.
Pure entro lo stesso termine, i commissari devono comunicare, mediante lettera raccomandata, a coloro cui intendano negare, in tutto o in parte, il riconoscimento delle loro pretese, la decisione presa nei loro riguardi.
I creditori e gli altri interessati suddetti possono proporre i loro reclami con atti depositati nella cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari, entro un mese dal giorno in cui avranno ricevuto la lettera raccomandata di cui al comma precedente.
Il reclamo dovrà contenere la elezione di domicilio nella città sede del tribunale medesimo, in difetto della quale ogni notifica sarà eseguita alla porta del tribunale.
Entro un mese dal deposito dell'elenco indicato nel secondo comma del precedente articolo, qualunque interessato può reclamare contro il riconoscimento dei diritti effettuato dai commissari a favore delle persone comprese nell'elenco stesso, con atti depositati alla cancelleria del tribunale, previa notifica ai commissari ed alle persone cui si intende contestare il riconoscimento suddetto".
"Art. 78. - I reclami devono essere decisi in unico giudizio.
Il presidente del tribunale, su richiesta dei commissari, stabilisce la sezione e l'udienza per la discussione della causa.
Il provvedimento del presidente del tribunale é reso noto a tutti gli interessati mediante l'affissione alla porta esterna del tribunale medesimo per i quindici giorni precedenti all'udienza, e mediante avviso ai reclamanti per lettera raccomandata, a cura dei commissari, al domicilio eletto. Ad esso é data altresì diffusione a cura dei commissari stessi con le altre forme di pubblicità prescritte dal tribunale o disposte dall'ispettorato.
Nel caso di mancata comparizione dei reclamanti il tribunale pronuncia in contumacia.
Nel giudizio i commissari esibiscono al tribunale perché se ne valga, ove occorra, per decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l'elenco dei creditori di cui al primo comma dell'art. 77".
"Art. 79. - La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all'articolo precedente fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
Essa é affissa alla porta esterna del tribunale a cura del cancelliere. A cura dei commissari viene dato avviso alle parti in causa della data di affissione, mediante lettera raccomandata al domicilio eletto.
L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dall'affissione con citazione ai commissari a comparire avanti la corte d'appello in un termine non maggiore di trenta giorni né minore di dieci, a pena di nullità.
Quando l'appello sia proposto dai commissari, esso deve essere notificato alle persone i cui reclami siano stati accolti dal tribunale ed é sottoposto ai termini suddetti.
La corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi reclami che decide con unica sentenza.
Al giudizio di appello si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo precedente.
Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza di appello ed è abbreviato della metà.
In base alla sentenza definitiva, i commissari compilano e depositano presso l'ispettorato le variazioni all'elenco dei creditori e degli aventi diritto di cui al primo comma dell'art. 77".
"Art. 80. - I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ispettorato, possono eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto anche prima che siano realizzate tutte le attività ed accertate tutte le passività.
I creditori e gli altri interessati i quali, pur non avendo avuto comunicazione di essere compresi negli elenchi di cui all'art. 77, non abbiano presentate le loro domande ai commissari nei termini indicati nell'articolo stesso, possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme stabilite dagli articoli 77, 78 e 79. Essi però concorrono ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la loro domanda di ammissione, salvo che si tratti di far valere diritti di proprietà od altri diritti reali su cose non ancora alienate.
I commissari, quando possano presumere che le passività dell'ente eccedono quelle risultanti dai libri e dalle scritture o dalle sentenze emanate nei giudizi, di cui agli articoli 78 e seguenti, prima di provvedere a qualsiasi reparto, hanno facoltà di accantonare un fondo sul quale hanno diritto di prelazione, per i reparti ad essi non corrisposti, i creditori che abbiano presentate le loro domande di ammissione tardivamente a norma del secondo comma di questo articolo, purché entro il termine massimo di due anni.
Le contestazioni alle quali potessero dar luogo le domande tardive di cui al presente articolo sono decise, ad istanza dei commissari delle aziende, nel giudizio indicato all'art. 77, qualora esso sia tuttora pendente davanti al tribunale: qualora, invece, esso sia chiuso, le contestazioni di cui al precedente comma sono parimenti riunite in unico giudizio da svolgersi secondo le norme degli articoli 77 e seguenti.
Le domande dirette ai commissari a norma del presente e del precedente art. 77 valgono ad interrompere i termini di prescrizione e di decadenza".
"Art. 81. - Sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'ispettorato, i commissari possono limitare la distribuzione di un primo reparto ai piccoli creditori, secondo norme da approvarsi dall'ispettorato.
Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che non intacchino le possibilità della definitiva assegnazione delle quote spettanti a tutti i creditori".
