Art. 2.
Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e di libere
professioni
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato:
«regio decreto n. 267 del 1942», sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: «67. Atti a titolo
oneroso, pagamenti, garanzie. Sono revocati, salvo che l'altra parte
provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le
obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio'
che a lui e' stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili
non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se
compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti
nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti
preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie
costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento
per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti
liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi
di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi,
contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio
dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche'
non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione
debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo,
destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del
debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia
idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria
dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione
finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi
dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in
esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata, nonche' dell'accordo omologato ai sensi
dell'articolo 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro
effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non
subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla
scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali
all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata
e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di
emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito
fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.»;
b) l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito
dal seguente: «70. Effetti della revocazione. La revocatoria dei
pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di
compensazione multilaterale o dalle societa' previste dall'articolo 1
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti
nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni
precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo
fallimentare per il suo eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti
continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari
alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese,
nel periodo per il quale e' provata la conoscenza dello stato
d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si
e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto
d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto
restituito.»;
c) nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del
1942 sono aggiunte, in fine, le parole: «e degli accordi di
ristrutturazione»;
d) l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito
dal seguente: «160. Condizioni per l'ammissione alla procedura.
L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo' proporre ai
creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puo'
prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni,
accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa
l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi
partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di
debito;
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate
dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi
come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate o
da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano
destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del
concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione
giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a
classi diverse.»;
e) l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito
dal seguente: «161. Domanda di concordato. La domanda per
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e' proposta con
ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui
l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della
stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non
rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco
nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e
delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di
proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali
soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono
essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui
all'articolo 28 che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano medesimo.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a
norma dell'articolo 152.»;
f) l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito
dal seguente: «163. Ammissione alla procedura. Il tribunale,
verificata la completezza e la regolarita' della documentazione, con
decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di
concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di
creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione
della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni
dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la
comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni
degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il
quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale
la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario
giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma.»;
g) l'articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, e'
sostituito dal seguente: «177. Maggioranza per l'approvazione del
concordato. Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole
dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al
voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato
e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe
medesima.
Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al
primo comma, puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di
una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha
approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori
appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti
dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la
garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano
al diritto di prelazione. La rinuncia puo' essere anche parziale,
purche' non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra
capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino
in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non
coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la
rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge
del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima
della proposta di concordato.»;
h) l'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, e'
sostituito dal seguente: «180. Approvazione del concordato e giudizio
di omologazione. Il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio
per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale.
Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e
notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli
eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori
dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci
giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva
contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio, nonche' l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti
prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche
d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente
delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento
dell'istruttoria.
Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo
177 e' raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando
sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata
in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177,
puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu'
classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la
proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti
alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato
in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili.
Il decreto e' comunicato al debitore e al commissario giudiziale,
che provvede a darne notizia ai creditori, ed e' pubblicato e affisso
a norma dell'articolo 17.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che
fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.»;
i) l'articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, e'
sostituito dal seguente: «181. Chiusura della procedura. La procedura
di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai
sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine
di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo
161; il termine puo' essere prorogato per una sola volta dal
tribunale di sessanta giorni.»;
l) dopo l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 e'
inserito il seguente: «182-bis. Accordi di ristrutturazione dei
debiti. Il debitore puo' depositare, con la dichiarazione e la
documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di
ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti
almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione
redatta da un esperto sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con
particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il regolare
pagamento dei creditori estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed
ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta
giorni dalla pubblicazione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in
camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai
sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni
dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel
registro delle imprese.».
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle
azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 133 del codice di procedura civile, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;
b) all'articolo 134 del codice di procedura civile, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;
c) all'articolo 176, secondo comma, del codice di procedura
civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche a mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;
d) all'articolo 250 del codice di procedura civile, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti
private a comparire in udienza puo' essere effettuata dal difensore
attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera
raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto
inviato, attestandone la conformita' all'originale, e l'avviso di
ricevimento.»;
e) all'articolo 490 del codice di procedura civile, il secondo
comma e' sostituito dal seguente:
«In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso puo' essere
inserito in appositi siti Internet.».
