IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi 34-36, concernenti la disciplina dei tirocini d'orientamento e formativi;
Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della questione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», e, in particolare, l'art. 2, comma 5-bis, che, al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali, istituisce, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato «Fondo mille giovani per la cultura», destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attivita' e dei servizi per la cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di eta';
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante «Linee-guida in materia di tirocini», sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013;
Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, devono essere definiti i criteri e le modalita' di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura»;
Ritenuto che la dotazione del Fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non consente l'attivazione di mille tirocini formativi e di orientamento e che la dicitura «Fondo mille giovani per la cultura» va necessariamente intesa come indicativa di un auspicio e della possibilita' di erogare in futuro ulteriori risorse al Fondo, come disposto dall'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83;
Ritenuto quindi, anche in considerazione della necessita' di promuovere attivita' formativa di alto livello nel settore dei beni e delle attivita' culturali, di impiegare le prime risorse del Fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per tirocini formativi e di orientamento destinati a 150 giovani particolarmente qualificati;
Ritenuto pertanto, al fine di attrarre i giovani piu' capaci e meritevoli, di parametrare l'indennita' per la partecipazione al programma di tirocini formativi e di orientamento all'importo delle borse di dottorato nelle universita' italiane, stabilendone percio' l'entita' nella misura di 1.000 euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa;
Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», e, in particolare, l'art. 1, che prevede l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per la cultura di cui al progetto «Mille giovani per la cultura»:
a) nell'ambito del piano strategico elaborato dall'Unita' «Grande Pompei», nonche' a supporto delle attivita' della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli e della Reggia di Caserta (commi 6 e 10);
b) nell'ambito del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche (comma 13);
Ritenuto quindi necessario, nell'attivazione dei tirocini prevista dal citato decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, rispondere alle esigenze particolari e urgenti di tutela e valorizzazione dei siti di Pompei, Ercolano e Stabia e delle residenze Borboniche, e con specifico riferimento al complesso della Reggia di Caserta nell'ambito del progetto di riassegnazione degli spazi e di restituzione alla sua destinazione culturale, educativa e museale, di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, che prevede il ricorso ai giovani tirocinanti del «Fondo mille giovani per la cultura» per la realizzazione di tale progetto;
Ritenuto necessario attivare i tirocini anche nell'ambito dei programmi di intervento in aree colpite da calamita' naturali, con particolare riguardo alle regioni Abruzzo, e nello specifico della citta' di L'Aquila, ed Emilia-Romagna, nelle quali sono tuttora in corso operazioni di recupero e restauro del patrimonio storico-artistico, anche al fine di accelerare il ripristino del servizio di fruizione pubblica e di potenziare l'offerta culturale;
Ritenuto necessario altresi' attivare i tirocini anche per promuovere attivita' formativa nei settori degli archivi e delle biblioteche nell'intero territorio nazionale, settori in condizione di particolare sofferenza, e per i quali, anche alla luce della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2014, per la declassifica e per il versamento straordinario di documenti all'Archivio centrale dello Stato, e' divenuta necessaria e urgente la formazione di nuove risorse specializzate;
Decreta:
Art. 1
Attivazione del «Fondo mille giovani per la cultura»
1. L'accesso al Fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, avviene sulla base dei criteri e delle modalita' individuate dal presente decreto.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito Ministero, promuove tirocini formativi e di orientamento per 150 giovani fino a ventinove anni di eta', che saranno utilizzati per la realizzazione di progetti specifici, finalizzati a sostenere attivita' di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, presso:
a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e l'Unita' «Grande Pompei» (50 giovani) e la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli e della Reggia di Caserta (20 giovani) - bando n. 1;
b) la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo (15 giovani) e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna (15 giovani) - bando n. 2;
c) (bando n. 3) l'Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato presenti sul territorio nazionale, nonche' presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze (50 giovani) - bando n. 3.
