IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,recante norme sulla navigazione da diporto;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto;
Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, ed in particolare l'articolo 6, recante delega al Governo per l'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
Titolo I
REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da diporto.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta
stazza, fino al limite di ventiquattro metri.
Nota alle premesse.
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge 31 ottobre 2003 n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266.) é il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo é delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.
Allegato B
(art. 1, commi 1 e 3)
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97 luglio CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
203/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.
203/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.».
- La direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto é pubblicata in GUCE n. L 214 del 26 agosto 2003.
- La legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto) é pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198.
- Il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1997, n. 155.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293.
- Il testo dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161), é il seguente:
«Art. 6 - (Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto. Disposizioni varie).
1. Il Governo é delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;
b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti misure:
1. semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonché alla istituzione di registri nazionali;
2. revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto;
3. rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE 16 giugno 1994 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;
4. previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;
5. semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unità da diporto;
c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure:
1. revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;
2. affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto;
d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;
e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili;
previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico;
g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori:
h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 é adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.
6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 relativamente agli illeciti amministrativi di cui al,decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n 571, e al decreto ministeriale 15 marzo 2001 del Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto.
7. A decorrere dal 1 luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni. delle province e dei comuni. con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202) é il seguente:
«Art. 8 - (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della, legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 é convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non é conferito, dal Ministro dell'interno».
Nota all'art. 1.
Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327: «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione» é pubblicato nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93.
Art. 2.
Uso commerciale delle unità da diporto
1. L'unità da diporto é utilizzata a fini commerciali quando:
a) é oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) é utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) é utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto é annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo.
4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.
Art. 3.
Unità da diporto
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS
8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).
Capo II
Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto
Art. 4.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a:
1) unità da diporto, anche parzialmente completate, con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri;
2) moto d'acqua, come definite dall'articolo 5;
3) componenti di cui all'allegato I, quando sono immessi sul mercato comunitario separatamente e sono destinati ad essere installati;
b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a:
1) motori di propulsione che sono installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto e moto d'acqua;
2) motori di propulsione installati su o in tali unità oggetto di una modifica rilevante del motore;
c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a:
1) unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;
2) unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante dell'unità e successivamente immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni successivi alla trasformazione;
3) moto d'acqua;
4) motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati ad essere installati su unità da diporto.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a:
a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):
1) unità destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore;
2) canoe e kayak, gondole e pedalò;
3) tavole a vela;
4) tavole da surf, comprese le tavole a motore;
5) originali e singole riproduzioni di unità storiche, progettate prima dell'anno 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tale senso dal costruttore;
6) unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
7) unità realizzate per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
8) unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio ed a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, indipendentemente dal numero di passeggeri;
9) sommergibili;
10) veicoli a cuscino d'aria;
11) aliscafi;
12) unità a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b):
1) motori di propulsione installati, o specificamente destinati ad essere installati, su: unità destinate unicamente alle regate e identificate in tale senso dal costruttore, unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario, unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella citata direttiva 82/714/CEE, indipendentemente dal numero di passeggeri, sommergibili,
veicoli a cuscino d'aria e aliscafi;
2) originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore all'anno 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità di cui al comma 2, lettera a), numeri 5) e 7);
3) motori di propulsione costruiti per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
c) per quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unità di cui alla lettera b) del presente comma, le unità costruite per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d'acqua e alle emissioni di gas di scarico ed acustiche di cui al comma 1, a decorrere dalla prima immissione sul mercato o messa in servizio successiva alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unità da diporto utilizzate per noleggio, locazione, insegnamento della navigazione da diporto o come unità appoggio per le immersioni subacquee, purché immesse sul mercato per finalità di diporto.
Nota all'art. 4.
La Direttiva 82/714/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna é pubblicata in GUCE n. L 301 del 28 ottobre 1982.
Art. 5.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo scafo e da uno o più altri componenti;
b) moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno;
c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo;
d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:
1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti nell'allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore;
2) che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;
e) trasformazione rilevante dell'unità: la trasformazione di un'unità che:
1) modifica il mezzo di propulsione dell'unità;
2) comporta una modifica rilevante del motore;
3) altera l'unità in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unità;
f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unità é mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d'acqua;
g) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo;
h) costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che fa progettare o costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlosul mercato per proprio conto;
i) mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo.
Art. 6.
Requisiti essenziali di sicurezza
1. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II.
2. I motori entrobordo e i fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, devono essere conformi ai requisiti stabiliti, in aderenza alla normativa comunitaria, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La marcatura CE di cui all'articolo 8 attesta la conformità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12.
4. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, si presumono conformi ai requisiti indicati dal comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Art. 7.
Immissione in commercio e messa in servizio
1. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio per uso conforme alla loro destinazione i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che soddisfano i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 6 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 8.
2. Possono, inoltre, essere immessi in commercio e messi in uso i motori entrobordo e fuoribordo quattro tempi a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, derivati da motori aventi le specifiche CE.
3. Possono essere immesse in commercio le unità da diporto parzialmente completate che soddisfino i requisiti indicati all'articolo 6, destinate, per la dichiarazione del costruttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea o della persona responsabile dell'immissione sul mercato, ad essere completate da altri.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 contiene i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del costruttore;
b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;
c) descrizione dell'unità da diporto parzialmente completata;
d) dichiarazione attestante che l'unità da diporto é destinata ad essere completata da altri e che essa é conforme ai requisiti essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato II.
5. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio i componenti di cui all'articolo 4, comma 1, recanti la marcatura CE di cui all'articolo 8, accompagnati da una dichiarazione di conformità, di cui all'allegato VIII, che sono destinati ad essere incorporati nelle unità da diporto, conformemente alla dichiarazione del costruttore o del suo mandatario nel territorio comunitario, ovvero, in caso di importazione da un Paese terzo, di colui che immette i componenti sul mercato comunitario.
6. La dichiarazione di cui al comma 5 contiene i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del costruttore;
b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;
c) descrizione dei componenti;
d) dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II.
7. Possono essere immessi in commercio o messi in servizio i motori di propulsione entrobordo e entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, i motori omologati a norma del provvedimento di recepimento della direttiva 97/68/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell'allegato I della medesima, nonché i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CE, del Consiglio, del 3 dicembre 1987, se il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea dichiara, ai sensi dell'allegato VIII, punto 3, che il motore soddisfa i requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo, quando sia installato in un'unità da diporto o in una moto d'acqua secondo le istruzioni fornite dal costruttore.
8. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, anche se non conformi alle disposizioni del presente capo, purché sia indicato espressamente e in modo visibile che detti prodotti non possono essere immessi in commercio o messi in servizio finché non siano resi conformi.
Nota all'art. 7.
La Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali é pubblicata in GUCE n. L 59 del 27 febbraio 1998.
Art. 8.
Marcatura CE di conformità
1. Quando sono immessi sul mercato, i seguenti prodotti devono recare la marcatura CE di conformità apposta da un organismo di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo le modalità di cui all'allegato III;
a) unità da diporto, moto d'acqua e componenti di cui all'allegato I, considerati conformi ai corrispondenti requisiti essenziali di cui all'allegato II;
b) motori fuoribordo considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, paragrafi B e C;
c) motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, paragrafi B e C.
2. La marcatura CE di conformità, come indicato nell'allegato III, deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulle unità da diporto e sulle moto d'acqua di cui al punto 2.2 dell'allegato II, paragrafo A, sui componenti di cui all'allegato I o sul loro imballaggio e sui motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato di cui al punto 1.1 dell'allegato II, paragrafo B. La marcatura CE deve essere corredata dal numero di identificazione dell'organismo responsabile dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati X, XI, XII, XIII e XIV.
3. é vietato apporre marchi o iscrizioni sui prodotti contemplati dal presente capo che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della marcatura CE. Sui prodotti contemplati nel presente capo o sul loro imballaggio può essere apposto ogni altro marchio, purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
4. Qualora i prodotti oggetto del presente capo siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedano l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli stessi si presumono conformi anche alle disposizioni di tali direttive. La marcatura CE indica che il prodotto é conforme alle direttive applicabili o alle pertinenti parti delle stesse. In tale caso i riferimenti alle suddette direttive applicate dal costruttore, quali pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle dichiarazioni di conformità o istruzioni per l'uso che, in base a queste direttive, accompagnano tali prodotti.