4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga
per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione e'
sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal
sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario
stesso.»;
b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per telegrafo»
sono inserite le seguenti: «o in via telematica»;
c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Se le persone
abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano
di riceverlo, ovvero se l'agente postale non puo' recapitarlo per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o
assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato lo
stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o
presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del
suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza e' data
notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla
consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del
destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure
immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione,
dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione
del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale
difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata
richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della
data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua
dipendenza presso cui il deposito e' stato effettuato, nonche'
l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del
piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine
massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha
comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito
e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi,
l'atto sara' restituito al mittente.»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al
secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia
curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e' immediatamente
restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce,
sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e
dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non
ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di
restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato
depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego
stesso e' restituito al mittente in raccomandazione con annotazione
in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto
deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non
ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di
restituzione.»;
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La
notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero
dalla data del ritiro del piego, se anteriore.»;
4) al quinto comma, dopo le parole: «presso l'ufficio postale»
sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;
5) il sesto comma e' abrogato.».
5. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca
requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, e'
obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative
funzioni. Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per
l'accesso alla professione, quest'ultimo puo' essere svolto secondo
quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto la responsabilita'
di un professionista, anche presso amministrazioni e societa' che
svolgono attivita' nel settore.
6. Nelle commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione
professionale non piu' della meta' dei commissari sono designati
dall'ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all'albo.
7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di
nuovi ordini e' subordinata alla necessita' di tutelare interessi
costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attivita'
caratterizzate dal rischio di danni sociali conseguenti ad eventuali
prestazioni non adeguate.
8. Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano
attivita' regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi
dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e
nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere
riconosciute.
Capo II
SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
Art. 3.
Semplificazione amministrativa
1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente: «Art. 19. Dichiarazione di inizio attivita'. 1. Ogni
atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge
o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto
alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la
sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte
alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e
della pubblica incolumita', del patrimonio culturale e paesaggistico
e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti dalla normativa
comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato
corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle
certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.
L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora
non siano attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio
dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle
condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E'
fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per
l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino
all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni,
scaduti i quali l'amministrazione puo' adottare i propri
provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della
sospensione e' data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono
termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio
dell'attivita' e per l'adozione da parte dell'amministrazione
competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita'
e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3
e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.».
2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico (P.R.A.) puo' essere effettuata su istanza del
venditore, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista
(STA) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalita' di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
3. Alla rubrica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono soppresse le seguenti
parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater
e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonche' l'allegato 1 del
citato decreto, sono abrogati.
4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi
ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di
valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di
garanzia sui medesimi e' necessaria l'autenticazione della relativa
sottoscrizione, essa puo' essere effettuata gratuitamente anche dai
funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai
funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici
dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonche' dai funzionari
dell'Automobile Club d'Italia competenti.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell'infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il
Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalita'
applicative dell'attivita' di cui al comma 4 da parte dei soggetti
ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle
medesime disposizioni.
6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilita' di
svolgere l'attivita' di cui al comma 4 e' demandata ad un
regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, con cui sono altresi' disciplinati i
requisiti necessari, le modalita' di esercizio dell'attivita'
medesima da espletarsi nell'ambito dei rispettivi compiti
istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4.
Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311
1. Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 82 e' soppresso;
b) al comma 344 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano
a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del
modello per la comunicazione previsto dal presente comma.»;
c) al comma 362, dopo le parole: «in conto residui» sono inserite
le seguenti: «e quelle relative a residui passivi perenti»;
d) il comma 540 e' soppresso.
Capo III
POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
Art. 5.
Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
1. Per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale
di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come modificato dall'articolo 4, comma 130, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese
disponibili per effetto della modifiche dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli
interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i
principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/04 del 29 settembre 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorita'
strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione
comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e
migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali
delle citta' e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le
potenzialita' competitive.
3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2,
da inserire in apposito programma regionale, e' effettuata,
valorizzando la capacita' propositiva dei comuni, sulla base dei
criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni
interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato
istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto
dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/04 del 29 settembre 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita' di project
financing possono essere destinate anche le risorse costituenti
investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle
disposizioni del presente articolo, le opere ed i lavori previsti
nell'ambito delle concessioni autostradali gia' assentite, non
inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche,
approvato dal CIPE con la delibera n. 121/01 del 21 dicembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono
indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, i soggetti
competenti procedono alla realizzazione applicando la normativa
comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e le
disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e
successive modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente alle opere
stesse, gli atti ed i provvedimenti, gia' formati o assunti, ed i
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, purche' destinati a concludersi entro trenta giorni.
