Le Parti del presente Protocollo
Essendo Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (da qui in avanti denominata "la Convenzione"), Perseguendo l’obiettivo finale della Convenzione enunciato all’articolo 2, Ricordando le disposizioni della Convenzione, Guidate dall’articolo 3 della Convenzione, Nel rispetto del Mandato di Berlino, adottato con decisione 1/CP.1 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione nella sua prima sessione,
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Ai fini del presente Protocollo si applicano le definizioni contenute all’articolo 1 della Convenzione.
Inoltre:
1. Per "Conferenza delle Parti" si intende la Conferenza delle Parti della Convenzione.
2. Per "Convenzione" si intende la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992.
3. Per "Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico" si intende il Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico costituito congiuntamente dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale ed il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, nel 1988.
4. Per "Protocollo di Montreal" si intende il Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Montreal il 16 settembre 1987, nella sua forma successivamente modificata ed emendata.
5 5. Per "Parti presenti e votanti" si intendono le Parti presenti che esprimono un voto affermativo o negativo.
6. Per "Parte" si intende, a meno che il contesto non indichi diversamente, una Parte del presente Protocollo.
7. Per "Parte inclusa nell’Allegato I" si intende una Parte che figura nell’Allegato I della Convenzione, tenuto conto degli eventuali emendamenti, o la Parte che ha presentato una notifica ai sensi dell’ articolo 4, paragrafo 2, punto g), della Convenzione.
ARTICOLO 2
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I, nell’adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni previsti all’articolo 3, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:
a) Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in conformità con la sua situazione nazionale, come:
i) Miglioramento dell’efficacia energetica in settori rilevanti dell’economia nazionale; ii) Protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei gas ad effetto serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal, tenuto conto degli impegni assunti in virtù degli accordi internazionali ambientali; promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, di imboschimento e di rimboschimento; iii) Promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici; iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l’isolamento del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l’ambiente; v) Riduzione progressiva, o eliminazione
graduale, delle imperfezioni del mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e di sussidi, che siano 6 contrari all’obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di emissioni di gas ad effetto serra, ed applicazione di strumenti di mercato; vi) Incoraggiamento di riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine di promuovere politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal; vii) Adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal nel settore dei
trasporti; viii) Limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il suo recupero ed utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; b) Coopererà con le altre Parti incluse all’Allegato I per rafforzare l’efficacia individuale e combinata delle politiche e misure adottate a titolo del presente articolo, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2(e)(i), della Convenzione. A tal fine, dette Parti dovranno dar vita ad iniziative per condividere esperienze e scambiare informazioni su politiche e misure, in particolar modo sviluppando sistemi per migliorare la loro compatibilità, trasparenza ed efficacia. La Conferenza delle Parti agente come Conferenza delle Parti del Protocollo dovrà, nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, esaminare i mezzi per facilitare tale cooperazione, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti.
2. Le Parti incluse nell’Allegato I cercheranno di limitare o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal generati da combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo, operando con la Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile e l’Organizzazione Internazionale Marittima.
3. Le Parti incluse nell’Allegato I si impegneranno ad attuare le politiche e misure previste nel presente articolo al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi, inclusi gli effetti avversi del cambiamento climatico, gli effetti sul commercio internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti, in special modo le Parti paesi in via di sviluppo ed, in particolare, quelle menzionate nell’ articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione, in considerazione dell’articolo 3 della Convenzione. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà adottare, se
opportuno, ulteriori misure per promuovere l’applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste nel paragrafo 1(a) del presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, valuterà le forme ed i mezzi appropriati per organizzare il coordinamento di tali politiche e misure.
ARTICOLO 3
1. Le Parti incluse nell’Allegato I assicureranno, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente–biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicati nell’Allegato A, non superino le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell’Allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008–2012.
2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I dovrà aver ottenuto nel 2005, nell’adempimento degli impegni assunti a titolo del presente Protocollo, concreti progressi.
3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni da fonti e da pozzi di assorbimento risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, limitatamente all’imboschimento, al rimboschimento e al disboscamento dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti incluse nell’Allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi associati a dette attività, saranno notificati in modo trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli articoli 7 e 8.
4. Precedentemente alla prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo ogni Parte inclusa nell’Allegato I fornirà all’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, per il loro esame, dati che permettano di determinare il livello di quantità di carbonio nel 1990 e di procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, determinerà le modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione della destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle Parti incluse nell’Allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili, del lavoro metodologico del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico, delle raccomandazioni dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, conformemente all’art. 5, e delle decisioni della Conferenza delle Parti. Tale decisione si applicherà nel secondo e nei successivi periodi di adempimento. Una Parte può applicarla alle sue attività antropiche supplementari nel primo periodo di adempimento a condizione che dette attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.