Art. 9.
Valutazione della conformità
1. Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea espletano le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4. Per le unità da diporto, in caso di valutazione della conformità successiva alla costruzione,se né il costruttore né il mandatario stabilito nella Comunità assumono la responsabilità per la conformità del prodotto al presente capo, questa può essere assunta da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità. In tale caso la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio deve presentare una domanda a un organismo notificato ai fini di una relazione successiva alla costruzione. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio deve fornire all'organismo notificato tutti i documenti disponibili ed i dati tecnici relativi alla prima immissione sul mercato del prodotto nel Paese di origine.
L'organismo notificato esamina il singolo prodotto ed effettua calcoli e altre valutazioni per assicurarne la conformità equivalente ai pertinenti requisiti di cui all'articolo 6. In tale caso la targhetta del costruttore descritta all'allegato II, punto 2.2, deve contenere la dizione «certificazione successiva alla costruzione». L'organismo notificato redige la dichiarazione di conformità concernente la valutazione eseguita e informa la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio riguardo ai suoi obblighi. Detta persona redige la dichiarazione di conformità di cui all'allegato VIII e appone o fa apporre sul prodotto la marcatura CE con il numero distintivo del pertinente organismo notificato.
2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il costruttore di unità o il suo mandatario stabilito nella Comunità espletano le seguenti procedure per le categorie di progettazione A, B, C e D, di cui al punto 1 dell'allegato II, paragrafo A:
a) per le categorie A e B:
1) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e dodici metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
2) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B), di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C), di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
b) per la categoria C:
1) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e dodici metri: in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II, paragrafo A: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II paragrafo A: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
2) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
c) per la categoria D:
1) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI,
completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
d) per le moto d'acqua:
1) controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV, o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
e) per i componenti di cui all'allegato I:
1) uno dei seguenti moduli: B + C, B + D, B + F, G, H di cui agli allegati VI, VII, X, XI, XII, XIII.
3. Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il costruttore dei motori o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano l'esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
4. Per quanto riguarda le emissioni acustiche:
a) per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), il costruttore dell'unità o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano:
1) se le prove sono effettuate utilizzando le norme armonizzate per la misurazione del rumore: il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII ovvero la garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato XIII;
2) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento: il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A) di
cui all'allegato IV, o il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII, ovvero la garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato XIII;
3) se per la valutazione sono utilizzati dati certificati relativi all'unità di riferimento, stabiliti conformemente al numero 1): il controllo di fabbricazione interno, modulo A, di cui all'allegato IV o il controllo di fabbricazione interno e i requisiti supplementari, modulo AA, di cui all'allegato V o la verifica di un unico prodotto, modulo G, di cui all'allegato XII o la garanzia qualità totale, modulo H, di cui all'allegato XIII;
b) per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 3) e 4), il costruttore della moto d'acqua o del motore o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano il controllo di fabbricazione interno e i requisiti supplementari di cui all'allegato V (modulo AA) o il modulo G o H di cui agli allegati XII e XIII.
5. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonché la documentazione relativa ai mezzi di attestazione di conformità, devono essere redatte anche nella lingua italiana.
6. Gli organismi di cui all'articolo 10 trasmettono al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 1.
7. Le spese per la valutazione della conformità sono a carico del richiedente.
Art. 10.
Organismi di certificazione
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9, nonché i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso regolamento é disciplinato il procedimento di autorizzazione.
2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero delle attività produttive che provvede, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione é rilasciata dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza; decorso tale termine, si intende negata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può essere rinnovata. L'autorizzazione é revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate irregolarità da parte dell'organismo.
4. All'aggiornamento delle prescrizioni, nonché all'aggiornamento dei requisiti in attuazione di norme comunitarie si provvede con regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilano sull'attività degli organismi autorizzati. Il Ministero delle attività produttive, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva variazione.
6. In caso di diniego della certificazione da parte di uno degli organismi di cui al comma 1, l'interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che, entro sessanta giorni, procedono di intesa al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.
7. Le spese di rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a carico degli organismi autorizzati.
Art. 11.
Vigilanza e verifica della conformità
1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo é demandata al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze, che operano in coordinamento fra loro.
2. Al fine di verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, alle prescrizioni del presente capo, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 1 hanno facoltà di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.
3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli utilizzatori. A tale fine é consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e prove.
4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme della serie EN 45000, specificatamente autorizzati con provvedimento del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, predispongono e mantengono a disposizione degli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato IX.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 56, le amministrazioni vigilanti, quando accertano la non conformità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, alle disposizioni del presente capo, ordinano al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, o al responsabile dell'immissione in commercio, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di non conformità, fissando un termine non superiore a trenta giorni.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti ordinano l'immediato ritiro dal commercio dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine.
8. Nel caso di mancato adeguamento, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a spese del costruttore o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione in commercio.
Art. 12.
Clausola di salvaguardia
1. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, qualora ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 10, che i prodotti oggetto del presente capo, ancorché recanti marcature CE ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, i beni o l'ambiente, vietano o limitano l'immissione in commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato dei prodotti stessi, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine, ed adottano di intesa ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l'immissione in commercio o la messa in servizio, informandone immediatamente la Commissione europea.
Art. 13.
Disposizioni transitorie
1. Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti modalità:
a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;
b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.
Art. 14.
Rinvio
1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.
Nota all'art. 14.
Il libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e il libro secondo, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima, recano la seguente rubrica: «Della costruzione della nave».
Titolo II
REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITà DA DIPORTO
Capo II
Iscrizione delle unità da diporto
Art. 15.
Registri di iscrizione
1. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il modello dei registri é approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda.
3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
4. Il proprietario dell'unità da diporto può richiedere all'ufficio d'iscrizione l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di furto, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia di furto e restituendo la licenza di navigazione. Ove il possesso dell'unità sia stato riacquistato, il proprietario richiede annotazione all'ufficio di iscrizione, che rilascia una nuova licenza di navigazione.
Note all'art. 15.
Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 (Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alla norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1998, n. 201.
Art. 16.
Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria
1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.
Art. 17.
Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto
1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dall'ufficio di iscrizione, sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne é data immediata notizia all'ufficio di iscrizione dell'unità che, previa presentazione da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data
dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'ufficio di iscrizione dispone il ritiro della licenza di navigazione.
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
Art. 18.
Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero
1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 15, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 15 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.
Nota all'art. 18, comma 2.
il testo dell'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo -pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n 109), é il seguente:
«Art. 2 - (Contenuto dell'attività).
1. é raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati.
2. Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonché con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.».
Art. 19.
Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
1. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto il proprietario deve presentare all'autorità competente il titolo di proprietà, la dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione CE del tipo, ove prevista, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo
installati a bordo.
2. Per le unità provenienti da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 é aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione é sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 é sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
3. Qualora il proprietario di un'imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprietà é sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario dal quale risultino le generalità del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unità.
4. Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica é sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
Nota all'art. 19.
Per il decreto legislativo 3 agosto 1998 n. 314, si veda la nota all'art. 15.
Art. 20.
Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto
1. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione, ove si tratti di prima immissione in servizio, presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri. Alla domanda é allegata:
a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;
b) dichiarazione di conformità CE unitamente a copia dell'attestazione CE del tipo, ove prevista;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2.
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.
Art. 21.
Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri
1. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione dell'unità.
2. La cancellazione delle unità da diporto dai registri di iscrizione può avvenire:
a) per vendita o trasferimento all'estero;
b) per demolizione;
c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
d) per passaggio ad altro registro;
e) per perdita effettiva o presunta.
Capo II
Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto
Art. 22.
Documenti di navigazione e tipi di navigazione
1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unità, indicate nella dichiarazione di conformità, rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
b) imbarcazioni con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.
Nota all'art. 22
Per il decreto legislativo 3 agosto 1998 n. 314, si veda la nota, all'art. 15.
Art. 23.
Licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione per le unità da diporto é redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome del proprietario, il nome dell'unità se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto.
Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa.
3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio su supporto informatico o per via telematica.
6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dai rispettivi uffici di iscrizione con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi.
Art. 24.
Rinnovo della licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione é rinnovata in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore e del tipo di navigazione autorizzata.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
Art. 25.
Bandiera nazionale e sigle di individuazione
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione.
Dopo il numero di iscrizione é apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.
2. Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione.
4. Il proprietario che trasferisca o venda all'estero l'unità da diporto é tenuto a chiedere preventivamente il nulla osta alla dismissione della bandiera.
Art. 26.
Certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Nota all'art. 26.
Il testo del comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214» é il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Art. 27.
Natanti da diporto
1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato II.
5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.
6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo é disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.
Nota all'art. 27.
Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 si veda la nota all'art. 15.
Art. 28.
Potenza dei motori
1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
2. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.
Art. 29.
Apparati ricetrasmittenti di bordo
1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri é fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, é fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato dall'autorità competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali é effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.
Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, é presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza é riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed é sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, é presentata all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta é inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando io ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.
11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa é altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.
Art. 30.
Manifestazioni sportive
1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri di cui all'articolo 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali é necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.
3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità é destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.
Art. 31.
Navigazione temporanea
1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:
a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a saloni nautici internazionali.
2. Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.
3. La navigazione temporanea é effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unità da diporto.
5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.
6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione.
Art. 32.
Autorizzazione alla navigazione temporanea
1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea é rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti:
a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto.
2. L'autorizzazione é rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale.
Art. 33.
Condizioni per la navigazione temporanea
1. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione.
2. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unità.
Capo III
Persone trasportabili ed equipaggio
Art. 34.
Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto
1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili é quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili é documentato come segue:
a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
b) per le unità non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.
Art. 35.
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto
1. é responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo- marine previste e alla distanza da porti sicuri.
Art. 36.
Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina eil diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non é riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.
Art. 37.
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.
Nota all'art. 37, comma 1.
Per la legge 23 agosto n. 400 si veda la nota all'art. 26.
Art. 38.
Ruolino di equipaggio
1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.
Capo IV
Obbligo di patente
Art. 39.
Patente nautica
1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri é obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali é installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), é richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed abilita al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto indicate per le rispettive categorie:
a) Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
b) Categoria B: comando di navi da diporto;
c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.
Nota all'art. 39.
Il regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813 (Disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1932, n. 163) é stato convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1933, n. 26.
Capo V
Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto
Art. 40.
Responsabilità civile
1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, é regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da diporto é responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto é responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.
Nota all'art. 40.
L'art. 2054 del codice civile é il seguente:
«2054. Circolazione di veicoli.
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie é obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [c.c. 2947].
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli [c.c. 2055].
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario [c.c. 978] o l'acquirente con patto di riservato dominio [c.c. 1523], é responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo é avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo [c.c. 2053].».
Il testo del comma 2, dell'art. 2947 del codice civile é il seguente:
«Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni [c.c. 2054, 2767, 2952].».
Art. 41.
Assicurazione obbligatoria
1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.
3. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.
Nota all'art. 41.
Il testo dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1970, n. 2) é il seguente:
«Art. 6 - (Veicoli e natanti immatricolati negli stati esteri che circolino temporaneamente in Italia).
1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la durata della permanenza in Italia l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione é assolto con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituzionale all'estero, attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, che:
a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale sì riferisce il certificato nazionale;
b) sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con proprio decreto.
3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1 é assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente legge o secondo le modalità stabilite con l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi.
4. L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresì assolto per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata:
a) da uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2 lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della Comunità economica europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con proprio atto;
b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettera a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli e quando con atto della Comunità economica europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo.
5. In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza della assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b).
6. Le disposizioni di cui al comma 3,4 e 5 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. L'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione di cui alla presente legge e riconosciuto nei modi di cui al comma 2, lettera b), oltre ai compiti precisati nei commi precedenti:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento di esecuzione della presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore;
c) é legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi della legge. Si applicano anche nei confronti dell'ente le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore dei responsabile civile ai sensi della presente legge.
9. Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell'organismo di cui al comma 8, i termini di cui all'art. 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I termini di cui all'art. 313 del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni».
Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITà DA DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE
Capo I
Locazione di unità da diporto
Art. 42.
Locazione e forma del contratto
1. La locazione di unità da diporto é il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto é redatto per iscritto a pena di nullità ed é tenuto a bordo in originale o copia conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione é regolata dal comma 3.
Art. 43.
Scadenza del contratto
1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unità da diporto.
2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, é dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Art. 44.
Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.
Art. 45.
Obblighi del locatore
1. Il locatore é tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
Nota all'art. 45.
- Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990 si veda la nota all'art. 41.
Art. 46.
Obblighi del conduttore
1. Il conduttore é tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.
Capo II
Noleggio
Art. 47.
Noleggio di unità da diporto
1. Il noleggio di unità da diporto é il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto é redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
Art. 48.
Obblighi del noleggiante
1. Il noleggiante é obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
Nota all'art. 48.
- Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990 si veda la nota all'art. 41.
Art. 49.
Obblighi del noleggiatore
1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.
Capo III
Mediatore per le unità da diporto
Art. 50.
Ruoli dei mediatori per le unità da diporto
1. Le regioni disciplinano i requisiti e le modalità di iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto, la formazione e conservazione del ruolo, le cause di cancellazione e le norme disciplinari.
Art. 51.
Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore
1. L'iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non é ammessa l'iscrizione in più di un ruolo.
L'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
Titolo IV
EDUCAZIONE MARINARA
Art. 52.
Cultura nautica
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, può inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'insegnamento della cultura nautica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti collabora alla definizione di specifici progetti formativi, avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione italiana della vela, delle Amministrazioni locali interessate, nonché attraverso gli istituti tecnici nautici.
Titolo V
NORME SANZIONATORIE
Illeciti amministrativi
Art. 53.
Violazioni commesse con unità da diporto
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione é raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto con una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto é commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione é ridotta alla metà.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva una disposizione del presente decreto o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente decreto é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro.
5. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria é obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione é avvenuta contro la sua volontà.
6. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione e riportato sulla licenza di navigazione.
Art. 54.
Abusivo utilizzo dell'autorizzazione alla navigazione temporanea
1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.
Art. 55.
Esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto
1. Chiunque esercita le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto senza l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attività diverse da quelle a cui sono adibite, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.
2. Alla stessa sanzione é soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.
Art. 56.
Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto
1. Il costruttore, il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che pongono in commercio o in servizio prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, non conformi alle disposizioni del titolo I, capo II o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 12, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.
2. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che non ottemperino agli ordini delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemilaotto centoventidue a euro centocinquantaquattromila novecentotrentasette.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizioni dell'articolo 8, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.
4. Chiunque venda prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, non conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 12, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.
5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 12, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimilatrecentoventinove euro asessantunomilanovecentosettantaquattro euro.
6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione di cui all'articolo 11 é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11 possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, fino alla produzione della documentazione.
Art. 57.
Rapporto delle violazioni
1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 68, sono le Capitanerie di porto.
2. Ove si tratti di illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, l'autorità competente emette l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che possono disporre indagini
supplementari.
Note all'art. 57.
- Il testo del comma 1 dell'art. 17, e l'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329) é il seguente:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - 1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Art. 18 (Ordinanza - Ingiunzione). - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiamo fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza - ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate, é altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento é effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza - ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento é data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento é di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione é proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o é dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.».
Titolo VI
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 58.
Durata dei procedimenti
1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.
Note all'art. 58.
- Il testo dell'art. 2-bis del decreto ministeriale 21 novembre 1956 (Nuove norme per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per il naviglio minore - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1957, n. 50) é il seguente:
«Art. 2-bis (Conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista senza il sostenimento dell'esame). - Per l'uso degli apparati radiotelefonici installati a bordo delle navi di stazza lorda inferiore alle 150 T., purché la potenza dell'apparato non superi i 50 Watts o non si tratti di impianto radiotelefonico rispondente ai requisiti prescritti dalla Sezione XII del decreto ministeriale 22 novembre 1954, il certificato limitato di radiotelefonista di cui all'art. 1 del presente decreto può essere conseguito anche senza il sostenimento dell'esame di cui all'art. 2, purché l'aspirante dichiari di possedere le conoscenze, pratiche e generali, e le attitudini richieste dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni il cui contenuto é riprodotto per estratto nell'allegato 1 del presente decreto.
Nella domanda l'interessato dovrà, inoltre, dichiarare:
1) i propri dati anagrafici, di sapere leggere e scrivere, di avere buona condotta e di essere cittadino italiano;
2) di essere a conoscenza del fatto che nel caso di dichiarazioni non conformi al vero il certificato di radiotelefonista gli verrà ritirato.
La domanda dell'interessato dovrà essere vistata dal concessionario del servizio rtf di bordo.
Il Ministero P.T. si riserva la facoltà di ritirare il certificato di cui trattasi nel caso che venga accertato che l'operatore abbia fatto un uso indebito o, comunque, irregolare della stazione radiotelefonica.».
Art. 59.
Arrivi e partenze delle unità da diporto
1. Le unità da diporto sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e del rilascio delle
spedizioni prima della partenza dal porto stesso.
Art. 60.
Denuncia di evento straordinario
1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone, il termine di cui al comma 1 é ridotto a ventiquattro ore.
3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.
Nota all'art. 60.
- Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42) é il seguente:
«Art. 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore é identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento é inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà é consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
Art. 61.
Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali
1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione é disposta soltanto ad istanza degli interessati.
Nota all'art. 61.
- Il testo dell'art. 579 del codice della navigazione é il seguente:
«579. (Inchiesta formale). - L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro é disposta dal direttore marittimo o dall'autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa.
Se l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le comunicazioni.
L'inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
L'inchiesta formale é sempre disposta per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si é verificato quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranità italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino.».
Art. 62.
Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne
1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unità ha navigato esclusivamente in acque interne.
2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica può essere sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unità sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.
3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti del predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione può disporre, a spese dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
Note all'art. 62.
- Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 si veda la nota all'art. 15.
Art. 63.
Tariffe per prestazioni e servizi
1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,gli importi dei diritti e dei compensi di cui al comma 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.
4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predetterisorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 63.
- Il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 - pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34) é il seguente:
«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione.
6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma é emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
Il testo vigente della tabella D del decreto legge 31 luglio 1954, n. 533 (Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'amministrazione dello Stato - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1954, n. 173), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 1954, n. 224) come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255:
(Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1991, n. 190) é il seguente:
«Tabella D
omissis
- La legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291.
Art. 64.
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche é subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.
2. L'ammontare del predetto diritto é stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 65.
Regolamento di attuazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrunità da diporto;
c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;
d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto;
e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
m) organizzazione dello sportello telematico del diportista.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.
Nota all'art. 65, comma 1:
Per la legge 23 agosto 1988, n. 400 si veda la nota all'art. 26.
Art. 66.
Disposizioni abrogative
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione;
b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;
e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65;
f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice é soppresso il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.
Note all'art. 66:
Gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:
«213. (Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate).
214. (Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate).
215. (Condotta di battelli a remi).
216. (Personale di camera e di famiglia).
218. (Pesca con navi da diporto).
1212. (Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto).
1291. (Tasse per le abilitazioni della navigazione da diporto).».
- Gli articoli 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 1949, n. 214), abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 96 (Abilitazione al comando di navi a vela).
Art. 97 (Comando di navi marittime in acque interne e viceversa).
Art. 98 (Comando di navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 314 del regolamento sopra citato come modificato dal presente decreto:
«314. (Tipi delle navi). - Nelle matricole nei registri e in tutti gli altri documenti ufficiali le navi sono indicate secondo i tipi specificati in leggi e regolamenti speciali.».
- Gli articoli 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, abrogati dal
presente decreto, recavano:
«401. (Navigazione da diporto).
402. (Abilitazione al comando di navi a vela).
403. (Rilascio dell'abilitazione da parte di associazioni nautiche).
404. (Navi con motore ausiliario).
405. (Comando di navi marittime in acque interne e viceversa).
406. (Esercizio della pesca).
407. (Comando di navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni).
538. (Navigazione da diporto)».
- L'art. 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 (Revisione delle tasse e dei diritti marittimi - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1963, n. 52) abrogato dal presente decreto, recava:
«Art. 52 - (Tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto».
- Per la legge n. 50/1971 si vedano le note alle premesse.
- L'art. 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n.50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico - pubblicata nella Gazzetta ufficiale 21 maggio 1986, n. 116) abrogato dal presente decreto, recava:
«Art. 28 - (Alienazione o trasferimento all'estero di imbarcazioni da diporto)».
- Gli artt. 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171 (Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971 n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonché
nuova disciplina sulla nautica da diporto - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1989, n. 109) abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 5. - Autorizzazione provvisoria alla navigazione».
«Art. 10. - Equiparazione dei motoscafi ad uso privato alle unità da diporto».
- Il decreto-legge 16 giugno 1984, n. 378, (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto - pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 giugno 1994, n. 139) é stato convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 498 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1994, n. 188).
- Per il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 si vedano note alle premesse.
- Gli artt. dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 sopra citato abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 1 (Ambito di applicazione).
Art. 2 (Definizioni).
Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza).
Art. 4 (Immissione in commercio e messa in servizio).
Art. 5 (Marcatura «CE» di conformita).
Art. 6 (Valutazione della conformita).
Art. 7 (Organismi di certificazione).
Art. 8 (Vigilanza e verifica della conformita).
Art. 9 (Clausola di salvaguardia).
Art. 10 (Sanzioni).
Art. 11 (Iscrizione nei registri).
Art. 12 (Abilitazione alla navigazione).
Art. 13 (Licenza di navigazione e documentazione di bordo).
Art. 14 (Visite di idoneità e di sicurezza).
Art. 15 (Comando delle unità da diporto).
Art. 16 (Costruzione delle unità da diporto).
Art. 17 (Certificato d'uso del motore).
Art. 18 (Dotazioni di sicurezza).
Art. 20 (Disposizioni finali).
Art. 21 (Norme di rinvio)».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 (Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248) convertito dalla legge 28 dicembre 1996, n. 303) come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne). 1-10.(Abrogati).
11. (Omissis).
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 731, é abrogato.
13. (Abrogato).
- L'art. 15 del decreto-legge n. 535 sopra citato il cui comma 3-bis é abrogato dal presente decreto, reca:
«15. Modifiche agli artitoli 179 e 181 del codice della navigazione».
Il testo del comma 3, dell'art. 2, della legge n. 172/03 é il seguente:
«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:
a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;
b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;
d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.».
Si riporta il testo dell'allegato I della legge 8 marzo 1999, n. 50, (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56) come modificato dal presente decreto:
«Allegato 1 (articolo 1, comma 1)
Procedimenti da semplificare
1) Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici legge 11 luglio 1986, n. 390.
2) Procedimento per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.
3) Procedimento di classificazione delle industrie insalubri testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
decreto 5 settembre 1994 del Ministro della sanità,pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.
4) (Soppresso).
5) (Soppresso).
6) Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario codice civile, art. 2545; decreto legislativo C.P.S.14 dicembre 1947, n. 1577.
7) Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle società cooperative D.L.gs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;
decreto 8 ottobre 1973 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 ottobre 1973;
legge 31 gennaio 1992, n. 59.
8) Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale regio decreto 18 giugno 1931, n. 778:
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, art. 24;
regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059:
regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;
legge 23 marzo 1956, n. 182, art. 9;
legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81;
legge 6 aprile 1984, n. 57, art. 1, nonché tabella A: art. 4, lettera b), e art. 14;
codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 articoli 110, 194, 195, 196, 197 e 237;
disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e 15;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 e 19;
legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10;
legge 10 ottobre 1996, n. 525, art. 3, comma 2, lettera b).
9) Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
decreto 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia;
regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.
10) Procedimento relativo alle spese di giustizia regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;
regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.
11) Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di
consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari legge 8 agosto 1895, n. 556;
regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
legge 21 febbraio 1989, n. 99;
testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
legge 3 aprile 1979, n. 103;
legge 11 maggio 1971, n. 390;
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
legge 25 aprile 1957, n. 283;
legge 29 dicembre 1990, n. 405;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.
12. - 15. (Soppressi).
16) Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dai servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.
17) (Soppresso).
18) Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della Regione Sicilia testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, art. 43;
regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, art. 81.
19) Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32;
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 10, comma sesto;
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 47.
20) Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
decreto 28 aprile 1998 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998.
21) Procedimento per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.
22. - 23. (Soppressi).
24) Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 127.
25) Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 95, commi 3, 4 e 5.
26) (Soppresso).
27) Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi sommerse nei porti codice della navigazione, art. 73;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articoli 90, 91 e 92.
28) Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla commissione centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della commissione locale legge 4 aprile 1977, n. 135, art. 14.
29) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III, Sezione III;
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
legge 23 dicembre 1977, n. 952;
legge 9 luglio 1990, n. 187;
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
30) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonché all'attività di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti:
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
legge 13 maggio 1997, n. 132;
legge 8 luglio 1998, n. 222.
31. - 32. (Soppressi).
33) Procedimento di disciplina delle attività di formazione professionale legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 5.
34) Procedimento per l'alienazione di beni mobili regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 35;
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, art. 2;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388.
35) Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex art. 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 126 e 128.
36) Procedimento di reiscrizione dei residui passivi perenti regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 36.
37) Procedimento per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati dello Stato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 11.
38. - 39. (Soppressi).
40) Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
decreto 17 dicembre 1992, n. 564 del Ministro dell'interno.
41) Procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici legge 5 agosto 1981, n. 416.
42) Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 e 27;
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, art. 3;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344.
43) Procedimento per i pagamenti da e per l'estero per conto delle amministrazioni dello Stato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 3 marzo 1951, n. 193;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
44) (Soppresso).
45) Procedimento di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca codice di procedura penale, articoli 259, 260, 262, 263 e 264;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86;
decreto 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia, articoli 10, 11, 12 e 13;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 301 e 301-bis;
decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, art. 4;
legge 13 lugIio 1965, n. 836;
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, articoli 16 e 17;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 213;
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 19;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 100 e 101;
legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3;
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, art. 47-bis;
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-sexies;
legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10.
46) Procedimento relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.
47) (Soppresso).
48) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla documentazione obbligatoria codice della navigazione, articoli 753 e 775.
49) Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili codice della navigazione, articoli da 861 a 873.
50. - 52. (Soppressi).
53) Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3.
54) (Soppresso).
55) Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici) codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690;
norme approvate con decreto legjslativo 28 luglio 1989, n. 271, art. 194.
56) Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura legge 7 marzo 1996, n. 108;
decreto 6 agosto 1996 del Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996;
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51;
decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.
57) Procedimento di sostegno alle vittime del racket decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
decreto 12 agosto 1992, n. 396 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
decreto 13 febbraio 1993, n. 251 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».
Art. 67.
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
La Malfa, Ministro delle politiche comunitarie
Fini, Ministro degli affari esteri
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute
Landolfi, Ministro delle comunicazioni
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Scajola, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I
COMPONENTI
1. Protezione antincendio per motori entrobordo e entrobordo con comando fuoribordo («sterndrive»).
2. Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata.
3. Timone a ruota, meccanismo e cavi di comando.
4. Serbatoi destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante.
5. Boccaporti e oblò prefabbricati.
Allegato II
REQUISITI ESSENZIALI
Osservazione preliminare
Ai fini del presente allegato il termine «unita» designa le unità da diporto e le moto d'acqua.
A. Requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la costruzione delle unità.
1. Categorie di progettazione delle unità.
=================================================
| | Altezza significativa
| |delle onde da prendere
Categoria di |Forza del vento (Scala|in considerazione H1/3,
progettazione | Beaufort) | metri)
=================================================
A {In alto mare} | > 8 | > 4
---------------------------------------------------------------
B {Al largo} | < = 8 | < = 4
---------------------------------------------------------------
C {In prossimità | |
della costa} | < = 6 | < = 2
---------------------------------------------------------------
D {In acque protette} | < = 4 | < = 0,3
Definizioni:
A. In alto mare: progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore ad 8 (Scala Beaufort) e l'altezza significativa delle onde superiore a 4 m, ma ad esclusione di circostanze anomale; imbarcazioni ampiamente autosufficienti.
B. Al largo: progettate per crociere d'altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 4 m.
C. In prossimità della costa: progettate per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può essere pari a 6 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 2 m.
D. In acque protette: progettate per crociere in acque costiere riparate, in piccole baie, laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 0,3 m, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 m, ad esempio a causa di imbarcazioni di passaggio.
Le unità da diporto di ciascuna categoria devono essere progettate e costruite conformemente a questi parametri per quanto riguarda stabilità, galleggiamento e gli altri pertinenti requisiti essenziali elencati nel presente allegato II e per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.
2. Requisiti generali.
I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) devono essere conformi ai requisiti essenziali nella misura in cui questi sono loro applicabili.
2.1. Identificazione dell'unità.
Ogni unità reca una marcatura con il numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni:
codice del costruttore;
Paese di costruzione;
numero di serie unico;
anno di costruzione;
anno del modello.
La norma armonizzata pertinente fornisce i dettagli di tali requisiti.
2.2. Targhetta del costruttore.
Ogni unità da diporto: reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dello scafo, contenente le seguenti informazioni:
nome del costruttore;
marcatura «CE» (vedi allegato III);
categoria di progettazione di cui al punto 1;
portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;
numero di persone raccomandate dal fabbricante per il cui trasporto l'unità da diporto é stata concepita.
2.3. Protezioni contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo.
A seconda della categoria di progettazione, le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo.
2.4. Visibilità a partire dalla posizione principale di governo.
In condizioni normali di uso, (velocità e carico), la posizione principale di governo nelle unità da diporto a motore consente al timoniere una buona visibilità a 360°.
2.5. Manuale del proprietario.
Ogni unità da diporto é fornita di un manuale del proprietario in lingua italiana e nella lingua (o nelle lingue) del Paese in cui é commercializzata.
Detto manuale dovrà più particolarmente attirare l'attenzione sui rischi di incendio e di allagamento e conterrà le informazioni elencate ai punti 2.2,
3.6 e 4, nonché i dati relativi al peso a vuoto dell'unità da diporto in chilogrammi.
3. Resistenza e requisiti strutturali.
3.1. Struttura.
La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione devono assicurare all'unità da diporto una resistenza adatta da tutti i punti di vista.
Particolare attenzione si presterà alla categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6.
3.2. Stabilità e bordo libero.
L'unità da diporto ha una stabilità e un bordo libero adatti alla categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6.
3.3. Galleggiabilità.
L'unità da diporto é costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilità adeguate alla sua categoria di progettazione ai sensi del punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6. Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili devono essere progettate in modo da avere una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in posizione rovesciata. Le unità da diporto inferiori a 6 metri, sono munite di una riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento quando siano utilizzate conformemente alla loro categoria di progettazione.
3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura.
Le aperture nello scafo, nel ponte (o nei ponti) e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'unità da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa.
Finestrature, oblò e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonché alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta. Le tubazioni attraversanti lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili.
3.5. Allagamento.
Tutte le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento. Occorre riservare particolare attenzione:
ai pozzetti e gavoni, che devono essere autovuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all'acqua di penetrare all'interno dell'unità da diporto;
agli impianti di ventilazione;
all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi.
3.6. Portata massima consigliata dal costruttore.
La portata massima consigliata dal costruttore [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'unità da diporto é stata progettata, é determinata in funzione della categoria di progettazione (punto 1), della stabilità e del bordo libero (punto 3.2), della galleggiabilità e del galleggiamento (punto 3.3).
3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio.
Tutte le unità da diporto delle categorie A e B, nonché quelle appartenenti alle categorie C e D di lunghezza superiore ai 6 metri sono munite di uno o più alloggiamenti per una o più zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti che, secondo la progettazione,possono trovarsi a bordo durante la navigazione. Gli alloggiamenti sono di pronto accesso in qualsiasi momento.
3.8. Evacuazione.
Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili di lunghezza superiore a 12 metri sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di rovesciamento. Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di incendio.
3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio.
A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le unità da diporto sono munite di uno o più attacchi per punti d'ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.
4. Caratteristiche di manovra.
4.1. Il costruttore provvede affinché le caratteristiche di manovra dell'unità da diporto con il motore più potente per il quale l'unità da diporto é progettata e costruita siano soddisfacenti. In conformità della norma armonizzata la potenza massima nominale di tutti i motori destinati alle unità da diporto deve essere specificata nel manuale fornito al proprietario.
