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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.

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Decreto del Presaidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235
Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.(G.U. n. 50 del 29 febbraio 2012 - Suppl. Ordinario n.39)
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prevede l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
Visto l'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1
Articolazione organizzativa

1. Sono organi dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata: «Agenzia», il Direttore, il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori.
2. L'Agenzia e' articolata in unita' organizzative con funzioni e compiti di programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo inerenti all'amministrazione, la custodia e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' le connesse attivita' di supporto.
3. L'articolazione interna delle unita' organizzative e' stabilita con atto del Direttore dell'Agenzia, previamente comunicato al Ministro dell'interno.
4. L'Agenzia, su proposta del Direttore, previa comunicazione al Ministro dell'interno, provvede, con delibera del Consiglio direttivo, in relazione a particolari esigenze, nelle Regioni ove sono presenti in quantita' significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, all'istituzione di sedi secondarie di cui all'articolo 3.
5. Le unita' organizzative e le sedi secondarie operano nel rispetto delle direttive di indirizzo e coordinamento emanate dal Direttore dell'Agenzia, sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.


Capo I
Organizzazione

Art. 2
Unita' organizzative

1. Costituiscono uffici di livello dirigenziale:
a) la Direzione per la pianificazione strategica e le risorse umane, che svolge le seguenti funzioni e compiti: supporto agli organi dell'Agenzia per l'esercizio dei compiti e funzioni loro attribuiti dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quelli di indirizzo, pianificazione strategica, programmazione e verifica della congruenza tra i risultati conseguiti dall'Agenzia e gli obiettivi della pianificazione strategica; raccordo tra gli organi e la struttura organizzativa dell'Agenzia; selezione, gestione, formazione e trattamento giuridico ed economico del personale; relazioni sindacali; organizzazione del lavoro; ciclo di gestione della performance organizzativa e individuale e controllo di gestione; trattazione degli affari contenziosi, con esclusione di quelli inerenti ai beni sequestrati e confiscati, e rapporti con l'Avvocatura dello Stato; ispezioni, inchieste e controlli interni;
b) l'Ufficio per i beni sequestrati e confiscati, che svolge le funzioni e compiti di programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo in ordine alle attivita' di amministrazione, custodia e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e alle attivita' ad esse conseguenti o comunque connesse, compresi i rapporti con l'Autorita' giudiziaria, con Equitalia Giustizia S.p.A. in relazione al Fondo unico giustizia, con l'Agenzia delle entrate per gli aspetti fiscali e con ogni altro ente o amministrazione a vario titolo coinvolto nelle predette attivita'. In tali ambiti, in particolare indirizza, coadiuva, controlla e monitora le sedi secondarie dell'Agenzia nei seguenti settori: analisi, gestione e valorizzazione dei beni mobili e immobili e dei complessi aziendali, compreso il controllo delle gestioni societarie; gestione dei rapporti con gli amministratori fiduciari, compreso il controllo sull'attivita' da essi espletata, con poteri di conferma e revoca dell'incarico; trattazione degli affari contenziosi in materia;
c) l'Ufficio per i servizi informativi e l'amministrazione generale, che svolge le seguenti funzioni e compiti: definizione delle linee evolutive, sviluppo e gestione operativa delle tecnologie informatiche e telematiche per il supporto operativo, l'informazione e la comunicazione dell'Agenzia e delle relative procedure di sicurezza; progettazione e realizzazione dei flussi informativi di scambio con altri soggetti istituzionali; sviluppo e conduzione dei siti Intranet e Internet; logistica delle sedi di servizio; gestione della pubblicazione di bandi ed avvisi legali; relazioni esterne e con gli Organi di informazione; sviluppo e funzionamento dei flussi documentali; segreteria di sicurezza; sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della riservatezza dei dati personali; altri affari generali;
d) l'Ufficio per i servizi economico-finanziari, che svolge le seguenti funzioni e compiti: elaborazione delle previsioni del fabbisogno finanziario; gestione della contabilita' dei flussi finanziari e degli adempimenti fiscali; predisposizione del bilancio e del conto consuntivo, rapporti con la Corte dei conti per i controlli sulla gestione finanziaria; pianificazione delle procedure di approvvigionamento dell'Agenzia, attivita' negoziali relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori; conservazione dei beni mobili e immobili in uso e di proprieta' dell'Agenzia;
amministrazione economica e previdenziale del personale in servizio e in quiescenza, degli organi dell'Agenzia e dei consulenti ed esperti esterni;
e) l'Ufficio per le relazioni internazionali e istituzionali e per gli affari normativi, che svolge le seguenti funzioni e compiti:
rapporti con l'Unione europea in ogni sua articolazione istituzionale, partecipazione dell'Agenzia a progetti comunitari e internazionali, utilizzazione dei fondi strutturali europei; rapporti e relazioni periodiche ai Ministri dell'interno e della giustizia;
elaborazione della normativa la cui applicazione e' demandata all'Agenzia, nonche' delle convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni.
2. La Direzione di cui al comma 1, lettera a), costituisce ufficio di livello dirigenziale generale.


