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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Salute e sicurezza - D.M.

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Decreto del Ministro delle Infrastruture 28 ottobre 2005
Sicurezza nelle gallerie ferroviarie.
 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835 recante «Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»; Visto, in particolare, l'art 1, che prevede che il Governo sia delegato a «determinare, tenendo conto del prevalente carattere tecnico della regolamentazione dell'esercizio ferroviario, gli organi competenti ad emanare od approvare norme regolamentari e disposizioni interne» in materia, tra l'altro, di «organizzazione tecnica e amministrativa del servizio ferroviario e modalità del suo svolgimento»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, emanato in attuazione della richiamata legge delega n. 835/1978, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»; Preso atto che le norme del presente decreto hanno lo scopo di assicurare un livello adeguato di sicurezza anche nelle gallerie ferroviarie, attraverso l'adozione di specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e protezione rivolte al Gestore dell'infrastruttura Preso atto, in particolare, che il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 attribuisce al Ministro dei trasporti la facoltà di emanare norme tecniche in materia ferroviaria, definendole «norme regolamentari»; Ritenuto, sulla base del principio cronologico della successione delle leggi nel tempo che la locuzione «norme regolamentari» del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 sia utilizzata per riferirsi genericamente a fonti di grado non primario, non essendo, all'epoca, ancora intervenuta la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Considerato che é principio consolidato che per individuare la natura giuridica di un provvedimento é determinante non il nomen iuris, bensì la effettiva sostanza dello stesso; Verificato che, nel caso di specie, il provvedimento da adottare ha natura di un decreto ministeriale, per il carattere strettamente tecnico delle prescrizioni, nonché per la idoneità a rivolgersi, non alla generalità, bensì in via esclusiva al gestore dell'infrastruttura; Considerato che in data successiva alla legge n. 400/1988, il legislatore ha espressamente disposto, con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) che la regolamentazione tecnica su analoga materia - ossia la sicurezza di tunnel stradali - fosse disciplinata con decreto ministeriale, non risultando corretto, allo stato, definire «regolamento» un atto dispositivo di mero carattere tecnico; Considerato, pertanto, che in analoghe materie sono stati emanati, successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 400/1988, decreti ministeriali, ossia il decreto ministeriale 5 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2001) «Sicurezza nelle gallerie stradali» e il decreto ministeriale 6 dicembre 1999, n. 7938 Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2000). «Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi»; Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, riguardante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico, ed in particolare l'articolo 4 che disciplina le competenze dello Stato; Considerato che il presente decreto é emanato in conformità agli indirizzi elaborati dalla Commissione Europea nel Libro Bianco del 2001 «La politica europea dei trasporti fino al 2010»; Sentito il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n. 54 del 13 aprile 2005 della V Sezione. Emana il seguente decreto: Art. 1. Oggetto e Scopo 1. Il presente decreto ha lo scopo di assicurare un livello adeguato di sicurezza nelle gallerie ferroviarie, mediante l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte alla riduzione di situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente e gli impianti della galleria, nonché mirate alla limitazione delle conseguenze in caso di incidente. 2. A tal fine, le gallerie ferroviarie devono essere progettate, costruite, sottoposte a manutenzione ed esercite in maniera da assicurare adeguati livelli di sicurezza agli utenti, ai lavoratori e agli incaricati delle operazioni di soccorso. Art. 2. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica a tutte le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1000 m, siano esse già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progettazione, ubicate sull'infrastruttura ferroviaria e sulle reti regionali non isolate, di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, fatto salvo quanto specificato nell'Allegato II per le gallerie da 500 m a 1000 m. 2. Le presenti norme non si applicano alle metropolitane e alle stazioni/fermate ferroviarie in sotterraneo. Art. 3. Requisiti di sicurezza 1. Nell'esercizio delle gallerie ferroviarie devono essere valutati, utilizzando gli strumenti e seguendo le procedure di cui al presente decreto, i tipi di pericoli specificati nell'Allegato III, ed in particolare quelli derivanti da collisioni, deragliamenti e incendi. Quanto ai pericoli derivanti da rilasci di sostanze pericolose trasportate il Gestore dell'infrastruttura, di cui al successivo art. 5, valuterà le condizioni di sicurezza nella galleria imponendo eventuali vincoli gestionali e di esercizio. 