NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Pubblica amministrazione
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Decreto legislativo 14 settembre 2012 n 160
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Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e' previsto che il Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; Vista la nota in data 8 luglio 2009, con la quale il Governo, avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e' stata deferita ad una commissione speciale e ne e' stata stabilita la composizione; Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto l'articolo 44, comma 4, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che: "entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2010, con il quale la commissione speciale e' stata integrata nella sua composizione; Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, concernente: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69."; Vista la proposta di un secondo correttivo recante: "Correzioni ed integrazioni al Codice del processo amministrativo", redatta da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 13 luglio 2012; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2012; Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; Considerato che sono state ottemperate le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari tenendo conto dei limiti della delega conferita ed in ossequio ai principi generali che informano l'intero sistema giuridico processuale italiano e all'articolo 81 della Costituzione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari."; 2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a se' anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza."; b) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Rilievo dell'incompetenza) 1. Il difetto di competenza e' rilevato d'ufficio finche' la causa non e' decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza. 2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propriacompetenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa. 3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza puo' essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all'articolo 87, comma 3. 4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa e' riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza. 5. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare e' impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa e' riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare puo' essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare. 6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7. 7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza. 8. La domanda cautelare puo' essere riproposta al giudice dichiarato competente. 9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2."; c) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "Art. 16 (Regolamento di competenza) 1. Il regolamento di competenza e' proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed e' depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto alla meta' presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, l'ordinanza e' immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti. 2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti. L'ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento salvo il caso di regolamento richiesto d'ufficio. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8. 3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell'articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione."; d) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: "codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: ", tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticita' di cui all'articolo 3, comma 2 "; e) all'articolo 34, comma 1, lett. c), dopo le parole: "del codice civile", sono aggiunte le seguenti: ". L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto e' esercitata, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio"; f) l'articolo 40 e' sostituito dal seguente: "Articolo 40 (Contenuto del ricorso) 1. Il ricorso deve contenere distintamente: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto; b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; c) l'esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; e) l'indicazione dei mezzi di prova; f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice; g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale. 2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili."; g) all'articolo 55, comma 13, le parole : "commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4"; h) all'articolo 62, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nel giudizio di cui al presente articolo e' rilevata anche d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4 e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73, comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 8."; i) all'articolo 76, comma 4, le parole: "gli articoli 114, quarto comma, e" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo"; l) all'articolo 85, il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3."; m) all'articolo 96, comma 5, le parole: "entro dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di cui all'articolo 45"; n) all'articolo 98, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili."; o) all'articolo 99, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo' restituire gli atti alla sezione."; p) all'articolo 105 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: "o riforma la sentenza" sono inserite le seguenti: "o l'ordinanza"; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza."; q) all'articolo 111, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia dell'ordinanza e' trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione."; r) all'articolo 119, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento;"; s) all'articolo 129 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati. 2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti."; 2) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "che provvede" sono inserite le seguenti: "a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e"; 3) al comma 8, lettera c), dopo le parole: "che provvede" sono inserite le seguenti: "a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e"; t) all'articolo 133, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera l), dopo le parole: "n. 385," sono soppresse le seguenti: "dalla Commissione nazionale per la societa' e la borsa,"; 2) alla lettera p), dopo le parole: "n. 225," sono inserite le seguenti: "nonche' gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992"; u) all'articolo 135, comma 1, lettera e), dopo le parole: "n. 225," sono inserite le seguenti: "nonche' gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992"; v) all'articolo 136, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale.".
Art. 2 Modifiche alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 1. L'articolo 9 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. Calendario delle udienze e formazione dei collegi 1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali ovvero, nel caso in cui il tribunale e' suddiviso in sezioni, i presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.".
Art. 3 Modifiche alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 1. All'articolo 4, comma 1, delle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il numero 19) e' soppresso. 2. Al comma 6-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'articolo 3, comma 5, delle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la parola: "commissariali" sono inserite le seguenti: "nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dei commi 2 e 4". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 settembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino
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