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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Economia, finanze e tributi

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Decreto legge 3 luglio 2008, n. 114
Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare lo stato di crisi del settore della pesca marittima connesso ai continui aumenti dei costi dei fattori energetici e di produzione e considerati anche gli strumenti di intervento finanziario di emergenza in favore del settore, previsti dal regolamento (CE) n.1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le politiche europee, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;


Emana il seguente decreto-legge:


Art. 1.
Fermo di emergenza temporaneo e definitivo


1. In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione é concesso, per impresa, l'arresto temporaneo delle attività di pesca per le imbarcazioni a strascico e/o volante, per una durata di trenta giorni nell'arco temporale di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali é autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione é rapportata ai parametri stabiliti nel programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. In aggiunta, é autorizzata l'erogazione di una indennità giornaliera, determinata secondo le procedure di cui al comma 4, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i
relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Le misure di cui al presente comma, conseguenti all'evento di cui al comma 1, sono attuate con le modalità di cui al comma 4, fino alla concorrenza della somma di 35 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede per 25 milioni con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 10 milioni, direttamente a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che non vengono trasferite per le finalità di cui all'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta di pesca e le risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio 2008, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti per ciascuno degli anni della programmazione 2007/2013 il procedimento di ristrutturazione della flotta, utilizzando le risorse dell'Asse prioritario 1 - misura di arresto definitivo - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, per l'intero periodo di programmazione.
4. Le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.
5. Le modalità di attuazione della misura di cui al comma 3, ivi compreso il regime di alternatività rispetto alla misura di cui ai commi 1 e 2, e le modalità di erogazione del premio sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca
marittima.


Art. 2.
Cassa integrazione guadagni straordinaria


1. All'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «di cui 20 milioni per il settore agricolo», sono inserite le seguenti: «e 10 milioni per il comparto della pesca», e le parole: «460 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni».
2. Per l'attuazione del comma 1, i termini del 20 maggio 2008 e del 15 giugno 2008 di cui al citato articolo 2, comma 521, della legge n. 244 del 2007, sono differiti per il comparto della pesca rispettivamente al 15 settembre 2008 ed al 30 settembre 2008.
3. All'onere derivante dal presente articolo, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto a euro 10 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3.
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano



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