7. Per ciascuna delle opere di cui al comma 5 si procede alla
nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i
poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvedendo
contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei Commissari
straordinari eventualmente gia' nominati. Nel caso di opera di
interesse regionale la proposta di nomina o di sostituzione dei
Commissari straordinari deve essere formulata sentito previamente il
Presidente della regione o della provincia autonoma interessata; nel
caso di opera di interesse interregionale o internazionale, la
proposta di nomina o di sostituzione dei commissari straordinari deve
essere formulata sentito il Presidente della regione o della
provincia autonoma interessata ovvero con il sindaco della citta'
metropolitana interessata.
8. I Commissari straordinari seguono l'andamento delle opere,
svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo
2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi
esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo
qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o
impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino
circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti
per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle
stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del
citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei
permessi necessari alla realizzazione dei terminali di
rigassificazione gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della
legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture
strategiche nel settore del gas naturale con la citata deliberazione
CIPE n. 121/01 del 21 dicembre 2001, sono tenuti ad esprimersi entro
60 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o ingiustificato
ritardo, il Ministero delle attivita' produttive, nell'ambito dei
propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio,
provvede, senza necessita' di diffida, alla nomina di un commissario
«ad acta» per gli adempimenti di competenza.
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai
sensi del presente articolo, i Commissari straordinari provvedono,
nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti
alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle normativa
comunitaria.
12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla
stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia'
allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante;
in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi
oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione
di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze, puo' depositare cauzione in conto vincolato a
favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari all'uno per cento del
valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di
agire per il risarcimento dei danni.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai
Commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa
si fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
comma 5.
14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle
acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzata
la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a
carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale
fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dall'anno 2005.
15. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in
attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti, di
competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono
prorogati fino all'aggiornamento dello stesso piano regolatore ai
sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
16. Il contributo di 10 milioni di euro di cui all'articolo 83,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' essere utilizzato
anche per la realizzazione di incubatori per imprese produttive.
Capo IV
AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO
Art. 6.
Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in
ricerca svolti congiuntamente da imprese e universita' o enti
pubblici di ricerca e per altre finalita' di pubblico interesse.
1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale
e di rafforzare le azioni dirette a promuovere un'economia basata
sulla conoscenza, una quota pari ad almeno il trenta per cento del
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1,
comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di
quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, e' destinata al
sostegno di attivita', programmi e progetti strategici di ricerca e
sviluppo delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti
della ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita',
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
pubblici e privati, nonche' gli IRCCS trasformati in fondazioni ai
sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2. Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte
della proposta di Programma nazionale della ricerca e dei suoi
aggiornamenti che il CIPE approva annualmente su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nei limiti delle
finalita' di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 354, dopo le parole: «sostegno alle imprese» sono
inserite le seguenti: «e gli investimenti in ricerca»;
b) al comma 355, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai
fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento
sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di
investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le
tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su
proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al
risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui
alla Comunicazione della Commissione europea 2001/c 37/03, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 37 del 3 febbraio
2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n.
8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonche' delle reti
infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad
essi collegate.».
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate
prioritariamente ai seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca,
che coinvolgano prioritariamente imprese, universita' ed enti
pubblici di ricerca, a sostegno sia della produttivita' dei settori
industriali a maggiore capacita' di esportazione o ad alto contenuto
tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall'estero e che
comprendano attivita' di formazione per almeno il dieci per cento
delle risorse;
b) favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti
tecnologici, da sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri
enti nazionali e territoriali;
c) stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con
particolare riferimento alle imprese di piccola e media dimensione,
per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo proposti dalle imprese stesse.
5. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, puo' riservare una quota delle risorse del
fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
finanziamento di nuove iniziative realizzate ai sensi del Titolo I
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio di nuove
iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico
nell'ambito dei distretti tecnologici. Nella medesima delibera il
CIPE definisce le caratteristiche delle iniziative beneficiarie
dell'intervento e i requisiti soggettivi dei soci dell'imprese
proponenti, anche al fine di promuovere interscambi tra mondo della
ricerca e imprese, nonche' le modalita' di accesso preferenziale ai
benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
6. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di
cui al presente articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con gli istituti
bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate, dalla
data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo
non superiore all'originaria durata contrattuale, a condizione che
sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il venti
per cento.
7. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 100, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul
rimborso dei prestiti fiduciari, nonche' alla corresponsione agli
studenti meritevoli e privi di mezzi di contributi in conto interessi
sui prestiti stessi, e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei
criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare
l'innovazione e la produttivita' dei distretti e dei settori
produttivi, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, si costituisce in Comitato per lo sviluppo che si avvale
delle strutture del CIPE medesimo. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri stabilisce, con proprio decreto, le modalita' semplificate
di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del
vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63
del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del
27 agosto 1998.
9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze
e delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello
territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su
proposta dei Ministri delle attivita' produttive, delle politiche
agricole e forestali, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle
finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
comunicazioni, le priorita' e la tempistica degli interventi
settoriali, indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli
incentivi esistenti, il loro eventuale riordino e la proposta di
eventuali nuovi incentivi, sia attraverso interventi in
infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme, anche facendo
ricorso alle modalita' previste dall'articolo 2, comma 206, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento
tecnologico e di rafforzare l'innovazione e la produttivita' delle
imprese che si associano con universita', centri di ricerca, e
istituti di istruzione e formazione promuove, d'intesa con le Regioni
interessate, la predisposizione e l'attuazione di progetti di
sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici, facendo
ricorso alle modalita' previste dall'articolo 2, comma 206, della
citata legge n. 662 del 1996.
11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10,
il Comitato orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie
iscritte in bilancio a legislazione vigente e per i quali sussiste
apposito stanziamento di bilancio e fa ricorso alle risorse del Fondo
aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e del Fondo rotativo di cui all'articolo 1,
comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere
l'attrazione di investimenti e persone di alta qualifica nel Paese,
con particolare attenzione alle aree sottoutilizzate, il CIPE si
costituisce in Comitato per l'attrazione delle risorse in Italia
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, avvalendosi delle
proprie strutture. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
stabilisce con proprio decreto le modalita' semplificate di
funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del
vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63
del 9 luglio 1998.
13. Per l'attrazione degli investimenti, il predetto Comitato
definisce la strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno
attuati da Sviluppo Italia S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa, facendo in particolare ricorso al contratto di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 e
n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
156 dell'8 luglio 2003.
14. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree
sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del
2002, destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in
generale dell'intervento di Sviluppo Italia per l'attrazione degli
investimenti.
Capo V
SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE
Art. 7.
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
1. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la
larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03
del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del
27 febbraio 2004, possono essere realizzati in tutte le aree
sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo
aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma attuato
dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della Societa'
infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel
Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie per il tramite della societa' Innovazione Italia S.p.a.
2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto
dall'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e'
rinnovato, per il triennio 2005-2007 per l'importo di 5.165.000 euro
annui.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma
502 e' sostituito dal seguente:
«502. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei
sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi
da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l'insieme
di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei
documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo
38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da
assicurarne la controllabilita' a distanza, indipendentemente dal
posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra
chi e' preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso. I
sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione dei controlli anche
in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovra' corrispondere almeno un
sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di
rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei
richiedenti.».
Capo VI
RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA
Art. 8.
Riforma degli incentivi
1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle
aree sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla
competitivita' del sistema produttivo, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la concessione delle
agevolazioni per investimenti in attivita' produttive disposta ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, e dell'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita secondo i seguenti principi:
a) il contributo in conto capitale e' inferiore o uguale al
finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da
un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario
ordinario a tasso di mercato;
b) il CIPE, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma
356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e
le modalita' di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico
agevolato;
c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico
agevolato non e' inferiore allo 0,50 per cento annuo;
d) e' previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano
positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il
rimborso unitario del finanziamento pubblico e ordinario, salvo
quanto disposto dal comma 4;
e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie sono
limitati nel numero, univocamente rappresentativi dell'obiettivo
misurato, pienamente verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il
minore ricorso al contributo in conto capitale.
2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le attivita'
della filiera agricola, sentita la Conferenza permanente tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in conformita' alla vigente normativa di
riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' di
attuazione della disposizione di cui al comma 1, individuando, tra
l'altro:
a) le attivita' e le iniziative ammissibili;
b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;
c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalita'
della procedura valutativa a graduatoria;
d) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e
territoriali, secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);
e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando che
l'intensita' di aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle
intensita' massime consentite dalla normativa dell'Unione europea;
f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e
finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di cui al
comma 1, lettera a);
g) le modalita' e i contenuti dell'istruttoria delle domande,
prevedendo la stipula di apposite convenzioni, modificando
eventualmente quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso
dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di terzieta'.
