IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, che modifica il citato decreto presidenziale n. 574 del 1988;
Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 107, comma 2, dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro della giustizia;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dopo la parola: «amministrativo» é inserita la seguente: «, contabile,».
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore dileggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio1988, n. 574, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio1989, n. 105.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonché in materia di assegnazioni di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci), é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2001, n. 162.
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301:
«In seno alla commissione di cui al precedente comma é istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. Il presente decreto disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso della lingua tedesca. Nella regione la lingua tedesca é parificata a quella italiana, che é la lingua ufficiale dello Stato:
a) nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizio di pubblico interesse svolti nella provincia medesima;
b) nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano;
c) nei rapporti con la corte d'appello, la corte di assise d'appello, la sezione della corte di appello per i minorenni, la Procura generale presso la corte d'appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo contabile o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano;
d) nell'attività svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nelle lettere a), b) e c);
e) nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano;
f) negli atti pubblici, notarili ed equiparati.
2. Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze armate e per il personale della Polizia di Stato che é soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del presente decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano la attività di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione.».
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua indicata.».
2. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, é soppresso il seguente periodo: «Qualora detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua materna indicata.».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, é il seguente:
«Art. 14. - 1. In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale ovvero di un altro atto posto in essere nei confronti di una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti, oltre ad uniformarsi ai doveri indicati rispettivamente negli articoli 386 e 293 del codice di procedura penale, devono chiedere alla persona sottoposta alla misura cautelare personale ovvero destinataria di altro atto quale sia la sua lingua materna.
Qualora detto persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua materna indicata.
«2. Ove l'interessato si rifiuti di rispondere, si procede o si continua a procedere nella presunta lingua materna da determinarsi in base alla notoria appartenenza della persona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in base ad altri elementi eventualmente già acquisiti. ».
Art. 3.
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, é aggiunto in fine il seguente comma:
«4-bis. I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di parte.».
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, é il seguente:
«Art. 15 - 1. Il pubblico ministero dopo aver iscritto il nome della persona alla quale il reato é attribuito nel registro previsto dall'art. 335 del codice di procedura penale, forma gli atti nella presunta lingua materna della persona sottoposta alle indagini, da determinare in base ai criteri di cui al comma 2 dell'art. 14.
2. Quando la persona sottoposta alle indagini a seguito di notificazione dell'informazione di garanzia o in virtù della notificazione o comunicazione di altri atti formali equipollenti abbia avuto conoscenza dell'avvio delle indagini e della lingua in cui esse sono state fino a quel momento condotte, ha facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione, con dichiarazione resa al pubblico ministero personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore, che il procedimento prosegua nell'altra lingua.
3. Il pubblico ministero, quando procede all'interrogatorio di una persona sottoposta a misura cautelare ovvero ad altro atto al quale la predetta interviene personalmente e la medesima non abbia avuto la possibilità di effettuare la dichiarazione prevista dal comma 2, deve chiedere all'interessato quale sia la sua lingua materna. Qualora la persona interessata effettui la richiesta dichiarazione, la lingua indicata dovrà essere usata nell'ulteriore corso del procedimento. Ove la persona si rifiuti di rispondere, si procede con la lingua nella quale sono stati formati gli atti precedenti.
4. Quando le indagini proseguono in lingua diversa da quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone la traduzione degli atti posti in essere fino a quel momento.
4 bis - I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di parte.».
Art. 4.
1. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, le parole: «verbalizzati nella lingua del processo» sono sostituite dalle seguenti:
«immediatamente tradotti e verbalizzati nella lingua del processo».
2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua indicata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.
4. L'audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta ed é immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.
5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella lingua prescelta, con immediata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo.
6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la verbalizzazione avviene nella sola lingua utilizzata, qualora la parte che ha interesse alla traduzione vi abbia rinunciato.
