IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della icurezza delle infrastrutture stradali;
Visto il decreto legislativo del 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2011, n. 81;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del predetto decreto legislativo del 15 marzo 2011, n. 35, che stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, le linee guida in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, idonee ad agevolare l'applicazione delle disposizioni previste negli articoli 4 e 6 del medesimo decreto legislativo;
Preso atto che, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 5 del decreto legislativo del 15 marzo 2011, n. 35, la circolare del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2001, n. 3699, recante «linee guida per le analisi di sicurezza delle strade» costituisce norma di riferimento, fino all'adozione del presente decreto;
Sentita la Conferenza unificata che ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 aprile 2012;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, sono adottate le linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, di cui all'allegato che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Finalita'
1. Le linee guida individuano criteri e modalita' per l'effettuazione dei controlli della sicurezza stradale sui progetti, delle ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture esistenti e per l'attuazione del processo per la classificazione della sicurezza della rete stradale.
2. Il contenuto delle linee guida e' oggetto del programma di formazione dei controllori e degli ispettori come previsto nell'ambito del decreto ministeriale del 23 dicembre 2011.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2011, n. 3699, recante «Linee guida per l'analisi di sicurezza delle strade».
Art. 4
Disposizioni finali
1. L'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Roma, 2 maggio 2012
Il Ministro: Passera
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2012 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 9, foglio n. 178
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Allegati
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SCHEDE CONTROLLI
Ambito extraurbano progetto preliminare
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Ambito extraurbano progetto definitivo
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Ambito extraurbano progetto esecutivo
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Ambito extraurbano fase di "costruzione"
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Ambito extraurbano fase di "pre-apertura"
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Ambito extraurbano fase di "primo anno di funzionamento"
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SCHEDE ISPEZIONI
Ambito extraurbano doppia carreggiata
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Ambito extraurbano singola carreggiata
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Ambito urbano singola carreggiata
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