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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Società industria e artigianato - D.M.

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Decreto 5 ottobre 1994, n.585
"Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali."
 
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993 concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi in data 29 dicembre 1993, ai sensi dell'art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994; Rilevato che, secondo le indicazioni del C.I.P. e del Consiglio di Stato, l'impatto della manovra sull'inflazione deve essere perequato nel tempo e ciò mediante una graduazione che preveda il regime pieno decorsi sei mesi dall'approvazione delle nuove tariffe; Considerato tuttavia che l'avvenuto decorso del termine previsto per l'approvazione della tariffa (1 giugno 1994), comporti necessariamente uno spostamento di entrambe le date ritenute dal Consiglio di Stato idonee a realizzare l'anzidetta graduazione, in modo da far decorrere l'aumento del 50% delle voci incise dal 1 ottobre 1994 (data dell'ormai prossima approvazione), e l'ulteriore 50%, dal 1 aprile 1995 in conformità alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere del 28 aprile 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 4135 del 16 giugno 1994); Vista la delibera 29 settembre 1994 con la quale il Consiglio nazionale forense ha aderito alle osservazioni del Consiglio di Stato ed al rilievo della Corte dei conti; adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. é approvata la deliberazione in data 12 giugno 1993 e successiva integrazione del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali. Note alle premesse: - L'art. 3 del D.L.L. n. 170/1946 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore), modificato implicitamente dall'art. 1 della legge n. 536/1949 e dalla legge n. 1051/1957, così recita: "Art. 57. - 1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare e per quanto concerne la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile. Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il comma 20 dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede, fra l'altro, che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi. Art. 2. 1. Gli aumenti di cui alle allegate tabelle decorrono dal 1 ottobre 1994, per il 50%, e, per il restante 50%, dal 1 aprile 1995. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 ottobre 1994 Il Ministro: BIONDI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1994 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 96 Tariffa forense in materia civile, penale e stragiudiziale IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Nella tornata del 12 giugno 1993; Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, e l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di stabilire ogni biennio i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni in materia civile; Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare; Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale; Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 30 marzo 1990, approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1990, n. 392, che ha stabilito i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e penale e per prestazioni stragiudiziali; Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 24 gennaio 1991 approvata con decreto ministeriale 14 febbraio 1992, n. 238, che ha modificato le tariffe penali rapportandole alle varie attività previste dal nuovo codice di procedura penale. Ritenuta la necessità di modificare organicamente le tariffe e di aumentarle congruamente per il nuovo biennio, al fine di almeno accostarle all'aumento del costo della vita, mai integralmente riconosciuto, correggendo altresì alcune delle precedenti disposizioni; Delibera: Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione: 1) degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ed amministrativa; 2) degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali; 3) degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia stragiudiziale. Il presidente: RICCIARDI Il segretario: PARRINO ALLEGATO IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Visto il rilievo mosso dalla Corte dei conti sulla scorta del parere del Consiglio di Stato concernente i criteri adottati con provvedimento di questo Consiglio in data 12 giugno 1993, in ordine alla necessità di fare entrare in vigore gli aumenti previsti in due fasi; Ad integrazione del predetto provvedimento; Delibera: Gli aumenti di cui alle tabelle allegate alla tariffa come sopra adottata decorreranno dal 1 ottobre 1994, per il 50%, e dal 1 aprile 1995, per il restante 50%. Restano immutate tutte le altre disposizioni. Roma, 29 settembre 1994 Il presidente: RICCIARDI Il consigliere segretario f.f.: SCASSELLATI SFORZOLINI TARIFFA DEGLI ONORARI, DIRITTI E INDENNITà SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA. I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Diritto dell'avvocato e del procuratore 1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nell'allegata tabella A, ed al procuratore gli onorari e i diritti indicati nell'allegata tabella B. Art. 2. Obbligo del cliente 1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali. Art. 3. Giudizi non compiuti 1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto. Art. 4. Inderogabilità della tariffa 1. Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili. 2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine. II - ONORARI DI AVVOCATO Art. 5. Criteri generali per la liquidazione 1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice. 2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti. 3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività; nelle cause di straordinaria importanza la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti. 4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione. 5. Nella ipotesi che, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%. 6. All'atto della decisione definitiva, la liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva. Art. 6. Determinazione del valore della controversia 1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa é determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione é diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. 2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile. 3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa di primo grado, il valore é determinato, quando la controversia concerne diritti soggettivi, secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo; negli altri casi, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza. 4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. 