Art. 2
Requisiti di ammissione alla selezione
1. Per accedere alla selezione e' richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale, ottenuto con votazione di almeno 105/110 in una delle seguenti discipline o in discipline ad esse equipollenti in base alla normativa vigente:
a) per i 50 tirocini presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e l'Unita' «Grande Pompei» (bando n. 1):
archeologia;
architettura;
archivistica e biblioteconomia;
geologia;
ingegneria ambientale;
ingegneria civile;
ingegneria informatica;
scienza e tecnologia per i beni culturali;
scienze forestali e ambientali;
altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l'opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale di patologia del libro, nonche' della Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato;
b) per i 20 tirocini presso la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli e della Reggia di Caserta (bando n. 1):
architettura;
beni culturali;
economia e gestione dei beni culturali;
scienza e tecnologia per i beni culturali;
scienza della comunicazione;
storia dell'arte;
tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali;
altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l'opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale di patologia del libro;
c) per i 30 tirocini presso la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna (bando n. 2):
architettura;
beni culturali;
economia e gestione dei beni culturali;
ingegneria civile;
scienza e tecnologia per i beni culturali;
storia dell'arte;
tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali;
altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l'opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale di patologia del libro;
d) per i 50 tirocini presso l'Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche, gli archivi di Stato e le biblioteche nazionali (bando n. 3):
archivistica e biblioteconomia;
altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato.
2. E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equipollenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
Art. 3
Bandi di selezione e presentazione delle domande
1. I bandi di selezione n. 1 e n. 2 sono pubblicati, a cura della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale del Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. I bandi sono corredati dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, trasmessi alla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale del Ministero entro 20 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
2. Il bando di selezione n. 3 e' pubblicato, corredato dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, a cura della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale del Ministero, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. Al fine di individuare le sedi presso le quali far svolgere l'attivita' formativa nel settore degli archivi e delle biblioteche, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, l'Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche, gli archivi di Stato interessati a ospitare tirocini presso le proprie strutture e le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze presentano i relativi progetti formativi, rispettivamente alla Direzione generale per gli archivi e alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore. I progetti sono valutati e selezionati dalla Direzione generale competente, al fine di predisporre un'offerta formativa di alta qualita' e distribuita sul territorio nazionale. L'offerta, che indica le strutture presso le quali saranno attivati i tirocini e il numero di giovani ad esse destinate, e' pubblicata unitamente al bando di selezione.
3. I tre bandi di selezione fissano la data e il luogo dello svolgimento dei colloqui di selezione e disciplinano le modalita' di presentazione della domanda di partecipazione.
4. Le domande di partecipazione debbono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Per i tirocini presso l'Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato, presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze e presso le direzioni regionali di Abruzzo e Emilia-Romagna, i candidati possono indicare un ordine di preferenza tra le sedi indicate nell'offerta formativa; resta fermo che, al fine di attivare tutti i tirocini messi a bando, le direzioni competenti possono distribuire i giovani tirocinanti tra le diverse strutture.
Art. 4
Procedura selettiva
1. La selezione avviene per titoli e colloquio.
2. I seguenti titoli, con i relativi punteggi, sono considerati valutabili ai fini della prima selezione dei tirocinanti:
a) laurea:
110 e lode - punti 14;
110 - punti 12;
109 - punti 10;
108 - punti 8;
107 - punti 4;
106 - punti 2;
b) titoli di studio universitari o post-universitari, ivi inclusi i diplomi delle scuole di specializzazione nelle materie oggetto della selezione: fino a 20 punti;
c) titolo di dottore di ricerca nelle materie oggetto della selezione: 30 punti;
d) diplomi rilasciati dalle scuole operanti presso gli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo: fino a 20 punti;
e) periodi di tirocinio o periodi di collaborazione nel settore dei beni e delle attivita' culturali: fino a 20 punti;
f) pubblicazioni: fino a 20 punti.
I titoli devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di partecipazione.
3. Sono ammessi alla fase successiva i candidati che hanno conseguito il punteggio piu' elevato, in un numero pari al triplo del contingente previsto da ciascun bando; sono altresi' ammessi alla seconda fase tutti i candidati che si collocano a parita' di punteggio per titoli nell'ultimo posto utile in ciascuna graduatoria.
4. I candidati di cui alle graduatorie del precedente comma sono ammessi a sostenere un colloquio volto ad accertare le conoscenze e competenze con riguardo alle attivita' oggetto dello specifico progetto. Il colloquio attribuisce fino a un massimo di 50 punti.
5. Al termine della procedura di selezione, i candidati che, in base alla somma del punteggio derivante dai titoli e del punteggio conseguito a seguito del colloquio, raggiungono un punteggio utile in relazione al contingente previsto da ciascun avviso di selezione, sono ammessi al tirocinio. A parita' di punteggio conseguito in ciascuna graduatoria prevale, comunque, il candidato anagraficamente piu' giovane.
6. Le procedure di selezione dovranno concludersi entro 30 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle domande. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale del Ministero, ufficio responsabile del procedimento, accertata la regolarita' delle procedure, approva le graduatorie di merito. Ciascuna graduatoria e' pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini.