7. I documenti prodotti dalle parti nel giudizio, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del processo, sono tradotti a richiesta di parte.».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, é il seguente:
«Art. 16. - 1. L'udienza preliminare ed il giudizio, anche abbreviato, si svolgono nella lingua individuata secondo la disciplina dettata dagli articoli 14 e 15.
2. Gli interventi orali on i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese, se svolti da difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere pronunciati nella predetta madrelingua e sono immediatamente tradotti e verbalizzati nella lingua del processo.
3. L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua indicata ai sensi dell'art. 14, comma 1, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.
4. L'audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta, ed é immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.
5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella lingua prescelta, con immediata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo.
6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la verbalizzazione avviene nella sola lingua utilizzata qualora la parte che ha interesse alla traduzione vi abbia rinunciato.
7. I documenti prodotti dalle parti nel giudizio, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del processo sono tradotti a richiesta di parte.».
Art. 5.
1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nei casi di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale, ovvero del decorso di 24 ore dall'esecuzione degli altri atti di cui al comma 1
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, é il seguente:
«Art. 17 - 1. La persona sottoposta alle indagini o l'imputato può chiedere, con dichiarazione resa personalmente all'autorità procedente o fatta alla medesima pervenire per atto scritto anche tramite il difensore, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo nell'altra lingua. Tale dichiarazione non può intervenire prima del decorso di 24 ore dalla conclusione dell'interrogatorio, nei casi di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale, ovvero del decorso di 24 ore dall'esecuzione degli altri atti di cui al comma 1 dell'art. 14.
2. Tale dichiarazione é ammessa una sola volta nel corso del procedimento di primo grado e deve intervenire non oltre l'apertura del dibattimento ovvero, in caso di richiesta di giudizio abbreviato, non oltre la formulazione di tale richiesta.
3. La variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti formati
precedentemente.».
Art. 6.
1. Al comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, le parole: «con
verbalizzazione nella lingua del processo» sono sostituite dalle seguenti: «e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo, salva rinuncia delle parti. In tal caso viene verbalizzata nella sola lingua utilizzata».
Note all'art. 6:
- Il testo dell art. 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, é il seguente:
«Art. 17-bis. - 1. La lingua del processo osservata nella fase conclusiva del giudizio di primo grado si estende al giudizio di appello. All'imputato é, tuttavia, data facoltà di richiedere, per una sola volta, la prosecuzione del giudizio di secondo grado nell'altra lingua. Ove appellante sia l'imputato, la relativa facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, con dichiarazione esplicita
sottoscritta personalmente dall'imputato nell'atto di appello o stesa in calce al medesimo; in tal caso lo stesso atto di appello dovrà essere redatto nella nuova lingua scelta. In caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero, la medesima facoltà deve essere esercitata dall'imputato, a pena di decadenza, non oltre l'apertura del dibattimento di appello, con dichiarazione esplicita resa alla Corte personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore. Non sono ammessi atti equipollenti.
2. L'ottenuta variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti già formati.
3. L'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo, salva rinuncia delle parti. In tal caso viene verbalizzata nella sola lingua utilizzata.».
Art. 7.
1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, é sostituito dal seguente:
«Art. 18. - 1. Il processo nel quale gli imputati o la parte civile utilizzano una lingua diversa é bilingue.
2. Il processo diviene monolingue se tutte le parti dichiarano di scegliere la stessa lingua.
3. Nel processo bilingue ogni parte usa la lingua individuata ai sensi degli articoli precedenti. Salvo che le parti vi rinuncino:
a) gli interventi orali delle parti sono immediatamente tradotti;
b) gli interventi del pubblico ministero, le sue richieste e le requisitorie orali o scritte sono pronunciate o redatte in entrambe le lingue;
c) i testimoni, periti e consulenti tecnici sono sentiti nella lingua da essi prescelta, con immediata traduzione;
d) l'interrogatorio ovvero l'esame dell'imputato e delle altre parti private si svolge nella lingua dalle stesse scelta, con immediata traduzione;
e) i documenti e gli atti prodotti dalle parti, le consulenze tecniche e le relazioni dei periti sono tradotti nell'altra lingua;
f) la verbalizzazione avviene in forma bilingue;
g) i provvedimenti del giudice sono redatti in entrambe le lingue.».