3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alla
concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi gia' emessi
alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di
contratti di programma il cui finanziamento e' assicurato con risorse
che, alla stessa data, risultino formalmente attribuite allo
strumento di intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. Il finanziamento bancario ordinario e' concesso dai soggetti
abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli
incentivi ovvero, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con
questi ultimi, anche da altri soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono
essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle
imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, stabilita con le delibere CIPE di cui al medesimo
articolo 1, comma 355. Si applica la disposizione dell'articolo 1,
comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni
contenute negli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si conforma all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del
contributo in conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al
comma 1, una quantita' di risorse in grado di attivare, unitamente
con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti
privati equivalente a quello medio agevolato dagli stessi negli anni
2003 e 2004. Nella prima fase di attuazione, nel rispetto di tale
indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da incentivi a
investimenti pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di
nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro,
da cui consegua una disponibilita', non inferiore a 225 milioni di
euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel
2007, da utilizzare a copertura degli interventi di cui all'articolo
5, comma 1.
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i
massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti
operati da giovani imprenditori agricoli. Per le iniziative nel
settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata,
comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici
anni.»;
b) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e
all'articolo 11, comma 2, le parole: «composte esclusivamente da
soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte
prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni»
sono sostituite dalle seguenti: «composte prevalentemente da soggetti
di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni»;
c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo
11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «alla data
del 1° gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «ovvero da almeno sei
mesi, all'atto della presentazione della domanda,»;
d) all'articolo 9, comma 1, le parole: «gli agricoltori di eta'
compresa tra i 18 ed i 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «i
giovani imprenditori agricoli»;
e) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: «Art. 12-bis
(Ampliamenti aziendali). - 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del
presente titolo I possono essere concessi anche per finanziare
ampliamenti aziendali effettuati da societa' in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della
presentazione della domanda, le quali siano economicamente e
finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attivita'
di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in
cui le societa' richiedenti abbiano gia' beneficiato di incentivi di
cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver
completato l'originario programma di investimenti ammesso alle
agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della
domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo.»;
f) all'articolo 17, comma 1, le parole: «nei sei mesi antecedenti
la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
g) all'articolo 23, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8,
10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere
modificati con delibera del CIPE.».
Art. 9.
Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione
1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di piccole
e medie imprese, di cui alla raccomandazione della Commissione
europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che prendono parte a
processi di concentrazione e' attribuito, nel rispetto delle
condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione,
del 12 gennaio 2001, un contributo nella forma di credito di imposta
pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e
consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in
caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le
condizioni che seguono:
a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto
riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi
successivi;
b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque
operata, deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa
di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio
2003;
c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione
devono aver esercitato l'attivita' nell'anno precedente alla data in
cui e' ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed
essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello
Spazio economico europeo.
2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di
concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono
direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona
fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai
familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra,
dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita
istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia
delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione
della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica,
in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del
contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza
ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57
milioni di euro per l'anno 2007.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e
sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonche' i termini di
presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei
fondi stanziati e' data notizia con successivo provvedimento del
direttore della medesima Agenzia.
5. Per le modalita' di presentazione telematica si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del
contributo. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, non concorre
alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli
effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui
all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
Art. 10.
Disposizioni in materia di agricoltura
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c)
le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro
unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente,
che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci,
associati o partecipanti, nello stato originario o previa
manipolazione o trasformazione, nonche' gli enti che provvedono per
legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita
collettiva per conto dei produttori soci.»;
b) il comma 3 e' soppresso;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al
regime ordinario.»;
d) il comma 10 e' soppresso;
e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma
7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino
per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone
comunicazione all'ufficio secondo le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».
2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato»
sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per
grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per
ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici
intermedi: euro 62,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro
anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 765,44
per ettolitro anidro».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da
adottare entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
rideterminatele percentuali di compensazione applicabili ai prodotti
agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di
euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono
stabilite le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto
dal 1° gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori
entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
5. All'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo le parole: «contratti di filiera», sono inserite le seguenti: «e
di distretto».
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti
i criteri e le modalita' per l'attivazione di contratti di distretto
di cui al comma 5, prevedendo anche la possibilita' di partecipazione
attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge
28 ottobre 1999, n. 410.
7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 512,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di
garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' soppresso.
8. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 dopo le parole: «dal presente articolo», sono
inserite le seguenti: «, nonche' quelle previste dall'articolo 1,
comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Le garanzie
prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite
dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da
stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia
concessa al sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La
predetta garanzia e' elencata nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata
legge n. 468 del 1978.».
