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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.

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Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169
Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117, sesto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370; Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328; Sentiti gli ordini professionali interessati; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e del 13 giugno 2005; Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere del 13 giugno 2005, relativa alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la partecipazione personale degli iscritti alle elezioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agliordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti,pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali,degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione, secondo comma, lettera g) e sesto comma, é il seguente: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a)-f) (omissis); g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h)-s) (omissis). (Omissis). Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.». - Il testo del comma 18, della legge 14 gennaio 1999,n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1999, n. 14) modificato dal comma 4 dell'art. 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252), é il seguente: «18. Con uno o piu' regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, é modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi: a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la piu' generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi; c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).». - Il testo dell'art. 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2005, n. 24), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2005, n. 75), é il seguente: «Art. 1-septies (Organi di ordini professionali). - 1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata é estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali.». - Il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), é il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001, n. 190), é il seguente: «Art. 4 (Norme organizzative generali). - 1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'art. 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'art. 2, é ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A. 2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento. 3. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.». Art. 2. Composizione dei consigli territoriali 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a: a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento; b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento; c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento; d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento. 2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che é parte integrante del presente regolamento. 3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza. 4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive. 5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare é sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà piu' uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni. Art. 3. Elezione dei consigli territoriali 1. L'elezione del consiglio dell'ordine é indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui é stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni. 2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio. 3. L'avviso di convocazione é spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso é, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. é posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, puo' tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive. 4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento. 5. In prima votazione, l'elezione é valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con piu' di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione é valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con piu' di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione é valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7. 6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti piu' seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale. 7. é ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale é apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza puo' votare personalmente alla seconda e terza votazione. 8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori. 9. Durante la votazione é richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio. 10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. 11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda é deposta chiusa nell'urna. 12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino asette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggiper l'intera durata delle elezioni. 13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione. 14. Il seggio elettorale é aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi. 15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti. 16. Il seggio é chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio. 17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. 18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione é eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto é eleggibile. 19. In caso di parità é preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età. 20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia. Art. 4. Presidente del consiglio dell'ordine territoriale 1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che é rieleggibile. 2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente é tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo. Art. 5. Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 é costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio. 2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive. 3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche é esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale. 4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. 5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine é convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta é redatto apposito verbale, che é sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda é immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sonoattribuiti tutti i voti spettanti all'ordine. 6. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove é altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione. 7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da partedi iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B é eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte diiscritti alla sezione A ciascun iscritto é eleggibile. 8. In caso di parità é preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età. 9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento. 10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo. 11. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento. Art. 6. Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari 1. Il consiglio dell'ordine degli attuari é formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a: a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento; b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i cento ma non cinquecento; c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i cinquecento ma non millecinquecento; d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento. 2. Il consiglio dell'ordine é composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 3, che é parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento. 3. Il consiglio nazionale é composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 4, che é parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento. Art. 7. Consiglio nazionale dei geologi 1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di quindici membri eletti dagli iscritti all'albo. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla metà. 2. Il consiglio nazionale é composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 5, che é parte integrante del presente regolamento. Art. 8. Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi 1. Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di quindici membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine. 2. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3. 3. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 6, che é parte integrante del presente regolamento. Art. 9. Procedimenti disciplinari 1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso é composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettatoal procedimento. 2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica. 3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione. 4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente piu' vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A. Art. 10. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed e» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3; b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350; c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537; d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615; e) articolo 19, comma primo, dalle parole «, il quale é composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194; f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed é composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed é costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396; g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed é composto» alla parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616; h) articolo 2, commi 1, dalle parole «, che é composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339. Note all'art. 10: - Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e dei collegi e sulle Commissioni centrali professionali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 23 dicembre 1944, n. 98). - Si riporta il testo degli articoli 10, 14, 19, 23, 27 e 48 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1976, n. 17), come modificato dal presente regolamento: «Art. 10 (Composizione del consiglio dell'ordine). - La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti dilavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio. Art. 14 (Decadenza dalla carica di membro del consiglio. Sostituzione). - Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica. I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'art. 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato art. 19. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio. Art. 19 (Assemblea per l'elezione del consiglio). - 1.-8. (Abrogati). 9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo puo' proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'art. 54. Art. 23 (Consiglio dell'ordine nazionale). - Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori, agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia. Art. 27 (Elezione del consiglio dell'ordine nazionale). - Ogni ordine comunica il risultato della votazione ed una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero. «Art. 48 (Svolgimento del procedimento disciplinare). -Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento é pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".». - L'art. 28 della legge n. 3 del 7 gennaio 1976, abrogato dal presente regolamento, recava: «Art. 28 (Incompatibilita).».- Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350 (Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1981, n. 187), come modificato dal presente regolamento: «Art. 6 (Seggio elettorale). - Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie fra gli elettori presenti due scrutatori supplenti. Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal piu' anziano degli scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine designato dal presidente. Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali. Art. 7 (Votazione). -Le schede, predisposte in unico modello dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del seggio in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente prima dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a ciascun elettore al momento della votazione. Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato. Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché delle schede non ancora utilizzate. «Art. 9 (Scrutinio). - Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.». - Gli articoli 5, 8 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, abrogati dal presente regolamento, recavano: «Art. 5 (Assemblea per la elezione del consiglio). Art. 8 (Chiusura della votazione). Art. 15 (Elezione del consiglio dell'Ordine nazionale).». - Si riporta il testo dell'art. 27 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1926, n. 37), come modificato dal presente regolamento: «Art. 27 (Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie). - Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata. Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.». - L'art. 14 del regio decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925, abrogato dal presente regolamento, recava: «Art. 14. - é istituita in Roma presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione centrale, alla quale spetta di decidere sulle impugnative proposte, anche nel merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.». - Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 12 e 13 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615 (Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1994, n. 260), come modificato dal presente regolamento: «Art. 2 (Consiglio regionale o interregionale). - 1.-2. (Abrogati). 3. Il consiglio elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni: a) cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la revisione almeno ogni due anni; b) determina, con deliberazione approvata dal Ministero vigilante la tassa di iscrizione all'albo ed il contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le modalità di riscossione, con facoltà di determinare la tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di iscrizione all'albo dopo l'abilitazione professionale; c) adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti all'albo; d) provvede all'amministrazione del patrimonio dell'ordine e redige annualmente la previsione di spesa eil conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 3. 4. Il presidente rappresenta l'ordine regionale ointerregionale e ne convoca e presiede il consiglio,formulando l'ordine del giorno delle riunioni. 5. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il presidente é tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti. 6. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, é approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene tenuta affissa nella sede dell'ordine per almeno trenta giorni. «Art. 4 (Elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale). - 1.-6. (Abrogati). 7. Le schede da usare per la votazione sono vidimate dal presidente o dal vicepresidente e da almeno uno scrutatore. Art. 12 (Consiglio nazionale). - 1. Il Consiglio nazionale é composto da quindici membri eletti tra gli iscritti negli albi regionali e interregionali. La carica di consigliere nazionale é incompatibile con quella di consigliere di un ordine regionale o interregionale. 2. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni: a) promuove e coordina le attività degli ordini regionali o interregionali dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione; b) designa i rappresentanti dell'ordine in commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali; c) esprime pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione; d) decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini regionali o interregionali in materia elettorale e disciplinare o concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo; e) determina, con delibera approvata dal Ministero vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti negli albi e le relative modalità di riscossione; f) provvede all'amministrazione del proprio patrimonio e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 13. 3. Il presidente rappresenta l'ordine professionale nelsuo complesso e ne convoca e presiede il Consiglio nazionale, formulando l'ordine del giorno. 4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di ordini regionali o interregionali. Il presidente é tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti. 5. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, é approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene trasmessa a ciascun ordine regionale o interregionale. 6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale é attribuito ad un collegio di revisori dei conti composto da cinque professionisti eletti dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale. Al collegio si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3. Art. 13 (Elezione del Consiglio nazionale). - 1. All'elezione del Consiglio nazionale si procede, nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica, presso ciascun ordine regionale o interregionale. A tal fine ciascun consiglio dell'ordine approva, la lista dei professionisti che intende eleggere al Consiglio nazionale e la trasmette alla commissione di cui al comma 3 con l'attestazione del numero degli iscritti al proprio albo. 2. (Abrogato). 3. Presso il Ministero di grazia e giustizia, una commissione di cinque iscritti negli albi che non siano componenti del Consiglio nazionale o di quello di un ordine regionale o interregionale, nominata dal Consiglio nazionale e presieduta dal componente piu' anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianità di iscrizione, per età, forma in base ai voti spettanti a ciascun consiglio la graduatoria dei professionisti votati e proclama eletti consiglieri nazionali i primi quindici, dandone immediata comunicazione al presidente del Consiglionazionale uscente o, se questo era stato sciolto, al commissario; i componenti della commissione durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. 4. Per la prima elezione del Consiglio nazionale la proclamazione degli eletti é fatta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.». - L'art. 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, abrogato dal presente regolamento, recava: «Art. 5 (Risultati dell'elezione).». - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione di attuario - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69), come modificato dal presente regolamento: Commissione centrale per gli attuari (giurisprudenza di legittimita): «Art. 19. - Presso il Ministero di grazia e giustizia é costituita la Commissione centrale per gli attuari, La Commissione decide a maggioranza e, per la validità della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque membri. Il Ministro per la grazia e giustizia provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della commissione. La Commissione centrale stabilirà, con proprio regolamento, approvato dal Ministro per la grazia e giustizia, le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi proposti innanzi ad essa. Contro la decisione della Commissione centrale é ammesso ricorso entro trenta giorni alle sezioni unite della Corte di cassazione del regno per incompetenza o per eccesso di potere.». - Si riporta il testo degli articoli 16, 21, 30, 25 e 39 della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1967, n. 149) come modificato dal presente regolamento: «Art. 16 (Consiglio dell'Ordine). - Il Consiglio dell'Ordine ha sede in Roma. Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme: a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione; b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni; c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; d) adotta provvedimenti disciplinari; e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari; f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, condeliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia egiustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. Art. 21 (Consiglio nazionale dei biologi). - Il Consiglio nazionale dei biologi ha sede a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia. Art. 30 (Elettorato). - Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione. Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale. Art. 35 (Scrutinio). - In caso contrario, sigillate le schede in una busta, rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validità i votanti debbono essere non meno di un decimo degli elettori. Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere in maniera inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere. Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati; in caso di parità di voti prevale il candidato piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il piu' anziano per età. Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo. Art. 39 (Riunioni del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale dei biologi - Cariche). - Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi e li convoca per l'insediamento. La riunione é presieduta dal consigliere piu' anziano per età e si procede alla elezione di un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale dei biologi e del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per età. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria che li seguono nell'ordine. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.». - Gli articoli 31, 33 e 34 della legge n. 396 del 24 maggio 1967, abrogati al presente regolamento, recavano: «Art. 31 (Elezione del Consiglio dell'ordine). Art. 33 (Composizione del seggio elettorale). Art. 34 (Votazione)». - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 10 della legge 25 luglio 1966, n. 616 (Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1966, n. 201) come modificato dal presente regolamento: «Art. 1 (Elettorato). - Il Consiglio nazionale dello Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma. Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione. (Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale). Art. 2 (Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine). - La seconda convocazione é fissata a non meno di venti giorni dalla prima. Art. 4 (Composizione del seggio elettorale). - Durante la votazione é sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale. Art. 5 (Votazione). - Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma all'esterno della scheda. Quando le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale si svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso. L'elettore, previo accertamento della sua identità personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la compila immediatamente nella parte della sala a cio' destinata: quindi la chiude e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione é immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. Art. 6 (Scrutinio). - Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere. Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parità di voti prevale il candidato piu' anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione,il piu' anziano per età. Il presidente del seggio provvede, quindi alla proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della graduatoria. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario stesso. Art. 10 (Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale - Cariche e durata). - Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dallaproclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano per età, sono eletti: un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Per la Commissione centrale il Ministro per la grazia e giustizia provvede ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112. Per la validità delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Quando il presidente e il vice presidente sono assenti od impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per età. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. I componenti eletti, venuti a mancare per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.». - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge 12 novembre 1990, n. 339 (Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274), come modificato dal presente regolamento: «Art. 2 (Consiglio regionale). - 1. Gli iscritti all'ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei geologi. 2. (Abrogato). 3. Per la prima elezione il Consiglio nazionale dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissariostraordinario che entro centoventi giorni dalla nominaprovvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degliiscritti. Si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, sostituito al presidente il commissario straordinario. 4. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale di cui al comma 3. Art. 4 (Attribuzioni del consiglio regionale). - 1. Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni già demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonché la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo. 2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o chi ne fa le veci.». Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121


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