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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Salute e sicurezza - D.M.

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Decreto del Ministero della Salute 21 novembre 2005
Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche, contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere.
 
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che stabilisce di definire con decreto del Ministro della sanità i criteri per la rilevazione, la standardizzazione e la comparazione dei dati del sistema informativo sanitario; Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 la scheda di dimissione ospedaliera quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati esistenti sul territorio nazionale; Visto in particolare l'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991 con il quale si prevede che con successivi decreti ministeriali saranno specificati i sistemi di codifica da adottare per le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera; Visto il decreto del Ministro della sanità del 26 luglio 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero e cura pubblici e privati, con il quale sono stati definiti i tempi e le modalità della trasmissione delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera; Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 aprile 1994 recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa e ospedaliera»; Visto l'art. 8-sexies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419», che al comma 5 demanda al Ministro della sanità l'individuazione dei sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e la determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate e al comma 6 dispone la revisione periodica del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe; Visto il disciplinare tecnico del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 che prevede l'applicazione della versione italiana 1997 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM) e dei suoi successivi aggiornamenti per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale di dimissione, le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto, gli altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche; Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 6 giugno 2002 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee guida per la codifica delle informazioni cliniche presenti nella scheda di dimissione ospedaliera; Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 16 dicembre 2004 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione, a partire dal 1° gennaio 2006, della versione italiana 2002 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM) ai fini della compilazione della scheda di dimissione ospedaliera; Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 16 giugno 2005 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione, a partire dal 1° gennaio 2006, della versione 19 della Classificazione Diagnosis Related Groups (DRG), ai fini della remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera; Ritenuto di dover aggiornare periodicamente, in conseguenza della naturale evoluzione dei sistemi di classificazione e codifica, sia il sistema di classificazione per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, sia il sistema di classificazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera ai fini della relativa remunerazione; Considerata la rilevanza che la raccolta di informazioni avvenga in modo omogeneo ai fini della comparabilità dei dati e degli indicatori rilevati, anche ai fini della corretta applicazione del «Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria» disciplinato dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 dicembre 2001; Considerato che la omogeneità delle definizioni informative assume una specifica rilevanza alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»; Considerata la necessità di allineare il sistema di classificazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera al relativo sistema di classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, ossia alla versione italiana 2002 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM), e successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni; Considerata inoltre la necessità di adottare i suddetti sistemi di classificazione in modo uniforme ed omogeneo su tutto il territorio nazionale; Decreta: Art. 1. Le informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale, le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto, gli interventi chirurgici secondari o le procedure diagnostiche e terapeutiche secondarie devono essere codificate utilizzando la Classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana 2002 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM), e le successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni. Art. 2. Ai fini della remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera è adottata la versione 19 del sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere Diagnosis Related Groups (DRG), e le successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni. Nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto, è riportato l'elenco dei DRG della versione 19 e per ciascuno di essi, la definizione, la categoria diagnostica principale (MDC: Major Diagnostic Category) e la tipologia del DRG, medico (M) o chirurgico (C). Art. 3. Il sistema di classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche ed il sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere che vi fa riferimento sono aggiornati con periodicità biennale a decorrere dal 1° gennaio 2006. Art. 4. Le disposizioni contenute nel presente decreto, di cui l'allegato 1 è parte integrante, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006. Il presente decreto ministeriale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 novembre 2005 Il Ministro: Storace Allegato omissis


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