IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Viste le risoluzioni 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n 1617/2005, n. 1735/2006 e n. 1822/2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
Vista la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ed il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e successive modificazioni;
Vista la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaida e ai Talebani, e successive modificazioni;
Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 24, comma 2, che prevede che le pubblicheamministrazioni possano individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, tra i quali rientra il presente decreto legislativo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare
e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, ed in particolare, l'articolo 3, comma 4, che prevede che il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria sia disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni correttive
1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «per
fondi» si intendono: «le attività ed utilità finanziarie di
qualsiasi natura,» sono inserite le seguenti: «possedute anche per
interposta persona fisica o giuridica,»;
b) all'articolo 1, comma 1, lettera d), dopo le parole: «per
risorse economiche» si intendono:
«le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili
o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che
non sono fondi ma che possono essere utilizzate» sono inserite le
seguenti: «anche per interposta persona fisica o giuridica»;
c) all'articolo 3 il comma 4é sostituito dal seguente: «4. Il
funzionamento del Comitato, inclusi i procedimenti di sua competenza,é disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato. Con lo stesso decreto sono
disciplinati, altresì, le categorie di documenti, formati o comunque
rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di
accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi
1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi. In ogni caso, ai componenti del Comitato noné corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese.»;
d) l'articolo 4é sostituito dal seguente: «Art. 4. (Misure per
dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del
terrorismo e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la
pace e la sicurezza internazionale) 1. Al fine di dare esecuzione
alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite
dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta
delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e nei
confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative
deliberazioni dell'Unione europea, fatte salve le iniziative
dell'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
dispone con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza
finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche
detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone
fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e
le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.».
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano