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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.

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Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2005, n. 83
Regolamento per l'esecuzione di inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza occorsi nell'ambito di enti, reparti e unità del Ministero della difesa.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 1° giugno 1962, recante «Regolamento per le inchieste sui sinistri marittimi occorsi ad unità ed a bordo di unità e sugli incidenti occorsi presso comandi ed enti della Marina militare», e successive modificazioni, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Marina militare; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 dicembre 1981, recante «Regolamento per le inchieste sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravità o risonanza avvenuti nell'ambito dei corpi, unità o reparti dell'Esercito», e successive modificazioni, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 dicembre 1981, recante «Regolamento per le inchieste sugli incidenti,infortuni ed eventi di particolare gravità o di particolare risonanza avvenuti nell'ambito dei comandi ed enti della Aeronautica militare o che abbiano coinvolto personale militare dell'Aeronautica», e successive modificazioni, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004; Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005; Sulla proposta del Ministro della difesa; E m a n a il seguente regolamento: Capo I Disposizioni generali Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per lo svolgimento delle inchieste sommarie e formali volte ad accertare le cause soggettive ed oggettive che hanno determinato eventi di particolare gravità o risonanza nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, allo scopo di valutare l'opportunità di adottare le misure correttive di carattere organizzativo o tecnico necessarie ad evitare il ripetersi degli eventi dannosi e di dare l'avvio ai procedimenti rivolti ad individuare eventuali responsabilità penali,disciplinari, amministrative, in merito alla causazione dell'evento. 2. Il presente regolamento non si applica agli incidenti automobilistici, nei quali sono rimasti coinvolti automezzi isolati eche non hanno comportato gravi lesioni fisiche o perdite di vite umane e, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, agli incidenti di volo accaduti agli aeromobili. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti; - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alle legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge». - Il decreto ministeriale del 1° giugno 1962, recante il «Regolamento per le inchieste sui sinistri marittimi occorsi ad unità ed a bordo di unità e sugli incidenti occorsi presso comandi ed enti della Marina militare», é pubblicato nel Giornale Ufficiale della Marina militare n.1462 - dispensa 5ª del 1962; - Il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, recante il «Regolamento per le inchieste sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravità o risonanza avvenuti nell'ambito dei corpi, unità o reparti dell'Esercito», é pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 2ª del 9 gennaio 1982; - Il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, recante il «Regolamento per le inchieste sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravità o di particolare risonanza avvenuti nell'ambito dei comandi ed enti della Aeronautica militare», é pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 2ª del 9 gennaio 1982; - La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa», é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 febbraio 1997, n. 45; - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate», é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 gennaio 1998, n. 3; - Il decreto del Presidente della Repubblica, 25 ottobre 1999, n. 556, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 maggio 2000, n. 114. Art. 2. Nozione di inchiesta sommaria e formale 1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, si intendono per: a) inchieste sommarie quelle disposte nell'imminenza dell'evento e condotte secondo modalità semplificate, anche allo scopo di evitare la dispersione degli elementi utili per gli eventuali ulteriori accertamenti; b) inchieste formali quelle disposte quando la gravità dell'evento richiede nell'immediato un approfondito esame, ovvero sia necessario, sulla base dei risultati dell'inchiesta sommaria, esperire indagini più articolate e complesse, al fine di accertare le cause dell'evento. Art. 3. Nozione di evento di particolare gravità o risonanza 1. Ai fini del presente regolamento sono considerati eventi di particolare gravità o risonanza: a) gli avvenimenti dannosi che interessano personale, mezzi o beni del Ministero della difesa, quali, a titolo esemplificativo,incidenti ed infortuni rilevanti connessi all'impiego operativo, all'attività addestrativa e comunque al servizio, furti, smarrimenti o danneggiamenti di materiali ed apparati particolarmente delicati ed importanti, come ad esempio armi e munizionamenti, ed eventi relativi alla situazione sanitaria nei reparti; b) gli accadimenti che potrebbero avere riflessi negativi sull'opinione pubblica per la loro delicatezza o per il numero di persone coinvolte; c) i sinistri marittimi, intesi come qualsiasi evento dannoso accaduto, in navigazione o in porto, ad unità navali appartenenti all'amministrazione della difesa o a persone o beni a bordo. Art. 4. Disposizioni concernenti i sinistri marittimi e aeronautici 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c): a) rientrano, comunque, nella fattispecie dei sinistri marittimi il naufragio, l'abbandono e la perdita della nave, la morte di una o più persone, le lesioni personali gravi, la collisione, l'incaglio, l'incendio grave, l'esplosione, le avarie idonee a pregiudicare i requisiti operativi o di navigabilità delle unità navali appartenenti all'amministrazione della difesa; b) sono considerate unità appartenenti all'amministrazione della difesa, oltre alle unità iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato, anche i natanti di uso locale, nonché le unità di proprietà dell'amministrazione della difesa o in uso ad essa, comandate da personale militare o civile del Ministero della difesa. 2. Nel caso di incidenti di volo avvenuti nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO, a carattere interforze, il Capo di stato maggiore della difesa, avvalendosi della consulenza tecnica dell'Ispettorato per la sicurezza del volo,tramite il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nomina la commissione di investigazione, per l'accertamento delle cause ai fini di prevenzione, secondo i criteri e le modalità previste dalle specifiche disposizioni tecniche emanate dal predetto Ispettorato. Il Capo di stato maggiore della difesa può designare il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri competenti a disporre tale nomina. Capo II Inchieste sommarie Art. 5. Adempimenti iniziali dei comandanti 1. I comandanti di corpo, i titolari di comandi, enti, unità o uffici nel cui ambito si é verificato l'evento di particolare gravità o risonanza, provvedono a: a) impedire la dispersione o alterazione di cose, documenti ed in genere di tutti gli elementi utili per i successivi adempimenti; b) dare tempestiva comunicazione dell'evento, attraverso la linea gerarchica, all'autorità competente a disporre l'inchiesta sommaria,ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonché allo stato maggiore della difesa, per gli eventi occorsi nell'area tecnico-operativa, o al Segretariato generale della difesa, per gli eventi verificatisi nell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; c) redigere una relazione tecnica, recante l'indicazione delle circostanze in cui si é verificato l'evento, della dinamica di svolgimento dei fatti, dei provvedimenti adottati, nonché le eventuali valutazioni, trasmettendola, entro cinque giorni,all'autorità competente a disporre l'inchiesta sommaria, di cui alla lettera b), per la medesima via gerarchica; d) inoltrare, nel caso in cui l'evento si sia verificato nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO a carattere interforze, la comunicazione di cui alla lettera b) anche allo stato maggiore della Forza armata o al Comando generale dell'Arma di carabinieri a cui appartengono il personale, i beni od i mezzi coinvolti. Art. 6. Autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria 1. Le autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria sono: a) il Capo di stato maggiore della difesa quando: 1) gli eventi sono avvenuti nell'ambito di enti e organismi, in Italia o all'estero, dipendenti direttamente dalla predetta autorità o dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze; 2) gli eventi sono avvenuti nell'ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali tale autorità esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo; b) il Segretario generale della difesa, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito del Segretariato generale; c) i superiori gerarchici del comando, ente, unità ed ufficio coinvolti nell'evento, il cui livello ordinativo é individuato, in via generale, con decreto del Ministro della difesa, in base all'assetto organizzativo delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa, nonché alla capacità ad acquisire, con la necessaria tempestività, gli elementi necessari per valutare l'opportunità di disporre l'inchiesta sommaria e ad adottare o proporre le misure correttive, sulla base dei risultati dell'indagine, fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione in materia di sinistri marittimi. 2. Il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera c), é adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa e del Segretario generale della difesa, in relazione alle aree di rispettiva competenza, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), il Capo di stato maggiore della difesa può delegare uno dei Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri a disporre l'inchiesta sommaria. Questi ultimi, sulla base delle risultanze delle indagini, propongono al Capo di stato maggiore della difesa l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari. Art. 7. Avvio dell'inchiesta sommaria 1. L'autorità competente a ordinare l'inchiesta sommaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nomina, entro quindici giorni dal ricevimento della notizia dell'evento, un ufficiale inquirente per l'esecuzione dell'inchiesta. 