IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 11, comma 13, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che stabilisce che, negli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis del medesimo art. 32, essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'art. 45 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonche' dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale;
Visto il comma 1-bis del citato art. 32 che prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, individua entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012 recante: «Attuazione delle disposizioni dell'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 aprile 2012, n. 97;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2 del predetto decreto, il quale stabilisce che, per i medicinali compresi nella parte terza dell'allegato A al medesimo decreto «l'inclusione nell'elenco dei medicinali per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e' provvisoria, in attesa delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'AIFA»;
Vista la nota in data 26 ottobre 2012, con cui l'Agenzia Italiana del Farmaco ha inviato lo stralcio del verbale della riunione del 26 e 27 settembre 2012 della Commissione consultiva tecnico-scientifica con cui e' stata approvata la modificazione del regime di fornitura in C-SOP dei medicinali inclusi nell'allegato A, parte terza, del decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012;
Ritenuto che, anche al fine di procedere alla correzione di alcuni errori materiali contenuti negli allegati A, parte prima e seconda, e B del decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012, e' necessario sostituire integralmente i predetti allegati;
Ritenuto opportuno, per ragioni di chiarezza, adottare un decreto integralmente sostitutivo del decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012, anziche' procedere alla modifica ed integrazione dello stesso;
Decreta:
Art. 1
1. I medicinali per i quali, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1 dello stesso art. 32 sono individuati nell'allegato A, facente parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1. I medicinali di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, precedentemente soggetti al regime di vendita dietro presentazione di ricetta medica, che possono essere venduti, senza ricetta, anche negli esercizi commerciali di cui al comma 1 dell'art. 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono indicati nell'allegato B, facente parte integrante del presente decreto.
Art. 3
1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012 recante: «Attuazione delle disposizioni dell'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 aprile 2012, n. 97.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2012
Il Ministro: Balduzzi
ALLEGATO A
ELENCO DEI MEDICINALI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 10, LETTERA C) DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER I QUALI PERMANE L'OBBLIGO DI RICETTA MEDICA E DEI QUALI NON E' CONSENTITA LA VENDITA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DIVERSI DALLE FARMACIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214.
Parte prima
Medicinali non vendibili negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie per effetto delle esclusioni direttamente disposte dal comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte seconda
Medicinali (diversi da quelli riportati nella parte prima) non vendibili negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie perche' aventi le caratteristiche di cui al comma 1-bis dell'articolo 32 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO B
ELENCO DEI MEDICINALI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 10, LETTERA C) DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PRECEDENTEMENTE SOGGETTI AL REGIME DI VENDITA DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA CHE POSSONO ESSERE VENDUTI, SENZA RICETTA, ANCHE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214 (*)
(*) I medicinali compresi nel presente elenco si aggiungono ai medicinali gia' classificati dall'AIFA come SOP (senza obbligo di prescrizione) o come medicinali di automedicazione (OTC), vendibili negli esercizi commerciali predetti.
Parte di provvedimento in formato grafico