5. Qualora, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, il valore della controversia non sia suscettibile di determinazione, si applicano gli onorari minimi previsti per le cause di valore da oltre lire 50 milioni a lire 100 milioni e gli onorari massimi previsti per le cause di valore fino a lire 1 miliardo (tab. A - parag. VI) tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia, delle questioni trattate e della rilevanza degli effetti di qualunque natura che possano conseguire alla declaratoria della illegittimità dell'atto amministrativo o del comportamento dell'amministrazione. Art. 7. Pluralità dei difensori 1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato. III - ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE Art. 8. Cause trattate dal solo procuratore 1. Nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato indicati nella tabella A. Art. 9. Cause in cui l'avvocato funge anche da procuratore 1. Quando l'avvocato esercita nella causa anche le funzioni di procuratore, devono essergli liquidati, oltre gli onorari di avvocato, anche gli onorari e diritti indicati nella tabella B. Art. 10. Praticanti procuratori ammessi al patrocinio dinanzi alle preture 1. Ai praticanti procuratori, ammessi al patrocinio dinanzi alle preture del distretto della corte di appello, deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti al procuratore e all'avvocato. IV - DISPOSIZIONI FINALI Art. 11. Procedimenti davanti ad organi speciali 1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale. Art. 12. Procedimenti davanti agli arbitri 1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia. Art. 13. Procedimenti speciali 1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso. Art. 14. Cause in materia di rapporti di lavoro 1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera L. 150.000 gli onorari sono ridotti alla metà. Art. 15. Rimborso spese generali 1. All'avvocato ed al procuratore é dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti. TABELLA A (omissis) TABELLA B (omissis) NORME GENERALI Art. 1. 1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate; della durata del processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente. 2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti. 3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso (quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, la durata della fase dibattimentale, l'entità economica o la importanza degli interessi coinvolti, il risultato ottenuto, la continuità dell'impegno necessario, la frequenza e la entità della assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali .. ecc.), una manifesta sproporzione, i massimi possono essere determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'ordine. 4. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili. 5. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre l'ammortamento minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista. Art. 2. 1. Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente. Art. 3. 1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. 2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%. 3. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato. Art. 4. 1. Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato avrà diritto alla indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente. Art. 5. 1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti dalla tariffa civile. Art. 6. 1. Oltre agli onorari spetta al difensore quanto previsto nell'art. 4 ed il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, varie). Art. 7. 1. Al procuratore sono dovuti gli stessi onorari e le stesse indennità previsti per l'avvocato. 2. Detti onorari ed indennità sono ridotti alla metà per gli iscritti nel registro dei praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture. Art. 8. 1. All'avvocato e al procuratore é dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo dei suoi onorari. TABELLA (omissis) NORME GENERALI Art. 1. 1. Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati e ai procuratori spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella. 2. Gli onorari stessi sono ridotti alla metà per chi é praticante abilitato al patrocinio. 3. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà. Art. 2. 1. I rimborsi ed i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali. 2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili. Art. 3. 1. Se più avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata. Art. 4. 1. Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, si deve tenere presente il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente, e se le prestazioni sono richieste in condizioni di particolare urgenza. 2. Nelle pratiche di particolari importanza, complessità e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio e per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo. Art. 5. 1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile. 2. Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non superiore a L. 200.000.000; se però il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto dal codice processuale, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 4, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore di L. 1.000.000.000. 3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore. 4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente. 5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente. 6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali. 7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applicano sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali. Art. 6. 1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista. Art. 7. 1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico. 2. Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte. Art. 8. 1. All'avvocato e al procuratore che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori sede, sono dovute le spese di viaggio, rimborsate nel loro ammontare maggiorate del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie, le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) in base alle tariffe di albergo di prima categoria con l'aumento del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie, nonché gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennità di trasferta da un minimo di L. 15.000 a un massimo di L. 50.000 per ogni ora o frazione di ora. 2. Al praticante procuratore l'indennità sopra indicata é dovuta limitatamente alla metà. Art. 9. 1. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non é derogabile. Art. 10. 1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe. Art. 11. 1. All'avvocato ed al procuratore spetta per ogni pratica un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari. TABELLA (omissis)


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