9. Il Fondo di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio
2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
2003, n. 268, e' soppresso. Le disponibilita' finanziarie accertate
alla data di entrata in vigore del presente decreto sul Fondo per la
meccanizzazione dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966,
n. 910, gia' destinate al Fondo per il risparmio idrico ed
energetico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente trasferite all'ISMEA per le finalita' di cui
all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102.
10. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti
agricoli ed agroalimentari italiani il Ministero delle politiche
agricole e forestali, promuove un programma di azioni al fine di
assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con
particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il Ministero delle
politiche agricole e forestali si avvale, per l'attuazione del
programma di cui al presente comma, della societa' «Buonitalia»
S.p.a., di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99. A tale fine e' destinata, per l'anno 2005,
quota parte, nel limite di 50 milioni di euro, delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, con riferimento all'attuazione degli interventi di cui
alla delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' e le procedure per
l'attuazione del presente comma, ivi inclusa l'individuazione delle
risorse effettivamente disponibili da destinare allo scopo.
Art. 11.
Sostegno e garanzia dell'attivita' produttiva
1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di
rischio di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e' incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a
100 milioni di euro.
2. Sviluppo Italia S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare le risorse
del Fondo di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare,
esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese
produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati
ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con
tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari
chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalita' indicate
dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi da
106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. E' istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi
consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' con
una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
5. Le attivita' di coordinamento e monitoraggio degli interventi di
cui al comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per
la valutazione ed attuazione dei citati interventi senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
6. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i
criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 3 e 5.
7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28 e' soppresso;
b) dopo il comma 61-ter e' aggiunto, in fine, il seguente:
«61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette,
controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto
dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di
capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.».
8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali,
gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale
di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al
territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra
Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le
procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
9. Per gli interventi di cui al comma 8 e' concesso un contributo
straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di
euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro
per il 2008. Saranno realizzati prioritariamente gli interventi
cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite
di societa' o enti strumentali, tenendo conto della quota di
cofinanziamento.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9 si provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata
ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
per 50 milioni di euro per l'anno 2005, 50 milioni di euro per l'anno
2006, 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 65 milioni di euro per
l'anno 2008. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei
pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 50 milioni di euro.
11. Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione
produttiva delle imprese interessate, l'applicazione di condizioni
tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui
all'articolo 1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n.
25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83,
viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui
al 31 dicembre 2004.
12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996,
sono estese con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica
ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle
produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al
ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture
analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, situati nel
territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione
in alta tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma
vengono riconosciute a fronte della definizione di un protocollo
d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle
parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri
interessati.
13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
vengono aggiornate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del
quattro per cento, ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti piu'
elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia
elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'Europa
centrale.
14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia
elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando
risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della
normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1994, la regione
Sardegna, dopo l'approvazione del piano energetico regionale, assegna
una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone
del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La regione Sardegna
assicura la disponibilita' delle aree e delle infrastrutture
necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle
offerte, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli
impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia
idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in
forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
d) presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento
della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di
produzione di energia elettrica, che preveda ricadute atte a
promuovere lo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente,
avvalendosi della disponibilita' di energia elettrica a costo ridotto
per le imprese localizzate nell'Isola;
e) definizione e promozione di un programma di attivita'
finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero
ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351.
Art. 12.
Rafforzamento e rilancio del settore turistico
1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche
di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua
promozione all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' istituito il Comitato nazionale per
il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle
politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attivita'
dell'Agenzia. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri,
indicati nel citato decreto, il Presidente della conferenza dei
presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali
al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle
principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre,
secondo modalita' indicate nel citato decreto.
2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica
nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale
del turismo (ENIT) e' trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo,
di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attivita' di
indirizzo e vigilanza del Ministro delle attivita' produttive.
3. L'Agenzia e' un ente dotato di personalita' giuridica di diritto
pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il
presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori
dei conti.
4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale
del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e
passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni
fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.
5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio
funzionamento attraverso le seguenti entrate:
a) contributi dello Stato;
b) contributi delle regioni;
c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di
altri enti pubblici per la gestione di specifiche attivita'
promozionali;
d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e
servizi a soggetti pubblici e privati, nonche' dalle attivita' di cui
al comma 8;
e) contribuzioni diverse.
