IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121, 4° comma della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009; n.6;
Visto in particolare l’articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1239 del 15/07/2009;
Visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 21 ottobre 2009
EMANA Il seguente regolamento:
ARTICOLO 1
Bollettino Ufficiale della Regione Campania
1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Campania, di seguito denominato BURC, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall’ordinamento vigente.
2. La Regione Campania favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini consentendo la consultazione permanente, gratuita e libera del BURC sul sito web della Regione.
3. Tutte le pubblicazioni sono gratuite.
ARTICOLO 2
Validità ed effetti della pubblicazione
1. Il BURC è pubblicato esclusivamente in forma digitale con modalità che garantiscono l’accessibilità, l’autenticità e l’integrità degli atti
pubblicati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs 82/2005. A garanzia della sua immodificabilità il BURC digitale è firmato in modo digitale dal Direttore del BURC; la copia così sottoscritta è acquisita dall’Area Generale di Coordinamento Ricerca Scientifica, che è responsabile della sua conservazione e della sua integrità. In caso di sua assenza o d’impedimento, il Direttore responsabile può, con proprio decreto, delegare il vicedirettore all’apposizione della firma digitale del BURC da pubblicare.
2. La pubblicazione degli atti sul BURC ha valore legale. La pubblicazione degli atti sul BURC digitale costituisce testo legale degli atti medesimi.
3. Sul BURC devono essere pubblicati tutti gli atti dell’Amministrazione regionale aventi carattere normativo e tutti gli altri atti rivolti ad una pluralità indeterminata di destinatari.
4. La pubblicazione dei testi coordinati e delle note ha solo carattere informativo.
5. Salvo che non sia diversamente disposto da specifica norma, la pubblicazione degli atti sul BURC non sostituisce la comunicazione ai destinatari degli atti medesimi.
ARTICOLO 3
Contenuti e articolazione della pubblicazione
1. Il BURC si articola in tre parti.
2. Nella prima parte, denominata “Atti della Regione”, sono pubblicati:
a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto;
b) le leggi ed i regolamenti della Regione;
c) i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;
d) le circolari esplicative di leggi regionali;
e) le deliberazioni di Giunta regionale, con le quali si dispone in ordine:
1) alla organizzazione degli uffici regionali;
2) all’affidamento degli incarichi dirigenziali;
3) alle procedure amministrative aventi valenza generale;
f) le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale aventi valenza generale;
g) i progetti di legge della Giunta regionale e i regolamenti adottati dalla Giunta da trasmettere al Consiglio regionale ai sensi del vigente Statuto della Regione Campania;
h) gli atti dell’amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicità in base all’ordinamento vigente;
i) i decreti dirigenziali, che in ragione dei significativi contenuti di interesse generale, con riferimento agli ambiti di cui alla lettera e), il soggetto adottante ritenga, previa motivazione, di pubblicare;
j) gli albi, i registri, gli elenchi di cui sia prevista la pubblicazione da deliberazioni di Giunta regionale, da leggi regionali o nazionali;
k) gli atti di nomina di commissioni di concorsi e di gare;
l) gli atti di nomina di comitati, organismi monocratici o collegiali la cui istituzione sia disposta da leggi;
m) ogni altro atto che la Giunta regionale deliberi di portare alla pubblicazione;
n) i decreti e le direttive del Presidente e degli Assessori per i quali sia espressamente disposta la pubblicazione;
o) le deliberazioni di commissario ad acta di nomina regionale che il soggetto adottante ritenga, motivatamente, di pubblicare;
p) gli atti amministrativi adottati da organi della Regione, per i quali è prescritta dalla legislazione statale o regionale la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
q) le richieste di referendum regionali; i relativi atti d’indizione e la proclamazione dei risultati;
r) le proposte di referendum deliberate dal Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352, per l’abrogazione di leggi dello Stato;
s) sono inoltre pubblicati gli altri atti della Regione che, previa motivazione disposta negli atti stessi, debbano essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini.