2. Ai fini della sicurezza, per far fronte ai tipi di pericoli di cui al comma 1, sono individuate le seguenti azioni: a) prevenire gli incidenti; b) limitare gli effetti degli incidenti; c) favorire l'autosoccorso e/o l'esodo delle persone coinvolte in un incidente; d) consentire un rapido ed efficace intervento delle squadre di soccorso nelle migliori condizioni di sicurezza per le stesse. 3. Nella progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione delle gallerie devono essere adottati i requisiti minimi di cui all'Allegato II. 4. Il Gestore dell'infrastruttura, nel caso in cui constati che i requisiti minimi non sono sufficienti, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato III, anche con riferimento a situazioni di criticità indotte da cause esterne al sistema di trasporto ferroviario, deve individuare le misure di sicurezza integrative, tra quelle elencate nell'Allegato II, attraverso una specifica analisi di rischio di cui all'art. 14. 5. Si potranno adottare, in aggiunta o in alternativa alle misure di sicurezza integrative di cui sopra, ulteriori misure di sicurezza, anche di tipo innovativo, non comprese nell'Allegato II, affinché sia raggiunto l'obiettivo di sicurezza di cui all'Allegato III. 6. I requisiti di sicurezza ulteriori rispetto a quelli elencati nell'Allegato II sono individuati attraverso principi e metodi dell'analisi di rischio di cui all'art. 14 e agli Allegati II, III e IV. 7. Le imprese ferroviarie mettono in servizio, a partire dal 5° anno della entrata in vigore del presente decreto, materiale rotabile di nuova costruzione, rispondente a criteri di sicurezza di cui all'Allegato II. 8. In occasione della ristrutturazione del materiale rotabile in esercizio, tutti i componenti sostituiti e integrativi devono rispettare i criteri di sicurezza di cui all'Allegato II. Comunque entro 15 anni dall'entrata in vigore del presente decreto tutto il materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie di cui al precedente art. 2 deve rispettare i criteri di sicurezza di cui all'Allegato II. 9. Per quanto riguarda le gallerie di valico in parte interessanti un altro paese, devono essere concordati, con apposita convenzione, i requisiti di sicurezza e la metodologia di analisi dei rischi concernenti l'infrastruttura, il materiale rotabile e le procedure operative di esercizio, in maniera da armonizzare i requisiti di sicurezza tra i gestori delle infrastrutture. In particolare, sono coordinati e testati i piani di emergenza e soccorso. Art. 4. Vigilanza 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri vigila sull'attuazione del presente decreto. 2. Il Ministero vigila affinché venga utilizzata uniformemente, a livello nazionale, la metodologia analitica e di valutazione del rischio di cui all'art. 14. 3. I Gestori delle infrastrutture, di cui al successivo art. 5, forniranno al Ministero, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le specifiche ed i dati disponibili per la costituzione della banca dati incidentali di cui all'Allegato III - annesso C - e provvederanno a fornire gli aggiornamenti con cadenza annuale. 4. Il Ministero provvede altresì ad assicurare la condivisione delle banche dati e il relativo monitoraggio e presidio, allo scopo di uniformarne i criteri di rilevazione e di garantirne significatività statistica. Art. 5. Gestore della Infrastruttura 1. Il Gestore della infrastruttura é responsabile del rispetto delle norme e delle procedure riguardanti la sicurezza della galleria. 2. Il Gestore della infrastruttura provvede alla approvazione dei progetti ed alla messa in esercizio delle gallerie, secondo le norme e i regolamenti vigenti e secondo le procedure dell'Allegato IV. 3. Il Gestore dell'infrastruttura svolge in particolare i seguenti compiti: a) approntamento della documentazione di sicurezza di cui all'Allegato IV; b) effettuazione delle ispezioni periodiche delle gallerie ed elaborazione delle relative procedure ; c) elaborazione ed attuazione di schemi organizzativi e operativi (inclusi i piani di intervento in caso di emergenza) per i propri servizi di pronto intervento, nonché formazione adeguata ed equipaggiamento del personale dipendente; d) definizione della procedura per la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza; e) svolgimento delle inchieste per ogni episodio che abbia compromesso la sicurezza della galleria, comunicandone l'esito al Ministero; f) raccolta dei dati per la banca dati, da fornire al Ministero secondo le direttive definite dallo stesso. Art. 6. Responsabile di galleria 1. Per ciascuna galleria il Gestore della infrastruttura nomina il responsabile di galleria ed il suo sostituto, e ne comunica il nominativo al Ministero; 2. Il responsabile di galleria esercita le seguenti funzioni: a) attua le procedure di cui all'Allegato IV per la messa in servizio della galleria; b) dispone la messa fuori servizio della galleria in caso di emergenza, secondo quanto previsto nell'Allegato IV; c) garantisce il mantenimento di efficienza dell'infrastruttura e dei dispositivi di sicurezza; d) organizza e garantisce che vengano effettuate le esercitazioni, come previsto dall'Allegato II; e) redige annualmente un rapporto di sintesi sulla sicurezza della galleria in collaborazione con il responsabile della sicurezza e lo trasmette al Gestore dell'Infrastruttura; f) mantiene aggiornato il registro delle esercitazioni di sicurezza di cui all'Allegato IV; g) garantisce, durante lo svolgimento di lavori in presenza di esercizio, il mantenimento di condizioni di sicurezza adeguate nelle gallerie. 