5. Requisiti relativi ai componenti e alla loro installazione.
5.1. Motori e compartimenti motore.
5.1.1. Motore entrobordo.
Tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio. Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili. I materiali isolanti posti all'interno dei compartimenti motore sono incombustibili.
5.1.2. Ventilazione.
Il vano motore deve essere ventilato. é necessario evitare l'ingresso di acqua nel vano motore attraverso le prese d'aria.
5.1.3. Parti esposte.
Le parti esposte del motore in movimento o calde che possono causare lesioni alle persone devono essere efficacemente protette, a meno che il motore non sia già rinchiuso o comunque isolato nel suo vano.
5.1.4. Avviamento dei motori fuoribordo.
Tutte le unità da diporto munite di motori fuoribordo dispongono di un dispositivo atto ad impedire l'avviamento del motore con marcia inserita, tranne il caso in cui:
a) il motore fornisca meno di 500 N di spinta statica;
b) il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell'avviamento.
5.1.5. Moto d'acqua funzionanti senza conducente.
Le moto d'acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del motore o con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocità ridotta quando il conducente scende deliberatamente dall'unità o cade in acqua.
5.2. Sistemi di alimentazione del carburante.
5.2.1. Considerazioni generali.
I dispositivi e le installazioni destinati al rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di esplosione.
5.2.2. Serbatoi di carburante.
I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura e separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore.
Il materiale dei serbatoi ed i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacità e al tipo di carburante. Tutti gli spazi contenenti i serbatoi
debbono essere ventilati. La benzina viene conservata in serbatoi che non formino parte integrante dello scafo e siano:
a) isolati dal vano motore e da ogni altra fonte di ignizione;
b) isolati dai locali di alloggio.
Il gasolio può essere conservato in serbatoi facenti parte integrante dello scafo.
5.3. Impianto elettrico.
Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell'unità da diporto in condizioni di uso normale, e ridurre al minimo il rischio d'incendio e di elettrocuzione. Particolare attenzione é rivolta alla protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti di tutte le reti, fatti salvi i circuiti di accensione del motore, alimentate da batterie. Deve essere garantita una ventilazione per evitare l'accumulo di gas eventualmente emessi dalle batterie. Queste ultime sono assicurate fermamente e protette dalle infiltrazioni d'acqua.
5.4. Sistema di governo.
5.4.1. Considerazioni generali.
I sistemi di governo sono progettati, costruiti ed installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili.
5.4.2. Dispositivi di emergenza.
Le unità da diporto a vela e le unità da diporto con un solo motore entrobordo dotate di sistemi di governo con comando a distanza sono munite di dispositivi di emergenza per il governo dell'unità da diporto a velocità ridotta.
5.5. Impianto del gas.
Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e vengono progettati ed installati in modo da evitare perdite ed il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I materiali ed i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle sollecitazioni ed agli agenti incontrati in ambienti marino. Ciascun apparecchio é munito di dispositivo di sicurezza contro lo spegnimento della fiamma. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite di prodotti di combustione. Tutte le unità da diporto aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il compartimento é isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall'esterno e ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo. Gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l'installazione.
5.6. Protezione antincendio.
5.6.1. Considerazioni generali.
Il tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'unità da diporto tengono conto del rischio d'incendio e di propagazione del fuoco. é riservata particolare attenzione all'ambiente circostante gli apparecchi a f
e di carburante, alle conduttore di olio e carburante non ricoperte ed é evitata la presenza di fili elettrici al di sopra delle parti calde delle macchine.
5.6.2. Attrezzatura antincendio.
L'unità é fornita di un'attrezzatura antincendio adatta al tipo di rischio o la posizione e la capacità dell'attrezzatura antincendio adatta al tipo di rischio sono indicate. Le imbarcazioni non sono messe in servizio finché non sia stata installata l'appropriata attrezzatura antincendio. I vani dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consenta di evitare l'apertura del vano in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili ed uno é collocato in modo da poter essere facilmente raggiunto dalla posizione principale di governo dell'unità.
5.7. Fanali di navigazione.
Laddove installati, i fanali di navigazione devono essere conformi a seconda dei casi.
5.8. Prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra.
Le unità sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale fuori bordo di sostanze inquinanti (olio, carburante, ecc.).
Le unità fornite di servizi igienici devono essere munite:
a) di serbatoi, oppure
b) di dispositivi che consentono l'installazione di serbatoi.
Le unità dotate di serbatoi installati permanentemente sono fornite di una connessione di scarico standard per consentire ai tubi degli impianti di scarico di essere collegati alla tubazione di scarico dell'imbarcazione. Inoltre i tubi destinati all'evacuazione dei rifiuti umani attraversanti lo scafo debbono essere dotati di valvole che ne consentano la chiusura a tenuta stagna.
B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione.
I motori di propulsione devono essere conformi ai seguenti requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico.
1. Identificazione del motore.
1.1. Su ogni motore figurano chiaramente le informazioni seguenti:
marchio commerciale o nome commerciale del costruttore del motore;
tipo del motore, famiglia del motore, se del caso;
un numero di identificazione unico del motore;
la marcatura CE, nei casi previsti dall'art. 8.
1.2. Le diciture suddette devono essere chiaramente leggibili ed indelebili e rimanere tali per la durata normale d'esercizio del motore. Se sono utilizzate etichette o targhette, esse devono essere apposte in modo da rimanere fissate per la durata normale di esercizio del motore e da non poter essere rimosse senza essere distrutte o cancellate.
1.3. Le diciture suddette devono essere apposte in una parte del motore necessaria per il suo normale funzionamento e che abitualmente non richiedono una sostituzione per tutta la durata di esercizio del motore.
1.4. Le diciture suddette devono essere collocate in modo da essere immediatamente visibili da una persona normale dopo che il motore é stato assemblato con tutti i componenti necessari per il suo funzionamento.
2. Requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico.
I motori di propulsione devono essere progettati, costruiti e assemblati in modo tale che, se correttamente installati e in uso normale, le loro emissioni non superino i valori limite risultanti dalla tabella seguente:
Tabella 1
A, B e n sono valori costanti indicati nella tabella, PN é la potenza nominale del motore in kW e le emissioni di gas di scarico sono misurate conformemente alla norma armonizzata EN ISO 8178-1:1996.
Per i motori di potenza superiore a 130 kW sono utilizzati i cicli di funzionamento E3 (IMO) o ES (nautica da diporto).
I carburanti di riferimento da utilizzare per le prove di emissione per i motori alimentati a benzina o a diesel sono specificati nella direttiva 98/69/CE, (allegato IX, tabelle 1 e 2) e per i motori alimentati con gas di petrolio liquefatto sono specificati nella direttiva 98/77/CE.
3. Durata.
Il costruttore del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, devono consentire al motore di mantenersi conforme ai limiti di cui sopra per tutta ladurata normale di esercizio del motore e in condizioni d'uso normali.
Queste informazioni sono ottenute dal costruttore del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l'usura dei componenti; in questo modo il costruttore potrà predisporre e pubblicare le istruzioni per la manutenzione con tutti i nuovi motori immessi in commercio per la prima volta.
La durata normale dei motori é considerata la seguente:
a) per i motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato: 480 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi);
b) per i motori di moto d'acqua: 350 ore o cinque anni (la prima di queste eventualità a verificarsi);
c) per i motori fuoribordo: 350 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi).
4. Manuale del proprietario.
Con ogni motore é fornito un «manuale del proprietario» redatto in lingua italiana e nella lingua (o nelle lingue) del Paese in cui é commercializzato. Il manuale deve:
a) fornire istruzioni per l'installazione e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore secondo i requisiti di cui al paragrafo 3 (durata);
b) specificare la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.
C. Requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche.
Le unità da diporto con motore entrobordo o motore entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua e i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato devono essere conformi ai seguenti requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche.
1. Livelli di emissione acustica.
1.1. Le unità da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua e i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati in modo che le emissioni acustiche misurate conformemente alla prova definita nella norma armonizzata EN ISO 14509, non superino i valori limite indicati nella tabella seguente:
Tabella 2
===============================================
| Livello massimo di pressione
Potenza di ciascun motore in kW| sonora = LpASmax in dB
===============================================
PN < = 10 | 67
------------------------------------------------------------
10 < PN < = 40 | 72
------------------------------------------------------------
PN > 40 | 75
PN = potenza nominale del motore in kWh alla velocità nominale e LpASmax = livello massimo di pressione sonora in dB. Per le unità con due o più motori di qualsiasi tipo può essere applicata una tolleranza di 3 dB.
1.2. In alternativa alle prove di misura del suono, le unità da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, sono considerate conformi ai requisiti relativi alle emissioni acustiche se hanno un numero di Froude pari a &60; 1,1 e un rapporto potenza/dislocamento pari a &60; 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del costruttore del motore.
1.3. Il «numero di Froude» é calcolato dividendo la velocità massima dell'imbarcazione V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza della linea al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per la costante gravitazionale (g = 9,8 m/s2).
Fn = V/ radice quadrata di (g.Lwl).
Il «rapporto potenza/dislocamento» é calcolato dividendo la potenza del motore P (kW) per il dislocamento dell'imbarcazione D (t) = P/D.
1.4. Quale ulteriore alternativa alle prove di misura del suono, le unità da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, sono considerate conformi ai requisiti relativi alle emissioni acustiche se i loro principali parametri di progettazione sono identici o compatibili con quelli di una unità di riferimento certificata rispetto alle tolleranze specificate nella norma armonizzata.
1.5. Per «unità di riferimento certificata» s'intende una specifica combinazione scafo/motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, di cui é stata accertata la conformità ai requisiti relativi alle emissioni acustiche, misurata conformemente al punto 1.1., e per la quale tutti i principali parametri di progettazione e le misure di livello sonoro appropriati sono stati inclusi successivamente nell'elenco pubblicato delle unità di riferimento certificate.
2. Manuale del proprietario.
Per le unità da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e le moto d'acqua, il manuale del proprietario di cui all'allegato II, paragrafo A, punto 2.5, comprende le informazioni necessarie per mantenere l'unità e il dispositivo di scarico in una condizione che, nella misura del possibile, garantirà la conformità ai valori limite di rumore specificati nell'uso normale.
Per i motori fuoribordo, il manuale del proprietario di cui all'allegato II, paragrafo B, punto 4, fornisce le istruzioni necessarie per mantenere il motore fuoribordo in una condizione che, nella misura del possibile, garantirà la conformità ai valori limite di rumore specificati nell'uso normale.».
Allegato III
MARCATURA «CE»
La marcatura «CE» di conformità é costruita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:
Marchio
pag. 28
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE», dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico di cui sopra.
Le dimensioni verticali dei vari elementi della marcatura «CE» devono essere sostanzialmente le stesse, comunque non inferiori a 5 mm.
La marcatura «CE» é seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora esso intervenga nel controllo della produzione.
Allegato IV
CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO (modulo A)
1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità (vedi allegato VIII).
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto,la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).
4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti del presente decreto.
Allegato V
CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E PROVE (modulo AA)
Questo modulo é costituito dal modulo A, come indicato nell'allegato IV, oltre che dai seguenti requisiti supplementari:
A. Progettazione e costruzione.
Su una o più unità rappresentative della produzione del costruttore vengono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del costruttore stesso o per suo conto:
a) prova di stabilità conformemente al punto 3.2 dei requisiti essenziali (allegato II, paragrafo A);
b) prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato II, paragrafo A).
Disposizioni comuni ad entrambi le varianti: queste prove o calcoli o controlli devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore.
B. Emissioni acustiche.
Per le unità da diporto dotate di motore entrobordo o motore entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua:
su una o più unità rappresentative della produzione del costruttore di unità, le prove d'emissione sonora definite nell'allegato II C sono eseguite dal costruttore di unità, o in suo nome, sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore.
Per i motori fuoribordo e per i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato:
su una o più unità rappresentative della produzione del costruttore di motori, le prove d'emissione sonora definite nell'allegato II, paragrafo C, sono eseguite dal costruttore di motori, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore.
Quando sono oggetto della prova più di un motore di una famiglia di motori, é applicato il metodo statistico descritto nell'allegato XV per assicurare la conformità del campione.
Allegato VI
ESAME «CE DEL TIPO» (modulo B)
1. Un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare,rappresentativo della produzione considerata, soddisfa le disposizioni del presente decreto.
2. La domanda di esame «CE del tipo» deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
una dichiarazione scritta che la stessa domanda non é stata presentata a nessun altro organismo notificato;
la documentazione tecnica descritta al punto 3.
Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo» (*). L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).
4. L'organismo notificato:
4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformità delle disposizioni delle norme di cui all'art. 6, comma 4 nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali norme;
(*) Uno stesso tipo può coprire più varianti di un prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza o su altri requisiti in materia di prestazioni del prodotto.
4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato II qualora non siano state applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4;
4.3. effettua e fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate;
4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.
5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente decreto, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame «CE del tipo» al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.
All'attestato é allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo autorizzato conserva una copia.
Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto.
6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame «CE del tipo» di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione, qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame «CE del tipo».
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame«CE del tipo» ed i complementi rilasciati e ritirati.
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame «CE del tipo» e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.
9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame «CE del tipo» e dei loro complementi per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.
Allegato VII
CONFORMITà AL TIPO (modulo C)
1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attesto di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità (vedi allegato VIII).
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti del presente decreto.
3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario (vedi allegato IX).
4. Per quanto riguarda la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico del presente decreto e nell'eventualità che un costruttore non operi a norma di un pertinente sistema qualità come quello di cui all'allegato XIII, un organismo notificato scelto dal costruttore può eseguire o far eseguire controlli sui prodotti ad intervalli casuali. Se il livello qualitativo appare insoddisfacente o se appare necessario verificare la validità dei dati presentati dal costruttore, é utilizzata la procedura seguente:
un motore di serie é sottoposto alla prova descritta nell'allegato II, punto B. I motori di prova devono aver subito un rodaggio, parziale o completo, conforme alle prescrizioni del costruttore. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore di serie eccedono i valori limite descritti alla tabella di cui al punto 2 dell'allegato II, punto B, il costruttore può chiedere che le misure siano effettuate su un campione di motori di serie comprendente il motore sottoposto originariamente alla prova. Per garantire la conformità del campione di motori di cui sopra ai requisiti del presente decreto, si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XV.
Allegato VIII
DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITà
1. La dichiarazione scritta di conformità alle disposizioni della direttiva deve accompagnare:
a) le unità da diporto e le moto d'acqua e deve essere allegata al manuale del proprietario (allegato II, paragrafo A, punto 2.5);
b) i componenti di cui all'allegato I;
c) i motori di propulsione e deve essere allegata al manuale del proprietario (allegato II, paragrafo B, punto 4).
2. La dichiarazione scritta di conformità deve comprendere i seguenti elementi, ed essere redatta nella lingua o nelle lingue di cui all'allegato II, paragrafo A, punto 2.5:
a) nome e indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità, ragione sociale e indirizzo completo; il mandatario deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del costruttore;
b) descrizione del prodotto definito al punto 1 - descrizione del prodotto di cui trattasi: marca, tipo, numero di serie (se del caso);
c) riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali é dichiarata la conformità;
d) se del caso, riferimento alle altre direttive comunitarie applicate;
e) se del caso, riferimento all'attestato CE del tipo rilasciato da un organismo notificato;
f) se del caso, nome e indirizzo dell'organismo notificato;
g) identificazione della persona autorizzata a firmare a nome del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità.
3. Per quanto riguarda:
i motori di propulsione entrobordo e entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;
i motori omologati a norma del provvedimento che recepisce la direttiva 97/68/CE, conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell'allegato I della stessa;
i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CEE, la dichiarazione scritta di conformità include, oltre alle informazioni di cui al punto 2, una dichiarazione del costruttore attestante che il motore é conforme ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente decreto, se installato su un'unità da diporto conformemente alle istruzioni fornite dal costruttore, e che tale motore non deve essere messo in servizio finché l'imbarcazione da diporto in cui deve essere installato non é stata dichiarata conforme, ove previsto, con la pertinente disposizione del decreto.
Allegato IX
DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL COSTRUTTORE
La documentazione tecnica di cui agli allegati IV, VI, VII, X, XII e XIV deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti utilizzati dal costruttore per garantire che i componenti o l'unità siano conformi ai relativi requisiti essenziali.
La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto, nonché permettere di valutarne la conformità ai requisiti del presente decreto legislativo.
La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione:
a) una descrizione generale del tipo;
b) disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti;
c) descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
d) un elenco delle norme di cui all'art. 6, comma 4, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4;
e) i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami effettuati;
f) i risultati delle prove o specificamente i calcoli di stabilità
requisiti essenziali (allegato II, punto A);
g) i risultati delle prove relative alle emissioni dei gas di scarico che dimostrano la conformità con il punto 2 dei requisiti essenziali (allegato II, punto B);
h) i risultati delle prove relative alle emissioni acustiche o i dati relativi all'unità di riferimento che dimostrano la conformità con il punto 1 dei requisiti essenziali (allegato II, punto C).
Allegato X
GARANZIA QUALITà PRODUZIONE (modulo D)
1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore dei prodotti di cui all'art. 4 che essi verificano, né il mandatario di una di queste parti. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo.
1.1 L'organismo notificato deve essere indipendente e non deve essere controllato dai costruttori o dai fornitori.
2. Il fabbricante deve applicare un sistema di qualità della produzione, eseguire l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema qualità.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:
tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti prevista;
la documentazione relativa al sistema qualità;
se del caso la documentazione tecnica relativa al tipo approvato (vedi allegato IX) e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai requisiti del presente decreto. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi,schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti;
dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità;
degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale;
dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nei gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2, o se é necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
la documentazione relativa al sistema qualità;
altra documentazione quali i rapporti e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo trattino;
gli adeguamenti di cui ai paragrafo 3.4, secondo capoverso;
le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo capoverso, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate.
Allegato XI
VERIFICA SU PRODOTTO (modulo F)
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella comunità, si accerta e dichiara che i prodotti cui sono state applicate le disposizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti del presente decreto legislativo.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità (vedi allegato VIII).
3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto legislativo,
o mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al paragrafo 4, o mediante controllo e prova statistici sui prodotti secondo quanto stabilito al paragrafo 5, a scelta del fabbricante.
3.1 Il fabbricante, o il suo mandatario, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
4. Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto.
4.1. Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità alla norma o alle norme relative all'art. 6, comma 4, o prove equivalenti per verificarne la conformità al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e della direttiva ad essi applicabili.
4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun prodotto approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.
4.3. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.
5. Verifica statistica.
5.1. Il fabbricante presenta i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.
5.2. I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. Gli esemplari di un campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità alla norma o alle norme relative all'art. 6, comma 4, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti del presente decreto legislativo e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto.
5.3. La verifica statistica deve avvenire considerando i seguenti elementi:
metodi statistici utilizzati;
programma di campionamento e sue caratteristiche operative.
Per la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni dei gas di scarico si applica la procedura definita nell'allegato XV.
5.4. Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo prodotto e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.
Tutti gli esemplari del lotto possono essere immessi sul mercato ad eccezione di quelli del campione riscontrati non conformi. Se un lotto é rifiutato, l'organismo notificato o l'autorità competente prende le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato.
Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può decidere di sospendere la verifica statistica. Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.
5.5. Il fabbricante o il suo mandatario, deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.
Allegato XII
VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO
(modulo G)
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che il prodotto considerato, cui é stato rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 2, é conforme ai requisiti del presente decreto legislativo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» sul prodotto e redige una dichiarazione di conformità.
2. L'organismo notificato esamina il prodotto e procede alle opportune prove, in conformità della norma o delle norme di cui all'art. 6, comma 4, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti del presente decreto legislativo. L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto legislativo, di comprendere il
suo progetto, la sua fabbricazione ed il suo funzionamento (vedi allegato IX).
Allegato XIII
GARANZIA QUALITà TOTALE (modulo H)
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti del presente decreto legislativo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura «CE» deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza. di cui al paragrafo 4.
2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione la fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al paragrafo 3, ed é soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema qualità.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato. La domanda deve contenere:
tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
la documentazione relativa al sistema qualità.
3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti del presente decreto legislativo. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di criteri, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti;
delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'art. 6, comma 4, nonché degli strumenti che permetteranno di garantire l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato II;
delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione;
delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità;
degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
della documentazione in materia di qualità, ad esempio i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale;
dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (EN29001). Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se é necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunicala sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato.
4.1. La sorveglianza CE deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
la documentazione relativa al sistema qualità;
la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema di garanzia della qualità, ad esempio risultati di analisi, calcoli, prove;
la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema garanzia della qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità, e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi é stata prova, un rapporto sulla prova stessa.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo capoverso, secondo trattino;
le modifiche di cui al paragrafo 3.4, secondo capoverso;
le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo periodo, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o ritirate.
Allegato XIV
GARANZIA QUALITà DEL PRODOTTO (modulo E)
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il costruttore che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal contrassegno d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il costruttore deve applicare un sistema di qualità approvato per la verifica e le prove del prodotto finito, secondo quanto specificato al punto 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema qualità.
3.1. Il costruttore deve presentare una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati a un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti considerata;
la documentazione relativa al sistema qualità;
se del caso, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell attestato «CE del tipo».
3.2. In base al sistema qualità, ogni prodotto deve essere esaminato e prove appropriate come stabilito nella norma o nelle norme pertinenti di cui all'art. 6, comma 4, o prove equivalenti, devono essere eseguite per assicurarne la conformità ai requisiti pertinenti fissati dal presente decreto legislativo. Tutti i criteri, i requisiti, le disposizioni adottati dal costruttore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure ed istruzioni scritte.
Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri della direzione in materia di qualità dei prodotti;
degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la costruzione;
dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema qualità;
della documentazione in materia di qualità, quali rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale.
3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura di valutazione deve comprendere una visita degli impianti del costruttore.
La decisione viene notificata al costruttore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il costruttore deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il costruttore o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se é necessaria una seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.
4.1. La sorveglianza deve garantire che il costruttore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
4.2. Il costruttore deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di verifica, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
la documentazione relativa al sistema qualità;
la documentazione tecnica;
altre documentazioni quali rapporti e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale.
4.3. L'organismo notificato deve svolgere periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il costruttore mantenga ed utilizzi il sistema qualità e deve fornire al costruttore un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il costruttore. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o fa svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al costruttore un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.
5. Il costruttore deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, terzo trattino;
gli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo periodo ed ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato deve comunicare agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate.
Allegato XV
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITà DELLA PRODUZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO E ACUSTICHE
1. La verifica della conformità di una famiglia di motori é effettuata su un campione di motori di serie. Il costruttore decide la dimensione (n) del
campione, d'intesa con l'organismo notificato.
2. La media aritmetica X dei risultati ottenuti dal campione é calcolata per ciascun componente regolamentato delle emissioni di gas di scarico e
acustiche. La produzione della serie é considerata conforme ai requisiti («decisione d'autorizzazione») se la condizione seguente é soddisfatta:
X + k. S < = L
S é la deviazione standard, dove:
S al quadrato = (SIGMA)(x-X) ai quadrato/(n-1)
X = media aritmetica dei risultati
x = singoli risultati del campione
L = valore limite appropriato
n = numero di motori nel campione
k = fattore statistico dipendente da n (cfr. tabella)
n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
k | 0,973 | 0,613 | 0,489 |0,421 |0,376 |0,342 |0,317 |0,296 |0,279
n | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
k | 0,265 | 0,253 | 0,242 |0,233 |0,224 |0,216 |0,210 |0,203 |0,198
Se N < = 20, K = 0,860 (radice quadrata di N)
Allegato XVI
Tabella A
DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO
Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo |
non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di |
stazza |300 euro
-------------------------------------------------------------
Visite periodiche ed occasionali navi da diporto |75 euro
-------------------------------------------------------------
Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e rilascio |
certificazioni |25 euro
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Rilascio licenze di navigazione |25 euro
-------------------------------------------------------------
Aggiornamento licenze di navigazione |15 euro
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Rilascio certificato d'uso motore |20 euro
-------------------------------------------------------------
Aggiornamento certificato d'uso motore |10 euro
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Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di |
categoria A e C |25 euro
-------------------------------------------------------------
Esame per il conseguimento della patente nautica per navi da|
diporto |100 euro
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Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi |30 euro
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Rinnovo licenze |25 euro
Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e|
di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione;|
iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto |
dai registri. |20 euro
Copia di un documento |10 euro
Rilascio di un duplicato |25 euro
Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza |
provvisoria di navigazione |20 euro