Art. 3
Sedi secondarie

1. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti operativi, compresi quelli ispettivi, relativi all'amministrazione, custodia e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, previsti dall'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' le connesse funzioni di supporto, anche attraverso le sedi secondarie, che possono essere individuate nel numero massimo di sei.
2. Le sedi di cui al comma 1 non costituiscono uffici di livello dirigenziale.


Art. 4
Poteri di organizzazione

1. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta un regolamento di organizzazione interna.
2. Il Direttore dell'Agenzia, con propri atti, da comunicare previamente al Ministro dell'interno:
a) sovrintende all'attivita' delle unita' organizzative, delle sedi secondarie e delle strutture temporanee di cui all'articolo 13, ove istituite, assicurandone l'unicita' di indirizzo amministrativo, il coordinamento, nonche' la continuita' e l'efficace svolgimento dei compiti affidati, anche mediante l'attribuzione di specifici compiti, poteri e responsabilita' ai dirigenti o mediante l'utilizzazione di professionalita' esterne;
b) distribuisce le risorse umane e strumentali;
c) assegna le risorse finanziarie disponibili;
d) esercita ogni altro potere organizzativo a lui attribuito dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dal presente regolamento e dagli atti regolamentari interni dell'Agenzia.
3. In caso di assenza o impedimento temporanei del Direttore le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dal dirigente della Direzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).


Capo II
Ordinamento e dotazione del personale

Art. 5
Ordinamento del personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia e' disciplinato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi nazionali, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.
2. Fino alla sottoscrizione dell'accordo per la definizione dei comparti di contrattazione di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di ruolo dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri.


Art. 6
Dotazione di personale

1. La dotazione di personale dell'Agenzia e' fissata in 30 unita' ed e' suddivisa in qualifiche dirigenziali e non, secondo i contingenti riportati nella tabella A di cui allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Nell'ambito della area funzionale terza del sistema di classificazione del personale non dirigenziale sono individuati un settore professionale ed un settore tecnico-amministrativo-contabile.
2. Il personale dell'area dirigenziale svolge le funzioni previste dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto non attribuite espressamente al Direttore dell'Agenzia con le disposizioni del presente regolamento, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e degli atti regolamentari interni dell'Agenzia.
3. Al personale del settore professionale sono attribuite funzioni richiedenti elevata competenza, iniziativa e capacita' in settori specialistici quali: l'analisi, gestione e valorizzazione dei beni e processi aziendali e dei beni immobili a vocazione produttiva, anche ai fini della tutela e dello sviluppo dei livelli occupazionali;
l'analisi di fattibilita' tecnico-economica e la valutazione degli investimenti; il controllo delle gestioni societarie anche attraverso la verifica dell'attendibilita' dei bilanci, conti, scritture e ogni altro documento contabile; la tutela degli interessi dell'Agenzia nelle assemblee societarie; la difesa degli interessi dell'Agenzia in sede giudiziale e stragiudiziale.
4. Al personale del settore tecnico-amministrativo-contabile sono attribuiti compiti dello specifico profilo professionale di appartenenza inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi, patrimoniali, economico-contabili, informatici e telematici, nonche' ai servizi di supporto all'attivita' dirigenziale e professionale.
5. L'Agenzia puo' avvalersi di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del Demanio, e dagli enti territoriali, assegnato anche in posizione di comando o distacco, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti delle risorse stabilite dall'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per una durata non superiore al 31 dicembre 2012.


Art. 7
Copertura dei posti

1. Nell'ambito della dotazione di personale di cui alla tabella A, il Direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla ripartizione dei posti di livello non dirigenziale tra i profili professionali e alla loro distribuzione tra le unita' organizzative e le sedi secondarie.
2. Alla copertura dei posti si provvede attraverso le procedure di mobilita' e le forme di accesso di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, alle quali sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso delle qualita' di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.


Art. 8
Incarichi di funzione dirigenziale

1. L'area dirigenziale di cui alla tabella A si articola nella prima e nella seconda fascia. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I dirigenti in grado di soddisfare tali esigenze sono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacita' professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
2. La durata degli incarichi e' correlata agli obiettivi prefissati e, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
3. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia dell'incarico di ufficio dirigenziale generale, la durata dell'incarico e' pari a tre anni.
4. L'incarico di livello dirigenziale generale, previamente comunicato al Ministro, e' conferito con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio direttivo dell'Agenzia. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti, sentito il Direttore, dal dirigente dell'Ufficio per la pianificazione strategica e le risorse umane.


Art. 9
Accesso dall'esterno alle qualifiche non dirigenziali

1. L'accesso dall'esterno alle qualifiche non dirigenziali avviene per i posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico, per esami, effettuato nel rispetto dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso per l'accesso all'area funzionale terza di cui al comma 1 dell'articolo 6, sono ammessi i soggetti in possesso, oltre che dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 2, del diploma di laurea o di laurea specialistica coerenti con le professionalita' da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. Al concorso per l'accesso all'area funzionale seconda sono ammessi i soggetti in possesso, oltre che dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 2, del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
2. Per il reclutamento del personale di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si provvede con concorso espletato nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurando trasparenza, economicita' e celerita' di svolgimento. Resta fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.


Art. 10
Valutazione del personale

1. L'Agenzia si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'interno per assicurare il processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti nonche' gli adempimenti degli obblighi di integrita' e trasparenza, fissati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.


Art. 11
Assegnazioni e trasferimenti per esigenze di servizio

1. In relazione alle assegnazioni e ai trasferimenti del personale dettati esclusivamente da esigenze di servizio, l'Agenzia puo'attivare, nell'ambito della contrattazione integrativa, adeguate forme di incentivazione della mobilita'.


Art. 12
Incarichi professionali

1. L'Agenzia puo' stipulare, nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per periodi di tempo limitato contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalita' non disponibili nell'Agenzia. Il compenso e' commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalita'richiesta.


Capo III
Disposizioni transitorie e finanziarie

Art. 13
Disposizioni transitorie

1. In relazione a specifiche esigenze delimitate nel tempo, il Direttore, previa delibera del Consiglio direttivo, puo' organizzare strutture temporanee di livello non dirigenziale che operano, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Il personale in posizione di comando o analogo provvedimento, in servizio presso l'Agenzia alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' inquadrato, a domanda, con effetto immediato nei ruoli dell'Agenzia, previa valutazione positiva e comparativa della professionalita' e dei titoli di servizio e di studio in relazione alla fascia o profilo da ricoprire, posseduti dal dipendente al momento della presentazione della domanda. L'inquadramento e' subordinato alla disponibilita' del posto nell'ambito della dotazione di personale di cui alla tabella A nella fascia o nel profilo professionale equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro, individuato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza definita con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio direttivo. Al personale inquadrato e' riconosciuto, se piu' favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno ad personam, riassorbibile e non rivalutabile. La domanda deve pervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale termine e' notificato al personale interessato. L'inquadramento e' effettuato dal Direttore non oltre i trenta giorni successivi ed e' modificato qualora, con riferimento al momento dell'inquadramento stesso, l'amministrazione di provenienza riconosca al dipendente interessato un diverso trattamento giuridico.

Art. 14
Disposizione finanziaria

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012 Registro n. 1, foglio n. 215


Allegato 1
(previsto dall'articolo 6, comma 1)

TABELLA A
FASCE AREE FUNZIONALI


DIRIGENTI
Dirigenti di prima fascia 1
Dirigenti di seconda fascia 4


AREE


Area funzionale terza - fascia 6 5
Area funzionale terza - fascia 4 5
Area funzionale terza - fascia 3 5
Area funzionale terza - fascia 1 4
Area funzionale seconda - fascia 3 4
Area funzionale seconda - fascia 2 2
TOTALE 30




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