Art. 5
Prerequisiti
1. La selezione dei tirocinanti e' effettuata previa verifica della sussistenza in capo a ciascun candidato dei seguenti requisiti:
a) limite di eta' di cui all'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero stato di familiare di cittadini comunitari non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadinanza di Paesi terzi e possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria;
c) assenza di precedenti penali incompatibili con l'esercizio delle attivita' da svolgere nell'ambito dei tirocini formativi di cui all'art. 1 del presente decreto;
d) titolo di studio e votazione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto;
e) almeno un titolo di studio - tra quelli indicati all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c) e d) - conseguito entro i 12 mesi precedenti l'inizio del tirocinio.
Art. 6
Commissioni giudicatrici
1. La Commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati a Pompei, alla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e alla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli e della Reggia di Caserta (bando n. 1) e' composta:
a) dal Soprintendente speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia;
b) dal Soprintendente speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli e della Reggia di Caserta;
c) dal Direttore generale del progetto Pompei, o da persona da lui designata, scelta tra il personale dell'Unita' Grande Pompei;
d) da un dirigente o un funzionario della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, selezionato dal Soprintendente d'intesa con i soggetti di cui alle lettere b) e c);
e) da un dirigente o un funzionario della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli e della Reggia di Caserta, selezionato dal Soprintendente d'intesa con i soggetti di cui alle lettere a) e b).
2. La Commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo e alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna (bando n. 2) e' composta:
a) dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo;
b) dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna;
c) dal direttore della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee o da persona da lui designata, scelta tra i dirigenti della stessa Direzione generale;
d) da un dirigente o un funzionario della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, selezionato dal direttore regionale d'intesa con i soggetti di cui alle lettere b) e c);
e) da un dirigente o un funzionario della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, selezionato dal direttore regionale d'intesa con i soggetti di cui alle lettere a) e c).
3. La Commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati all'Archivio centrale dello Stato, alle soprintendenze archivistiche, agli archivi di Stato e alle biblioteche nazionali (bando n. 3) e' composta:
a) dal direttore della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, o da persona da lui designata, scelta tra i dirigenti della stessa Direzione generale;
b) dal direttore generale per gli archivi o da persona da lui designata, scelta tra i dirigenti della stessa Direzione generale;
c) dal Sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato;
d) dal componente del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi designato dal CUN;
e) da un dirigente o un funzionario della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, selezionato dal direttore generale della stessa Direzione d'intesa con i soggetti di cui alle lettere b) e c).
4. La partecipazione ai lavori delle commissioni giudicatrici non da' titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita' di alcun tipo.
Art. 7
Condizioni di svolgimento del tirocinio
1. La durata dei tirocini e' di sei mesi.
2. Ai tirocinanti e' corrisposta, per la partecipazione al tirocinio, una indennita' mensile di importo pari a 1.000 euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa.
3. Alla conclusione del programma formativo, e' rilasciato, a coloro che lo abbiano portato a termine, un apposito attestato di partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive nella Pubblica amministrazione. Il rilascio dell'attestato di partecipazione non comporta alcun obbligo di assunzione da parte del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
4. I tirocinanti non possono ricoprire i ruoli necessari all'organizzazione dell'Istituto ospitante, ne' sostituire il personale del medesimo Istituto nei periodi di malattia, maternita' o ferie. L'ammissione al tirocinio non da' luogo alla costituzione in alcun modo di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
5. Al fine di sviluppare ulteriormente le iniziative e i percorsi formativi, possono essere stipulati accordi con enti pubblici territoriali nonche' con le Universita', le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali, nonche' con fondazioni e associazioni interessate alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Art. 8
Normativa applicabile
1. Per quanto non disposto dal presente decreto, trova applicazione, anche con riferimento alle garanzie assicurative, quanto previsto dalle «Linee-guida in materia di tirocini» approvate con l'accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
2. Le risorse finanziarie, necessarie per la promozione dei tirocini di formazione e orientamento indicati all'art. 1, non possono superare i limiti dello stanziamento previsto dall'art. 2, comma 5-bis, il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse finanziarie possono essere incrementate anche sulla base degli apporti dei soggetti aderenti agli accordi di cui al comma 5 dell'art. 7 del presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 9 luglio 2014
Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
Franceschini
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Madia
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 3258
(G.U. n. 217 del 18 settembre 2014)