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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Enti locali e servizi pubblici - D.M.

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Decreto 4 settembre 1998, n. 401
Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione.
 
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'articolo 354, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, l'approvazione di un disciplinare unico riguardante le tariffe che debbono essere applicate dai soggetti concessionari del servizio di rimozione dei veicoli per le operazioni relative ed il massimale della polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per i veicoli adibiti alla rimozione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 20 ottobre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 5939 del 5 dicembre 1997); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicarsi da parte dei concessionari di cui all'articolo 354, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono individuate come segue: A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t: a) diritto di chiamata............................. L./km 20.000 b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo.................................... L./km 30.000 c) indennità chilometrica (dal luogo di staziona- mento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito)...................................... L./km 4.300 B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t: a) diritto di chiamata............................. L./km 25.000 b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo.................................... L./km 50.000 c) indennità chilometrica (dal luogo di staziona- mento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito)...................................... L./km 5.000 C) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t: si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere. 2. é data facoltà, agli enti concedenti il servizio di rimozione dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in diminuizione di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita dal presente decreto a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densità di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato. Art. 2. 1. Gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione: a) operazione di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica, previsti, a seconda dei casi, alle lettere A), B) e C) dell'articolo 1, comma 1, devono essere suddivisi per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo. b) orario notturno o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste; c) se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso é consentita, al sensi del comma 2 dell'articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa. 2. Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarnente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla é dovuto dai proprietari degli stessi. Art. 3. 1. Le tariffe di cui all'articolo 1 sono aggiornate all'inizio di ogni anno dagli enti concedenti il servizio di rimozione, secondo le previsioni di cui all'articolo 397, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente. Art. 4. Il concessionario del servizio di rimozione deve dotare ogni veicolo adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del codice civile per un massimale non inferiore a tre miliardi di lire quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'articolo 1, comma 1, lettere A) e B), e non inferiore a cinque miliardi di lire quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto all'articolo 1, comma 1, lettera C). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 settembre 1998 Il Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando Il Ministro dei lavori pubblici Costa Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1998 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 369 N O T E Note alle premesse: - Il testo dell'art. 354, commi 1 e 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992), come modificato dall'art. 199 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1996), é il seguente: "Art. 354 (Concessione del serivizio di rimozione e veicoli ad esso addetti). - 1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 del presente regolamento e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CE; b) età non inferiore ad anni 21; c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione; d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni; e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione; f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione; g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile per un massimale che verrà determinato con il disciplinare di cui al comma 2. 2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'art. 12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti ministeriali ed interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 354, comma 1, del sopra citato D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, si veda nelle note alle premesse. Nota all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 397, comma 2, del già citato D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é il seguente: "2. Il trasferimento dei veicoli dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito é effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio é stato concesso ai sensi dell'art. 159, comma 2, del codice, e dell'art. 354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall'art. 12. L'organo di polizia precedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, é consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta". Nota all'art. 3: - Il testo vigente dell'art. 397, comma 4, del più volte citato D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 é il seguente: "4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta restituzione é redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale é rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette é rilasciata quietanza dal custode". Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 2043 del codice civile é il seguente: "Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito). - Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".


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