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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Lavoro, previdenza e servizi sociali - D.M.

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Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 marzo 2008
Riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir.
 
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 514, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, é ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; Visto, in particolare, il medesimo comma 514 del citato art. 2 della legge n. 244 del 2007, che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con apposito decreto di natura non regolamentare, da emanare entro il 31 marzo 2008, i criteri per attuare la predetta riduzione di prelievo; Visto l'art. 19 del Tuir che individua i criteri di tassazione delle indennità di cui al citato art. 17, comma 1, lettera a), del medesimo Tuir nonché le modalità di riliquidazione da parte degli uffici finanziari; Visto l'art. 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui ai fini della tassazione dei trattamenti di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui al citato art. 17, comma 1, lettera a), del Tuir, si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23, comma 2, lettera d) e 29, comma 1, lettera d), concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del citato Tuir; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Riduzione del prelievo fiscale sulle indennità di fine rapporto 1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, é ridotta di un importo pari a: a) 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro; b) 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l'ammontare del reddito di riferimento é superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro; c) 50 euro, se il reddito di riferimento é superiore a 28.000euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di 2.000 euro. 2. Se il risultato dei rapporti indicati alle lettere b) e c) del comma 1 é maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. 3. Per reddito di riferimento si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi del citato art. 19 del predetto testo unico ai fini dell'individuazione dell'aliquota di tassazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti. 4. La detrazione di cui al comma 1 riduce l'imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al citato art. 17, comma 1, lettera a), del testo unico, eventualmente erogate, nella sola ipotesi di integrale destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. A questi effetti, il reddito di riferimento del trattamento di fine rapporto é determinato in modo virtuale. 5. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 é riconosciuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta. A tal fine, i soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d'imposta, di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo. 6. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 spetta anche per le somme liquidate a titolo di acconto, mentre non spetta in relazione a quelle erogate a titolo di anticipazione. 7. Per i lavoratori dipendenti che percepiscono le indennità di fine rapporto da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, la detrazione spettante é determinata in sede di dichiarazione dei redditi. 8. Gli uffici finanziari verificano la correttezza della detrazione attribuita dal sostituto d'imposta e provvedono a riconoscerla laddove, per qualsiasi motivo, la stessa non sia stata attribuita dal sostituto d'imposta. In caso di erogazioni di indennità di fine rapporto conseguenti a più cessazioni del rapporto di lavoro nel corso del medesimo periodo d'imposta, gli uffici finanziari rideterminano la detrazione spettante riconoscendo quella corrispondente al reddito di riferimento più elevato per il percettore delle somme. Agli effetti del presente comma, anche gli uffici finanziari determinano la detrazione spettante sulla base del reddito di riferimento di cui al comma 3. Roma, 20 marzo 2008 Il Vice Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro, n. 1 Economia e finanze, foglio n. 394


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