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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2009, n. 17
Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l’articolo 121, 4° comma della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009; n. 6;
Visto in particolare l’articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1235 del 10/07/2009;
Visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 21 ottobre 2009;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1791 del 04/12/2009


EMANA Il seguente regolamento:


ARTICOLO 1
Finalità


1. In conformità con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), parte seconda, il presente regolamento è volto a garantire l’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e dell’approvazione dei piani e dei programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale, assicurando la coerenza e il loro contributo alle condizioni per uno sviluppo sostenibile improntato sui principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato dell’Unione europea, regolano la politica della comunità in materia ambientale.
2. Il presente regolamento è finalizzato a fornire specifici indirizzi in merito all’attuazione in regione Campania delle disposizioni inerenti la Valutazione ambientale strategica, di seguito denominata VAS, contenute nel menzionato decreto legislativo, anche con riferimento a quanto disposto dall’articolo 7, comma 7, dello stesso decreto.
3. Il presente regolamento fa riferimento alle definizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006.


ARTICOLO 2
Ambito di applicazione


1. Il presente regolamento si applica a tutti i piani e programmi di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, compresi i piani e programmi previsti dal titolo II della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), e successive modifiche, i piani e programmi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore della pianificazione urbanistica o della destinazione dei suoli o loro modifiche e i piani e programmi cofinanziati dall’Unione europea, secondo le specifiche di cui ai successivi commi.
2. Ai fini dell’individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS, si applica il disposto dell’articolo 6, commi da 1 a 4 del decreto legislativo n. 152/2006, tenendo conto anche delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, in materia di pianificazione forestale.
3. In attuazione dell’articolo 34, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, nell’ambito del procedimento relativo alla valutazione ambientale di piani e programmi gerarchicamente ordinati, sia regionali che degli enti locali, si tiene conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per i piani e programmi sovraordinati nonché di quelle che possono meglio essere svolte sui piani e programmi di maggior dettaglio.
4. In relazione a quanto disposto al comma 3, l’insieme dei piani e programmi attuativi dei processi generali di programmazione e pianificazione sono sottoposti a VAS esclusivamente nel caso in cui si rilevi un effetto significativo sull’ambiente che non sia stato precedentemente considerato dagli strumenti sovraordinati, ovvero nel caso in cui questi ultimi facciano rinvio agli atti attuativi per taluni necessari approfondimenti, ovvero nel caso in cui negli esiti del procedimento di VAS degli strumenti sovraordinati se ne faccia specifica richiesta.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, non sono di norma assoggettati a VAS:
a) i Piani urbanistici attuativi, di seguito denominati PUA, approvati in conformità al Piano urbanistico comunale, di seguito denominato PUC, già dotato, a sua volta, di tale valutazione;
b) i PUA che non contengono un’area di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, e non rientrano in un’area protetta o in una zona di protezione integrale dei piani paesistici vigenti e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi il venti per cento delle superfici non urbanizzate presenti sull’intero territorio comunale e comunque non superiore a tre ettari;
c) i PUA di riqualificazione urbanistica e/o architettonica, così come stabiliti per norma o in previsione dello strumento urbanistico comunale;
d) i PUA in aree già urbanizzate con una superficie di intervento inferiore ai cinque ettari per una destinazione residenziale pari almeno al cinquanta per cento dell’area di intervento, purché non ricadano nelle fasce costiere e fluviali;
e) le varianti ai PUC o ai Piani regolatori generali, di seguito denominati PRG, che non comportano modifiche alle destinazioni d’uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard urbanistici, che
contengono solo la reiterazione dei vincoli preordinati all’espropriazione o precisazioni o interpretazioni relative alle norme tecniche di attuazione del piano e che comportano solo cambi di destinazione d’uso di immobili pubblici esistenti al fine di continuarli ad adibire prevalentemente ad uso pubblico;
f) le varianti relative alle opere pubbliche;
g) le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico -PAI-;
h) le varianti parziali formate e approvate, non riguardanti interventi soggetti a procedure di Valutazione impatto ambientale, di seguito denominato VIA, che non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessano aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ed altro);
i) i piani stralcio, i piani di assestamento forestale, i piani di coltura e i piani dei tagli, come definiti dalla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione in conformità al piano forestale generale 2009 – 2013 della regione Campania assoggettato a VAS.
6. Per i progetti presentati allo Sportello unico per le attività produttive che comportano varianti puntuali alla strumentazione urbanistica per i quali si applica la disciplina dettata dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), trovano applicazione, ove ne ricorrano i termini, unicamente le procedure di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 152/2006 o di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli dal 21 al 28 del medesimo decreto relativo all’intervento; in tal caso le procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale precedono la convocazione della conferenza di servizi.
7. Per i piani e programmi di cui ai commi 4 e 5, in generale per le attività pianificatorie e i programmi non sottoposti al processo di VAS, le amministrazioni procedenti valutano l’applicazione delle ipotesi di esclusione e la dichiarano nel primo atto del procedimento di adozione del piano o programma o di loro varianti. E’ fatta salva la facoltà delle amministrazioni procedenti di avviare, con adeguata motivazione, la verifica di assoggettabilità anche in ipotesi di esclusione.