6. Per l'anno 2005, all'ENIT e' concesso il contributo
straordinario di 20 milioni di euro.
7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel
mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominato,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina
dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito
comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo
e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti
delle regioni e delle associazioni di categoria, anche in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia e' in
particolare previsto lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.
8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel
settore del turismo, sulla rete Internet, gia' avviata dal progetto
Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso
opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla
gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione
delle modalita' e degli standard tecnici per la partecipazione dei
soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia,
con il Ministero delle attivita' produttive, con il Ministero degli
affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le
regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla
promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con
riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono
destinate anche le somme gia' assegnate al progetto Scegli-Italia con
decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data
28 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del
14 giugno 2004, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di
finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di
cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
nonche' gli eventuali proventi derivanti da forme private di
finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma
tecnologica.
10. E' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio al Progetto
Scegli-Italia.
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
revisionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Capo VII
MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E POTENZIAMENTOAMMORTIZZATORI SOCIALI
Art. 13.
Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il
potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al
reimpiego nonche' conferma dell'indennizzabilita' della
disoccupazione nei casi di sospensione dell'attivita' lavorativa.
1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la
graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di
previdenza complementare previste dall'articolo 1, comma 2, della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo
1, comma 42, della medesima legge, la spesa di 20 milioni di euro per
l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 530 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede,
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per
l'anno 2006 e 506 milioni di euro per l'anno 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale»" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2007,
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3, quanto a 10 milioni di euro
per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e
del sistema degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006
sono adottati i seguenti interventi:
a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile
2005 al 31 dicembre 2006 la durata dell'indennita' ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo
comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive
modificazioni, e' elevata a sette mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti
con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale
di commisurazione alla retribuzione della predetta indennita' e'
elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed e' fissata al
quaranta per cento per i successivi tre mesi e al trenta per cento
per gli ulteriori mesi. Resta confermato il riconoscimento della
contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento
nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con eta' anagrafica
inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con eta'
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli incrementi di
misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai
trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne'
all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'articolo 20,
comma 2, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modificazioni, e' abrogato. L'indennita' di disoccupazione non spetta
nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e
offerta di lavoro. Per le finalita' di cui alla presente lettera, e'
istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale evidenza contabile a
cui affluisce per l'anno 2005 l'importo di 307,55 milioni di euro e
per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro;
b) all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «310 milioni di euro"» sono
sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»; dopo le parole:
«entro il 31 dicembre 2005»" sono inserite le seguenti: «e per gli
accordi di settore entro il 31 dicembre 2006»; dopo le parole:
«intervenuti entro il 30 giugno 2005»" sono inserite le seguenti:
«che recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale
territoriale»;
c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore di lavoro, in
caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di somministrazione,
di lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 1, comma
155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori posti in
cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del predetto
articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero
dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, in caso
di cessazione di attivita', si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori
l'applicazione del citato articolo 4, comma 3, e' effettuata
indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il
lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione ivi
prevista delle riduzioni connesse con l'entita' dei benefici, nel
limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera
non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati
collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati
collocati in mobilita' nei sei mesi precedenti, da parte di impresa
dello stesso o di diverso settore di attivita' che, al momento della
sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento
del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero
risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo;
d) nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di agevolare i processi
di mobilita' territoriale finalizzati al reimpiego presso datori di
lavoro privati, al mantenimento dell'occupazione, ai lavoratori in
mobilita' o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che
accettino una sede di lavoro distante piu' di cento chilometri dal
luogo di residenza, e' erogata una somma pari a una mensilita'
dell'indennita' di mobilita' in caso di contratto a tempo determinato
di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilita'
dell'indennita' di mobilita' in caso di contratto a tempo
indeterminato o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel
caso del distacco di cui all'articolo 8, comma 3, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di lavoro distante piu' di
cento chilometri dal luogo di residenza, al lavoratore interessato
viene erogata, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al
capoverso precedente, una somma pari a una mensilita' dell'indennita'
di mobilita' in caso di distacco di durata superiore a dodici mesi o
pari a tre mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di
distacco di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le relative
modalita' attuative.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di 170 milioni di
euro per l'anno 2005. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato di
1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo e' stabilita
in 10 milioni di euro.»;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei
fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i
criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e con
riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in
crisi, nonche' i criteri di selezione dei soggetti di gestione dei
programmi di sviluppo locale connessi.» .
