NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Salute e sicurezza - D.M.
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Decreto del Ministero delle Attività Produttive 26 ottobre 2005
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Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE.
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITà PRODUTTIVE Vista la direttiva 95/16/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999; Vista la norma tecnica europea UNI EN 081-80; Ritenuto di dover salvaguardare la sicurezza degli utenti degli apparecchi di sollevamento installati in edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE; Decreta: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli ascensori definiti dall'art. 1 e dall'art. 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato «regolamento». 2. Gli ascensori installati negli edifici civili prima del 25 giugno 1999 sono adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea UNI EN 081-80 e dalla sua appendice nazionale, secondo le modalità disciplinate dal presente decreto. 3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Art. 2. Adeguamento tecnico degli ascensori 1. In occasione della prima verifica periodica prevista dal regolamento, effettuata dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'autorità competente, o l'organismo di certificazione di cui all'art. 13 del regolamento, effettua l'analisi dei rischi presenti nell'impianto esaminato, secondo la norma europea UNI EN 081-80, e prescrive gli interventi necessari per il suo adeguamento, indicando i termini per gli adempimenti, di cui al seguente comma 2. 2. Per l'esecuzione degli interventi di adeguamento, sono prescritti i seguenti termini: a) entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione della verifica periodica di cui al comma 1 se i rischi accertati hanno priorità alta; b) da due anni a quattro anni se i rischi accertati hanno priorità media; c) da quattro anni a sei anni se i rischi accertati hanno priorità bassa. 3. In caso di particolari ed eccezionali rischi per l'incolumità delle persone l'impianto è sottoposto a fermo e le prescrizioni di cui al comma 1 devono indicare gli interventi ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza. 4. L'autorità competente dispone il fermo dell'impianto fino all'accertamento della corretta esecuzione degli interventi di cui al comma 3, nonchè nel caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero riguardanti i componenti essenziali di sicurezza dell'ascensore, indicati nell'allegato IV del regolamento. 5. Con successivo decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite, in conformità alla disciplina prevista dal regolamento previo parere della Conferenza unificata, le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento. In ogni caso, l'analisi dei rischi non comprende le parti dell'impianto costituenti la struttura architettonica della cabina, dei cancelli e delle ringhiere di protezione. 6. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi. Art. 3. Requisiti professionali del personale degli organismi notificati 1. L'analisi dei rischi e la formulazione delle prescrizioni di cui all'art. 2 sono effettuate da personale in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in ingegneria e iscrizione al relativo Albo professionale; b) esperienza professionale specifica, acquisita nel settore degli ascensori, per un periodo di almeno due anni; c) copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dall'attività professionale, con massimale non inferiore a duemilioni e cinquecentomila euro. Art. 4. Libretto dell'impianto 1. Il proprietario dell'immobile è tenuto alla corretta custodia del libretto dell'impianto di cui all'art. 16 del regolamento. 2. I risultati dell'analisi dei rischi e le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 2 devono essere allegati al libretto di impianto. 3. I soggetti indicati all'art. 2, comma 1, annotano sul libretto l'avvenuta esecuzione delle prescrizioni richieste; il manutentore annota le operazioni di manutenzione effettuate ai sensi dell'art. 15 del regolamento. Roma, 26 ottobre 2005 Il Ministro: Scajola
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