IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 recante: "Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per i l riassetto e la riforma della normativa in materia;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e successive modificazione e integrazioni;
Ritenuto necessario procedere ad una nuova individuazione dei datori di lavoro a seguito della riorganizzazione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri operata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 di cui sopra, anche tenendo conto dell'allocazione delle risorse finanziarie destinate agli adempimenti in materia di sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro;
Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, sono datori di lavoro:
a) per il Dipartimento per la protezione civile, il capo del Dipartimento;
b) per i commissariati di Governo nelle regioni a statuto speciale, i rispettivi commissari di governo;
c) per la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il dirigente amministrativo di cui all'art. 8 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178;
d) per tutte le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 2
1. L'ufficio del medico competente istituito presso il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umanne e strumentali costituisce, nell'ambito di propria competenza, la struttura di riferimento per i datori di lavoro di cui all'art. 1 con sede in Roma.
Art. 3
1. Il presente decreto ha efficacia dalla data del 1° gennaio 2013.
A decorrere dalla medesima data e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 citato in premessa.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo, per gli adempimenti di competenza, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2012
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 2, foglio n. 192