NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Enti locali e servizi pubblici - D.M.
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Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 febbraio 2007
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Determinazione dell'importo relativo al corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta di identità elettronica.
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MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con L MINISTRO DELL'INTERNO ed IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, della legge di pubblica sicurezza, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149; Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 11 marzo 1997, n. 159; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, con il quale sono state determinate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica; Visto il decreto del Ministro dell'interno n. 11001/115/1 del 19 luglio 2000 con il quale sono state dettate le regole tecniche e di procedura per la produzione e trasmissione della carta d'identità elettronica; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 17 ottobre 2002, n. 244, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 é stato trasformato in S.p.A.; Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni; Visto l'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159; Visto l'art. 7-vicies ter, comma 2, della legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio della carta d'identità elettronica, in sostituzione di quella cartacea, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento; Visto l'art. 7-vicies quater della medesima legge, così come modificato dall'art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, tra l'altro: pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi; prevede che l'importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie; stabilisce che le somme percepite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate nell'ambito dell'unità previsionale di base «servizi del Poligrafico dello Stato» del Ministero dell'economia e delle finanze per i beni ed i servizi forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; dispone che una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta di identità elettronica é riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata, per euro 1,15, alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e,per euro 0,70, ai Comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento; Vista la lettera in data 14 febbraio 2007 con la quale l'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 13 febbraio 2007, in coerenza con gli indirizzi emersi in sede di Consiglio dei Ministri del 7 febbraio u.s. che fissano in euro 20,00 il costo unitario della carta d'identità elettronica (C.I.E.) al cittadino, ha deliberato di conferire mandato all'Amministratore delegato di procedere alla riduzione del prezzo mediante una revisione del Piano Industriale, fermi restando i requisiti di sicurezza ed affidabilità del progetto; Vista la deliberazione in data 14 febbraio 2007 della Commissione per la determinazione del prezzi delle forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., che, tenuto conto delle rimodulazioni del piano industriale predisposto dall'istituto stesso, ha approvato il prezzo di euro 20,00, IVA compresa, per esemplare della carta d'identità elettronica, a copertura dei costi per la produzione, per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi, per la personalizzazione e diffusione sull'intero territorio nazionale,nonché delle attrezzature hardware e software necessarie per le relative postazioni di rilascio e controllo; Considerato che occorre garantire la tempestività degli incassi degli importi relativi alle emissioni delle carte e la loro rendicontazione, al fine di far fronte alle riassegnazioni previste dalle sopra citate norme; Accertato pertanto che l'importo complessivo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti per le spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi ammonta ad euro 20,00, IVA compresa; Decreta: Art. 1. 1. L'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta di identità elettronica é determinato in euro 20,00. 2. L'importo di cui al comma 1 é riscosso dai Comuni all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica. Art. 2. 1. Il Ministero dell'interno, tramite il Sistema di emissione della carta d'identità elettronica, effettua il controllo ed il monitoraggio delle carte rilasciate dai singoli Comuni, verificando la corrispondenza tra le carte d'identità emesse ed i relativi versamenti. 2. I corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini sono versati dai Comuni il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese su un apposito conto corrente postale dedicato intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - con imputazione al capo X - capitolo 3746, causale: «Comune di............... corrispettivo per il rilascio di n............ carte d'identità elettroniche», dandone comunicazione al Ministero dell'interno. 3. Le somme affluite sul predetto conto corrente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 3746 per la riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base del numero di carte d'identità per le quali é stato effettuato il versamento da parte dei Comuni comunicato dal Ministero dell'interno, provvede trimestralmente alla riassegnazione delle somme al Ministero medesimo nella misura e per le finalità previste dal secondo periodo del comma 2, dell'art. 7-vicies quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo a norma di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 16 febbraio 2007 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Il Ministro dell'interno Amato Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze,foglio n. 337
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