5. Le Parti incluse nell’Allegato I in transizione verso una economia di mercato ed il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla decisione 9/CP.2, adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione, utilizzeranno tale anno o periodo di riferimento per l’attuazione degli impegni assunti a norma del presente articolo. Ogni altra Parte inclusa nell’Allegato I in transizione verso una economia di mercato e che non abbia ancora presentato la sua prima comunicazione nazionale, in conformità dell’articolo 12 della Convenzione, potrà ugualmente notificare alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo la sua intenzione di considerare un
anno o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del presente articolo. La Conferenza delle Parti, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si pronuncerà sulla accettazione di tale notifica.
6. Tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo 6, della Convenzione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo concederà alle Parti incluse nell’Allegato I in transizione verso una economia di mercato un certo grado di flessibilità nell’adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti nel presente articolo.
7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la riduzione e la limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità attribuita a ciascuna Parte inclusa nell’ Allegato I sarà uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata nell’Allegato B, delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente–biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicate all’Allegato A e relative al 1990, o nel corso dell’anno o del periodo di riferimento, ai sensi del paragrafo 5, moltiplicate per cinque. Le Parti incluse nell’Allegato I, per le quali la variazione nella destinazione d’uso dei terreni e dei boschi costituivano nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra, includeranno nelle emissioni relative al 1990, o ad altro periodo di riferimento, le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento all’anno 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d’uso dei terreni.
8. Tutte le Parti incluse nell’Allegato I potranno utilizzare il 1995 come anno di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l’esafluoro di zolfo, ai fini delle operazione di calcolo di cui al paragrafo 7.
9. Per le Parti incluse nell’Allegato I, gli impegni assunti per i successivi periodi di adempimento saranno determinati come emendamenti all’Allegato I del presente Protocollo e saranno adottati conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo inizierà la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima della fine del primo periodo di adempimento, di cui al paragrafo 1.
10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte acquista da un’altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l’acquista.
11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte trasferisce ad un’altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sottratta alla quantità assegnata alla Parte che la trasferisce.
12. Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una Parte acquista da un’altra Parte,
conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 12, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l’acquista.
13. Se le emissioni di una Parte inclusa nell’Allegato I, nel corso di un periodo di adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del presente articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte, alla quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento.
14. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I si impegnerà ad adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici contrari sui paesi in via di sviluppo Parti, in particolare quelli indicati all’articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione. In linea con le decisioni della Conferenza delle Parti, per l’attuazione di tali paragrafi, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, esaminerà, nella sua prima sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti climatici e/o l’impatto delle misure di
risposta delle Parti menzionate in detto paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione vi saranno il finanziamento, l’assicurazione ed il trasferimento di tecnologie
ARTICOLO 4
1. Tutte le Parti incluse nell’Allegato I, che abbiano concordato un’azione congiunta per l’attuazione degli obblighi assunti a norma dell’articolo 3, saranno considerate adempienti se la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti–biossido di carbonio, di gas ad effetto serra indicati nell’Allegato A non supera la quantità loro assegnata, calcolata in funzione degli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni elencate nell’Allegato B e conformemente alle disposizioni dell’articolo 3. Il rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti dell’accordo sarà stabilito nell’accordo.
2. Le Parti di tale accordo notificheranno al Segretariato il contenuto dell’accordo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, d’accettazione, di approvazione o di adesione del presente Protocollo.
Il Segretariato informerà, a sua volta, tutte le Parti ed i firmatari della Convenzione dei termini dell’ accordo.
3. Tutti gli accordi di questo tipo rimarranno in vigore per la durata del periodo di adempimento specificata all’articolo 3, paragrafo 7.
4. Se le Parti, agendo congiuntamente, lo fanno nel quadro di una organizzazione regionale di integrazione economica e di concerto con essa, ogni variazione nella composizione di detta organizzazione, successiva all’adozione del presente Protocollo, non inciderà sugli impegni assunti in virtù del presente Protocollo. Ogni variazione nella composizione dell’organizzazione avrà effetto solo ai fini dell’attuazione degli impegni previsti all’articolo 3 che siano adottati successivamente a quella modificazione.
5. Se le Parti dell’accordo, agendo congiuntamente, non raggiungeranno il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, ogni Parte sarà responsabile del proprio livello di emissioni stabilito nell’ accordo.
6. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano all’interno di una organizzazione regionale di integrazione economica, Parte del presente Protocollo, e di concerto con essa, ogni Stato membro di detta organizzazione regionale di integrazione economica, individualmente, o congiuntamente con l’ organizzazione regionale di integrazione economica, agendo ai sensi dell’articolo 24, sarà responsabile, nel caso in cui venga raggiunto il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, del livello delle sue emissioni, così come notificato in conformità del presente articolo.
ARTICOLO 5
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I realizzerà, non più tardi di un anno prima dell’inizio del primo periodo di adempimento, un sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dall’ assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà, nella sua prima sessione, le linee guida di tali sistemi nazionali, tra le quali saranno incluse le metodologie specificate nel paragrafo 2 infra.
2. Le metodologie per la stima delle emissioni antropiche da sorgenti e dall’assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal saranno quelle accettate dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e approvate dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Laddove tali metodologie non vengano utilizzate, verranno introdotti gli adattamenti necessari conformi alle metodologie concordate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo nella sua prima sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà regolarmente e, se opportuno, revisionerà tali metodologie ed adattamenti, tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione delle metodologie o degli adattamenti si effettuerà solo al fine di accertare il rispetto degli impegni assunti a norma dell’articolo 3 per ogni periodo di adempimento successivo a detta revisione.
