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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Comunitarie

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Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157
Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria per il 1993, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/50/CEE del consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'unione europea, dei lavori pubblici e dell'ambiente e del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno;


E m a n a il seguente decreto legislativo:


iNDICE
Art. 1- Ambito di applicazione
Art. 2 - Amministrazioni aggiudicatrici
Art. 3- Appalti pubblici di servizi
Art. 4 - Calcolo dell'importo stimato dell'appalto
Art. 5- Appalti esclusi
Art. 6 - Procedure d'aggiudicazione
Art. 7 - Trattativa privata
Art. 8 - Forme di pubblicità
Art. 9 - Termini relativi ai pubblici incanti
Art. 10 - Termini relativi alla licitazione privata all'appalto concorso e alla trattativa privata
Art. 11 - Raggruppamenti di imprese
Art. 12 - Esclusione dalla partecipazione alle gare
Art. 13 - Capacità economica e finanziaria
Art. 14 - Capacità tecnica
Art. 15 - Iscrizione nei registri professionali
Art. 16 - Completamento e chiarimento dei documenti presentati
Art. 17 - Elenchi ufficiali di prestatori di servizi
Art. 18 - Subappalto
Art. 19 - Disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro
Art. 20 - Prescrizioni tecniche
Art. 21 - Deroghe in materia di prescrizioni tecniche
Art. 22 - Scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette
Art. 23 - Criteri di aggiudicazione
Art. 24 - Varianti
Art. 25 - Offerte anormalmente basse
Art. 26 - Concorsi di progettazione
Art. 27 - Adempimenti procedurali e comunicazioni alla commissione CE
Art. 28 - Prospetti statistici
Art. 29 - Computo dei termini
Art. 30 - Procedure di ricorso
Art. 31 - Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
Art. 32 - Allegati
Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4, Allegato 5, Allegato 6, Allegato 7, Allegato 8, Allegato 9


Art. 1.
Ambito di applicazione


Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).
Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima, al netto dell'IVA, è uguale o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, se sono indetti dalle amministrazioni di cui all'allegato 8.
Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di telecomunicazioni di cui all'allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all'articolo 3, comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore a 200.000 euro.
Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano l'indicazione in lire e in euro dell'importo dell'appalto.


Art. 2.
Amministrazioni aggiudicatrici


Sono amministrazioni aggiudicatrici:
le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;
gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.
Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cui al comma 1, lettera b).


Art. 3
Appalti pubblici di servizi


Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2.
Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21.
Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.
Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto.
Il presente decreto si applica anche agli appalti di servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicati dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti di lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1991, n. 406.


Art. 4.
Calcolo dell'importo stimato dell'appalto


Per effettuare il calcolo dell'importo stimato dell'appalto le amministrazioni aggiudicatrici si basano sulla remunerazione complessiva dei prestatori di servizi, tenendo conto delle disposizioni che seguono.
La scelta del metodo di valutazione non deve essere compiuta allo scopo di eludere l'applicazione del presente decreto; nessun insieme di servizi da appaltare può essere, inoltre, frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione.
In sede di valutazione dell'importo stimato dell'appalto occorre tener conto:
nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare;
nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi o altri tipi di remunerazione;
nel caso di contratti comprendenti la progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare.
Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3 è ripartito in più lotti, il suo valore, ai fini dell'applicazione del presente decreto, è dato dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente decreto non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, è inferiore al controvalore in euro di 80.000 DSP o, nel caso degli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, a 80.000 euro, purché il valore stimato complessivo dei lotti così esentati non superi il 20 per cento del valore complessivo stimato di tutti i lotti.
Negli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo, la base di calcolo dell'importo è data:
per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, dal valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;
per gli appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, dal valore mensile moltiplicato per quarantotto.
Per gli appalti che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto deve stabilirsi, alternativamente:
in base al valore complessivo dei contratti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato, se possibile, per tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
in base al valore complessivo stimato dei contratti per i dodici mesi successivi alla prima prestazione del servizio o per tutta la durata dell'appalto quando questa sia superiore a dodici mesi.
Nei casi in cui l'appalto preveda espressamente delle opzioni, la base per il calcolo del valore del contratto è data dal suo massimo valore complessivo autorizzato, comprendente gli elementi opzionali.
(Abrogato dal d.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 65)


Art. 5.
Appalti esclusi


Il presente decreto non si applica agli appalti di lavori di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, agli appalti di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e agli appalti di lavori, di forniture o di servizi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche.
Il presente decreto non si applica, inoltre:
ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, indipendentemente dalle modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti a tali beni; i contratti di servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla forma, nel campo d'applicazione del presente decreto;
ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e a quelli concernenti il tempo di trasmissione;
ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e conciliazione;
ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi forniti da banche centrali;
ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;
ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice perché li utilizzi nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione;
agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purché queste siano compatibili con il trattato;
agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in conformità all'articolo 296 del trattato;
agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da misure speciali di sicurezza ovvero quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche norme procedurali e da aggiudicarsi in base:
a un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei all'Unione europea, concernente servizi destinati alla realizzazione, all'utilizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;
a un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo all'Unione europea;
alla procedura propria di un'organizzazione internazionale.