"Art. 82. - Compiuta la liquidazione dell'attivo, ma prima di avere integralmente distribuito l'ultimo reparto spettante ai creditori, i commissari redigono il rendiconto finale di liquidazione, indicando il residuo reparto disponibile.
Tale rendiconto, accompagnato da un rapporto del comitato di sorveglianza, deve essere sottoposto all'approvazione dell'ispettorato e quindi depositato presso la cancelleria del tribunale civile, insieme col rapporto del comitato di sorveglianza.
Il tribunale, sull'istanza dei commissari, determina le forme di pubblicità da darsi al rendiconto finale e fissa le modalità ed i termini entro i quali i creditori ammessi, ai quali non siano stati corrisposti i reparti loro spettanti già maturati, nonché i titolari dei crediti sorti durante la liquidazione e non soddisfatti, possono proporre i loro reclami mediante atti depositati nella cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari.
Ai giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79.
Con la sentenza che decide sui reclami, il tribunale provvede alle variazioni eventualmente necessarie allo stato di reparto ed al rendiconto finale ed ordina le esecuzione del reparto stesso, disponendo che i commissari mediante, un avviso nella Gazzetta Ufficiale e con quegli altri mezzi che esso riterrà opportuni, ne diano notizia agli interessati.
Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra sono depositate alla Banca d'Italia al nome degli aventi diritto.
Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al comma precedente, i libri dell'azienda sono depositati nella cancelleria del tribunale civile o presso l'ente od istituto che a tale scopo venisse con opportune modalità determinato con decreto del tribunale, per esservi conservato per cinque anni.
Valgono per i commissari ed i membri del comitato di sorveglianza di aziende che siano liquidate a norma dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma settimo, e dell'art. 65".
"Art. 83. - In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione, i commissari possono, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'ispettorato, proporre al tribunale civile competente un concordato, indicandone le condizioni e le eventuali garanzie, per le quali non si applicano le limitazioni dell'art. 23 della legge 10 luglio 1930, n. 995.
L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da enti e persone autorizzate all'esercizio del credito, con simultanea liberazione, parziale o totale, dell'azienda concordataria: in tal caso, e qualora il concordato venga approvato, l'azione dei creditori per l'esecuzione di questo non può esperirsi se non contro i suddetti assuntori per le quote da essi assunte.
Gli atti contenenti l'obbligo di cui al comma precedente sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di lire 10".
"Art. 84. - Della proposta di concordato é data notizia agli interessati mediante deposito nella cancelleria del tribunale accompagnata da apposita relazione del comitato di sorveglianza e con le altre forme di pubblicità disposte dall'ispettorato.
Entro un mese dal deposito di cui ai comma precedenti, i creditori, e, in genere, tutti gli interessati, possono presentare le loro opposizioni mediante ricorso da depositarsi in cancelleria e da notificarsi ai commissari.
A cura dei commissari, copia dei ricorsi viene inviata all'ispettorato, il quale, entro un mese dalla scadenza del termine di cui sopra, esprime il suo parere nell'interesse della massa creditoria e nell'interesse generale della tutela del credito, sulla proposta di concordato, sulla efficienza delle garanzie offerte ed anche, ove ne sia il caso, sulla proposta di assunzione delle quote previste nel secondo comma dell'articolo precedente, da parte di aziende autorizzate all'esercizio del credito.
Il tribunale decide, in unico giudizio, sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere espresso dall'ispettorato, che deve essere depositato in cancelleria almeno venti giorni prima dell'udienza fissata.
La sentenza fa stato in confronto di tutti gli interessati.
I termini per appellare contro la sentenza del tribunale sono di quindici giorni dall'affissione di una copia della sentenza stessa a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale.
Della pronuncia della sentenza e della data di affissione sarà data notizia mediante avviso, da pubblicarsi in almeno due giornali quotidiani da determinarsi dal tribunale stesso con la sentenza o con decreto del presidente.
Non é ammesso l'intervento nel giudizio di appello di interessati che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado".
"Art. 85. - Durante la procedura di concordato, i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo agli aventi diritto secondo le norme degli articoli 80 e 81".
"Art. 86. - L'esecuzione del concordato é affidata ai commissari secondo le direttive dell'ispettorato e sotto la vigilanza del comitato di sorveglianza".
Quando il concordato sia stato eseguito, i commissari cessano dalle loro funzioni, salvo che sia stabilito che essi restino in funzione nell'interesse di eventuali assuntori dell'obbligo di pagare le quote concordatarie, purché per un tempo non maggiore di un anno dalla scadenza delle ultime quote. Cessano pure dalle loro funzioni i membri del comitato di sorveglianza.
Valgono per i commissari ed i membri dei comitati di sorveglianza di aziende che abbiano proceduto al concordato secondo le norme dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma settimo, e dell'art. 65".


Art. 12.
Contributo di solidarietà


1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, é confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9- bis del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.


Art. 13.
Trattamento tributario di contributi e prestazioni


1. All'art. 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) é sostituita dalla seguente:
"a) i contributi versati dal datore di lavoro ad enti e casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal lavoratore ad enti o casse eventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o regolamento aziendale;".
2. L'importo complessivo dei contributi alla forma pensionistica complementare non può superare il dieci per cento della retribuzione
annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR. I contributi del datore di lavoro al fondo pensione previsti dalle
fonti istitutive di cui all'art. 3 sono deducibili, ai fini ed agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per cento della quota di TFR destinata nell'anno al fondo medesimo.
3. Ai contributi versati dai soggetti indicati dall'art. 2 del presente decreto legislativo si applica l'art. 10, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al comma 1. Il limite ivi previsto è elevato a lire tremilioni dal 1994, nel caso in cui un importo almeno pari all'incremento del limite stesso sia stato destinato a fondo pensione.
4. In deroga al comma 4 dell'art. 17 del testo unico di cui al comma 1 non é imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Dell'importo totale di tale quota si tiene conto, in sede di liquidazione del TFR, ai fini della determinazione dell'aliquota di imposta stabilita dal comma 1 del citato art. 17 e l'ammontare della riduzione annuale ivi prevista é diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata a forme pensionistiche complementari e la quota di accantonamento.
5. Sui contributi, di qualsiasi provenienza e natura, il fondo pensione versa una imposta del quindici per cento. Il versamento è effettuato entro il giorno venti del mese successivo a quello di ricezione dei contributi stessi con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per la dichiarazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed i rimborsi dell'imposta, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. Le prestazioni erogate ai beneficiari in forma di capitale, per la parte consentita, ed i riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico.
7. Sulle prestazioni del fondo pensione, nonché sui riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), é attribuito un credito d'imposta pari ai quindici ottantacinquesimi del loro ammontare in relazione alla quota parte imputabile alla contribuzione al fondo pensione gravata dell'imposta di cui al comma 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'ammontare del credito di imposta é computato in aumento del reddito complessivo. Per le prestazioni ed i riscatti che derivano anche da contributi anteriori a quelli versati a partire dal 1 gennaio 1994, il credito d'imposta è riferito alla sola quota delle prestazioni che deriva dai contributi sui quali é stata applicata l'imposta di cui al comma 5.
8. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari di cui agli articoli 10 e 11 sono esenti da ogni onere fiscale.


Art. 14
(Banca depositaria).


(( 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983. ))


Art. 15.
Responsabilità degli organi del fondo


1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all'art. 5, comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.
2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all'art. 5, commi 1 e 3, si applica l'art. 2407 del codice civile.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione di cui all'art. 16, sono sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che:
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all'art. 16;
b) forniscono alla predetta commissione informazioni false;
c) violano le disposizioni dell'art. 6, commi 4 e 5;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.
4. Ai commissari nominati ai sensi dell'art. 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.