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni
di euro per l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l'anno 2006 e a
1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede quanto a
456,05 milioni di euro per l'anno 2005, per 402,23 milioni di euro
per l'anno 2006 e per 0,35 milioni di euro per l'anno 2007 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 23,5 milioni di euro per
l'anno 2005, 17 milioni di euro per l'anno 2006 e un milione di euro
per l'anno 2007, mediante utilizzo, per l'anno 2005, di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 2,
e, per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori entrate
di cui all'articolo 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della citata
legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle
disposizioni introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i risultati
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione, per
quanto concerne gli interventi previsti al comma 2, lettera a), dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle
misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
della lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al
periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti
provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto
alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante
corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236.
7. L'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e'
riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni
aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili
all'imprenditore o ai lavoratori, e che siano in possesso dei
requisiti di cui al predetto articolo 19, comma 1, nel limite di
spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il
riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e
gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2,
lettera a).
8. L'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 160, e' riconosciuta, nel limite di spesa di 6
milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento
della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare, ai
dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza
di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili
all'imprenditore o ai lavoratori, che siano in possesso dei requisiti
di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un
intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a
carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva
o alla somministrazione da parte degli stessi enti di attivita' di
formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a
centoventi ore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai
lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di
integrazione salariale, nonche' nei casi di contatti di lavoro a
tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative
programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e
sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla
normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
10. La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi
7 e 8 non puo' superare sessantacinque giornate annue di indennita'.
Per l'indennita' ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal
diritto quando, nel periodo di un anno immediatamente precedente,
risultino corrisposte complessivamente sessantacinque giornate di
prestazione. Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, con apposita
dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente
competente, la sospensione dell'attivita' lavorativa e le relative
motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che
devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro
al locale centro per l'impiego.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le situazioni aziendali dovute ad
eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori,
per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e
8, nonche' le procedure di comunicazione all'INPS dei lavoratori
aventi titolo alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8, anche ai fini
del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al
comma 12.
12. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi
dei benefici di cui ai commi 7 e 8, consentendo l'erogazione dei
medesimi nei limiti degli oneri per ciascuno indicati, comunicandone
le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al
Ministero dell'economia e delle finanze.
13. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «I
piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le
regioni e le province autonome territorialmente interessate.»;
b) al comma 2, le parole: «da due rappresentanti delle regioni»
sono sostituite dalle seguenti: «da quattro rappresentanti delle
regioni».
Capo VIII
INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DELSISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEILAVORATORI.
Art. 14.
ONLUS e terzo settore
1. Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche
o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore
di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, nonche' quelle erogate in favore di associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto
dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,
sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel
limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che
riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con
completezza e analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo
di gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti
adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni di cui
all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore
delle liberalita' siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile,
operate in violazione dei presupposti di deducibilita' di cui al
comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per
cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione
della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario
dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in
comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti
erogatori delle liberalita', l'ente beneficiario e i suoi
amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per
le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la
deducibilita' di cui al medesimo comma non puo' cumularsi con ogni
altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di
detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-ter) e' aggiunta,
in fine, la seguente: «1-quater) le erogazioni liberali in denaro
effettuate a favore di universita', fondazioni universitarie di cui
all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di
istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici,
ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore
di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.»;
b) all'articolo 100, comma 2, lettera a), le parole: «o finalita'
di ricerca scientifica» sono soppresse; nel medesimo comma, la
lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le erogazioni liberali a
favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo
59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore
di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;».
8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di
universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore
di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali, sono
esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore
aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili
relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7,
sono ridotti del novanta per cento.
Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7,
comma 2, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a
complessivi 73 milioni di euro per l'anno 2005, 458 milioni di euro
per l'anno 2006, e 368,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3
milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti
nell'ambito dell'unita' previsionale di base «Fondo speciale di parte
corrente» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, all'uopo utilizzando la proiezione per
i predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006
e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti
nell'ambito dell'unita' previsionale di base «Fondo speciale di conto
capitale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente;
c) quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 315 milioni di
euro per l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3
milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte
delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10,
commi 2, 3 e 4;
d) quanto a 133 milioni di euro per l'anno 2006 e a 65 milioni di
euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata
dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli
articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura
degli oneri derivanti dal presente decreto, e' iscritto sul Fondo per
gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5
dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
per 19 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno
2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l'attuazione del presente decreto.
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fini, Vicepresidente del Consiglio dei
Ministri
Follini, Vicepresidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Lunardi, Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli