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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Scuola, formazione e università - D.M.

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Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 12 Luglio 2007
Modalità di partecipazione e contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione, per l'insegnamento secondario, per l'anno accademico 2007-2008.
 
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITà E DELLA RICERCA Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"; Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare, l'art. 4, comma 2; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39 "Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica"; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e, in particolare, l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357 "Programmi e prove di esame per le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica"; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera b) e 4, comma 1; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati"; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e, in particolare l'art. 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione"; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 "Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c) che trasforma le graduatorie permanenti dei docenti in graduatorie ad esaurimento per cui coloro che si iscrivono al primo anno dei corsi SSIS, anno accademico 2007-2008, non potranno accedere alle graduatorie ad esaurimento; Considerato che a tutt'oggi é in corso di definizione la normativa generale in materia di formazione degli insegnanti di cui all'art. 5 della citata legge 28 marzo 2003, n. 53; Considerato che non sono stati emanati i decreti attuativi del citato decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227; Ritenuto di dover assicurare la formazione degli insegnanti per le classi 31A e 32A sia nelle scuole di specializzazione universitarie sia nei conservatori di musica ove sono attivati corsi di didattica della musica; Ritenuta la necessità di prevedere, limitatamente all'anno accademico 2007-2008, la prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario presso le università anche per l'indirizzo musica e spettacolo, afferente alle classi di concorso 31A e 32A; Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2007-2008, nelle more della determinazione del nuovo quadro normativo, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della suindicata legge n. 264/1999; Decreta: Art. 1. 1. Per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'anno accademico 2007-2008, ciascuna università emana il relativo bando di ammissione per esami e titoli in base al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo. 2. I titoli validi per l'accesso alle scuole di specializzazione, di cui al comma 1, consistono esclusivamente nel diploma di laurea ex lege n. 341/1990 o nella laurea specialistica/magistrale ex decreti ministeriali n. 509/1999 e n. 270/2004, nonché nei diplomi delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati. 3. L'esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna università, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste in cinquanta quesiti a risposta multipla di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si riferiscono all'indirizzo prescelto dal candidato e trenta alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato può richiedere l'iscrizione per una o più classi di abilitazione. 4. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1998, n. 270, che ogni singola scuola affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della scuola di specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando. 5. Per lo svolgimento delle prove di cui al comma 3, é assegnato un tempo di quaranta minuti per la soluzione dei predetti venti quesiti e un tempo di sessanta minuti per la soluzione dei trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione. 6. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario: Indirizzo Scienze motorie 17 settembre 2007 Indirizzo Economico giuridico 18 settembre 2007 Indirizzo Sanitario e della prevenzione 20 settembre 2007 Indirizzo Lingue straniere 24 settembre 2007 Indirizzo Scienze naturali 25 settembre 2007 Indirizzo Fisico informatico matematico 26 settembre 2007 Indirizzo Linguistico letterario 1° ottobre 2007 Indirizzo Scienze umane 2 ottobre 2007 Indirizzo Tecnologico 3 ottobre 2007 Indirizzo Musica e spettacolo (classi 31A e 32A) 8 ottobre 2007 Indirizzo Storia dell'arte (classe 61/A) 9 ottobre 2007 7. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri: cento punti per ciascuna classe di abilitazione, quaranta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma 3, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al successivo comma 8. I titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti: a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti: dottorato di ricerca: 3 punti; secondo diploma di laurea o di laurea specialistica: 2 punti; diploma accademico di secondo livello di Accademia di belle arti, ISIA, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati: 2 punti; diploma di scuola di specializzazione: 2 punti; altri titoli di studio e di ricerca - fino a: 3 punti; corso di perfezionamento - fino a: 1 punto; assegno di ricerca - fino a: 1 punto; borsa di studio post dottorato, borsa di studio - fino a: 1 punto; b) voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale, di cui rispettivamente all'art. 3, commi 1 e 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fino ad un massimo di 10 punti: voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale fino a 90/110: 0 punti; voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale da 91 a 100/110: 2 punti; voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale da 101 a 105/110: 4 punti; voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale da 106 a 107/110: 5 punti; voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale di 108/110: 6 punti; voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale di 109/110: 7 punti; voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale di 110/110: 8 punti; voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale di 110 e lode/110: 10 punti; c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma di laurea o della laurea specialistica/magistrale, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti: voto medio minore o uguale a 21: 0 punti; voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24: 1 punto; voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27: 2 punti; voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5: 4 punti; voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28: 6 punti; voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5: 7 punti; voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29: 8 punti; voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5: 9 punti; voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30: 10 punti; d) voto di diploma delle accademie di belle arti e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) fino ad un massimo di 10 punti: voto di diploma fino a 90/110: 0 punti; voto di diploma da 91 a 100/110: 2 punti; voto di diploma da 101 a 105/110: 4 punti; voto di diploma da 106 a 107/110: 5 punti; voto di diploma di 108/110: 6 punti; voto di diploma di 109/110: 7 punti; voto di diploma di 110/110: 8 punti; voto di diploma di 110 e lode/110: 10 punti; e) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma delle accademie di belle arti e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti: voto medio minore o uguale a 21: 0 punti; voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24: 1 punto; voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27: 2 punti; voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5: 4 punti; voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28: 6 punti; voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5: 7 punti; voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29: 8 punti; voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5: 9 punti; voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30: 10 punti; f) voto di diploma o del diploma accademico di primo livello dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati fino ad un massimo di 10 punti: votazione da 6 a 6,99 - votazione da 66 a 76: 0 punti; votazione da 7 a 7,99 - votazione da 77 a 87: 2 punti; votazione da 8 a 8,99 - votazione da 88 a 98: 4 punti; votazione da 9 a 9,99 - votazione da 99 a 109: 6 punti; votazione di 10 - votazione di 110: 8 punti; votazione di 10 con lode - votazione di 110 e lode: 10 punti; g) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma o del diploma accademico di primo livello dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati fino ad un massimo di 10 punti: votazione media da 6 a 6,99 - votazione media da 18 a 20: 0 punti; votazione media da 7 a 7,99 - votazione media da 21 a 23: 2 punti; votazione media da 8 a 8,99 - votazione media da 24 a 26: 4 punti; votazione media da 9 a 9,99 - votazione media da 27 a 29: 6 punti; votazione di 10 - votazione media di 30: 8 punti; votazione di 10 con lode - votazione media di 30 e lode: 10 punti. 8. La seconda prova é determinata dal bando e consiste in un colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al comma 3 ed é valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe di abilitazione é ammesso alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. 9. Vengono ammessi alla scuola per ogni classe di abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova. 10. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in più di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando, per la copertura dei posti residui si procede, per ogni indirizzo della Scuola, alla redazione di un'unica graduatoria. Detta graduatoria é formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese nell'indirizzo seguono i già ammessi ed é utilizzata fino a completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di abilitazione, un candidato già ammesso per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe. Art. 2. 1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità di trasferimento dei candidati da una scuola all'altra previa intesa tra le medesime scuole e le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei. Il presente decreto é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2007 Il Ministro: Mussi


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