NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Enti locali e servizi pubblici - D.P.C.M.
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2004
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"Riduzione di prezzo ai docenti nelle scuole pubbliche, per l'acquisto, nel corso dell'anno 2004, di un personal computer portatile".
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IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Visto il comma 11 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,che stabilisce che nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università statali,possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione; Considerato che la stessa legge al medesimo articolo prevede chetale riduzione di costo si realizza attraverso un'apposita indagine di mercato esperita da CONSIP S.p.a.; Considerato inoltre che la stessa legge al medesimo articolo prevede che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca, sono stabilite le modalità attuative per l'ottenimento da parte dei docenti de benefici previsti dal progetto «PC ai docenti» (di seguito: Progetto); Decreta: Art. 1. Beneficiari, oggetto e validità temporale 1. I docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università statali (di seguito: docenti) possono avvalersi nel corso del 2004, di una riduzione di prezzo per l'acquisto di un personal computer portatile (di seguito: PC) nuovo di fabbrica,scelto tra quelli che saranno indicati in appositi listini riservati pubblicati dalle ditte produttrici e distributrici (di seguito: fornitori) selezionate previa l'indagine di mercato affidata alla CONSIP S.p.a. 2. I PC oggetto dell'offerta dei fornitori, hanno caratteristiche tecniche e prestazionali definite e poste a base dell'indagine di mercato esperita dalla CONSIP secondo i criteri di cui al successivo art. 5. Art. 2. Modalità di conseguimento dell'agevolazione 1. I docenti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono compilare l'apposito modulo reso disponibile dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presso il proprio sito www.istruzione.it. Il Ministero, esperite le necessarie verifiche in ordine ai requisiti del docente per ottenere il beneficio, assegna un numero di identificazione personale (PIN)riservato che consentirà al docente di accedere all'agevolazione a momento dell'acquisto. 2. Il docente, scelto il PC tra quelli inseriti nei listini riservati proposti dai fornitori, individuato il rivenditore accreditato al Progetto sulla base della procedura fissata dall'art. 3 del presente decreto, accordatosi sulle modalità della eventuale rateizzazione del prezzo, comunicato al rivenditore il PIN, le proprie generalità (attestate da un documento valido di riconoscimento) ed il proprio codice fiscale, procede all'acquisto ad un prezzo in nessun caso superiore a quello indicato sullo stesso listino rilasciato dal fornitore. Art. 3. Accreditamento del rivenditore e relativa pubblicizzazione 1. Ai fini dell'accreditamento del rivenditore, il Dipartimento perl'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad inserire nell'apposito sito del portale www.italia.gov.it, due diversi fogli elettronici dedicati rispettivamente: a) ai rivenditori già aderenti al progetto «PC ai giovani», di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 aprile2003, che dovranno indicare eventuali aggiornamenti degli estremi già forniti; b) ai rivenditori diversi da quelli di cui alla lettera a) che devono fornire gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio nonché manifestare la accettazione delle condizioni che li riguardano riportate nel sito medesimo. 2. Ai fini della pubblicizzazione dell'avvenuto accreditamento, i rivenditori dovranno esporre la vetrofania riportante il logo del Progetto, resa disponibile dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sul sito di cui al comma 1. Art. 4. Effettuazione della transazione e controlli 1. Per effettuare la transazione, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilità l'identità del docente,accede alla propria posizione sul sito di cui all'art. 3, comma 1, e compila l'apposito foglio elettronico trasferendovi i dati relativi all'operazione e, specificatamente le generalità dell'acquirente,gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale, il PIN, il numero di serie del PC oggetto della transazione,nonché il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso. 2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi delle procedure di monitoraggio e verifica già predisposte per il Progetto «PC ai giovani» determina la esclusione dal beneficio di quei docenti che abbiano già usufruito dell'agevolazione concessa dal Progetto o di quella riconosciuta dal Progetto «PC alle famiglie»di cui all'art. 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Art. 5. Attività del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della CONSIP S.p.a. 1. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della CONSIP S.p.a. per effettuare l'indagine di mercato. A tal fine la CONSIP S.p.a. svolge le seguenti attività: a) indagine informale con i principali fornitori di PC portatili; b) definizione della documentazione riguardante i requisiti tecnici, compresa la dotazione minima di software installato, ed economici minimi da introdurre in uno specifico capitolato tecnico. La documentazione deve inoltre tener conto anche della capillarità della rete distributiva del prodotto sul territorio nonché delle caratteristiche prestazionali della rete di assistenza. Qualora il fornitore utilizzi internet per effettuare la vendita, deve essere garantita la consegna a domicilio del PC, previa trasmissione da parte del docente, per via telematica o per telefax, di copia del documento di riconoscimento e di ogni altro dato di cu all'articolo 2, comma 2; c) la pubblicazione del bando per l'indagine di mercato; d) la verifica di completezza e di coerenza con i termini del bando delle offerte inviate dai fornitori nonché il collaudo dei prototipi di PC messi a disposizione dai fornitori. 2. I risultati della indagine di mercato, che dovrà aver raccolto non meno di cinque adesioni, al termine della verifica saranno trasmessi dalla CONSIP S.p.a. al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie entro quindici giorni dal limite temporale posto dal bandoer la ricezione delle offerte. Qualora l'esito della indagine di mercato non conducesse ad un risultato coerente con le finalità dell'art. 3, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, su richiesta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, viene esperita una nuova indagine di mercato, basata su diversi presupposti tecnici ed economici. 3. Qualora il medesimo PC, in esito all'indagine di mercato, fosse proposto da più fornitori a prezzi diversi, sarà iscritto tra quelli ammessi al progetto il fornitore che avrà offerto il prezzo minore. 4. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sottoscrive convenzioni con ciascun fornitore ammesso al Progetto, attraverso le quali viene formalizzato l'impegno alla eventuale fornitura di un numero massimo dei PC individuati, alle condizioni ed al prezzo stabilito. L'efficacia della convenzione nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2005 e la scadenza del termine di dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale è condizionata sospensivamente all'entrata in vigore di una norma primaria che proroghi la durata del progetto. In caso di esaurimento della quantità di PC individuata in convenzione, ovvero in caso di proroga del termine del progetto, con l'accordo delle parti potrà valutarsi la variazione del prezzo del PC dovuta ad eventuali aggiornamenti tecnologici introdotti dal fornitore. Le convenzioni devono contenere una commisurata penale in caso di inadempienza dei fornitori nonché la possibilità di risoluzione motivata da parte del Dipartimento stesso. 5. I fornitori ammessi al Progetto devono provvedere a dare adeguata diffusione ai listini riservati mediante una campagna di comunicazione che deve essere descritta nell'offerta e ne costituisce parte integrante. I fornitori devono rendere disponibile sul sito www. italia.gov.it e su quello del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca www.istruzione.it, l'elenco aggiornato e l'ubicazione dei rivenditori aderenti al Progetto presso cui é possibile acquistare i prodotti del listino riservato. 6. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al monitoraggio dell'andamento del progetto. Art. 6. Campagna di comunicazione 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con una campagna di comunicazione dedicata, a pubblicizzare il progetto, attraverso il sito www.istruzione.it2. Le procedure attuative necessarie ad ottenere le condizioni vantaggiose per l'acquisto del personal computer portatile, da parte dei docenti, sono altresì pubblicizzate con una specifica nota circolare diretta a tutte le istituzioni scolastiche ed a tutte le università, oltre che con una apposita comunicazione diretta a tutti i docenti iscritti. 3. Sono messi a disposizione appositi programmi software per i docenti che, dopo aver effettuato l'acquisto del PC secondo le modalità indicate nel presente decreto, ne facciano richiesta. 4. I programmi di software sono individuati e resi disponibili, con modalità da definirsi successivamente e pubblicate sul sito www.istruzione.itIl presente decreto é inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Roma, 3 giugno 2004 Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Moratti Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 129
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