3. I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per calcolare l’equivalente–biossido di carbonio delle emissioni antropiche dalle sorgenti e dall’assorbimento dei pozzi di gas ad effetto serra elencati nella Allegato A saranno quelli accettati dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico ed approvati dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà periodicamente e, se opportuno, revisionerà il potenziale di riscaldamento globale di ciascuno di tali gas ad effetto serra tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione di un potenziale di riscaldamento globale sarà applicabile solo agli impegni di cui all’articolo 3 per ogni periodo di adempimento posteriore a detta
revisione.
ARTICOLO 6
1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell’articolo 3, ogni Parte inclusa nell’Allegato I può trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da essa, unità di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche da fonti o all’aumento dell’assorbimento antropico dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell’economia, a condizione che:
a) Ogni progetto di questo tipo abbia l’approvazione delle Parti coinvolte; b) Ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione delle emissioni dalle fonti, o un aumento dell’assorbimento dei pozzi, che sia aggiuntivo a quelli che potrebbero essere realizzati diversamente; c) La Parte interessata non potrà acquistare alcuna unità di riduzione delle emissioni se essa non adempierà alle obbligazioni che le incombono a norma degli articoli 5 e 7; d) L’acquisto di unità di riduzione delle emissioni sarà supplementare alle misure nazionali al fine di adempiere agli impegni previsti dall’articolo 3.
2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà, nella sua prima sessione o quanto prima possibile, elaborare ulteriori linee guida per l’attuazione del presente articolo, in particolar modo per quel che riguarda la verifica e la realizzazione dei rapporti 3. Una Parte inclusa nell’Allegato I potrà autorizzare persone giuridiche a partecipare, sotto la sua responsabilità, ad azioni volte alla creazione, alla cessione o all’acquisizione, a norma del presente articolo, di unità di riduzione delle emissioni.
4. Se, in conformità con le disposizioni pertinenti di cui all’articolo 8, sorgesse una questione relativa all’applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, la cessione e l’acquisizione di unità di riduzione delle emissioni potranno continuare dopo che la questione sarà stata sollevata, a condizione che nessuna Parte utilizzi dette unità per adempiere ai propri impegni a norma dell’articolo 3 finché non sarà risolto il problema del rispetto delle obbligazioni.
ARTICOLO 7
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indicherà nell’inventario annuale delle emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dei pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, presentato in conformità delle decisioni della Conferenza delle Parti, le informazioni supplementari, determinate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4 infra, necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3.
2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indicherà nella propria comunicazione nazionale, presentata ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione, le informazioni supplementari necessarie per dimostrare che essa adempie agli impegni assunti a norma del presente Protocollo, da determinarsi secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4 infra.
3. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I comunicherà le informazioni richieste, di cui al paragrafo 1, annualmente, a partire dal primo inventario che essa è tenuta a presentare in conformità della Convenzione per il primo anno del periodo di adempimento dopo l’entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo. Ogni Parte presenterà le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 nel quadro della prima comunicazione nazionale che essa è tenuta a presentare a norma della Convenzione dopo l’entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo e dopo l’adozione delle linee guida previste dal paragrafo 4 infra. La frequenza con cui dovranno essere presentate le successive informazioni richieste ai sensi del presente articolo sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, tenendo conto del calendario deciso dalla Conferenza delle Parti per la presentazione delle comunicazioni nazionali.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà nella sua prima sessione e riesaminerà periodicamente in seguito le linee guida relative alla preparazione delle informazioni richieste a norma del presente articolo, considerando le direttive per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle Parti inclusi nell’Allegato I adottate dalla Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà anche prima
del primo periodo di adempimento le modalità di calcolo delle quantità assegnate.
ARTICOLO 8
1. Le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7 da ciascuna delle Parti incluse nell’Allegato I saranno esaminate da gruppi di esperti in adempimento delle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti ed in conformità alle linee guida adottate, a tal fine, dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo a norma del paragrafo 4 infra. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, da ciascuna delle Parti incluse nell’Allegato I verranno esaminate come parte della compilazione annuale degli inventari delle emissioni e delle quantità assegnate e della corrispondente contabilità. Inoltre, le informazioni fornite da ciascuna Parte inclusa nell’Allegato I, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, saranno esaminate come parte della revisione delle comunicazioni nazionali.
2. I gruppi di esperti saranno coordinati dal Segretariato e costituiti da esperti scelti tra quelli nominati dalle Parti della Convenzione e, a seconda dei casi, da organizzazioni intergovernative, conformemente alle indicazioni fornite, a tal fine, dal Conferenza delle Parti.
3. Il processo di revisione permetterà una valutazione tecnica completa e dettagliata dell’applicazione del presente Protocollo della Parte. I gruppi di esperti elaboreranno un rapporto per la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, nel quale valuteranno l’ adempimento degli impegni assunti dalla Parte in esame ed indicheranno i problemi eventualmente riscontrati ed i fattori che incidono sull’adempimento. Il Segretariato comunicherà detto rapporto a tutte le Parti della Convenzione.
