IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» ed in particolare l'art. 1, comma 2, come sostituito dall'art. 5, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e l'art. 2, che ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che detta «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che in attuazione dell'art. 2 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
Visto, in particolare, l'art. 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 91 del 2011 in base al quale, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, le amministrazioni pubbliche devono presentare un documento denominato «piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio» al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne 'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati;
Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo n. 91 del 2011 che ha disposto l'inserimento nel piano delle informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento a ciascun programma di spesa del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e degli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonche' la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti;
Visto l'art. 23 del citato decreto legislativo n. 91 del 2011, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione del sistema di indicatori, ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, nonche' sono individuate le modalita' per eventuali aggiornamenti delle stesse linee guida generali;
Visto l'art. 19, comma 1, lettera i) del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha posticipato il termine per l'adozione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 13, che ha istituito la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);
Viste le delibere della citata Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), nn. 88, 89 e 112 del 2010, recanti le modalita' di individuazione ed elaborazione degli indicatori di qualita' e la struttura e modalita' di redazione del piano della performance e la delibera n. 5 del 2012, contenente le linee guida relative alla struttura e modalita' di redazione della Relazione sulla performance;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente decreto si applica alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Art. 2
Premessa
Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, elaborato dalle amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, per le quali trova applicazione l'art. 5, comma 4, al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, e' redatto secondo le linee guida di cui ai successivi articoli.
Art. 3
Requisiti minimi del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
1. Il piano illustra gli obiettivi perseguiti attraverso i programmi di spesa del bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, in termini di livello, copertura e qualita' dei servizi erogati, nonche' la finalita' ultima che i programmi di spesa, unitamente ad altri fattori, anche esogeni, perseguono in relazione alla collettivita', al sistema economico e al contesto di riferimento.
2. Per ogni programma di spesa, il piano fornisce:
a) una descrizione sintetica dei rispettivi obiettivi che consente di comprendere anche le modalita' con le quali ciascun obiettivo concorre al raggiungimento delle finalita' del programma, quali sono le attivita' che l'amministrazione intende porre in essere per il conseguimento dell'obiettivo e di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio o dell'intervento;
b) il triennio di riferimento o l'eventuale diverso arco temporale previsto per la sua realizzazione;
c) un numero di indicatori che consenta di misurare ciascun obiettivo e monitorarne la realizzazione e che sia correlato alla complessita' delle attivita' da programmare e monitorare.
3. Per ciascun indicatore, il piano fornisce:
a) la tipologia di indicatore utilizzata, come illustrata nel successivo art. 5;
b) una definizione tecnica dell'indicatore che consente di specificare cio' che esso misura e l'unita' di misura di riferimento;
c) la fonte dei dati dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore e che consente di verificarne la misurazione;
d) il metodo o l'algoritmo di calcolo dell'indicatore;
e) il «valore obiettivo», ossia il risultato atteso dell'indicatore con riferimento alla tempistica di realizzazione;
f) il valore effettivamente osservato dall'indicatore nell'esercizio finanziario immediatamente precedente al triennio di programmazione, se disponibile.
Art. 4
Definizione dei principali elementi del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
1. I principali elementi del piano degli indicatori e dei risultati attesi sono i seguenti:
a. programmi di spesa: ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono le unita' di rappresentazione del bilancio che identificano in modo sintetico gli aggregati omogenei di attivita' realizzate dall'amministrazione pubblica per il perseguimento delle finalita' individuate nell'ambito di ciascuna missione;
b. obiettivi: rappresentano gli scopi che l'amministrazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi e vengono espressi attraverso una sintetica descrizione;
c. portatori di interesse: sono singoli individui o gruppi di essi che possono influenzare o essere influenzati dal raggiungimento o meno degli obiettivi da parte dell'amministrazione; possono essere interni o esterni rispetto ai confini di ogni singola amministrazione, interessati a ricevere delle informazioni sulle attivita' e sui risultati dell'amministrazione stessa e, in quanto tali, coinvolti nelle varie fasi di predisposizione del piano. Per definire correttamente il piano e' necessario distinguere preventivamente tutti i potenziali gruppi di portatori di interesse, individuando le rispettive attese nei confronti dell'amministrazione in termini economici, etici e sociali e tenendo conto delle tre categorie di seguito indicate:
i. i cittadini, con riferimento all'efficacia socio-economica dell'azione dell'amministrazione;
ii. gli utenti, con riferimento alla quantita' e qualita' del servizio erogato dall'amministrazione;
iii. i contribuenti, con riferimento all'efficienza gestionale dell'amministrazione;
d. centro di responsabilita' al quale e' attribuita la realizzazione di ciascun obiettivo;
e. un numero di indicatori che consenta di misurare ciascun obiettivo: sono grandezze, che possono essere rappresentate sotto forma di valori assoluti o rapporti, espresse sotto forma di un numero volto a favorire la rappresentazione di un fenomeno relativo alla gestione o al suo risultato e meritevole di attenzione delle amministrazioni pubbliche, degli utenti dei servizi o della collettivita'. Devono sempre essere specifici, misurabili, realizzabili e pertinenti e vengono individuati nell'ambito di una delle tipologie illustrate nel successivo art. 6;
f. valori target degli indicatori: ossia il risultato atteso dell'indicatore con riferimento alla tempistica di realizzazione;
g. valori a consuntivo degli indicatori: ossia il valore effettivamente misurato al termine del periodo di osservazione;
h. risorse finanziarie: da utilizzare o utilizzate per la realizzazione di ciascun obiettivo;
i. fonte dei dati: e' costituita dal sistema informativo dal quale i dati provengono, il processo o l'istituzione, anche esterna
all'amministrazione, dal quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore;
j. unita' di misura: l'unita' di misura e' quella utilizzata per il calcolo dell'indicatore. Ad esempio, euro o migliaia di euro per la spesa, metri quadrati per la superficie, percentuale, anni-persona per il personale, numero in valore assoluto, ecc.