Art. 8.
1. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, é sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis. - 1. L'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 1, 15, commi 2 e 3, 16, commi da 1 a 5, 17, 17-bis, l7-ter, 17-quater, 18 e 18-ter é prescritta a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, 15, commi 4 e 5, 16, comma 7, é prescritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale. La dichiarazione di nullità comporta l'obbligo di traduzione, senza regressione del procedimento allo stato e grado in cui é stato compiuto l'atto nullo.
3. L'errata individuazione, ad opera dell'autorità procedente, della lingua presunta nelle ipotesi previste dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 1, non comporta alcuna nullità.».
Art. 9.
1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, é sostituito dal seguente:
«Art. 20. - 1. Nel processo civile ciascuna parte ha facoltà di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. La scelta avviene per effetto della redazione nell'una o nell'altra lingua dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta o degli atti aventi funzione equipollente.
2. Quando l'atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di risposta ovvero gli atti equipollenti sono redatti nella stessa lingua, il processo é monolingue. In caso contrario il processo é bilingue.
3. Nel processo bilingue ciascuna parte usa la lingua dalla stessa scelta. I provvedimenti del giudice sono pronunciati e redatti in entrambe le lingue, salvo che vi rinunci, entro l'udienza in cui é richiesta l'emissione del provvedimento, la parte che vi abbia interesse. Gli atti e documenti di parte sono redatti nella lingua italiana o tedesca, senza obbligo di traduzione a cura e spese d'ufficio. Nel processo bilingue le parti non residenti o non aventi sede nella provincia di Bolzano possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dal deposito di atti e documenti, chiedere al giudice che siano tradotti nell'altra lingua in tutto o in parte a cura e spese dell'ufficio. Il giudice può escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti.
4. Se il terzo chiamato in causa, il terzo interveniente o il successore di una delle parti si
costituiscono in giudizio con una comparsa redatta in lingua diversa da quella in cui fino a tale momento si é svolto il processo, si applicano le disposizioni sul processo bilingue.
5. Il processo prosegue monolingue se tutte le parti costituite dichiarano di scegliere la stessa lingua. La dichiarazione é fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale in ogni stato e grado del giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti, ed é irrevocabile.
6. In caso di riunione di più processi anteriormente svoltisi come processi monolingue ma in lingue diverse, le parti costituite in uno dei processi possono aderire alla scelta della lingua dell'altro processo. La dichiarazione di adesione é fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale in ogni stato e grado del giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti. La dichiarazione di adesione é irrevocabile.
7. Nel processo bilingue le deduzioni delle parti sono verbalizzate nella lingua da esse scelta. Il verbale deve essere redatto in due lingue qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente nell'udienza stessa.
8. Gli atti ed i documenti notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca ove il destinatario, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione, richieda la traduzione con atto da notificare alla parte istante a mezzo ufficiale giudiziario; la traduzione degli atti e dei documenti a cura di parte é notificata entro i successivi quindici giorni, nei modi e nelle forme prescritti per l'originale.
La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dalla notifica della traduzione. Tale disciplina si applica anche ai provvedimenti concessi senza preventivo
contraddittorio e ai relativi ricorsi. Nei casi di eccezionale urgenza il giudice può autorizzare l'esecuzione provvisoria anche in pendenza del termine, su istanza di parte.
9. Gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.
10. Nel processo monolingue e in quello bilingue i testimoni vengono interrogati e rispondono nella lingua da loro prescelta e la verbalizzazione avviene in tale lingua. Le deposizioni verbalizzate nella lingua prescelta dai testimoni sono tradotte a cura e spese dell'ufficio qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda nell'udienza stessa.