Inoltre, il Segretariato enumererà tutte le questioni inerenti l’adempimento, indicate nel rapporto, per ulteriori considerazioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà nella sua prima sessione, e riesaminerà periodicamente, in seguito, le linee guida per l’esame dell’ applicazione del presente Protocollo da parte dei gruppi di esperti, tendo in considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti.
5. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, con l’assistenza dell’Organo Sussidiario di Attuazione e, se necessario, dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico esaminerà:
a) Le informazioni presentate dalle Parti, a norma dell’articolo 7, ed i rapporti sull’esame di dette informazioni, effettuati a norma del presente articolo; e b) Le questioni relative all’attuazione elencate dal Segretariato, a norma del paragrafo 3, nonché tutte le questioni sollevate dalle Parti.
6. In seguito all’esame delle informazioni di cui al paragrafo 5, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà, su ogni questione, le decisioni necessarie al fine dell’attuazione del presente Protocollo.
ARTICOLO 9
1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà periodicamente il Protocollo alla luce delle migliori informazioni scientifiche disponibili e degli studi di valutazione sul cambiamento climatico ed il loro impatto come pure delle pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche. Tali esami saranno coordinati con altri pertinenti previsti dalla Convenzione, in particolare quelli richiesti all’articolo 4, paragrafo 2(d), e all’articolo 7, paragrafo 2(a), della Convenzione.
Sulla base di detti esami, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà la misure necessarie.
2. Il primo esame avrà luogo nella seconda sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Nuovi esami saranno effettuati ad intervalli regolari e precisi.
ARTICOLO 10
1. Tutte le Parti, tenendo conto delle loro comuni ma differenziate responsabilità e delle loro specifiche priorità di sviluppo nazionale e regionale, dei loro obiettivi e delle loro circostanze, senza introdurre nuovi impegni per le Parti non incluse nell’Allegato I ma riaffermando quelli già enunciati all’ articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e continuando a perseguire l’adempimento di tali impegni al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile, tenendo conto dell’articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, della Convenzione:
a) Formuleranno, dove necessario e nella misura possibile, programmi nazionali e, se opportuno, regionali, economicamente convenienti ed efficaci, per migliorare la qualità dei fattori di emissione, dei dati sulle attività e/o dei modelli locali che riflettano la situazione socio– economica di ogni Parte, al fine della realizzazione periodica degli inventari nazionali delle emissioni antropiche dalle fonti e l’ assorbimento dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, utilizzando metodologie comparabili, che dovranno essere decise dalla Conferenza delle Parti ed essere conformi alle direttive per le comunicazioni nazionali adottate dalla Conferenza delle Parti.
b) Formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed aggiorneranno regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi; i) Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l’altro, i settori energetico, dei trasporti e dell’industria come pure l’agricoltura, la silvicoltura e la gestione dei rifiuti.
Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per migliorare la pianificazione del territorio permetterebbero di meglio adattarsi ai cambiamenti climatici; ii) Le Parti incluse nell’Allegato I presenteranno informazioni sulle misure adottate in virtù del presente Protocollo, compresi i programmi nazionali, a norma dell’articolo 7; le altre Parti cercheranno di includere nelle loro comunicazioni nazionali, se opportuno, informazioni sui programmi contenenti misure che, a loro avviso, contribuiscono a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti negativi, incluse le misure volte alla riduzione dell’aumento dei gas ad effetto serra e all’incremento dei pozzi di assorbimento, al rafforzamento delle capacità (capacity building) e all’adattamento.
c) Coopereranno nella promozione di modalità efficaci per lo sviluppo, l’applicazione e la diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche, di pratiche e di processi ecologicamente compatibili con il cambiamento climatico, ed adotteranno tutte le misure necessarie per promuovere, facilitare e finanziare, se necessario, l’accesso a dette fonti o a trasferirle, in particolare verso i paesi in via di sviluppo, inclusa la formulazione di politiche e programmi per l’efficace trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili, che siano di pubblica proprietà o di pubblico dominio, e la creazione, nel settore privato, di una ambiente idoneo che permetta la promozione del trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili e l’accesso ad esse.
d) Coopereranno nella ricerca scientifica e tecnica e promuoveranno il mantenimento e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica e la costituzione di archivi di dati al fine di ridurre le incertezze relative al sistema climatico, le conseguenze negative del cambiamento climatico e le conseguenze economiche e sociali delle diverse strategie di risposta, e promuoveranno la realizzazione ed il rafforzamento delle capacità e delle misure endogene di partecipazione agli sforzi, ai programmi e alle ricerche internazionali ed intergovernativi relativi alla ricerca e all’osservazione sistematica, a norma dell’articolo 5 della Convenzione.
e) Coopereranno e promuoveranno a livello internazionale, ricorrendo, dove opportuno, ad organismi esistenti, la realizzazione e l’esecuzione di programmi di educazione e formazione, compreso il rafforzamento delle capacità nazionali, in particolare sul piano umano ed istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di personale incaricato alla formazione di esperti nel settore, specialmente nei paesi in via di sviluppo, e faciliteranno sul piano nazionale la sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici e l’accesso alle relative informazioni.