3. Nella seconda parte, denominata “Atti dello Stato e di altri enti pubblici”, sono pubblicati:
a) i ricorsi e le ordinanze che promuovono innanzi alla Corte Costituzionale questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Campania nonché i provvedimenti adottati dalla Corte Costituzionale per la definizione di tali giudizi; i ricorsi alla Corte Costituzionale aventi ad oggetto conflitti di attribuzione promossi nei confronti della Regione Campania nonché i provvedimenti adottati dalla Corte Costituzionale per la definizione di tali giudizi; i ricorsi alla Corte Costituzionale promossi dalla Regione Campania aventi ad oggetto questioni di legittimità
costituzionale di atti legislativi dello Stato o di altre Regioni nonché i provvedimenti adottati dalla Corte Costituzionale per la definizione di tali giudizi; i ricorsi alla Corte Costituzionale promossi dalla Regione Campania aventi ad oggetto conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato o di altre Regioni, nonché i provvedimenti adottati dalla Corte Costituzionale per la definizione di tali giudizi;
b) le richieste di referendum di interesse regionale e la proclamazione dei risultati;
c) gli atti di organi statali o comunitari di cui sia prescritta la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
da norma di legge ovvero la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;
d) gli atti degli enti locali e degli enti pubblici, la cui pubblicazione sia richiesta dagli stessi o prescritta da leggi o regolamenti;
e) tutti gli altri atti di particolare interesse per la Regione Campania, adottati da qualunque autorità o ente diverso dalla Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale.
4. Nella terza parte, denominata “Avvisi e bandi”, sono pubblicati da parte della Regione e dei soggetti esterni:
a) avvisi;
b) concorsi;
c) bandi di gara;
d) sovvenzioni, benefici economici ovvero finanziari;
e) graduatorie;
f) tariffe;
g) gli atti conclusivi di procedure di gara, di concorsi o relativi all’attribuzione di benefici economici e finanziari o connessi al rilascio di autorizzazioni e concessioni e i relativi atti modificativi;
h) gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni, di incarichi di consulenza e di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
i) tutti gli altri atti concernenti procedure ad evidenza pubblica di selezione di contraenti della pubblica amministrazione o di suoi enti e società strumentali, ovvero concernenti procedure di concorso o di selezione pubblica di persone cui affidare specifici incarichi da parte della pubblica amministrazione o di suoi enti e società strumentali.
ARTICOLO 4
Pubblicazione e diffusione
1. Il BURC si pubblica, di regola, il lunedì e, infrasettimanalmente, tutte le volte che la direzione del BURC, autonomamente o su segnalazione della Giunta, lo ritenga necessario.
2. La Regione cura la più ampia divulgazione del BURC sul territorio regionale, assicurandone la libera consultazione presso le strutture centrali e periferiche dell’Ufficio relazioni con il pubblico (URP). Il Settore Provveditorato ed Economato, d’intesa con il Settore Stampa, Documentazione e Informazione e BURC, provvede alla installazione, presso tutte le sedi URP, delle postazioni informatiche dedicate alla libera consultazione del Bollettino.
ARTICOLO 5
Modalità di pubblicazione
1. Gli atti da pubblicare devono pervenire alla redazione del BURC informaticamente e firmati digitalmente. Non è consentita la pubblicazione degli atti trasmessi solo in forma cartacea ovvero di quelli privi della firma digitale.
2. Il testo originale delle leggi promulgate e dei regolamenti emanati è trasmesso in forma cartacea al competente Settore dell’Area Generale di Coordinamento Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, unitamente ad una copia informatica. Il competente Settore dell’ AGC Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, verifica la conformità della copia informatica dell’atto ricevuto all’originale cartaceo, acquisisce dal Settore legislativo le annotazioni previste dall’art. 8 ed invia il testo della legge così integrato con posta elettronica certificata al BURC per la pubblicazione.
3. Le deliberazioni della Giunta regionale, i decreti e le determinazioni adottati dalle strutture amministrative della Giunta sono inviati alla Direzione del BURC, per la loro pubblicazione sul Bollettino, attraverso la specifica funzione presente nell’applicativo e-grammata.
4. Gli atti delle strutture amministrative della Giunta diversi da quelli previsti al comma 3, che non sono trasmessi con la procedura e-grammata, nonché gli atti delle strutture amministrative del Consiglio regionale, gli atti provenienti dagli enti locali, da altri enti pubblici e da soggetti privati, di cui si chiede la pubblicazione sono inviati alla Direzione del BURC mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), agli indirizzi mail di PEC stabiliti dal Settore “Stampa, Documentazione e Informazione e BURC” di concerto con l’AGC Ricerca Scientifica.
5. La richiesta di pubblicazione degli atti da parte di enti o soggetti esterni all’organizzazione regionale deve indicare la norma di legge che ne prescrive la pubblicazione. Gli atti la cui pubblicazione non è obbligatoria per legge, sono predisposti dai richiedenti in maniera sintetica e la pubblicazione è subordinata alla preventiva autorizzazione del Direttore del BURC. Per tali atti è in facoltà del Direttore del BURC disporre che la pubblicazione avvenga solo per estratto o sunto, predisposto dagli stessi richiedenti.
6. Gli atti da pubblicare, qualora soggetti all’imposta di bollo, devono essere trasmessi anche in forma cartacea; in tale ipotesi il testo destinato alla pubblicazione è quello informatico, firmato digitalmente e trasmesso con PEC. La direzione e redazione del BURC non hanno alcun obbligo di collazionare l’atto cartaceo in bollo con quello informatico firmato digitalmente e destinato alla pubblicazione. L’atto dichiarato esente dall’imposta di bollo deve indicare la norma che ne dispone l’esenzione. Gli atti di cui viene richiesta la pubblicazione non in regola con il bollo devono essere accettati e contestualmente trasmessi al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate per la regolarizzazione.
7. Gli atti di cui si chiede la pubblicazione devono essere redatti conformemente alle norme tecniche di pubblicazione e di editing emanate dal Settore “Stampa, Documentazione e Informazione e BURC”. La Direzione del BURC potrà rifiutare la pubblicazione degli atti redatti in modo difforme.
8 . Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell’atto nel rispetto dei principi di pertinenziale non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
ARTICOLO 6
Termini di pubblicazione
1. Gli atti inoltrati per la pubblicazione entro le ore dodici di ogni mercoledì, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale del secondo lunedì successivo.
2. E’ in facoltà della Direzione del BURC differire la pubblicazione di un atto che presenti particolari problemi tecnici. Del differimento viene data motivata comunicazione scritta al soggetto richiedente a mezzo posta elettronica.
3. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati, di norma, entro dieci giorni dalla data di trasmissione per la pubblicazione da parte del competente Settore della Giunta regionale.
ARTICOLO 7
Correzione degli errori: errata corrige ed avviso di rettifica
1. Se il testo di un atto pubblicato risulta difforme da quello trasmesso per la pubblicazione, la direzione del BURC provvede alla pubblicazione di una errata corrige da inserire nella parte finale della stessa sezione del BURC destinata alla pubblicazione dell’atto da correggere. L’errata corrige è un comunicato che indica con esattezza quale sia la parte di testo erroneamente pubblicata e, subito dopo, quale sia la parte di testo che debba ad essa essere sostituita. Qualora ritenuto necessario dalla direzione del BURC, si procede alla ripubblicazione integrale dell’atto. In tale ultima ipotesi, l’errata corrige, al termine del comunicato di correzione, da notizia della ripubblicazione dell’atto.
