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Decreto legge 25 marzo 2011, n. 26
Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee annuali previste dall'articolo 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, in considerazione della prima applicazione delle norme recate dal citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Assemblea annuale 1. In sede di prima applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, e' consentito alle societa' alle quali si applica l'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, convocare l'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche qualora tale possibilita' non sia prevista dallo statuto della societa'. 2. E' altresi' consentito alle societa' alle quali si applica l'articolo 154-ter, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea annuale, di convocare l'assemblea, in prima o unica convocazione, a nuova data, nel rispetto dei termini e delle modalita' di cui all'articolo 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purche' non sia ancora decorso, con riferimento alla assemblea originariamente convocata, il termine indicato all'articolo 83-sexies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Qualora l'assemblea sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari, le liste eventualmente gia' depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione di nuove liste nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla normativa di attuazione dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Qualora sia stata convocata con il medesimo avviso anche l'assemblea straordinaria, questa puo'essere parimenti rinviata alla nuova data. Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consigliodei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano


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