IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con norme transitorie su alcuni specifici profili in tema di contrattazione collettiva, relativi ai dipendenti di società che svolgono servizi di pulizia ed alle anticipazioni economiche per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in tema di contrattazione collettiva
1. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in società che svolgono attività di servizi di pulizia ed al fine di favorire la piena occupazione e garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Art. 2.
Contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche
1. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 é sostituito dal seguente:
"5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al precedente periodo é sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera é sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico ed il rispetto dei principi di cui al comma 4.
I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.".
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Rutelli, Ministro per i beni e le attività culturali
Visto, il Guardasigilli: Mastella