2. Il richiedente la pubblicazione che riscontra di aver trasmesso per la pubblicazione un atto contenente errori rispetto al testo originale può chiedere la pubblicazione di un avviso di rettifica in cui va indicato il testo errato e quello corretto che si chiede di sostituire. La richiesta di pubblicazione dell’avviso di rettifica deve essere eseguita con le stesse modalità informatiche previste per le richieste di pubblicazione degli altri atti. La pubblicazione dell’avviso di rettifica avviene con le stesse modalità dell’errata corrige.
3. Se il testo pubblicato di un atto normativo presenta difformità rispetto al testo effettivamente approvato, si provvede alla correzione mediante pubblicazione nella prima parte del BURC di un comunicato del Presidente della Giunta regionale che indica con esattezza la parte erronea del testo già pubblicato e il testo che lo sostituisce. Il Presidente della Giunta regionale può disporre che si provveda alla ripubblicazione dell’intero testo; in tal caso va comunque data puntuale informazione in ordine all’errore contenuto nella precedente pubblicazione.
ARTICOLO 8
Pubblicazione notiziale concernente modifiche testuali di atti normativi, testi coordinati, note
1. Se un testo normativo dispone la soppressione, l’aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa, si provvede alla pubblicazione sul BURC, in calce al provvedimento di modifica, dell’intera norma, nel testo risultante dalle modifiche, che sono evidenziate con caratteri particolari.
2. Qualora un testo normativo abbia subito diverse e complesse modifiche, è pubblicato, di norma contestualmente alla pubblicazione del testo normativo, il testo coordinato dell’atto, nel quale le modifiche sono evidenziate con caratteri particolari.
3. Gli estremi dei lavori preparatori sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo normativo.
4. Le pubblicazioni di cui al presente articolo hanno valore meramente notiziale e non incidono sul valore legale, di cui all’articolo 2, comma 2, degli atti pubblicati.
ARTICOLO 9
Pubblicazione, Direzione, Redazione e Amministrazione
1. La pubblicazione del Bollettino digitale è curata dal Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale”, cui compete la direzione e l’amministrazione.
2. L’organico del BURC è composto da un Direttore responsabile, da un vicedirettore, da sei redattori e da un coordinatore di redazione, da due funzionari con competenze informatiche di categoria D.
3. Il Direttore responsabile del BURC è il competente Dirigente del servizio del Settore Stampa, Documentazione e Informazione e BURC, e viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il vicedirettore viene nominato con decreto dal Dirigente del Settore Stampa, d’intesa con il Direttore responsabile del BURC, fra i dipendenti in servizio presso il Settore iscritti all’Ordine dei giornalisti.
4. Il Direttore responsabile, se non iscritto all’Ordine dei giornalisti, viene iscritto d’ufficio all’elenco speciale presso l’Ordine dei giornalisti competente per territorio.
ARTICOLO 10
Conservazione, Manutenzione, Continuità operativa
1. La gestione del sistema informatico necessaria alla pubblicazione, alla consultazione e alla conservazione del BURC digitale, nonché lo sviluppo e la manutenzione dell’applicativo, è di competenza del Settore Centro regionale elaborazione dati (CRED) incardinato presso l’AGC “Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica”.
2. Al Settore CRED è attribuito il compito di archiviare e conservare i files dei Bollettini firmati in modo digitale dal Direttore secondo quanto disposto dall’articolo 2 e la copia informatica dei Bollettini pubblicati.
3. Il Settore CRED assicura la continuità operativa del BURC digitale, adottando tutte le misure necessarie a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture che consentono l’erogazione del servizio a fronte di gravi emergenze.
ARTICOLO 11
Abrogazione di norme
1. E’ abrogato il regolamento regionale approvato con deliberazione di Giunta regionale del 24 aprile 2003, n. 1516, successivamente convalidato dal Consiglio regionale con regolamento del 25/03/2005 n. 3, recante la disciplina della pubblicazione degli atti sul BURC.
ARTICOLO 12
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC.
2. Ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge regionale 1/2009, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il BURC cartaceo cessa le pubblicazioni e da quel momento il medesimo BURC è pubblicato esclusivamente in forma digitale.
Il Presidente