3. Per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verifichino. 4. In una galleria, il responsabile della galleria redige e trasmette al Gestore un rapporto informativo sugli inconvenienti entro le 48 ore successive. 5. Il responsabile di galleria può esercitare le sue funzioni per più gallerie di una o più tratte ferroviarie. Art. 7. Responsabile della sicurezza 1. Per ogni galleria il Gestore dell'infrastruttura nomina un responsabile della sicurezza ed il suo sostituto e ne comunica il nominativo al Ministero. Il responsabile della sicurezza, può coincidere con il responsabile della galleria. 2. Il responsabile della sicurezza coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Egli gode di piena autonomia ed indipendenza per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nella galleria ferroviaria. Un solo responsabile della sicurezza può esercitare le sue funzioni per più gallerie appartenenti ad una o più tratte ferroviarie. 3. Il responsabile della sicurezza esercita inoltre le seguenti funzioni: a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi; b) partecipa alla pianificazione, all'attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza, inclusi i piani ed i programmi di formazione del personale interno per l'emergenza esterna ed il soccorso; c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e degli eventuali adeguamenti delle misure di sicurezza da apportare alle gallerie in esercizio ; d) verifica che il personale di esercizio, i servizi di pronto intervento interni del Gestore e delle imprese ferroviarie vengano formati e partecipa all'organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari; e) prima della messa in esercizio della galleria, esprime un parere secondo quanto previsto nell'Allegato IV; f) verifica che siano effettuate la manutenzione, le prove funzionali e le riparazioni della infrastruttura e degli impianti delle gallerie per gli aspetti inerenti la sicurezza; g) partecipa alla valutazione di ogni evento pericoloso/incidente ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, e art. 7 comma 2. h) mantiene aggiornato il fascicolo di sicurezza della galleria di cui all'Allegato IV. 4. Per le gallerie in costruzione il responsabile della sicurezza viene nominato prima della messa in esercizio della stessa. Art. 8. Commissione Sicurezza 1. é istituita, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con oneri a carico dei Gestori, la Commissione sicurezza, formata da tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, ed integrata da esperti. 2. La Commissione sicurezza, in coerenza alla presente normativa, esprime parere sulla conformità secondo le procedure dell'All. IV. 3. La Commissione sicurezza provvede inoltre a valutare aggiornamenti ed eventuali proposte di nuove metodologie di analisi di rischio nonché ulteriori requisiti di sicurezza, in coerenza con i principi generali contenuti nell'all. III. Art. 9. Gallerie il cui progetto definitivo non é stato ancora approvato 1. Tutte le gallerie, il cui progetto definitivo non sia stato ancora approvato dal Gestore della infrastruttura per l'infrastruttura ferroviaria adibita a servizio di trasporto ferroviario nazionale ed internazionale, o da altre autorità competenti per le altre infrastrutture ferroviarie, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono soggette alle disposizioni contenute in esso. Per le gallerie il cui progetto definitivo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato ancora approvato dal Gestore della infrastruttura, ma che risultino in possesso di una approvazione ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 190, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 10. 2. La galleria entra in servizio secondo la procedura di cui all'Allegato IV. Art. 10. Gallerie il cui progetto definitivo é già stato approvato 1. Per le gallerie il cui progetto sia stato approvato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 190, ovvero il definitivo sia stato già approvato alla data dell'entrata in vigore del presente decreto e per le gallerie in costruzione, il Gestore dell'infrastruttura, fermo restando i principi di sicurezza di cui all'Allegato II del presente decreto, valuta la conformità del progetto e dell'opera in costruzione o in esercizio agli obiettivi di sicurezza definiti nell'Allegato III, secondo quanto indicato nell'art. 4 e secondo le procedure di cui all'Allegato IV. 2. Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente decreto il Gestore dell'infrastruttura propone al Ministero un programma di realizzazione delle misure di sicurezza modulato nel tempo, da attuarsi comunque non oltre i successivi sette anni, che rispetti l'obiettivo di sicurezza di cui all'Allegato III. Il Ministero, sentito il parere della Commissione sicurezza, comunica il programma di realizzazione degli interventi di adeguamento ai soggetti erogatori dei finanziamenti per gli investimenti in attuazione delle norme vigenti. 3. Per le gallerie di cui al presente articolo dovranno comunque essere rese fruibili le predisposizioni eventualmente già presenti. 4. Per la redazione del progetto della sicurezza il Gestore dell'infrastruttura fornirà le specifiche tecniche con i requisiti prestazionali di cui all'Allegato II sulla base delle verifiche di cui all'Allegato III. 5. La galleria é messa in esercizio secondo la procedura di cui all'Allegato IV, previo parere della Commissione sicurezza. Art. 11. Gallerie in esercizio 1. Il Gestore dell'infrastruttura deve verificare la rispondenza ai requisiti minimi previsti dall'Allegato II delle gallerie già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; tale verifica é effettuata entro tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Sulla base delle risultanze delle valutazioni di cui al comma 1 il Gestore dell'infrastruttura elabora, entro sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano di interventi correttivi di natura infrastrutturale, tecnologica e organizzativa, corredato da corrispondenti stime di costo di investimento e relativi tempi di intervento e/o di impatto sull'esercizio, secondo una scala di priorità. Il piano privilegia l'adeguamento delle gallerie ai requisiti minimi di cui all'Allegato II. Per le gallerie in esercizio dovranno essere rese fruibili le predisposizioni eventualmente già presenti. 3. Il Ministero, sentito il parere della Commissione sicurezza, comunica il programma di realizzazione degli interventi di adeguamento ai soggetti erogatori dei finanziamenti per gli investimenti in attuazione delle norme vigenti. 4. I lavori di adeguamento delle gallerie, in base agli interventi approvati di cui ai commi precedenti, devono essere realizzati entro quindici anni dall'entrata in vigore del presente decreto. 5. In occasione di interventi di rinnovo o di ristrutturazione di carattere straordinario, il Gestore dell'infrastruttura valuta la fattibilità di adeguamento ai requisiti minimi di cui all'Allegato II redigendo uno specifico piano di interventi da eseguire sulla galleria. 6. L'adeguamento della galleria ai requisiti di sicurezza e la messa in servizio seguono le procedure di cui all'Allegato IV. Art. 12. Ispezioni periodiche 1. Il Gestore della infrastruttura effettua ispezioni periodiche al fine di garantire che tutte le gallerie contemplate nel presente Decreto siano mantenute conformi alle disposizioni dello stesso. 2. Il periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive di una determinata galleria é stabilito dal Gestore dell'infrastruttura e comunque non deve superare i tre anni. Delle singole ispezioni effettuate verrà redatto un rapporto che sarà trasmesso al Ministero. 3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11, il Gestore della infrastruttura deve, qualora constati che una galleria non é conforme alle disposizioni del presente decreto, definire le condizioni di sicurezza per il mantenimento in esercizio o la riapertura della galleria, da applicarsi fino al completamento degli interventi correttivi, nonché qualsiasi altra restrizione e disposizione pertinente. Se gli interventi correttivi comportano modifiche sostanziali all'infrastruttura e/o all'esercizio, una volta realizzati tali interventi, la galleria é sottoposta alla procedura prevista dall'Allegato IV. Art. 13. Analisi dei rischi 1. L'analisi dei rischi viene effettuata da un soggetto terzo o funzionalmente indipendente dal Gestore della infrastruttura, secondo i principi generali riportati nell'Allegato III. Il contenuto e i risultati delle analisi dei rischi devono essere inseriti nella documentazione di sicurezza, come indicato nell'Allegato IV. 2. L'analisi dei rischi deve dimostrare che, con i parametri di riferimento e i requisiti di sicurezza, di cui all'Allegato II, sono conseguiti gli obiettivi di sicurezza di cui all'Allegato III, con particolare riferimento alla sicurezza degli utenti, del personale addetto, dei servizi di soccorso. Art. 14. Relazioni periodiche 1. I responsabili delle gallerie compilano annualmente relazioni sullo stato dell'infrastruttura e degli impianti nonché sugli eventi pericolosi e sugli incidenti, fornendone una valutazione e indicando gli interventi adottati o da adottare. Le relazioni sono trasmesse dal Gestore della infrastruttura al Ministero entro la fine di ciascun anno. 2. Il Gestore dell'infrastruttura valuta i rapporti di sintesi dei responsabili di galleria e redige la relazione generale annuale sullo stato della sicurezza delle gallerie. Nella relazione sono altresì indicati i valori degli indicatori di riferimento relativi al funzionamento dell'infrastruttura, del materiale rotabile e delle procedure operative indicati nell'Allegato II. La relazione generale é trasmessa alla Commissione sicurezza ed al Ministero. Art. 15. Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 28 ottobre 2005 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro dell'interno Pisanu Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 197 Allegato Per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo


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