Art. 6.
Procedure d'aggiudicazione


Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione dell'appalto:
il pubblico incanto;
la licitazione privata;
l'appalto concorso, per settori diversi da quelli indicati all'art. 26.2;
la trattativa privata.
Si intende per:
pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;
licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
appalto concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dalla amministrazione aggiudicatrice, il progetto del servizio ed indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto;
trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.


Art. 7.
Trattativa privata


Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:
in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;
in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;
in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.
Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:
quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;
quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, nè nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:
tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;
il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale;
per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.
In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).


Art. 8.
Forme di pubblicità


Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme all'allegato 4, lettera A, il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, se il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, risulta pari o superiore, al netto dell'IVA, a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso articolo 1, commi 1 e 2.
Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico mediante le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) e all'art. 7, comma 1, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi ne comunicano il risultato con apposito avviso; per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 esse precisano, nell'avviso, se acconsentano o meno alla loro pubblicazione; non sono, tuttavia, pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia altrimenti contraria al pubblico interesse o sia lesiva di legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private o possa pregiudicare la concorrenza tra prestatori di servizi.
I bandi e gli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3, adottati conformemente all'allegato 4, sono inviati il più rapidamente possibile all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee; nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 10, comma 8, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.
L'avviso di cui al comma 3 è inviato, al più tardi, quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto.
La pubblicazione dei bandi nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove si svolgerà la gara non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, dei bandi all'ufficio di cui al comma 4; la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella gazzetta ufficiale delle comunità europee.
La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.
La lunghezza del testo di bandi e avvisi non può eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole.
Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche per gare di importo inferiore a quello di cui all'art. 1, ma almeno pari o superiore a 100.000 e.c.u.


Art. 9.
Termini relativi ai pubblici incanti


Per i pubblici incanti non può essere fissato un termine di ricezione delle offerte inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi dell'art. 8, comma 4.
Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se è stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, nonché di quelle di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.
I capitolati d'oneri e i documenti complementari, se richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti nei sei giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o informazioni complementari non possano essere rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 1 e 2 debbono essere adeguatamente prolungati.
bis. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di presentazione se le offerte:
includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
rimangono riservate in attesa della loro valutazione;
se necessario, sono confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;
vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.


Art. 10.
Termini relativi alla licitazione privata all'appalto concorso e alla trattativa privata


Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata con pubblicazione del bando di gara, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando stesso; in conformità con le prescrizioni del bando, le domande devono essere corredate dagli elementi necessari ai fini della scelta dei soggetti da invitare ai sensi dell'art. 22, comma 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte.
La lettera d'invito, il cui contenuto minimo è indicato nell'allegato 5, deve essere accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.
Nella licitazione privata e nell'appalto concorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.
Il termine di cui al comma 4 può essere ridotto fino a ventisei giorni se è stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, e comprensivo, per le procedure ristrette, anche delle informazioni di cui all'allegato 4, lettera C); l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data.
Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate ai candidati almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 4 e 5 debbono essere adeguatamente prolungati.
Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti nei commi 1 e 4, le amministrazioni giudicatrici possono stabilire:
un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.
Nei casi di cui al comma 8 l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, le ragioni d'urgenza che giustificano l'abbreviazione dei termini; il termine di cui al comma 6 può, in tali casi, essere ridotto a quattro giorni.
La domanda di partecipazione alle gare può effettuarsi, oltre che per lettera, anche con telegramma, telescritto, telefono o telecopia; in tali ipotesi essa è comunque confermata con lettera da spedirsi non oltre il termine di cui al comma 1.
Nei casi di cui al comma 8 le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili; quando le domande vengono fatte mediante telegramma, telescritto, telefono o telecopia esse devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine di cui alla lettera a) dello stesso comma 8.
bis. Le offerte sono presentate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5-bis.


Art. 11.
Raggruppamenti di imprese


Alle gare per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.
L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.
L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.
Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.
Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l'eventuale collaudo, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.


Art. 12.
Esclusione dalla partecipazione alle gare


Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti:
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a 17.
A dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o dello Stato in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei limiti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.
Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempla il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità.
Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni nazionali che non consentono l'esecuzione di tale prestazione da parte delle medesime; tuttavia, ad esse può essere richiesto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio stesso.


