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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Salute e sicurezza - D.M.

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Decreto del Ministero dell'Interno 20 febbraio 2013
Modifica dell'Allegato «B» al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. (G.U. n.47 del 25 febbraio 2013)
 
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;
Visto il capitolo IV dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 sulle «Condizioni da soddisfarsi nell'impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive»;
Ritenuto di modificare le norme sopraindicate per adeguare, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, la normativa vigente a nuove caratteristiche di stabilita' dei prodotti, dovute all'impiego di processi di innovazione tecnologica;
Visto l'art. 97 della Costituzione;
Letto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che consente al Ministero dell'interno di apportare variazioni oaggiunte agli allegati al regolamento stesso;
Sentito il parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, espresso nelle sedute del 20 luglio 2011 e 3 maggio 2012, nonche' il parere espresso, in data 8 febbraio 2013, da un tavolo tecnico di consultazione costituito da esperti in materia di sostanze esplosive e infiammabili, sul modello della composizione della suddetta commissione, riunito a seguito della soppressione degli organi collegiali operanti presso il Ministero dell'interno di cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nel rispetto dei canoni di buona amministrazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1
1. All'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Capitolo I, sono apportate le seguenti modifiche:
1. al paragrafo 4, lettera b), l'elencazione dei prodotti contenuti nei laboratori con il corrispondente coefficiente numerico K e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. al paragrafo 4, lettera c), l'elencazione dei prodotti contenuti nei magazzini della fabbrica con il corrispondente coefficiente numerico K e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) al Capitolo III, paragrafo 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«E' anche permesso l'impianto di depositi per quantita' superiore ai 100 kg di polveri a condizione che distino non meno di 100 m da locali di lavorazione o depositi di prodotti finiti riducibili alla meta' in presenza di terrapieni o muri tagliafuoco. Il carico massimo di polveri in tal caso verra' determinato applicando i criteri indicati al precedente Cap. I, paragrafo 4., lettera c). Fermo restando il rispetto del quantitativo massimo di 20.000 Kg prescritto per ciascun magazzino di fabbrica, in detto deposito le polveri dovranno essere conservate nei loro contenitori originali di tipo approvato nel rispetto dei corretti criteri di stivaggio indicati ell'art. 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2001»;
c) al Capitolo IV, sono apportate le seguenti modifiche:
1. al paragrafo 2. (Depositi di fabbrica ), comma 3, la Tabella e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. al paragrafo 4, lettera a), alinea, le parole «stradepubbliche e simili, deve essere, per i vari casi, quella che risulta dai seguenti prospetti fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, comma 6:» sono sostituite dalle seguenti: «strade pubbliche e simili, deve essere quella che risulta dalla applicazione dei criteri indicati al precedente paragrafo 2. - (Depositi di fabbrica).» ed i relativi prospetti sono soppressi.
Roma, 20 febbraio 2013
Il Ministro: Cancellieri


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