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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Scuola, formazione e università

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Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227
Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare gli articoli 1 e 5; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
iVsto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonchè riordino dell'omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 95; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005; Considerato che nella seduta del 28 luglio 2005 della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stata registrata la mancata intesa sull'articolo 2, comma 5, relativo alla possibilità per le Regioni di utilizzare, per l'accesso all'insegnamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il canale formativo previsto dallo schema stesso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2005, con la quale si è provveduto a stralciare dal testo dello schema la norma sulla quale non si è realizzata l'intesa, rinviando ad un successivo decreto legislativo correttivo le modalità della predetta utilizzazione; Acquisiti i pareri delle Commissioni 7ª e 5ª del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 5 ottobre 2005 e 12 ottobre 2005, e delle Commissioni VII e V della Camera dei deputati, resi in data 11 ottobre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalità

della formazione iniziale dei docenti 1. I docenti delle varie comunità di apprendimento sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione e formazione.
2. La formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella capacità di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei principi deontologici.
3. La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di libertà di insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni oggettive con riguardo sia alla progressione del rendimento che agli esiti finali.
4. Il percorso di formazione iniziale dei docenti è affidato alle università ed alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che a tal fine si raccordano con le istituzioni di istruzione e formazione, ed è preordinato al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
5. Ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 399, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che riservano il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti ai docenti iscritti alle graduatorie permanenti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono banditi, per il restante 50 per cento dei posti, i concorsi per titoli ed esami.
6. A partire dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei primi corsi istituiti come previsto dall'articolo 2, il possesso dell'abilitazione di cui al comma 4, attestato dall'iscrizione negli albi regionali di cui all'articolo 5, costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell'anno di applicazione svolto ai sensi dell'articolo 6, requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole statali, di cui al comma 5, da bandire a cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 117 Costituzione: «Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinari da leggi dello Stato».
Si riporta il testo degli articoli 1 e 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale): «Art. 1 (Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale). - 1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze, conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale. 2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art. 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997. 3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno: a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico; c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti; d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti; e) della valorizzazione professionale del personale docente; f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale; g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti; h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA); i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione; l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica. 4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'art. 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.» «Art. 5 (Formazione degli insegnanti). - 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche; b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, e all'art. 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero; c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei; d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto deI Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività dì tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche; f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca; g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative. 2. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1998 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonchè del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai finì del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante» sono soppresse.».
La legge 28 marzo 2003, n. 53 reca: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale». - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.»
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127: «95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì: a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonchè la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonchè la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonchè di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 266 del 12 novembre 2004. - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 399, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: «Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.».

Art. 2.
Percorsi di formazione iniziale dei docenti

1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono di pari dignità e si svolgono nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.
2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sono individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270: a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche interfacoltà, interclasse o interuniversità, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 1; b) il profilo formativo e professionale del docente; c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso; d) i relativi ambiti disciplinari; e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80 per cento dei complessivi 120 crediti formativi universitari, di cui non più del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.
3. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero.
4. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello di cui al comma 1, sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.
6. Con specifici decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a determinare il percorso formativo di secondo livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le università, con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano, altresì, il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.
7. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
8. I corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello di cui al presente articolo e gli esami di Stato di cui all'articolo 4, sono finanziati con le entrate realizzate dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. Dai corsi medesimi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e delle singole istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stabilita, anche ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni per gli esami di Stato di cui all'articolo 4, la misura delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.
9. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315.
10. Per le esigenze finanziarie connesse con il processo di adeguamento delle attuali strutture, anche ai fini dell'articolo 7, si provvede entro il limite delle risorse fissate, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, nell'importo di 10.500.000 euro, dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 agosto 2004, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004, adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta gli atti programmatori funzionali al rispetto del suddetto limite di spesa.

Note all'art. 2:
Per il testo dell'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 si vedano le note alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2 e 6, comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270: «Art. 10 (Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi). - 1. (Omissis ...). 2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi. «Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio). - 1. (Omissis ...). 2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purchè in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.».
Si riporta il testo dell'art. 1, commi 4 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 315: «Art. 1. - 1.- 3. (Omissis ...). 4. Le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonchè disciplinano le modalità di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica. 5. Per le finalità di cui al comma 4 possono essere altresì utilizzati per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'art. 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti già disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 reca: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonchè ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Art. 3.
Ammissione ai corsi

1. I corsi di cui all'articolo 2 sono a numero programmato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'avvio e dello svolgimento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 5, e dell'attribuzione alle università dei posti per l'accesso ai corsi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è determinato il numero dei posti che si prevede di coprire per concorso nelle scuole statali, come previsto all'articolo 1, comma 5, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. La predetta programmazione tiene conto di stime previsionali del numero degli alunni, anche disabili, del turn-over del personale docente e dei posti di insegnamento nelle scuole statali complessivamente disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati su base regionale. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce formale autorizzazione a bandire il concorso di cui all'articolo 1, comma 5, per la copertura dei posti dallo stesso definiti, una volta completate le procedure di abilitazione. Per le conseguenti assunzioni, resta ferma l'applicazione della disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, ripartisce tra le università funzionanti in ciascuna Regione un numero di posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale pari a quello dei posti che si prevede di coprire nelle scuole statali della stessa Regione, definito come previsto al comma 2, e maggiorato del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, tenuto conto dell'offerta potenziale delle università comunicata da ciascun ateneo ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e dell'esigenza di assicurare una equilibrata offerta formativa sul territorio. Il Ministro provvede, con gli stessi criteri e modalità, alla determinazione del numero dei posti per l'accesso ai corsi di diploma accademico di secondo livello presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed alla loro ripartizione presso le medesime istituzioni. 4. L'ammissione ai corsi è disposta dagli atenei e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti numerici dei posti assegnati ai sensi del comma 3, previo superamento di apposite prove selettive indette, per ciascuna Regione, per i posti che si prevede di ricoprire nella Regione stessa, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 5. Le prove selettive di ammissione sono volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati, secondo modalità e contenuti stabiliti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il decreto stesso determina altresì le modalità ed i criteri per l'accesso ai corsi da parte di coloro che risultino in possesso di titoli di studio universitario acquisiti in base al previgente ordinamento. 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri e le modalità per l'acquisizione, da parte dei soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 5, ultimo periodo, di ulteriori titoli abilitanti attraverso corsi organizzati dalle competenti strutture didattiche degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

Note all'art. 3:
La legge 2 agosto 1999, n. 264 reca: «Norme in materia di accessi ai corsi universitari». - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «4. (Omissis ...) Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». - L'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, Supplemento ordinario), reca: «Art. 39. - Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time. ». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264: «2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è effettuata sulla base: a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonchè dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.».

Art. 4.
Conseguimento dei titoli accademici e dell'abilitazione

1. La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo livello si conseguono, unitamente all'abilitazione all'insegnamento, nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione, previa valutazione positiva del tirocinio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), con la discussione della tesi e il superamento di un esame di Stato, costituito da apposite prove, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da docenti universitari, o da docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative, designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La laurea e il diploma abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria o, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

Art. 5.
Albo regionale

1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento secondo quanto previsto dal presente decreto sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito Albo regionale, tenuto presso gli uffici scolastici regionali e distinto per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

Art. 6.
Contratto di inserimento formativo al lavoro

1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione come previsto all'articolo 4, svolgono un anno di applicazione, attraverso l'apposito contratto di inserimento formativo al lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53. L'ufficio scolastico regionale, tenendo conto delle esigenze espresse dalle scuole, assegna tali docenti alle scuole stesse. Il dirigente scolastico della scuola cui il docente è assegnato stipula con il docente medesimo il contratto di inserimento formativo al lavoro. All'anno di applicazione si applicano le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.
2. I docenti svolgono l'anno di applicazione, con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo svolgimento della predetta funzione di tutor. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Nell'anno di applicazione, il docente è tenuto, oltre al normale orario di servizio, ad attività formative connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dal Centro di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, sulla base delle indicazioni del tutor.
4. Compiuto l'anno di applicazione, il docente abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, una relazione sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentate. La discussione si conclude con la formulazione di un giudizio e l'attribuzione di un punteggio. A tal fine si tiene conto anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai docenti impegnati nell'anno di applicazione nelle scuole statali si applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di comparto del personale della scuola.

Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53: «Art. 5 (Formazione degli insegnanti).
1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) - c) (omissis ...); e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;».
Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448: «Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1. 2. (Omissis ...). 3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.».
Si riporta il testo dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: «Art. 11 (Comitato per la valutazione del servizio dei docenti). - 1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti. 2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti. 3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno. 4. La valutazione del servizio di cui all'art. 448 ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside. 5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato. 6. Il comitato dura in carica un anno scolastico. 7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso. 8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente.».

Art. 7.
Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti

1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53, i regolamenti didattici di ateneo disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di ateneo o d'interateneo denominata «Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti», al quale vengono attribuiti i seguenti compiti: a) organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo formativo e professionale richiesto; b) provvedere allo svolgimento, in coordinamento in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai corsi di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento; c) organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse; d) raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore, con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da coinvolgere negli stage e nei tirocini; e) collaborare con le istituzioni di istruzione e formazione per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli uffici scolastici regionali, con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), ovvero, su proposta delle istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri organismi pubblici e privati; le predette convenzioni non devono comunque comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale, sentito il comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all'articolo 3, in relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.
3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, le accademie di belle arti e i conservatori di musica disciplinano con delibera del consiglio di amministrazione, adottata su proposta del consiglio accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di coordinamento e di gestione delle attività.
4. Dall'applicazione dei precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Nel quadro delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, l'INDIRE, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le Università e gli IRRE: a) assicura lo sviluppo del sistema nazionale di apprendimento informatico a supporto della formazione in servizio degli insegnanti, curando la progettazione e la realizzazione di servizi di apprendimento informatico e di contenuti multimediali a ciò finalizzati; b) progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione degli insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione e diffusione delle innovazioni didattiche introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche mediante i servizi di apprendimento informatico di cui alla lettera a).

Note all'art. 7:
Per il testo dell'art. 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53 si vedano le note all'art. 6.
Si riporta il testo dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258: «Art. 2 (Trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa). - 1. - 3. (omissis). 4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le università e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il Ministero della pubblica istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti della Unione europea. 5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario già appartenente alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati.». - La legge 28 marzo 2003, n. 53 reca: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale».

Art. 8.
Iniziative di eccellenza per la formazione

1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 53 del 2003, e ferme restando le competenze delle istituzioni formative previste dall'ordinamento, i centri di ateneo o d'interateneo di cui all'articolo 7 e le accademie di belle arti e i conservatori di musica, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuovono iniziative di eccellenza nel limite massimo di spesa annuale di 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2006, utilizzando allo scopo l'autorizzazione di spesa della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla Tabella C, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'INDIRE, con l'INVALSI e con gli IRRE, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le università, su proposta dei centri di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, le accademie di belle arti e i conservatori di musica organizzano apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti. Le predette convenzioni non devono comportare comunque maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera f) della legge 28 marzo 2003, n. 53: «Art. 5 (Formazione degli insegnanti). - 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a)-e) (omissis ...); f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;». - La legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perquativi» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298. - La legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario.

Art. 9.
Disposizioni transitorie e finali

1. I percorsi di formazione di cui all'articolo 4, hanno inizio con l'anno accademico 2006-2007, in modo da consentire, nei confronti di coloro che conseguono la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello nell'anno accademico 2007-2008, l'assegnazione alle scuole.
2. Restano salve le eventuali procedure dei concorsi per titoli ed esami ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, indette sulla base delle disposizioni previgenti, e gli effetti derivanti da eventuali pronunce emesse dal giudice amministrativo relativamente alle stesse procedure concorsuali, o alle altre procedure concorsuali già espletate, indette sulla base delle medesime disposizioni.
3. I requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il profilo formativo e professionale dei docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, nei quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, determina le aree disciplinari ed i settori professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003, in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli studenti previsto al termine del secondo ciclo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 ottobre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro del-l'istruzione, dell'università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note all'art. 9:
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53: «Art. 2 (Sistema educativo di istruzione e di formazione). - 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) - b) (omissis); c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonchè l'obbligo formativo introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'art. 7, comma 6, della presente legge. ». - Per il testo dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53: «Art. 7 (Disposizioni finali e attuative). - 1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede: (omissis ...); c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonchè per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.»


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CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
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LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
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