Art. 13.
Capacità economica e finanziaria


La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
idonee dichiarazioni bancarie;
bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.


Art. 14.
Capacità tecnica


La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui all'allegato 1, può essere fornita mediante:
l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità;
il controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il concorrente, allorché il servizio da prestare sia complesso o debba rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
l'indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare.
L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali.
ualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee en 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee en 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri; esse ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti.


Art. 15.
Iscrizione nei registri professionali


I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, può essere richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 9 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in tale allegato.
Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello stato membro in cui sono stabiliti, essere in possesso di una particolare autorizzazione o appartenere a una particolare organizzazione ai fini della prestazione del servizio in quello stato, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza a tale organizzazione.


Art. 16.
Completamento e chiarimento dei documenti presentati


Nei limiti previsti dagli articoli 12, comma 1, 13, 14, e 15, le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.


Art. 17.
Elenchi ufficiali di prestatori di servizi


I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.
L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'autorità che ha istituito l'elenco, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneità alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere a), b), c) ed f), 13, comma 1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente decreto.
I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 non possono essere contestati; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva.
I cittadini di altri stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di servizi italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 12 a 15; le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri stati membri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere presentate le domande d'iscrizione.
I concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici.


Art. 18
Subappalto


Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi.
L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario.
La disciplina del subappalto nel settore dei lavori pubblici contenuta nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nelle ipotesi di subappalto nel settore degli appalti pubblici di servizi.


Art. 19.
Disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro


L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare, nel capitolato d'oneri, le autorità presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto.
L'amministrazione aggiudicatrice, nel fornire le informazioni di cui al comma 1, chiede ai concorrenti di precisare, senza che ciò osti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25, che nel redigere le offerte hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.


Art. 20.
Prescrizioni tecniche


Le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei documenti contrattuali relativi a ciascun appalto.
Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o ad omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.


Art. 21.
Deroghe in materia di prescrizioni tecniche


L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, qualora:
le norme, le omologazioni tecniche europee o le specifiche tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità, ovvero non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
l'applicazione delle norme, delle omologazioni tecniche europee o delle specifiche tecniche comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con le apparecchiature già usate dall'amministrazione aggiudicatrice, ovvero costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, purché venga definita contestualmente e per iscritto una strategia che consenta il passaggio, entro un determinato periodo di tempo, alle indicate norme, omologazioni e specifiche;
il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti per esso inadeguato il ricorso a norme europee, a omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni già esistenti;
l'applicazione dell'art. 20, comma 2, pregiudichi l'attuazione della direttiva 86/361/cee del consiglio del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento della omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o della decisione 87/95/cee del consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione del settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti.
Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di quanto previsto nel comma 1, ne indicano, ogni qualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara oppure nei capitolati d'oneri e ne indicano, in ogni caso, i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, previa loro richiesta, agli stati membri e alla commissione ce.
In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:
sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali, di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali fissati dalle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste nelle medesime e, in particolare, secondo le procedure stabilite nella direttiva 89/106/cee del consiglio del 21 dicembre 1988, concernente i prodotti da costruzione;
possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali;
possono essere definite con riferimento ad altri documenti; in tal caso, deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:
norme nazionali che recepiscono norme internazionali riconosciute Italia;
altre norme e omologazioni tecniche nazionali;
qualsiasi altra norma.
è vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, l'introduzione, nelle relative clausole, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e che abbiano, quindi, l'effetto di favorire o di escludere determinati prestatori di servizi; è, in particolare, vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, nonché l'indicazione di una origine o di una produzione determinata; tuttavia, tale indicazione, accompagnata dall'espressione "o equivalente", è autorizzata quando l'oggetto del contratto non possa essere descritto diversamente mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.


Art. 22.
Scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette


Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 12 a 17, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi, nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.
Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti prestatori di servizi; in ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.
Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'art. 7, comma 1, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.
Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni, ai cittadini di altri stati membri che soddisfano i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai cittadini italiani.


Art. 23.
Criteri di aggiudicazione


Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:
unicamente al prezzo più basso;
a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.
Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza.
L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere, nel bando di gara, che i concorrenti formulino l'offerta precisando modalità atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento con la stessa amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio.
L'affidamento della progettazione non è compatibile con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel bando di gara.
L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.
I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di invito.


Art. 24.
Varianti


Quando l'aggiudicazione avviene in base all'art. 23, comma 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice indica, nel bando di gara, se le varianti sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalità per la loro presentazione.
L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una variante soltanto perché essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'art. 20, comma 2,
o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'art. 21, comma 3, lettere a) e b).
Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei commi 1, 2 e 3, non possono respingere una variante soltanto perché configurerebbe, se accolta, un contratto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.


Art. 25.
Offerte anormalmente basse


Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalità del servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali.
Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.
Nella verifica delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto anche degli oneri eventualmente connessi, per l'aggiudicatario, all'applicazione dell'art. 23, comma 3.


Art. 26.
Concorsi di progettazione


Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche.
I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
Le presenti disposizioni si applicano:
ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il cui valore stimato al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è pari o superiore ai valori indicati nell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali disposizioni contemplati, con l'esclusione degli appalti di servizi di cui all'articolo 3, comma 5;
ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore:
a 600.000 euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori indicati nell'allegato X dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche;
al controvalore in euro di 400.000 DSP per gli appalti di servizi contemplati nell'allegato XVI A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8 dell'allegato XVI A e i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5 dell'allegato medesimo, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526;
a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, che precede e per quelli di cui all'allegato XVI B del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono le proprie attività nei settori di cui agli allegati da I a IX dello stesso decreto.
I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni anche per i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti a favore dei partecipanti è uguale o superiore ai valori nella stessa disposizione precisati.
L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso.
Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità del presente decreto e messe a disposizione degli interessati alla partecipazione.
Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata al territorio nazionale o a parte di esso.
Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni e soggetti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve garantire un'effettiva concorrenza.
La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso.
Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente.
La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai criteri specificati nel bando di concorso di cui all'allegato 6a.
L'amministrazione che abbia espletato un concorso di progettazione invia all'ufficio delle pubblicazioni delle comunità europee un avviso in merito ai risultati della procedura, conforme all'allegato 6b; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere inviato entro quarantotto giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, secondo periodo, detto termine è pari a giorni sessanta.
Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, si applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione.
Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione e alla specificità della progettazione, del regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 27.
Adempimenti procedurali e comunicazioni alla commissione ce


L'amministrazione aggiudicatrice nei quindici giorni dal ricevimento di eventuali istanze scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale è stato aggiudicato l'appalto; possono essere motivatamente omesse, peraltro, alcune informazioni relative all'aggiudicazione se:
sono di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
sono contrarie al pubblico interesse;
sono lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;
pregiudicano la concorrenza tra i prestatori di servizi.
L'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto, ai concorrenti che lo richiedono, le decisioni prese in merito all'aggiudicazione di un appalto di servizi oggetto di una gara, compresi i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione o ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla commissione ce il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse.
Per ogni appalto concluso l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;
l'oggetto e il valore dell'appalto;
i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;
i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte di appalto che il medesimo intende subappaltare a terzi;
le circostanze che, ai sensi dell'art. 7, giustificano il ricorso alla trattativa privata.
Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua richiesta, alla commissione ce.
Con apposita relazione l'amministrazione aggiudicatrice precisa alla commissione ce, dietro sua richiesta, le ragioni che l'hanno indotta ad utilizzare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a).
Ogni accordo internazionale concluso con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera m), n. 1), è comunicato alla commissione ce.


Art. 28.
Prospetti statistici


Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione europea.
Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 8 i prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:
il valore globale degli appalti di servizi aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, comma 2;
per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui agli allegati 1 e 2, la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;
il numero e il valore globale degli appalti di servizi eventualmente aggiudicati in base a deroghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, già accordo GATT.
Per tutte le tre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 indicano:
il numero e il valore degli appalti aggiudicati, di importo uguale o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato 1 e la nazionalità dei prestatori di servizi ai quali sono stati aggiudicati gli appalti, con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;
il valore totale degli appalti aggiudicati in base alle deroghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, già accordo GATT.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le informazioni relative agli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, di importo stimato, al netto dell'IVA, inferiore a 200.000 euro.


Art. 29.
Computo dei termini


Il computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato secondo le disposizioni del regolamento cee - euratom n. 1182/71 del consiglio del 3 giugno 1971.


Art. 30.
Procedure di ricorso


Fermo quanto previsto agli articoli 33, comma 2, lettera e), e 35, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le disposizioni in materia di violazioni del diritto comunitario contenute nell'articolo 12 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano agli appalti disciplinati dal presente decreto.


Art. 31.
Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano


Le leggi delle regioni, nelle materie di propria competenza, devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto per quanto attiene agli ambiti soggettivi e oggettivi di operatività, nonché in materia di procedure di aggiudicazione, di forme di pubblicità, di termini procedurali, di riunione di imprese, di requisiti soggettivi di partecipazione, di iscrizione nei registri professionali e negli elenchi ufficiali di prestatori di servizi, di subappalto, di prescrizioni tecniche non discriminatorie, di scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette, di criteri d'aggiudicazione, di varianti, di verifica delle offerte anomale, di concorso di progettazione, di adempimenti procedurali e di comunicazione agli organi della ce, di rilevazioni statistiche.
Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 32.
Allegati


Gli allegati da 1 a 9 sono parte integrante del presente decreto.
bis. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 7 e 8 vengono trasmessi alla Commissione europea a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


ALLEGATO 1
Cat. N. di riferimento della CPC
1 Servizi di manutenzione e riparazione 6112, 6122, 633, 886
2 Servizi di trasporto terrestre (1), inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta 712 (salvo 71235), 7512, 87304 3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta 73, (salvo7321)
4 Trasporto di posta per via terrestre (1), e aerea 71235, 7321 5 Servizi di telecomunicazione (2) 752
6 Servizi finanziari:
a) servizi assicurativi;
b) servizi bancari e finanziari (3) ex 81, 812,814
7 Servizi informatici ed affini 84
8 Servizi R&S (4) 85
9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili 862 10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica 864 11 Servizi di consulenza gestionale e affini (5) 865, 866 12 Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi 867 13 Servizi pubblicitari 871
14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari 874, da 82201a 82206
15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto 88442 16 Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi 94
(1) Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
(2) (Nota soppressa)
(3) Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonchè dei servizi forniti da banche centrali.
(4) Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.
(5) Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione".


ALLEGATO 2
Cat. DENOMINAZIONE N. di riferimento della CPC
17 Servizi alberghieri e di Ristorazione 64
18 Servizi di trasporto per Ferrovia 711
19 Servizi di trasporto per via d'acqua 72
20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti 74
21 Servizi legali 861
22 Servizi di collocamento e reperimento di personale 872
23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni
blindati 873 (salvo 87304)
24 Servizi relativi all'istruzione anche professional 92
25 Servizi sanitari e sociali 93
26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 96
27 Altri servizi


ALLEGATO 3
DEFINIZIONI DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
Ai fini del presente decreto si intende per:
"specifiche tecniche": l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico, contenute in particolare nel capitolato d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la terinologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la
marcatura o l'etichettatura. Esse comprendono altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché i metodi o le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in grado di prescrivere, nell'ambito di regolamenti generali o specifici, in relazione all'opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono;
"norme": le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, approvate da un ente di normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta e continua;
"norme europee": le norme approvate dal comitato europeo per la standardizzazione (cen) o dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (cenelec) in quanto "norme europee (en)" ovvero "documenti d'armonizzazione (hd)", in base alle regole comuni di queste organizzazioni, ovvero dall'istituto europeo delle norme perle telecomunicazioni (etsi - european telecomunication standards institute) in quanto "norme europee per le telecomunicazioni (ets)";
"omologazione tecnica europea": la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la realizzazione di opere, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto stesso e di determinate condizioni d'applicazione e d'impiego. L'omologazione europea è rilasciata da un organismo designato a questo scopo dallo stato membro;
"specifiche tecniche comuni": le specifiche tecniche stabilite conformemente ad una procedura riconosciuta dagli stati membri per garantire un'applicazione conforme in tutti gli stati membri, e pubblicata nella gazzetta ufficiale delle comunità europee;
"requisiti essenziali": i requisiti riguardanti la sicurezza, la salute e determinati altri aspetti d'interesse generale che l'opera può soddisfare.


ALLEGATO 4
MODELLI DI BANDI E AVVISI DI GARA
Preinformazione.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al quale possono esser richieste informazioni aggiuntive.
Appalti complessivi che s'intendono aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1.
Data provvisoria per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione per ogni categoria.
Altre informazioni.
Data d'invio dell'avviso.
Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo O.M.C.
Procedure aperte.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.
Luogo di esecuzione.
eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;
menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
Eventuale divieto di varianti.
Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.
denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venire richiesti i documenti del caso;
termine ultimo per la richiesta di tali documenti;
all'occorrenza, costo e modalità di pagamento delle somme pagabili per tali documenti.
termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.
persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte;
data, ora e luogo dell'apertura.
Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.
Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.
Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione per ordine d'importanza. I criteri diversi da quello del prezzo più basso vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.
Altre informazioni.
Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
Data d'invio del bando.
Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo OMC.
Procedure ristrette.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti regolari o rinnovabili nel corso di un determinato periodo,
eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.
Luogo di esecuzione.
eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;
menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori dei servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
Eventuale divieto di varianti.
Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.
Eventualmente forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
indirizzo al quale vanno inviate;
lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
Termine ultimo entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte.
Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste.
Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione in ordine d'importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a presentare offerte.
Altre informazioni.
Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
Data d'invio del bando.
Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo OMC.
Procedure negoziate.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.
Luogo di esecuzione.
eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;
menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
umero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
Eventuale divieto di varianti.
Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.
Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
indirizzo al quale vanno inviate;
lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie a valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
Se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori di servizi già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice.
Altre informazioni.
Data d'invio del bando.
Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
Date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo OMC.
Appalti aggiudicati. (avviso di postinformazione)
Nome ed indirizzo dell'amministrazione.
Procedura d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 7, comma 2).
Categoria del servizio e descrizione; numero di riferimento CPC; quantità di servizi aggiudicati.
Data di aggiudicazione dell'appalto.
Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
Numero di offerte ricevute.
Nome ed indirizzo del o dei prestatori di servizi.
Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati.
Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
Se del caso, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a terzi.
Altre informazioni.
Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Data d'invio dell'avviso.
Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato 2, accordo dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell'avviso (articolo 8, comma 3).
Aggiornamento: Il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 67 ha disposto che "dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, per gli appalti pubblici rientranti
nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, non è più utilizzato il presente allegato 4".


ALLEGATO 5
MODELLO DI LETTERA D'INVITO
(art. 10, comma 3)
La lettera d'invito contiene almeno:
se del caso, l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere detti documenti;
il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
gli estremi del bando di gara pubblicato;
l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma degli articoli 13 e 14 oppure a completamento delle informazioni ivi previste (punto 13 degli allegati 4b, 4c, e punto 12 dell'allegato 4d).
i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.


ALLEGATO 6
A. BANDI DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE
Nome, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e del servizio al quale possono venir richiesti i documenti del caso.
Descrizione del progetto.
Nata del concorso: aperto o ristretto.
Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.
Nel caso di concorsi ristretti:
numero previsto di partecipanti;
se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
criteri che verranno applicati alla selezione dei partecipanti;
termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
Eventuale indicazione del fatto che la partecipazione sia riservata ad una particolare professione.
Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
Se del caso, nomi dei membri della giuria selezionati.
Indicazione del fatto che la decisione della giuria sia vincolante o no per le amministrazioni o per i soggetti aggiudicatori.
Se del caso, numero e valore dei premi in palio.
Se del caso, indicazione particolareggiata degli importi pagabili a tutti i partecipanti.
Indicazione del fatto che i concorrenti premiati abbiano o meno diritto all'aggiudicazione di eventuali contratti complementari o, nel caso di cui all'art. 26, commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, di eventuali appalti volti a dar seguito al progetto.
Altre informazioni.
Data d'invio del bando.
Data di ricevimento dei bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee.


B. RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
Descrizione del progetto.
Numero totale dei partecipanti.
Numero dei partecipanti esteri.
Vincitori del concorso.
Se del caso, premi assegnati.
Altre informazioni.
Riferimento del bando di concorso di progettazione.
Data d'invio dell'avviso.
Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee.
entrata in vigore del suddetto decreto, per gli appalti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, non è più utilizzato il presente allegato 6".


ALLEGATO 7
ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)Organismi: Società "Stretto di Messina" (D.P.C.M. 23 gennaio 1998);
Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;
Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV.
Categorie: Autorità portuali;
Aziende speciali, istituzioni e società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
Consorzi per le opere idrauliche;
Università statali, Istituti universitari statali;
Istituti superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici;
Enti di ricerca e sperimentazione;
Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
Consorzi di bonifica;
Enti di sviluppo o di irrigazione;
Consorzi per le aree industriali;
Enti preposti a servizi di pubblico interesse;
Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero;
Enti culturali e di promozione artistica.


ALLEGATO 8
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
di cui all'articolo 1, comma 2
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ministero degli affari esteri;
Ministero della giustizia;
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Ministero dell'interno;
Ministero della difesa;
Ministero delle finanze;
Ministero dei lavori pubblici;
Ministero delle comunicazioni;
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Ministero della sanità;
Ministero per i beni e le attività culturali;
Ministero della pubblica istruzione;
Ministero dell'università e della ricerca scientifica;
Ministero dei trasporti e della navigazione;
Ministero delle politiche agricole e forestali;
Ministero dell'ambiente;
Ministero del commercio con l'estero.
ALLEGATO 9
ELENCO DEI PERTINENTI REGISTRI PROFESSIONALI O COMMERCIALI O DELLE PERTINENTI DICHIARAZIONI O PERTINENTI CERTIFICATI di cui all'articolo 15, comma 1
in Belgio, il "Registre du commerce - Handelsregister e gli "ordres professionnels - Beroepsorden ;
in Danimarca, l'"Erhvers-og Selskabsstyrelsen ;
in Germania, lo "Handelsregister , lo "Handwerksrolle e il "Vereinsregister ;
in Grecia, al prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A il registro professionale "Mhtrvo Melethtvn , nonché il "Mhtrvo Grafeivn Meletvn ;
in Spagna, il "Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda ;
in Francia, il "Registre du commerce ed il "Rèpertoire des mètiers ;
in Italia, il "Registro della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato od il "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o il "Consiglio nazionale degli ordini professionali ;
in Lussemburgo, il "Registre aux firmes ed il "Role de la Chambre des mètiers ;
nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister ;
in Portogallo, il "Registro nacional das Pessoas Colectivas";
nel Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi può venir richiesto di fornire un certificato rilasciato dal "Registrar of companies , o dal "Registrar of Friendly Societies , ovvero, qualora esso non ottenga tale certificato, di un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel Paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale;
in Austria, il Firmenbuch, il Gewerberegister, il Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;
in Finlandia, il Kaupparekisteri/Handelsregistret;
in Svezia, l'Aktiebolags-, Handels- eller forenings- registern.



Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1993. L'art. 11 così recita:"Art. 11 (Appalti di servizi). 1.
L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/50/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
individuare le attività oggetto della direttiva e gli ambiti oggettivi di esclusione della sua applicabilità;
individuare i soggetti pubblici, nonchè i requisiti di quelli ad essi assimilati, destinatari della direttiva;
stabilire le modalità per il calcolo dell'importo stimato dei contratti soggetti alla disciplina della direttiva;
disciplinare i criteri di aggiudicazione degli appalti di servizi definendo quelli utilizzabili nel caso di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e definendo i criteri per l'esclusione delle offerte anomale;
definire i criteri per l'ammissione dei soggetti concorrenti, nel caso di ricorso alla procedura ristretta;
definire natura e funzione dei concorsi di progettazione, tracciando le linee guida relative a possibilità, modalità e limiti della loro utilizzazione;
disciplinare le procedure di appalto di servizi e i concorsi di progettazione garantendo trattamenti non discriminatori, anche in relazione alla natura giuridica dei soggetti concorrenti;
stabilire, ai sensi dell'articolo 29 della direttiva stessa, i criteri di selezione qualitativa dei prestatori di servizi, anche con riferimento alla possibilità di istituire appositi elenchi ufficiali di prestatori;
prevedere l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, anche agli appalti di servizi;
prevedere l'incompatibilità tra l'affidamento della progettazione e l'aggiudicazione, allo stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati".
La direttiva 92/50/CEE è pubblicata in GUCE L. 209 del 24 luglio 1992.


Nota all'art. 3:
Il D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, reca attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Si riporta il testo dell'intero art. 3:
"Art. 3 (Affidamenti di lavori ad enti sovvenzionati).
Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì agli enti e soggetti, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, per gli affidamenti dei lavori di cui al comma 2, qualora tali lavori abbiano ricevuto una sovvenzione, diretta o specifica, o un contributo, in misura superiore al cinquanta per cento del relativo importo da parte delle stesse amministrazioni aggiudicatrici.
Le disposizioni del comma 1 si applicano solamente per i lavori di genio civile indicati nell'allegato a), nonchè per i lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi, semprechè l'importo non sia inferiore a quello indicato nell'art. 1.
La violazione chiara e manifesta, da parte degli enti di cui al comma 1, delle disposizioni del presente decreto, determina la revoca della sovvenzione o del contributo a loro favore".


Nota all'art. 4:
Il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, reca il testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 72/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE. I commi 6 e 7 dell'art. 1 così recitano:
"Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1 gennaio successivo. Esso è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro.
Alle eventuali variazioni del limite di cui al comma 2, disposte dalla Commissione delle Comunità europee, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".


Note all'art. 5:
Per il D.P.R. 19 dicembre 1991, n. 406, vedi nota all'art. 3.
Per il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, vedi nota precedente.
La direttiva 93/38/CEE è pubblicata in GUCE L. 199 del 9 agosto 1993.
L'art. 223 del trattato CEE così recita:
"Art. 223. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:
nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari;
Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio con deliberazione unanime stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1 b).
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni a tale elenco".


Nota all'art. 11:
Per il D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358, vedi nota all'art. 4. L'art. 10 così recita:
"Art. 10 (Raggruppamenti di imprese).
Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. 'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.
L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto.
La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.
Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.
Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura di dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto.
Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei rescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo
delle altre imprese mandanti".


Note all'art. 12:
Il D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, reca disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994 n. 47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.
Per il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, vedi nota all'art. 4. L'art. 11 così recita:
"Art. 11 (Esclusione dalla partecipazione alle gare).
Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:
che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;
che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.
A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero, competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.
Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti previsti dal comma 2, ovvero se tali certificati non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata. Se neanche questa è prevista nello Stato straniero, è sufficiente una dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi a ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità".


Nota all'art. 13:
Per il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, vedi nota all'art. 4. L'art. 13 così recita:
"Art. 13 (Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti).
La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
idonee dichiarazioni bancarie;
bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.
Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonchè gli altri eventuali che ritengono di richiedere.
Qualora, per una ragione giustificata, l'impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa è ammessa a provare la propria capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione".


Nota all'art. 17:
Per gli articoli 11 e 13 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, vedi rispettivamente note all'art. 12 e all'art. 13.
Nota all'art. 18:
La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme manifestazione di pericolosità sociale.


L'art. 18 così recita:
"Art. 18. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di
opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.
Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante;
che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di un candidato ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.
ter. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo.
L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti er cento.
Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonchè i dati di cui al comma 3, numero 3).
L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonchè copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonchè di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma 5, le certificazioni di cui al comma 3, n. 3 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 20 e 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonchè alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.
Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.
Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.
Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646".


Note all'art. 21:
La direttiva 86/361/CEE è pubblicata in GUCE L. 217 del 5 agosto 1986.
La direttiva 89/106/CEE è pubblicata in GUCE L. 40 dell'11 febbraio 1989.
La decisione 87/95/CEE è pubblicata in GUCE L. 36 del 7 febbraio 1987.


Note all'art. 26:
Per la direttiva 93/38/CEE vedi nota all'art. 5.
La legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca la legge quadro in materia di lavori pubblici. L'art. 3 così recita: "Art. 3 (Delegificazione).
è demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonchè degli incarichi di progettazione;
alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonchè alle procedure di accesso a tali atti;
ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonchè, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'art. 4, nonchè delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.
Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento è pubblicato in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, unitamente alla ripubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonchè di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo.
Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare:
le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4;
le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del
procedimento e il direttore dei lavori;
le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7;
i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonchè le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7;
i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14;
le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori, le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'art. l6, comma 8;
gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'art. 17, comma 9;
la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'art. 18, nonchè i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo;
specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all'art. 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991 n. 55;
le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25;
l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonchè le modalità applicative;
le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29;
le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonchè le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13;
la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33;
la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge;
le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministero dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici".


Nota all'art. 29:
Il regolamento EURATOM 1182/71 è pubblicato in GUCE L 124 dell'8 giugno 1971.
Nota all'art. 30:
La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1991. Gli articoli 12 e 13 così recitano:
"Art. 12 (Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture).
Nei casi in cui la Commissione delle Comunità europee si avvale della procedura prevista dall'art. 3 della direttiva del Consiglio 89/665/CEE per la correzione di una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
La contestazione della Commissione, non appena notificata allo Stato, è sottoposta all'esame di un Comitato tecnico-consultivo da istituirsi, nell'ambito della Commissione di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè del Ministero interessato in relazione all'oggetto dell'affare.
Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione, trasmette al Comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del Comitato.
Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente se l'autorità aggiudicatrice è una amministrazione centrale dello Stato. Se la risposta prevede la necessità di adottare misure correttive e l'autorità
aggiudicatrice è un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri con valore di proposta ai sensi dell'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 86".
"Art. 13 (Violazioni del diritto comunitario in materia di appalti e forniture).
I soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme interne di recepimento possono chiedere all'Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno.
ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono imputati ad apposito capitolo da istituire "per memoria" nello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".


Aggiornamenti
Avviso di rettifica in G.U. 16/5/1995 n. 112 (relativo all'art. 5, comma 1). La L. 18 novembre 1998, n. 415 (in S.O. n. 199/L, relativo alla G.U. 4/12/1998, n. 284) ha isposto (con l'art. 9) la modifica dell'art. 3.


Il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (in G.U. 24/3/2000, n. 70) ha disposto (con gli artt. da 1 a 18) la modifica degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 26, 27, 28, 30, 32, degli allegati 1 e 4 e l'introduzione degli allegati 8 e 9.
La L. 1 marzo 2002, n. 39 (in S.O. n. 54/L, relativo alla G.U. 26/3/2002, n. 72) ha disposto (con l'art. 53) la modifica dell'art. 23.
Il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 67 (in S.O. n. 61/L, relativo alla G.U. 14/4/2003, n. 87) ha disposto (con l'art. 3) la modifica degli all. 4 e 6.
Ultima modifica: 15/02/2005



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