IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. deliberato dall'Assemblea di Borsa Italiana del 28 giugno 2011 e approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n.229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'11 aprile 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 58.129 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 22 aprile 2013 e scadenza 22 aprile 2017, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito "FOI senza tabacchi") pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.A.;
Considerata l'opportunita' di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni alla Banca IMI S.p.A. ed all'UniCredit S.p.A., operanti sul predetto Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, nonche' alla Banca Akros S.p.A e alla Banca Sella Holding S.p.A., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime;
Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in conformita' all'"Information Memorandum" del 12 aprile 2013;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, e' disposta un'emissione buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice "FOI senza tabacchi" (di seguito: "BTP Italia"), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:
importo minimo: 1.000 milioni di euro
decorrenza: 22 aprile 2013
scadenza: 22 aprile 2017
interessi: indicizzati all'andamento dell'indice "FOI senza tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralita' posticipate il 22 aprile ed il 22 ottobre di ogni anno di durata del prestito
importi della rivalutazione del capitale: calcolati sulla base dell'andamento dell'indice "FOI senza tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralita' posticipate il 22 aprile ed il 22 ottobre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre
tasso cedolare reale annuo: da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 18 aprile 2013, o del giorno di chiusura anticipata, con il decreto di cui in seguito, e comunque in misura non inferiore al 2,25%
prezzo di emissione: 100%
taglio unitario: 1.000 euro
regolamento: 22 aprile 2013.
Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" allegati al decreto medesimo (Allegato A).
Il capitale nominale verra' rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.
L'emissione verra' perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale verra' accertato il quantitativo dei titoli emessi e verra' fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.
Verra' corrisposto alle persone fisiche, in caso di acquisto dei "BTP Italia" nel periodo dal 15 al 18 aprile 2013, salvo chiusura anticipata, e possesso ininterrotto fino alla data di scadenza, un "premio di fedelta'" pari allo 0,4% del capitale nominale dei titoli acquistati, non rivalutato.
Art. 2
Il periodo di collocamento avra' inizio alle ore 9 del 15 aprile 2013 e terminera' alle ore 17,30 del 18 aprile 2013, salvo chiusura anticipata che comunque non potra' avere luogo prima delle ore 17,30 del secondo giorno di collocamento (16 aprile 2013); nei giorni successivi al secondo, la chiusura anticipata potra' avvenire, a discrezione del Ministero dell'economia e delle finanze, non prima delle ore 13,30. Dell'eventuale chiusura anticipata verra' data comunicazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana il giorno di collocamento che precede quello di chiusura anticipata.
I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'articolo 1.
E' affidata alla Banca IMI S.p.A. ed all'UniCredit S.p.A. la gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.; ed e' affidato alla Banca Akros S.p.A. e alla Banca Sella Holding S.p.A. il compito di coadiuvare le predette banche nelle medesime operazioni nonche' in quelle attivita' previste dall'Information Memorandum; con i medesimi istituti e' concluso un "Accordo di sottoscrizione" al fine di regolare l'attivita' connessa all'emissione dei titoli.
Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' all'offerta dei "BTP Italia" in conformita' all'"Information Memorandum" del 12 aprile 2013, citato nelle premesse.
Ai predetti istituti, Banca IMI S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Akros S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione, verra' corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, cosi' suddivisa:
0,04% suddiviso in parti uguali fra la Banca IMI S.p.A. e l' UniCredit S.p.A.,
0,01% suddiviso in parti uguali fra la Banca Akros S.p.A. e la Banca Sella Holding S.p.A.
Tale commissione verra' corrisposta per il tramite della Banca IMI S.p.A. e della UniCredit S.p.A., in conformita' a quanto stabilito dall'"Accordo di sottoscrizione".
Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti. Tale commissione verra' corrisposta tramite le predette banche, Banca IMI S.p.A. ed UniCredit S.p.A., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Alla clientela non dovra' essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, citato nelle premesse, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; le disposizioni di cui al medesimo decreto ministeriale si applicano all'emissione di cui al presente decreto, in quanto compatibili con le particolarita' dell'emissione stessa.
Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 6 maggio 2013.
Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili, durante il periodo di collocamento.
Il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., provvedera' all'attivita' concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonche' ad ogni attivita' connessa e conseguente, in conformita' al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., citato nelle premesse.
Ai fini dell'emissione sul MOT, ai "BTP Italia" verra' assegnato un codice ISIN regolare, all'inizio del periodo di collocamento. Al fine di consentire il riconoscimento alle persone fisiche del "premio di fedelta'" di cui all'articolo 1, a conclusione delle operazioni di regolamento delle adesioni la Monte Titoli S.p.A. attribuira' un codice ISIN "speciale" a tutti i titoli emessi. Tale codice ISIN "speciale" verra' sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalita' previste dalla Monte Titoli S.p.A. Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati. Solo ai possessori, persone fisiche, di titoli individuati tramite il codice ISIN "speciale" verra' corrisposto, a scadenza, il "premio di fedelta'".
In relazione ai "BTP Italia" sottoscritti da soggetti diversi dalle persone fisiche, gli intermediari, entro il piu' breve tempo possibile e comunque entro il 22 luglio 2013, provvederanno a richiedere alla Monte Titoli S.p.A. la sostituzione del codice ISIN "speciale" con il codice ISIN regolare, con le modalita' previste dalla medesima Monte Titoli.
Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione delle persone fisiche che detengono i titoli con codice ISIN "speciale" sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantita' alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunichera' mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.
Art. 3
L'importo minimo acquistabile durante il collocamento dei "BTP Italia" di cui al presente decreto e' di mille euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori.
Art. 4
Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal "Coefficiente di Indicizzazione" ("CI"), calcolato sulla base dell'Indice "FOI senza tabacchi", elaborato e pubblicato mensilmente dall'ISTAT.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'articolo 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i Buoni del Tesoro Poliennali, verra' determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo cosi' ottenuto per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.
Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo "reale" di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il "Coefficiente di indicizzazione" relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, diminuito di un'unita', per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.
Art. 5
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedelta', dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai "BTP Italia" emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
Art. 6
Ciascun ordine di acquisto non deve essere inferiore a 1.000 euro di capitale nominale; eventuali ordini di importo inferiore non verranno presi in considerazione.
Eventuali ordini di ammontare non multiplo dell'importo minimo acquistabile verranno arrotondati per difetto.
Art. 7
Il giorno 22 aprile 2013 la Banca d'Italia ricevera' dalla Banca IMI S.p.A. e dalla UniCredit S.p.A., l'importo corrispondente ai titoli collocati.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II", con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Il medesimo giorno 22 aprile 2013 la Banca d'Italia provvedera' a versare l'importo introitato, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.
La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.
Gli importi delle commissioni di cui all'articolo 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i "pagamenti da regolare", alla data del 6 maggio 2013.
L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni fara' carico al capitolo 2242 (unita' di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013.
Art. 8
Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmera' i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.
Art. 9
Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale, relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unita' di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unita' di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, fara' carico ad apposito capitolo che verra' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
L'onere per il pagamento del "premio di fedelta'", di cui all'articolo 1 del presente decreto, fara' carico ad apposito capitolo che verra' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Genova, 12 aprile 2013
p. Il Direttore generale del tesoro
Cannata