11. Nel processo monolingue e in quello bilingue il consulente tecnico usa la lingua da lui scelta. La sua relazione é tradotta a cura e spese dell'ufficio, qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito.
12. Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice sono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue le sentenze sono redatte nella lingua italiana e nella lingua tedesca, salvo che vi rinunci la parte che vi abbia interesse.
Tale rinuncia deve essere formulata dalle parti o dai loro procuratori speciali entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. Per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti in forma bilingue il giudice può avvalersi dell'ausilio degli interpreti-traduttori addetti all'ufficio giudiziario. I termini stabiliti dalle vigenti disposizioni processuali per il deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti da parte del giudice si intendono osservati con il deposito in cancelleria della minuta redatta in una delle due lingue.».
Art. 10.
1. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti avviati su impulso di parte si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20, in quanto compatibili.».
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, é il seguente:
«Art. 20-bis. - 1. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale per i minorenni avviati d'ufficio, l'atto iniziale del procedimento é redatto nella lingua presunta del soggetto destinatario del provvedimento. Nei procedimenti avviati su impulso di parte si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20, in quanto compatibili.».
2. Il processo prosegue monolingue se i genitori del minore scelgono la medesima lingua, in caso contrario il processo é bilingue.
3. In ogni caso il minore deve essere sempre ascoltato nella lingua materna.».
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, é inserito il seguente:
«Art. 20-ter. - 1. Nei procedimenti diversi dal processo ordinario di cognizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, in quanto compatibili.».
Art. 12.
1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, é sostituito dal seguente:
«Art. 21. - 1. Nel processo civile la pubblica amministrazione attrice usa la lingua presunta del convenuto identificandola ai sensi dell'articolo 7; successivamente si adegua alla diversa lingua scelta dal convenuto con il primo atto difensivo.
2. Il giudice, qualora richiesto dalla parte alla prima udienza, ordina la rinnovazione dell'atto di citazione nella lingua del convenuto, fissando una nuova udienza di prima comparizione.
3. La pubblica amministrazione convenuta in giudizio si uniforma alla lingua usata dall'attore o dal ricorrente.».
Art. 13.
1. Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dopo la parola: «amministrativi» é inserita la seguente: «, contabili», e la parola: «applicabili» é sostituita dalla seguente: «compatibili».
Nota all'art. 13:
- Il testo del comma 1, dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, é il seguente:
«Art. 23 - 1. Nei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali amministrativi, contabili e tributari di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 1 si osservano le disposizioni di cui agli articoli 13, 20 e 21, in quanto compatibili.
Art. 14.
1. L'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, é sostituito dal seguente:
«Art. 23-bis. - 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 20-bis, 20-ter e 21, relative e consequenziali alla scelta e all'uso della lingua produce la nullità rilevabile d'ufficio di tutti gli atti, anche successivi, redatti nella lingua diversa, salve le disposizioni dell'articolo 161, primo comma, del codice di procedura civile. L'impugnazione della sentenza per far valere la suddetta nullità può essere proposta solo dalla parte nel cui interesse é stabilito l'uso della lingua omesso.».
Art. 15.
1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dopo la parola: «amministrativi» é inserita la seguente: «,contabili».
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, é il seguente:
«Art. 24 - 1. Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi, contabili e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'art. 1, i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano, hanno facoltà di rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca.».
Art. 16.
1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, é sostituito dal seguente:
«Art. 25. - 1. Le sentenze e i provvedimenti del giudice oggetto di impugnazione, nonché i verbali d'udienza in lingua tedesca, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca. Gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio devono essere tradotti, a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione, solo su specifica richiesta dei suddetti organi giurisdizionali.».
Art. 17.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti civili pendenti alla data della sua entrata in vigore, salvo che siano già state precisate le conclusioni o la causa sia stata comunque ritenuta in decisione. Le richieste di traduzione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, devono essere effettuate, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 17:
- L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, é riportato nell'art. 9 del presente decreto.
Art. 18.
1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 giugno 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli