c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
2. Sono altresi' ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive acquistati e immatricolati nel periodo indicato
al comma 2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa come previsto all'art. 164 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
3. Nei limiti delle risorse, previsti dal successivo art. 5, sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 inferiori a 95 g/km acquistati da parte di tutte le categorie di acquirenti.
Art. 3
Entita' dei contributi
1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive sono riconosciuti i seguenti contributi:
a. Per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014:
1) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
2) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
3) 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 2.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
b. Per gli acquisti effettuati nell'anno 2015:
1) 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
2) 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
3) 15 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 1.800 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
Art. 4
Risorse disponibili
1. Per l'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 3, si provvede nel limite delle risorse del Fondo istituito, ai sensi dell' art. 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 5
Utilizzo delle risorse
1. Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 17-undecies commi 2 e 4 del decreto-legge n. 83 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le risorse di cui al precedente art. 4 sono cosi' utilizzate:
a) una quota pari a 3,5 milioni di euro e' riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
b) una quota pari a 7 milioni di euro e' riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
c) una quota pari a 4,5 milioni di euro e' riservata all'acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti, di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km, di cui una quota pari a 1,5 milioni di euro e' riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
d) le rimanenti risorse sono destinate all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
2. Per gli anni 2014 e 2015 il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, ridetermina le ripartizioni delle risorse di cui al presente articolo, sulla base della dotazione del fondo di cui all'art. 4 e del monitoraggio delle agevolazioni relativo all'anno precedente.
Art. 6
Fruizione dei contributi
1. I contributi spettano per i veicoli acquistati e immatricolati nel periodo indicato al comma 2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a condizione che:
a) i contributi di cui al precedente art. 3 siano ripartiti in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e uno sconto praticato dal venditore;
b) nell'atto di acquisto siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale, di cui al precedente punto a);
c) il veicolo acquistato non sia stato gia' immatricolato in precedenza.
2. Con l'eccezione dei contributi di cui alle risorse previste dal precedente art. 5, comma 1, lettera c), per la fruizione dei contributi devono essere rispettate, oltre alle condizioni previste al precedente comma 1, anche le seguenti condizioni:
a) contestualmente all'acquisto del veicolo nuovo venga consegnato al venditore un veicolo appartenente alla stessa categoria, di cui all'allegato al presente decreto, del veicolo acquistato, che risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di immatricolazione del veicolo nuovo;
b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione.
3. Il contributo, comprensivo del contributo statale e dello sconto del venditore, come indicato al precedente comma 1, lettera a), e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, come risultante dall'atto d'acquisto, al netto delle imposte.
Art. 7
Condizioni e modalita' di accesso
1. Per la gestione dei contributi il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico la cui realizzazione e gestione, ai sensi dell'art. 17-undecies, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' affidata, sulla base di apposita convenzione ad una societa' in house ovvero sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure previste dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a societa' o enti in possesso dei necessari
requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta'. I relativi costi graveranno sulle risorse di cui all'art. 4 del presente decreto, nella misura massima dell'1 per cento.
2. I venditori dei veicoli agevolati, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi al sistema informatico secondo la procedura resa disponibile sul sito
www.mise.gov.it, ottenendo, secondo la disponibilita' di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione. Entro novanta giorni dalla prenotazione i venditori confermano l'operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato.
3. I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato, nei casi previsti al precedente art. 6, ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di ateriali e della rottamazione.
5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo, ricevendo dallo stesso la seguente documentazione, che dovra' essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia della carta di circolazione e del certificato di proprieta' del veicolo nuovo.
6. In tutti i casi in cui sia prevista la rottamazione di un veicolo usato, al fine di consentire la verifica della regolarita' della fruizione del contributo, le imprese costruttrici o importatrici ricevono dal venditore oltre a quanto previsto dal precedente comma 5, anche la seguente documentazione, che dovra' essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita:
a) copia della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
b) originale del certificato di proprieta' relativo alla radiazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista;
c) certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del veicolo usato sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo;
d) documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.
7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, ai sensi dell'art. 17-decies, comma 6 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi.
8. Le operazioni effettuate dal venditore di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4 vengono sottoposte dal Ministero dello sviluppo economico ad un controllo di completezza e regolarita' della documentazione.
9. Per ognuna delle operazioni ammissibili viene riconosciuto il contributo statale spettante, nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 8
Apertura e chiusura dei termini
1. Il Ministero dello sviluppo economico, con avviso pubblicato sul sito
www.mise.gov.it, comunica annualmente l'avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi, ed il termine delle stesse per esaurimento delle risorse. Periodicamente pubblica sul medesimo sito informazioni sull'andamento della misura, con particolare riferimento al tempestivo monitoraggio delle disponibilita' del fondo di cui all'art. 4.
Art. 9
Revoca del credito d'imposta
1. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste, viene disposta la revoca del credito d'imposta concesso e si procede, contestualmente, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale ed amministrativo.
Art. 10
Disposizioni finali
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' sottoposto al visto degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico:
www.mise.gov.it Roma, 11 gennaio 2013
Il Ministro dello sviluppo economico
Passera
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 1, foglio n. 392
Allegato 1
( articolo 1, comma 1, lettera a) )
Parte di provvedimento in formato grafico