Aggiornato al con n.41351 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Economia, finanze e tributi

Indietro
Decreto legislativo 17 luglio 2009, n. 101
Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;
Visto l'articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante
attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare
per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51, recante attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE;
Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante delega legislativa
per il recepimento delle direttive 2002/15/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE;
Visto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE
e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio deI Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;


E m a n a il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58


1. L'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, é sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis (Consulenti finanziari). - 1. La riserva di attività
di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone
fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità,
indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la Consob, ed iscritte nell'albo di cui al comma 2, di prestare la
consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base
di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa
esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
2. é istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 7, provvede un organismo composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li
designano secondo le modalità fissate nello statuto dell'organismo,
nominati tutti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. I membri dell'organismo sono individuati tra persone di
comprovate professionalità e competenza in materie finanziarie,
giuridiche ed economiche.
3. L'organismo di cui al comma 2 ha personalità giuridica ed é
dotato di autonomia organizzativa e finanziaria.
4. L'organismo cura la redazione del proprio statuto che contiene
le regole sul funzionamento e sull'assetto organizzativo interno, nel
rispetto dei principi e criteri determinati dalla Consob con il
regolamento adottato ai sensi del comma 7 e dal Ministro
dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato ai sensi
del comma 1. Lo statuto deve essere trasmesso al Ministro
dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e pubblicazione.
5. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo
determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli
iscritti, dai richiedenti l'iscrizione nell'albo, nonché da coloro i
quali presentano domanda di partecipazione alle prove valutative
volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità
per l'iscrizione nell'albo, nella misura necessaria per garantire lo
svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui
l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia
di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il
pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in
base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle
entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e
previdenziali. Nel caso di mancato versamento dei contributi dovuti,
l'organismo dispone la cancellazione dall'albo del soggetto inadempiente.
6. L'organismo di cui al comma 2:
a) provvede all'iscrizione nell'albo, previa verifica dei necessari requisiti, delle persone fisiche che ne facciano richiesta al fine di prestare l'attività di cui al comma 1, e ne dispone la cancellazione qualora vengano meno i requisiti;
b) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e) e g) del comma 7;
c) per i casi di violazione delle regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d), delibera, dopo aver sentito il soggetto interessato, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), il richiamo scritto, il pagamento di un importo da euro cinquecento a
euro venticinquemila, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo;
d) svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo;
e) puo' richiedere agli iscritti nell'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalità e nei termini dallo stesso determinati;
f) puo' effettuare nei confronti degli iscritti ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizione personale.
7. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicità;
b) alla iscrizione nell'albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nell'albo;
c) alle cause di incompatibilità;
d) alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina
cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti nell'albo;
f) all'attività dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 6;
g) all'aggiornamento professionale degli iscritti.
8. Avverso le decisioni di cui al comma 6, lettera c), é ammesso
ricorso, da parte dell'interessato, alla Consob, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento. La presentazione del ricorso e la decisione sul medesimo avvengono secondo le procedure determinate dalla Consob con il regolamento di cui al comma 7.
9. Avverso le decisioni adottate dalla Consob ai sensi del comma 8
é ammessa opposizione da parte dell'interessato dinnanzi alla Corte d'appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.
10. La Consob puo' richiedere all'organismo la comunicazione di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità
e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento
degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.
11. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob
propone motivatamente al Ministro dell'economia e delle finanze
l'adozione dei provvedimenti piu' opportuni, e, per i casi piu'
gravi, lo scioglimento dell'organismo e la nomina di un commissario.».
2. All'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
il comma 4 é sostituito dal seguente:
«4. é istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato
in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo
costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei
promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità
giuridica ed é ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di
articolazione territoriale delle proprie strutture e attività.
Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, lettera a), e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo.
L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima.».
3. Al comma 1 dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «nonché» é sostituita dalle seguenti: «ivi incluse».
4. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 97 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «svolgano» sono
inserite le seguenti: «, o abbiano svolto,».
5. All'articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 é aggiunto il seguente:
«4-bis. La Consob puo' dettare disposizioni di attuazione del presente articolo.».
6. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 113-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «e le relative
modalità di pubblicazione» sono inserite le seguenti: «ferma
restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,».
7. Al comma 3 dell'articolo 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «stabilisce modalità e termini
di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate,» sono
inserite le seguenti: «ferma restando la necessità di pubblicazione
tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,».
8. Al comma 1 dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, dopo le parole: «e i termini di comunicazione delle
informazioni,» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali
quotidiani nazionali,».
9. Al comma 6 dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, dopo le parole: «i soggetti indicati nel comma 1», sono
inserite le seguenti: «e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine».
10. All'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 é aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115, si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle
negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano
le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a
condizione che l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente.».
11. Al comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «L'articolo 116 non si applica» sono
sostituite dalle seguenti: «I commi 1 e 2 dell'articolo 116 non si applicano».
12. Al comma 1 dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «dagli emittenti quotati», sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «e dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine».
13. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, é sostituita dalla seguente:
«a) "strumenti finanziari":
1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali é stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi
altro strumento ammesso o per il quale é stata presentata una
richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
di un Paese dell'Unione europea;
2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2,
ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione é stata richiesta o autorizzata dall'emittente; ».
14. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «in un mercato regolamentato italiano» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano».
15. All'articolo 182 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2, é aggiunto il seguente:
«2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli
articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2).».
16. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera b) é sostituita dalla seguente:
«b) alle negoziazioni di azioni proprie di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento; ».
17. All'articolo 184 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 é inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione
penale é quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.».
18. All'articolo 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 é aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione
penale é quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.».
19. Al comma 1 dell'articolo 187-septies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «previa contestazione degli
addebiti agli interessati», sono inserite le seguenti: «, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,».
20. Al comma 4 dell'articolo 187-octies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e) é aggiunta la seguente:
«e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione
telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».
21. Al comma 1 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il numero: «65; » é inserito il seguente:
«79-bis; ».
22. Al comma 1 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo é sostituito dal seguente:
«La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo
18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente
finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione
negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.».
23. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «capi II e III» sono sostituite dalle seguenti: «capi II e II-bis».
24. Al comma 2 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d-ter) sono aggiunte le seguenti:
«d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in
caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis
e di quelle emanate in base ad esso;
d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in
caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e
di quelle emanate in base ad esso.».
25. Al comma 4 dell'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «la sede o, nel caso di persone
fisiche, il domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «sede la società o l'ente cui appartiene».
26. Al comma 2 dell'articolo 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «previa contestazione degli
addebiti agli interessati», sono inserite le seguenti: «, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro
trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,».


Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164


1. Dopo il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, é aggiunto, in fine, il seguente:
«14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio
decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nomina, in
sede di prima applicazione, i membri dell'organismo di cui
all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
fissando la durata in carica, i compensi e le attribuzioni. Alle
relative spese provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 17 luglio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
     Tutti i LIBRI >