Note all'art. 15:
- Si trascrive il testo degli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile:
"Art. 2392 (Responsabilità verso la società). – Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori.
In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale".
"Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità). - L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società é in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non é indicata nell'elenco delle materie da trattare.
La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale".
"Art. 2394 (Responsabilità verso i creditori sociali).
- Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, l'azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore.
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi".
"Art. 2395 (Azione individuale del socio e del terzo). - Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori".
"Art. 2396 (Direttori generali). - Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati".
- Si trascrive il testo dell'art. 2407 del medesimo codice civile:
"Art. 2407 (Responsabilità). - I sindaci devono adempiere i loro doveri con diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
L'azione di responsabilità contro i sindaci é regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394".


Art. 16.
Vigilanza sui fondi pensione


1. Al fine di esercitare l'attività di vigilanza sui fondi di cui al presente decreto legislativo é istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposita commissione composta: a) dal direttore generale della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale; b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a dirigente generale, in posizione di fuori ruolo; c) da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), da un rappresentante dell'ISVAP; d) da cinque esperti, di cui almeno un magistrato, scelti in ragione della specifica competenza ed esperienza in materia previdenziale.
2. La commissione é nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; con lo stesso decreto é stabilito il compenso spettante ai componenti della commissione.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede alla nomina del presidente fra i componenti di cui al comma 1. I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione si avvale di apposita struttura. Essa é posta alle dipendenze della presidenza della commissione ed é composta di personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle altre amministrazioni ed enti indicati dal presente articolo ed é diretta da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine é istituito, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un posto di consigliere ministeriale nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La composizione della struttura é determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione.
5. La commissione delibera in ordine al proprio funzionamento ed a quello della struttura di cui al comma 4.
6. L'ispettorato del lavoro vigila sul corretto adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro per effetto della costituzione di forme di previdenza pensionistica complementare.
7. Agli oneri derivanti dall'istituzione della commissione si provvede a carico dei normali stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate.


Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) é il seguente:
"Art. 4 (Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori). - I funzionari con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali o degli uffici centrali o periferici di livello pari o superiore, nonché quelle di consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole amministrazioni".


Art. 17.
Compiti della commissione di vigilanza


1. Compete alla commissione di cui all'art. 16:
a) tenere l'albo di cui all'art. 4, comma 6;
b) esercitare la vigilanza sui fondi pensione e sull'attività dagli stessi svolta, individuando, tra l'altro, le ipotesi di cui all'art. 11, comma 4, ed informando il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su fatti che possano interessare l'esercizio dei suoi poteri di intervento e vigilanza in tema di previdenza complementare ed essere comunque utili per l'adozione di provvedimenti di sua competenza, tra i quali la revoca delle autorizzazioni di cui al presente decreto legislativo;
c) proporre gli schemi di decreto previsti dagli articoli 4, comma 3, e 6, comma 1;
d) emanare disposizioni per la tenuta delle scritture contabili prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione; il prospetto periodico della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione; il rendiconto annuale della gestione del fondo pensione;
e) emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione dei princìpi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica dell'attività dei soggetti titolari di forme pensionistiche complementari, nonché in ordine alla comunicazione periodica ai destinatari di informazioni relative all'andamento finanziario delle relative gestioni;
f) definire le condizioni di esercizio dell'attività di cui all'art. 9, comma 3;
g) svolgere attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4;
h) elaborare stime, proiezioni e previsioni sull'andamento delle attività previdenziali complementari nei vari settori e nel loro complesso;
i) riferire periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formulando proposte di modifica legislativa in materia di previdenza complementare;
l) programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine i soggetti previdenziali sia pubblici sia privati comunque titolari di forma pensionistica complementare sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'ispettorato del lavoro;
m) pubblicare e diffondere informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.


Art. 18.
Norme finali


1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1 gennaio 1994. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'art. 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.
3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:
a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia.
Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza é esercitata, in conformità ai criteri dettati dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno é istituita la forma pensionistica medesima.
4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 é assegnato un termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, é assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 5.
5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale.
Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore egli immobili, le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6.
7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l'art. 13, commi l, 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'art. 2, comma l, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. é abrogato il secondo comma dell'art. 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall'art. 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all'art. 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza.
L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facoltà di cui al presente comma é posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.


Art. 19.
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 aprile 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro delle finanze
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO



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