2. Nel caso in cui gli eventi avvengono nell'ambito delle operazioni, missioni, o esercitazioni per le quali il Capo di stato maggiore della difesa esercita, anche a mezzo di delega, le funzioni di comando e controllo, possono essere nominati, avuto riguardo alle Forze armate coinvolte, più ufficiali inquirenti, di pari grado, che procedono congiuntamente agli atti e alla predisposizione del rapporto riassuntivo. 3. L'autorità di cui al comma 1, dà tempestiva notizia dell'avvio dell'inchiesta sommaria allo stato maggiore della difesa o al Segretariato generale della difesa, a seconda che l'evento si sia verificato nell'area tecnico-operativa o nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, nonché, in base a quanto prescritto dai rispettivi ordinamenti di Forza armata, allo stato maggiore, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri,nonché agli organismi intermedi dai quali dipendono i comandi, gli enti, le unità o gli uffici interessati dall'evento. Art. 8. Potere sostitutivo nell'ordinare l'inchiesta sommaria 1. Il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, il Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa e per l'area tecnico-industriale, i Capi di stato maggiore nell'ambito della propria Forza armata e il Comandante generale per l'Arma dei carabinieri, dispongono l'inchiesta sommaria quando le altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, non provvedono al riguardo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1. Art. 9. Esecuzione dell'inchiesta sommaria 1. L'ufficiale inquirente, nominato ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, non può appartenere al comando, ente, unità od ufficio interessati dall'evento, ed é di grado superiore o, se pari grado, più anziano del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unità o ufficio ove si é verificato l'evento. 2. L'inchiesta sommaria consiste: a) nell'acquisizione della relazione del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unità o ufficio interessati all'evento; b) nella raccolta di tutte le notizie relative all'evento quali: località, data, ora, circostanze, generalità del personale coinvolto, beni della difesa interessati dall'evento, dinamica e probabili cause, provvedimenti adottati, eventuali interventi dell'autorità giudiziaria, documenti o altri mezzi di prova, nonché ogni altro elemento di informazione utile; c) nella raccolta di dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonché di persone estranee all'Amministrazione della difesa in grado di fornire notizie utili ai fini dell'inchiesta, le cui attestazioni dovranno essere verbalizzate a cura dell'ufficiale inquirente e sottoscritte dal dichiarante; d) nella compilazione di un rapporto riassuntivo dell'evento, recante i risultati delle indagini e le considerazioni sulle cause dell'evento. Art. 10. Invio degli atti dell'inchiesta sommaria 1. Gli atti dell'inchiesta sommaria sono inviati, al più presto e comunque entro novanta giorni dalla data in cui é stata disposta, all'autorità che ne ha ordinato l'esecuzione e da questa trasmessi, nei successivi trenta giorni, con motivato parere e con l'indicazione degli eventuali provvedimenti adottati, allo stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata, ovvero al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione all'area di appartenenza del Comando, ente, unità o ufficio presso i quali si é verificato l'evento. 2. Lo stato maggiore della difesa, il Segretariato generale, gli stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ricevuti gli atti dell'inchiesta sommaria, procedono al loro esame da concludersi, con decisione motivata dell'autorità di vertice dei predetti organismi, entro centocinquanta giorni dalla data in cui essa é stata disposta. Tale autorità di vertice può ordinare, se ritenuto necessario, l'esecuzione di ulteriori indagini, i cui risultati sono valutati entro i successivi trenta giorni. 3. Una sintetica scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta sommaria é inviata, senza ritardo, a cura dei citati stati maggiori o del Segretariato generale o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano,altresì, degli esiti dell'inchiesta lo stato maggiore della difesa. Capo III Inchiesta formale Art. 11. Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale 1. Sulla base delle risultanze dell'inchiesta sommaria, il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e, per l'Arma dei carabinieri, il Comandante generale possono disporre, ove lo ritengano necessario ai fini dell'accertamento delle cause dell'evento, con provvedimento motivato, la nomina della commissione d'inchiesta formale di cui all'articolo 13. 2. L'inchiesta formale é sempre disposta nel caso di evento grave che abbia comportato la perdita di vite umane o lesioni gravi o gravissime ad una o più persone, ovvero perdite o grave danneggiamento di beni di rilevante valore o di particolare importanza, salvo il caso in cui appaia evidente, dall'esito dell'inchiesta sommaria, che l'evento si é verificato in conseguenza di caso fortuito o di forza maggiore, ovvero che l'autorità competente a ordinare l'inchiesta formale abbia verificato che l'inchiesta sommaria svolta ha compiutamente esaurito ogni possibile accertamento. 3. L'inchiesta formale può essere disposta anche in mancanza di una precedente inchiesta sommaria, nel caso in cui le autorità di cui al comma 1, valutino opportuno, in relazione alla natura e alla gravità dei fatti da accertare, avvalersi della commissione di cui all'articolo 13. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente dal Capo di stato maggiore della difesa quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo. 4. L'autorità che dispone l'inchiesta fissa il termine, non superiore a centoventi giorni, per la conclusione dei lavori della commissione. Il termine di conclusione dell'inchiesta formale é di centottanta giorni, a decorrere dalla data in cui viene disposta. Art. 12. Sinistri derivanti da collisioni con navi mercantili 1. Quando il sinistro deriva da collisioni con navi della marina mercantile, nazionale o straniera, o comunque é in relazione con la manovra di una delle predette navi, la valutazione sulla necessità di disporre l'inchiesta formale, e l'eventuale svolgimento dell'inchiesta, sono di competenza delle autorità di cui al libro IV, titolo I, del codice della navigazione ed al libro IV, titolo I, del regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e sono effettuate in base alle disposizioni ed alle procedure dettate dalla medesima normativa. 2. Alle autorità di cui al comma 1, sono trasmessi, dietro richiesta, gli atti relativi all'inchiesta sommaria eseguita ai sensi del Capo II del presente regolamento. Nota all'art. 12: - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 aprile 1952, n. 94. Art. 13. Commissione d'inchiesta formale 1. La commissione per l'esecuzione dell'inchiesta formale é costituita da: a) un presidente di grado superiore o, se pari grado, più anziano del comandante di corpo o titolare del comando, ente, unità o ufficio presso cui si é verificato l'evento; b) due o quattro membri di grado superiore o, se pari grado, più anziani del comandante di corpo o del titolare del comando, ente,unità o ufficio presso cui si é verificato l'evento, di cui uno con funzioni di segretario. 2. Per gli incidenti occorsi presso enti interforze, ovvero nell'ambito di operazioni o esercitazioni a carattere interforze, nella scelta dei membri della commissione, di cui al comma 1, lettera b), é assicurato che almeno uno di questi appartenga alla Forza armata del comandante o titolare del comando, ente o unità in cui é avvenuto l'evento e che essi non provengano tutti dalla medesima Forza armata. La scelta tra la composizione della commissione con due, ovvero quattro membri é operata tenuto conto della necessità di assicurare la presenza di almeno un membro appartenente a ciascuna Forza armata il cui personale o i cui mezzi sono coinvolti o interessati dall'evento. 3. La commissione inquirente ha facoltà di avvalersi, qualora ritenuto utile ai fini dell'inchiesta, di personale appartenente all'Amministrazione della difesa, ovvero di consulenti tecnici esterni. Eventuali oneri sono a carico dell'Amministrazione della difesa, secondo quanto previsto dalle disposizioni amministrative vigenti. 4. La commissione si riunisce nel luogo indicato dall'autorità che l'ha nominata e procede: a) all'esame degli atti dell'inchiesta sommaria, ove precedentemente effettuata; b) all'esecuzione di accertamenti, rilievi e sopralluoghi,qualora necessari anche esterni rispetto all'ente od al reparto presso cui si é verificato l'evento; c) all'acquisizione di eventuali ulteriori documenti e dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonché di persone estranee all'Amministrazione della difesa; d) all'esame delle relazioni dei consulenti, qualora nominati; e) all'effettuazione di ogni altra attività ritenuta utile ai fini dell'inchiesta; 5. L'attività della commissione si conclude con un rapporto finale, corredato di tutta la documentazione acquisita agli atti, contenente: a) una circostanziata ricostruzione dell'evento; b) deduzioni, considerazioni di ordine giuridico e tecnico; motivazioni; c) il parere chiaro ed esplicito sulle cause che hanno provocato l'evento; d) data e sottoscrizione di tutti i componenti della commissione. Art. 14. Invio degli atti dell'inchiesta formale 1. Nei termini di cui all'articolo 11, comma 4, la commissione rimette all'autorità che ha ordinato l'inchiesta gli atti conclusivi dell'inchiesta formale, la quale adotta, con decisione motivata, i provvedimenti ritenuti necessari. 2. Una dettagliata scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta formale é inviata, senza ritardo, a cura degli stati maggiori o del Segretariato generale o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresì, degli esiti dell'inchiesta lo stato maggiore della difesa. Capo IV Disposizioni finali Art. 15. Abrogazioni 1. Sono abrogati i regolamenti, approvati con i decreti del Ministro della difesa in data 18 dicembre 1981, per l'Esercito, in data 1° giugno 1962, per la Marina e in data 18 dicembre 1981, per l'Aeronautica, e le relative successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 aprile 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 170


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