Art. 5
Contenuti del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e rapporto sui risultati
1. Le amministrazioni pubbliche predispongono annualmente:
a) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, quale documento programmatico, a base triennale, redatto contestualmente al bilancio di previsione e allegato allo stesso.
Esso illustra il contenuto di ciascun programma di spesa, espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e contiene gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi. Il piano contiene tutti gli elementi di cui ai punti a, b, c, d, e, f, h, i, j, di cui all'art. 4, oltre ad una illustrazione dello scenario istituzionale e socioeconomico entro il quale si prevede che operera' l'amministrazione nel periodo di riferimento, dei vincoli finanziari e normativi, degli interventi organizzativi in atto o previsti;
b) il rapporto sui risultati, ovvero il documento redatto alla fine di ciascun esercizio finanziario, che contiene le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali scostamenti. Il rapporto sui risultati, in allegato al bilancio consuntivo, riporta, oltre agli elementi contenuti nel documento previsionale di cui al precedente punto a), i valori di cui al punto g) dell' art. 4, l'illustrazione dello scenario istituzionale e socio-economico entro il quale ha effettivamente operato l'amministrazione nell'anno di riferimento, dei vincoli finanziari e normativi intervenuti, degli interventi organizzativi effettuati; le motivazioni delle principali variazioni dell'anno in termini di risorse, strategie e azioni.
2. L'adozione di una struttura di bilancio per missioni e programmi, prevista dall'art. 11 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e' propedeutica all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Il sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che sono rappresentati nel «piano della performance» e nella «relazione sulla performance» di cui all'art. 10 del medesimo decreto, sono coerenti e si raccordano con il piano e il rapporto sui risultati, tenuto conto del diverso ambito di applicazione di tali documenti.
4. Il piano di cui all'art. 2 corrisponde, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle note integrative disciplinate dall'art. 21, comma 11, lettera a) e dall'art. 35, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 6
Tipologia di classificazione degli indicatori
1. Le tipologie di classificazione degli indicatori utilizzabili nel piano degli indicatori e dei risultati attesi sono indicate di seguito:
a) indicatori di realizzazione fisica: rappresentano il volume dei prodotti e dei servizi erogati;
b) indicatori di risultato (output): rappresentano l'esito del programma di spesa;
c) indicatori di impatto (outcome): esprimono l'impatto che il programma di spesa, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettivita' e sul contesto. Tali indicatori sono caratterizzati da forti interdipendenze con fattori esogeni all'azione dell'amministrazione;
d) indicatori di realizzazione finanziaria: indicano l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento. L'utilizzo di tale tipologia di indicatori deve avvenire in combinazione con altri indicatori di diverso tipo;
e) altre tipologie di indicatori che, in relazione alle peculiarita' delle amministrazioni, esprimano il grado di raggiungimento dell'obiettivo.
2. Il piano individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili.
Art. 7
Pubblicita' del sistema di indicatori
1. I documenti costituenti il piano e il rapporto di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 5 sono pubblicati nel sito Internet dell'amministrazione interessata, nella apposita sezione denominata «trasparenza, valutazione e merito» insieme agli altri documenti ed informazioni ivi contenuti, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La pubblicazione deve essere accompagnata da una illustrazione sintetica del significato del piano e delle sue relazioni con gli altri documenti presenti nella sezione citata, in particolare con il «piano delle performance» e la «Relazione sulle performance» di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Gli enti vigilati e le unita' locali di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, trasmettono altresi' i documenti costituenti il piano, unitamente al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, al Ministero vigilante per il consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi all'azione pubblica nonche' alla commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai fini del coordinamento con il piano delle performance e con la relazione sulle performance.
Art. 8
Ulteriori disposizioni
1. Con appositi provvedimenti del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, verranno diramate istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio, tenuto anche conto degli indirizzi adottati con delibere della commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Eventuali aggiornamenti delle presenti linee guida potranno essere adottati mediante appositi decreti del Ministro della funzione pubblica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2012
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Monti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli