NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Lavori pubblici - D.M.
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Decreto del Ministero delle Infrastrutture 6 maggio 2008
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Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove «Norme tecniche per le costruzioni».(G.U. n. 153 del 2 luglio 2008)
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e integrazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; Vista la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza; Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005 recante «Norme tecniche per le costruzioni»; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2008 recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - supplemento ordinario n. 30, che sostituisce il predetto decreto ministeriale 14 settembre 2005; Considerato che sul testo delle norme tecniche per le costruzioni allegato al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni di legge, sono stati acquisiti il concerto del Ministro dell'interno, espresso con nota prot. n. 30-18/A-4-bis del 18 dicembre 2007, il concerto del Capo Dipartimento della protezione civile, espresso con nota prot. n. DPC/CG/75468 del 12 dicembre 2007, nonché l'intesa con la Conferenza unificata, resa nella seduta del 20 dicembre 2007; Considerato che in ordine al citato testo delle norme tecniche allegate al predetto decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nell'ambito della procedura di informazione di cui alla richiamata legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni e integrazioni, l'Austria ha emesso un «parere circostanziato», comunicato dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 76703 del 21 dicembre 2007; Considerato che l'emissione di un parere circostanziato da parte di uno Stato membro determina il rinvio dell'adozione del provvedimento contenente le regole tecniche di sei mesi dalla data in cui la Commissione europea ha ricevuto la comunicazione del progetto di regola tecnica, termine fissato al 20 marzo 2008, e comporta l'obbligo di riferire alla Commissione europea sul seguito che si intende dare al parere stesso; Considerato che, in considerazione del predetto «parere circostanziato» nonché dell'urgente ed indefettibile aggiornamento delle norme tecniche di cui al citato decreto ministeriale 14 settembre 2005, si é ritenuto di procedere all'approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, con la esclusione del capitolo 11.7 e delle tabelle 4.4.III e 4.4.V concernenti il legno, oggetto del suddetto «parere circostanziato»; Considerato che con la nota prot. n. 0001789 del 15 febbraio 2008 l'Ufficio legislativo ha formulato, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea la risposta dell'Italia in ordine al citato «parere circostanziato»; Considerato che é trascorso il termine fissato del 20 marzo 2008 e che, altresì, nessun ulteriore seguito é pervenuto da parte della Commissione europea in merito alla suddetta risposta; Ritenuto che é urgente ed indefettibile procedere all'approvazione completa del testo normativo di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e quindi delle richiamate tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7; Decreta: Art. 1. Sono approvati il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV del testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni allegate al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 24 febbraio 2008 - supplemento ordinario n. 30. Il presente decreto é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 maggio 2008 Il Ministro delle infrastrutture Di Pietro Il Ministro dell'interno Amato Il capo del Dipartimento della protezione civile Bertolaso
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