IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italiaalle Comunità europee. Legge comunitaria 2005; ed in particolare 'articolo 5;
Visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero
della sanità;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE
e della direttiva 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, recante approvazione, tra l'altro, del regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2006;
Considerato che le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il prescritto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2006;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 11
del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, di seguito denominato:
«regolamento (CE) n. 648/2004», che stabilisce i principi ed i requisiti per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei
tensioattivi in essi contenuti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. - Legge comunitaria 2005.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O, così recita:
«Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, é delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 é esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.».
- Il regolamento (CE) n. 648/2004 é pubblicato nella G.U.C.E. n. L. 104 dell'8 aprile 2004.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;».
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante:
«Materia di organizzazione del Governo.» é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.
- La direttiva 1999/45/CE é pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 200 del 30 luglio 1999.
- La direttiva 2001/60/CE é pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 226 del 22 agosto 2001.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1989, n. 162.
- La legge 26 aprile 1983, n. 136, é pubblicata nella azzetta Ufficiale 3 maggio 1983, n. 119.
Nota all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Al fine dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 648/2004.
2. L'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 648/2004 é il Ministero della salute.
Nota all'art. 2.
- Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.
Art. 3.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di limitazione all'immissione sul mercato in base alla biodegradabilità dei tensioattivi.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo con un livello di biodegradabilità primaria inferiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004, é soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo il cui livello di biodegradabilità primaria é superiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004, ma con una biodegradabilità aerobica completa inferiore a quanto stabilito nell'allegato III dello stesso regolamento, senza aver ottenuto una autorizzazione in deroga nei casi consentiti dallo stesso regolamento, é soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a sessantamila euro.
Nota all'art. 3.
- Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.
Art. 4.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di informazioni date dai fabbricanti di detergenti e tensioattivi.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non tiene a disposizione delle autorità competente i dati previsti nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 648/2004, é soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che legittimamente richiesto non mette a disposizione del personale medico e dell'Istituto superiore di sanità la scheda tecnica così come previsto nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 648/2004, é soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.
Nota all'art. 4.
- Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.
Art. 5.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di etichettatura
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendo legalmente tenuto non adempie agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 648/2004, é soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.
Nota all'art. 5.
- Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.
Art. 6.
Norme finali
1. é sempre disposto il sequestro delle partite di detergenti che siano risultate non conformi a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 648/2004.
2. Le sanzioni amministrative previste nel presente decreto sono applicate dalle regioni nel cui territorio é stata commessa la violazione.
3. Si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 settembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Mastella, Ministro della giustizia Turco, Ministro della salute
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Note all'art. 6:
- Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329, S.O.