NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Codici - D.M.
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Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 01 febbraio 2006
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Recepimento della direttiva 2005/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio, relativa ai sedili, ai loro ancoraggi ed ai poggiatesta dei veicoli a motore.
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2005, di recepimento della direttiva 2004/104/CE che, da ultimo, modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2005; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003; Visto il decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CEE recante norme per l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda l'installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e norme per l'omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 10 dicembre 1977; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, di recepimento della direttiva 2000/3/CE relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2000, ed il comunicato di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, di recepimento della rettifica alla direttiva 2000/3/CE della Commissione del 22 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005. Visto il decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, di recepimento della direttiva 76/115/CEE recante norme per l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 23 aprile 1976; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 novembre 1996, di attuazione della direttiva 96/38/CE relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1997, ed il comunicato di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1997; Visto il decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di recepimento della direttiva 74/408/CEE concernente le finiture interne dei veicoli a motore, resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 novembre 1996, di attuazione della direttiva 96/37/CE relativa ai sedili, ai loro ancoraggi ed ai poggiatesta dei veicoli a motore che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1997; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 26 novembre 1999, di recepimento della rettifica alla direttiva 96/37/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999; Vista la direttiva 2005/39/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 che modifica la direttiva 74/408/CEE del consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi ed ai poggiatesta dei veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 255 del 30 settembre 2005; a d o t t a il seguente decreto: Art. 1. 1. Il presente decreto integra e modifica il decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di recepimento della direttiva 74/408/CEE, e successive modificazioni, in materia di sedili, di loro ancoraggi e di poggiatesta dei veicoli a motore. Art. 2. 1. I veicoli delle categorie M2 ed M3 si suddividono in classi definite al punto 2 dell'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Art. 3. 1. Sono proibiti sedili orientati lateralmente sui veicoli delle categorie M1, N1, M2 della classe III o B ed M3 della classe III o B. 2. Il comma 1 non si applica alle autoambulanze o ai veicoli di cui all'art. 8, comma 1, primo trattino, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995. 3. Il comma 1 non si applica inoltre ai veicoli della categoria M3 della classe III o B aventi una massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 10 t e in cui i sedili orientati lateralmente siano raggruppati nella parte posteriore del veicolo, in modo da formare un ambiente integrato composto al massimo da dieci sedili. Tali sedili orientati lateralmente sono muniti almeno di un poggiatesta e di una cintura riavvolgibile a due attacchi omologata a norma del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, e successive modificazioni. Gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono conformi al decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976 e successive modificazioni. Tale deroga ha effetto per cinque anni dal 20 ottobre 2005. Art. 4. 1. Il decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, e successive modificazioni, é modificato come segue: a) il testo dell'ultimo comma dell'art. 1 é sostituito dal seguente: «1.1. Il presente decreto non si applica ai sedili orientati contro il senso di marcia.»; b) il punto 1.1. dell'allegato II é sostituito dal seguente: «1.1. Le prescrizioni del presente allegato non si applicano ai sedili orientati contro il senso di marcia ed ai poggiatesta montati su tali sedili.»; c) il punto 2.3 dell'allegato II é sostituito dal seguente: «2.3. "sedile", una struttura che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di guarnizioni, che offre un posto a sedere per un adulto. Il termine comprende sia un sedile individuale sia la parte di un sedile a panchina corrispondente ad un posto a sedere. A seconda del suo orientamento un sedile é definito come segue: 2.3.1. per "sedile orientato nel senso di marcia" si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo é in movimento ed orientato nella direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o - 10°; 2.3.2. per "sedile orientato contro il senso di marcia" si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo é in movimento e orientato in senso opposto alla direzione di marcia del veicolo stesso in modo che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o - 10°. 2.3.3. per "sedile orientato lateralmente" si intende un sedile che, rispetto al suo allineamento con il piano verticale di simmetria del veicolo, non soddisfa nessuna delle definizioni di cui ai punti 2.3.1. e 2.3.2.;»; d) il punto 2.9. dell'allegato II é soppresso; e) il punto 2.5 dell'allegato III é sostituito dal seguente: «2.5 "sedile", una struttura che può essere fissata alla struttura del veicolo, completa di guarnizioni e di attacchi, destinata all'uso in un veicolo e che offre un posto a sedere ad uno o più adulti. A seconda del suo orientamento un sedile é definito come segue: 2.5.1. per "sedile orientato nel senso di marcia" si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo é in movimento ed orientato nella direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o - 10°; 2.5.2. per "sedile orientato contro il senso di marcia" si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo é in movimento e orientato in senso opposto alla direzione di marcia del veicolo stesso in modo che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o - 10°; 2.5.3. per "sedile orientato lateralmente" si intende un sedile che, rispetto al suo allineamento con il piano verticale di simmetria del veicolo, non soddisfa nessuna delle definizioni di cui ai punti 2.5.1. e 2.5.2.;»; f) il punto 1.1. dell'allegato IV é sostituito dal seguente: «1.1. I requisiti del presente allegato si applicano ai veicoli delle categorie N1, N2 e N3 e a quelli delle categorie M2 ed M3 non contemplati dal campo di applicazione dell'allegato III. Escluse le disposizioni di cui al punto 2.5, i requisiti si applicano anche ai sedili orientati lateralmente di tutte le categorie di veicoli.»; g) il punto 2.4. dell'allegato IV é sostituito dal seguente: «2.4. Tutti i sedili che possono essere ribaltati in avanti o che sono muniti di schienale ribaltabile devono bloccarsi automaticamente nella posizione normale. La presente prescrizione non si applica ai sedili montati negli spazi per sedie a rotelle dei veicoli delle categorie M2 ed M3 della classe I, II o A». Art. 5. 1. A decorrere dal 20 aprile 2006, per motivi riguardanti i sedili, i loro ancoraggi ed i poggiatesta che soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, come da ultimo modificato dal presente decreto, non é consentito: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale ad un tipo di veicolo, e b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di nuovi veicoli. 2. A decorrere dal 20 ottobre 2006, per motivi riguardanti i sedili, i loro ancoraggi ed i poggiatesta che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, come da ultimo modificato dal presente decreto, é rifiutato il rilascio dell'omologazione CE e dell'omologazione nazionale. 3. A decorrere dal 20 ottobre 2007, per motivi riguardanti i sedili, i loro ancoraggi ed i poggiatesta che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, come da ultimo modificato dal presente decreto: a) non sono più considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1 del decreto medesimo, ed b) é rifiutata l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° febbraio 2006 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 199
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