ARTICOLO 3
Criteri per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale


1. L’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale è effettuata sulla base delle scelte contenute nel piano o programma, degli impatti ambientali ad esse conseguenti e dell’ambito territoriale di intervento.
2. In via indicativa, sono considerati soggetti competenti in materia ambientale:
a) settori regionali competenti in materie attinenti al piano o programma;
b) agenzia regionale per l’ambiente;
c) azienda sanitaria locale;
d) enti di gestione di aree protette;
e) province;
f) comunità montane;
g) autorità di bacino;
h) comuni confinanti;
i) sovrintendenze per i beni architettonici e paesaggistici;
l) sovrintendenze per i beni archeologici.
3. In sede di procedimento di VAS l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare durante la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 152/2006, o durante la VAS, ai sensi degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 dello stesso decreto legislativo.
4. Se gli esiti della verifica di assoggettabilità determinano la necessità di sottoporre il piano o programma alla VAS, ai sensi degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 dello stesso decreto legislativo, i soggetti competenti in materia ambientale sono gli stessi individuati per la verifica.


ARTICOLO 4
Consultazione della Regione su procedimenti di competenza statale o di regioni confinanti


1. Nell’ambito dei procedimenti VAS di competenza statale, al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 in tema di consultazione delle regioni interessate e delle autorità con competenze ambientali, la Regione si esprime mediante atto deliberativo della Giunta regionale, sia in qualità di regione interessata, sia in qualità di soggetto competente in materia ambientale.
2. Ai fini di cui al comma 1, per l’espletamento dell’attività istruttoria relativa al piano o al programma oggetto di consultazione, la Giunta regionale si avvale del supporto del settore 02 dell’Area generale di coordinamento 05.
Quest’ultimo provvede al coordinamento istruttorio necessario mediante l’acquisizione delle osservazioni fornite dai settori regionali competenti e dai soggetti competenti in materia ambientale di volta in volta interessati (province, comuni, comunità montane, enti parco ed altro).
3. Il settore 02 dell’Area generale di coordinamento 05 assicura la conclusione dell’istruttoria di propria competenza entro termini congrui, al fine di consentire, in ogni caso, alla Giunta regionale, l’espressione del relativo parere ad essa richiesto ai fini della definizione del procedimento di competenza statale.
4. Nel caso di procedimenti di VAS di competenza di regioni confinanti, la Regione si esprime con le stesse modalità riportate ai commi 1, 2 e 3.


ARTICOLO 5
Disposizioni finali e transitorie


1. Il presente regolamento si applica anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi all’atto della sua pubblicazione.
2. L’autorità competente alla VAS in sede regionale è identificata nel settore 02 -Tutela dell’ambiente e disinquinamento- dell’Area generale di coordinamento 05 -Ecologia, Tutela dell’ambiente, disinquinamento e protezione civile-.
3. Al fine di fornire i necessari indirizzi operativi in merito allo svolgimento del procedimento di VAS, all’integrazione della VAS con la valutazione di incidenza e/o con la VIA nonché al coordinamento con i procedimenti autorizzatori relativi alla pianificazione e programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale n. 16/2004, e altri procedimenti autorizzatori di piani e programmi specificatamente normati, con apposito atto deliberativo di Giunta, su proposta degli assessori competenti per quanto riguarda i piani e programmi afferenti alla legge regionale n. 16/2004 nonché altri piani di competenza della stessa area, sono approvati gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in regione Campania.
4. Con apposito atto deliberativo di Giunta e’ disciplinata l’organizzazione della struttura amministrativa regionale necessaria all’espletamento delle procedure di VAS.
5. La struttura regionale di cui all’articolo 9, comma 11, della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), svolge, in relazione ai piani e programmi previsti dal Titolo II della legge regionale n. 16/2004, le funzioni previste dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
6. E’ istituito il sito web della VAS nell’ambito del portale della regione Campania. I contenuti del sito e le sue funzionalità sono disciplinate con provvedimento amministrativo.
7. In conseguenza di quanto disposto dall’articolo 35, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152/2006, i procedimenti amministrativi per l’approvazione di piani e programmi, avviati precedentemente al 31 luglio 2007 e previsti dal Titolo II della legge regionale n. 16/2004, sono assoggettati a VAS secondo le disposizioni della legge regionale n. 16/2004 .
8. Per i procedimenti avviati tra il 31 luglio 2007 e il 12 febbraio 2008, si applica la disciplina di cui al decreto legislativo n. 152/2006, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88. Per i procedimenti avviati successivamente al 13 febbraio 2008, si applica il decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
9. La data di avvio del procedimento di programmazione o pianificazione è, di norma, la data di emanazione del primo atto formale in cui l’autorità procedente manifesta i contenuti, anche preliminari, di un determinato piano o programma.
10. Nelle more della definizione di modalità e criteri per l’individuazione di un complesso di indicatori di efficacia la cui descrizione e valutazione deve essere contenuta negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, al fine di verificare e monitorare l’efficacia delle trasformazioni territoriali e lo stato di attuazione del PTR, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti lo sviluppo socio-economico, la sostenibilità e la partecipazione, di cui alle disposizioni della legge regionale n. 16/2004, come stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera m) della legge regionale n. 13/08, gli indicatori di efficacia individuati dalla tabella A per il Piano territoriale di coordinamento provinciale -PTCP- e della tabella B per la Pianificazione urbanistica comunale della delibera 11 maggio 2007, n. 834, sono da ritenersi facoltativi per i Piani territoriali e urbanistici comunali.
Tali indicatori sono disapplicati per i PUA. Il rapporto ambientale, ai fini della VAS, deve fare esplicito riferimento solo agli indicatori previsti in materia ambientale dalla normativa vigente.
11. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 152/2006, parte seconda, in merito alla VAS ed ai principi della direttiva
2001/42/CE.
Il Presidente



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