Appropriate modalità dovrebbero essere sviluppate per attuare tali attività attraverso i competenti organi della Convenzione, a norma dell’articolo 6 della Convenzione; f) Includeranno nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni sui programmi e le attività intraprese in applicazione del presente articolo, in conformità alle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti; g) Nell’adempiere agli impegni previsti dal presente articolo prenderanno pienamente in considerazione l’articolo 4, paragrafo 8, della Convenzione.
ARTICOLO 11
1. Nell’attuazione dell’articolo 10 le Parti terranno conto delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 4, 5, 7, 8, e 9 della Convenzione.
2. Nel contesto dell’attuazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, ed all’articolo 11 della Convenzione, e attraverso l’entità o le entità incaricate ad assicurare il funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, i paesi sviluppati Parti della Convenzione e le altri Parti sviluppate incluse nell’Allegato II della Convenzione:
a) Forniranno nuove ed ulteriori risorse finanziarie al fine di coprire la totalità dei costi concordati sostenuti dai paesi in via di sviluppo per migliorare nell’adempimento degli impegni previsti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1(a), della Convenzione, e dell’articolo 10, punto a), del presente Protocollo;
b) Forniranno, inoltre, ai paesi in via di sviluppo Parti, al fine del trasferimento di tecnologie, le risorse finanziarie di cui essi anno bisogno per fronteggiare la totalità dei costi supplementari concordati per procedere nell’adempimento degli impegni già indicati all’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e previsti all’articolo 10 del presente Protocollo, sui quali un paese in via di sviluppo abbia concordato
con l’entità o le entità internazionali, di cui all’articolo 11 della Convenzione, conformemente al detto articolo.
L’adempimento di tali impegni terrà conto della necessità che il flusso dei mezzi finanziari sia adeguato e prevedibile, nonchè dell’importanza di una adeguata divisione delle spese tra le Parti che sono paesi sviluppati. Gli orientamenti impartiti all’entità o alle entità incaricate del funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, figuranti nelle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, comprese quelle adottate prima dell’adozione del presente Protocollo, si applicheranno mutatis mutandis alle disposizioni del presente paragrafo.
3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate che figurano nell’Allegato II della Convenzione potranno anche fornire, ed i paesi in via di sviluppo Parti potranno ottenere, risorse finanziarie per l’attuazione dell’articolo 10 del presente Protocollo, attraverso canali bilaterali, regionali o multilaterali.
ARTICOLO 12
1. È istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito è di assistere le Parti non incluse nell’Allegato I nel raggiungim aiutare le Parti incluse nell’Allegato I ad adempiere ai loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle loro emissioni ai sensi dell’articolo 3.
3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:
a) Le Parti non incluse nell’Allegato I beneficeranno di attività di progettazione finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni; e b) Le Parti incluse nell’Allegato I potranno utilizzare le riduzioni certificate delle emissioni derivanti da tali per contribuire in parte all’adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni ai sensi dell’articolo 3, in conformità a quanto determinato dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.
4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sarà soggetto all’autorità e alle direttive della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo e alla supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività saranno certificate da enti operativi designati dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo sulla base dei seguenti criteri:
a) Partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta; b) Benefici reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la mitigazione dei cambiamenti climatici; e c) Riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che si produrrebbero in assenza dell’attività certificata.
6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiuterà ad organizzare, se necessario, il finanziamento delle attività certificate.
7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, nella sua prima sessione, elaborerà le modalità e le procedure volte ad assicurare la trasparenza, l’efficienza e la responsabilità grazie ad un audit e ad una verifica indipendente delle attività.
8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo assicurerà che una parte dei fondi provenienti da attività certificate sia utilizzata per coprire le spese amministrative e per aiutare le Parti, paesi in via di sviluppo, che siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico, a far fronte ai costi di adattamento.
9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito, in particolare alle attività indicate al precedente paragrafo 3(a) e all’acquisto di unità di riduzione certificate delle emissioni, entità private e pubbliche; la partecipazione sarà sottoposta alle direttive impartite dal comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l’anno 2000 e l’inizio del primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi per contribuire all’adempimento degli impegni previsti per detto periodo.
ARTICOLO 13
1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agirà come riunione delle Parti del presente Protocollo.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori delle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo le decisioni, ai sensi del Protocollo, verranno adottate esclusivamente per le Parti del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro dell’Ufficio della Conferenza delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Protocollo sarà sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà regolarmente l’attuazione del presente Protocollo e, conformemente al suo mandato, adotterà le decisioni necessarie per promuovere la sua effettiva attuazione. Eserciterà le funzioni che le sono conferite dal presente Protocollo e:
a) Valuterà, sulla base di tutte le informazioni che le sono comunicate conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, l’attuazione del Protocollo a cura delle Parti, gli effetti generali delle misure adottate in applicazione del presente Protocollo, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, così come il loro impatto cumulativo, ed i progressi realizzati al fine del raggiungimento dell’ obiettivo finale della Convenzione; b) Esaminerà periodicamente le obbligazioni contratte dalle Parti ai sensi del presente Protocollo, prendendo in debita considerazione ogni esame richiesto dall’articolo 4, paragrafo 2(d), e dell’articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione e alla luce dell’obiettivo della Convenzione, dell’esperienza acquisita nel corso della sua attuazione e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche esaminerà ed adotterà periodici rapporti sull’attuazione del presente Protocollo.
c) Promuoverà e faciliterà lo scambio di informazioni sulle misure adottate dalle Parti per far fronte al cambiamento climatico e ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo; d) Faciliterà, a richiesta di due o più Parti, il coordinamento delle misure che sono state adottate per far fronte al cambiamento climatico ed ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo.
e) Promuoverà e dirigerà, conformemente all’obiettivo della Convenzione e alle disposizioni del presente Protocollo, e tenendo in piena considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, lo sviluppo ed il periodico perfezionamento di metodologie comparabili per l’attuazione efficace del presente Protocollo, che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo; f) Formulerà raccomandazioni su qualsiasi questione necessaria all’ attuazione del presente Protocollo; g) Cercherà di mobilitare ulteriori risorse finanziarie in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2; h) Creerà gli organi sussidiari considerati necessari per l’attuazione del presente Protocollo; i) Solleciterà ed utilizzerà, se necessario, i servizi e la cooperazione delle organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi competenti e le informazioni che essi forniscono; j) Eserciterà le altre funzioni che siano necessarie per l’attuazione del presente Protocollo e considererà ogni incarico derivante da una decisione della Conferenza delle Parti della Convenzione.
5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate ai sensi della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente per consenso.
6. Il Segretariato convocherà la prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo in coincidenza con la prima sessione della Conferenza delle Parti in programma dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo. Le ulteriori sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni anno e coincideranno con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente.
7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni volta che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo lo riterrà necessario, o quando una delle Parti lo solleciti per iscritto, a condizione che, entro sei mesi dalla comunicazione alle Parti, a cura del Segretariato, sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.
8. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia Internazionale dell’ Energia Atomica, come pure tutti gli Stati membri di dette organizzazioni od osservatori che non siano parte della Convenzione, potranno essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo come osservatori. Ogni organo od agenzia, nazionale od internazionale, governativo o non governativo, che è competente nelle materie di cui al presente Protocollo e che abbia informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore nel corso di una sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, potrà essere ammessa come osservatore, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga.
L’ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno di cui al paragrafo 5.
ARTICOLO 14
1. Il Segretariato, istituito a norma dell’articolo 8 della Convenzione, avrà la funzione di Segretariato del presente Protocollo.
2. L’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, relativo alle funzioni del Segretariato, e l’articolo 8, paragrafo 3, relativo alle disposizioni per il funzionamento, si applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo. Il Segretariato eserciterà, inoltre, le funzioni assegnategli ai sensi del presente Protocollo.
ARTICOLO 15
1. L’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e l’Organo Sussidiario di Attuazione, istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione, avranno, rispettivamente, la funzione di Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e di Organo Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo. Le disposizioni della Convenzione relative alle funzioni dei due organi si applicheranno, come stabilito dalla Convenzione, mutatis mutandis al presente Protocollo. Le sessioni dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell’Organo Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo coincideranno con quelle dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell’Organo Sussidiario di Attuazione della Convenzione.
2. Le Parti della Convenzione che non siano Parti del presente Protocollo potranno partecipare in qualità di osservatori ai lavori di ogni sessione degli Organi Sussidiari. Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari del presente Protocollo le decisioni ai sensi del presente Protocollo saranno adottate esclusivamente per quelle Parti che siano parti del Protocollo.
3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni in relazioni a questioni di interesse per il presente Protocollo, ogni membro del Comitato Direttivo degli organi sussidiari che rappresenti una parte della Convenzione che, in quel momento, non sia parte del presente Protocollo è sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra di esse.
ARTICOLO 16
1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo considererà, prima possibile, la possibilità di applicare al presente Protocollo, e se del caso di modificare, il meccanismo consultivo multilaterale di cui all’articolo 13 della Convenzione alla luce di ogni pertinente decisione che potrà essere adottata dalla Conferenza delle Parti. Ogni meccanismo consultivo multilaterale che possa essere applicato al presente Protocollo lo sarà senza pregiudizio delle procedure e dei meccanismi di cui all’articolo 18.
ARTICOLO 17
1. La Conferenza delle Parti definirà i principi, le modalità, le norme e le linee guida pertinenti, in particolare per la verifica, la preparazione dei rapporti e la contabilità relativa al commercio dei diritti di emissione. Le Parti incluse nell’Allegato B potranno partecipare al commercio di diritti di emissione al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell’articolo 3. Ogni scambio di questo tipo sarà integrativo delle misure adottate a livello nazionale per adempiere agli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni previsti dal presente articolo.
ARTICOLO 18
1. Nella sua prima sessione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà procedure e meccanismi appropriati ed efficaci per determinare ed affrontare i casi di inadempimento delle disposizioni del presente Protocollo, determinando una lista indicativa delle conseguenze, che tengano conto della causa, del tipo, del grado e della frequenza dell’inadempienza.
2. Se le procedure ed i meccanismi, di cui al presente articolo, avranno conseguenze vincolanti per le Parti, saranno adottati per mezzo di un emendamento al presente Protocollo.
ARTICOLO 19
1. Le disposizioni dell’articolo 14 della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo.
ARTICOLO 20
1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.
2. Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento al presente Protocollo sarà comunicato alle parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione alla quale l’emendamento sarà proposto per l’adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni proposta di emendamento alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, a titolo informativo, al Depositario.
3. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di emendamento al presente Protocollo. Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l’emendamento sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L’emendamento adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l’accettazione.
4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti saranno depositati presso il Depositario. Ogni emendamento, adottato conformemente al paragrafo 3 supra, entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno tre quarti delle Parti del Presente Protocollo.
5. L’emendamento entrerà in vigore, per ogni altra Parte, il novantesimo giorno successivo alla data in cui la Parte avrà depositato, presso il Depositario, il suo strumento di accettazione del detto emendamento.
ARTICOLO 21
1. Gli allegati del presente Protocollo costituiscono parte integrante di esso e, salva disposizione contraria espressa, ogni riferimento al Protocollo costituirà, allo tempo stesso, un riferimento ai suoi allegati.
Gli allegati adottati successivamente all’entrata in vigore del presente Protocollo si limiteranno a liste, moduli e ad altri documenti descrittivi di carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.
2. Ogni Parte può proporre allegati al presente Protocollo o emendamenti agli allegati del presente Protocollo.
3. Gli allegati del presente Protocollo e gli emendamenti agli allegati del presente Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un annesso sarà comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione nella quale l’allegato o l’ emendamento sarà proposto per l’adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni
proposta di allegato o di emendamento ad un allegato alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, per conoscenza, al Depositario.
4. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di allegato o di emendamento ad un allegato . Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l’allegato o l’emendamento ad un allegato sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L’allegato o l’emendamento ad un allegato adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l’accettazione.
5. Ogni allegato o emendamento ad un allegato, diverso dagli Allegati A o B, che sia stato adottato a norma dei paragrafi 3 e 4, entrerà in vigore, per tutte le Parti del presente Protocollo, sei mesi dopo la data in cui il Depositario avrà comunicato loro l’adozione dell’allegato o dell’emendamento all’allegato, ad eccezione delle Parti che abbiano notificato per iscritto al Depositario, entro detto periodo, che non accettano l’allegato o l’emendamento all’allegato. L’annesso o l’emendamento ad un annesso entrerà in vigore, per le Parti che abbiano ritirato la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Depositario, del ritiro della notifica.
6. Se l’adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un emendamento al presente Protocollo, l’allegato o l’emendamento ad un allegato non entrerà in vigore fino al momento in cui l’emendamento al Protocollo non entrerà in vigore.
7. Gli emendamenti agli Allegati A e B del presente Protocollo saranno adottati ed entreranno in vigore in conformità alla procedura di cui all’articolo 20, a condizione che ogni emendamento all’Allegato B sia adottato solo con il consenso scritto della Parte interessata.
ARTICOLO 22
1. Ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 2 infra, ogni Parte disporrà di un voto.
2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nell’area di loro competenza, disporranno, per il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se uno dei loro Stati membri eserciterà il suo, e viceversa.
ARTICOLO 23
Il Segretariato Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il Depositario del presente Protocollo.
ARTICOLO 24
1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma e soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che sono Parti della Convenzione. Sarà aperto alla firma presso le Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999 e sarà disponibile per l’adesione a partire dal giorno successivo al giorno in cui cesserà di essere aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.
2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte del presente Protocollo, senza che nessuno dei suoi Stati membri lo sia, sarà vincolata a tutte le obbligazioni di cui al presente Protocollo. Nel caso una organizzazione abbia uno o più Stati membri che siano Parti del presente Protocollo, detta organizzazione ed i suoi Stati membri determineranno le rispettive responsabilità per l’adempimento delle loro obbligazioni assunte a norma del presente Protocollo. In tali casi, l’ organizzazione e gli Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Protocollo.
3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica indicheranno il loro livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Protocollo. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Depositario, che a sua volta informerà le Parti, di ogni sostanziale modifica nella portata della loro competenza.
ARTICOLO 25
1. Il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali Parti incluse nell’Allegato I le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano almeno il 55% delle emissioni totali al 1990 dell’Allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
2. Al fine del presente articolo, "il totale delle emissioni di biossido di carbonio al 1990 delle Parti incluse nell’Allegato I" si considera la quantità notificata dalle Parti incluse nell’Allegato I alla data in cui le stesse adottano il presente Protocollo o ad una data anteriore, nella loro prima comunicazione nazionale presentata a norma dell’articolo 12 della Convenzione.
3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca una volta che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, per l’entrata in vigore, siano state realizzate, il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
4. Al fine del presente articolo, ogni strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati Membri dell’organizzazione stessa.
ARTICOLO 26
1. Nessuna riserva potrà essere avanzata al presente Protocollo.
ARTICOLO 27
1. Trascorsi tre anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore per una Parte, detta Parte, in qualsiasi momento, può ritirarsi dal presente Protocollo attraverso una notifica scritta indirizzata al Depositario.
2. Tale ritiro avrà effetto dopo un anno dalla data in cui il Depositario ne abbia ricevuto notifica o ad ogni altra data, successiva, indicata nella detta notifica.
3. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata, contemporaneamente, ritirata dal presente Protocollo.
ARTICOLO 28
L’originale del presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretariato Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
REDATTO a Kyoto il giorno undici dicembre millenovecentonovantasette.
IN TESTIMONIANZA DEL QUALE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo alle date indicate.
ALLEGATO A
Gas ad effetto serra
Biossido di carbonio (CO2) Metano (CH4) Ossido di azoto (N2O) Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC) Esafluoro di zolfo (SF6) Settori/categorie delle fonti Energia Combustione di carburanti Settore energetico Industrie manifatturiere ed edili Trasporti Altri settori Altro Emissioni fuoriuscite da combustibili Combustibili solidi Petrolio e gas naturale Altro Processi industriali Prodotti minerali Industria chimica Metallurgia Altre produzioni Produzione di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo Consumo di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo Altro Uso di solventi e di altri prodotti
Agricoltura Fermentazione enterica Trattamento del letame Risicoltura Terreni agricoli Incendi controllati delle savane Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli Altro Rifiuti Discariche per rifiuti solidi Trattamento delle acque reflue Incenerimento dei rifiuti Altro
ALLEGATO B
Parte Quantificazione degli impegni di limitazione o di riduzione delle emissioni (percentuale delle emissioni dell’anno o del periodo di riferimento)
omissis
I Paesi indicati con l’asterico sono quelli in transizione verso un’economia di mercato
DECISIONI ADOTTATE DALLA CONFERENZA DELLE PARTI
(12^ sessione plenaria, 11 dicembre 1997)
Decisione 1/CP.3
Adozione del Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici
La Conferenza delle Parti,
Avendo esaminato nella sua prima sessione l’articolo 4, paragrafo 2(a) e (b), della Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici ed essendo giunta alla conclusione che i detti incisi non sono adeguati, Ricordando la sua decisione 1/CP.1, intitolata "Mandato di Berlino: esame
dell’adeguatezza dell’articolo 4, paragrafo 2 (a) e (b), proposte relative al Protocollo e decisioni che seguono", nella quale ha deciso di realizzare un piano che le permetta di adottare le misure adeguate per il periodo successivo all’anno 2000 attraverso l’adozione, nella sua terza sessione, di un protocollo o di un altro strumento giuridico, Ricordando inoltre che uno dei fini di detto piano era di rafforzare gli
impegni assunti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2(a) e (b), della Convenzione al fine che i paesi sviluppati Parti e le altre Parti incluse nell’Allegato I elaborino delle politiche e misure e fissino degli obiettivi quantificati di limitazione e riduzione secondo scadenze precise – ad esempio 2005, 2010 e 2020 – per le loro emissioni antropiche dalle fonti e l’assorbimento dai loro pozzi di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, Ricordando anche che, secondo il Mandato di Berlino, il piano non introdurrà nuovi impegni per le Parti che non sono incluse nell’Allegato I, ma riaffermerà gli impegni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e continuerà a promuovere la realizzazione di detti impegni al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, tenendo conto l’articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, 34 Prendendo nota dei rapporti del Gruppo Speciale del Mandato di Berlino sui lavori delle sue otto sessioni1, Avendo esaminato con interesse il rapporto presentato dal Presidente del Gruppo Speciale del Mandato di Berlino, Prendendo nota con soddisfazione del rapporto del Presidente del Comitato Plenario sui risultati dei lavori del Comitato, Riconoscendo la necessità di preparare la rapida entrata in vigore del Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, Cosciente del fatto che è auspicabile iniziare i lavori tempestivamente al fine di aprire la strada al successo della quarta sessione della Conferenza delle Parti, che si terrà a Buenos Aires (Argentina), 1. Decide di adottare il Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, in Allegato alla presente decisione; 2. Domanda al Segretariato Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di essere il Depositario del detto Protocollo e di aprirlo alla firma dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999, a New York; 3. Invita tutte le Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici a firmare il Protocollo il 16 marzo 1998 o il prima possibile dopo tale data, come pure di depositare, nel più breve tempo possibile, i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a seconda dei casi; 4. Invita inoltre gli Stati che non sono Parti della Convenzione a ratificarla o ad aderirvi senza ritardo, a seconda dei casi, al fine che possano divenire Parti del Protocollo; 5. Domanda al Presidente dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e al Presidente dell’Organo Sussidiario di Attuazione, tenuto conto del programma budgetario approvato per il biennio 1998–1999 e del corrispondente programma di lavoro del Segretariato2, di indicare al Segretariato le linee guida relative ai lavori preparatori necessari affinché la Conferenza delle Parti esamini, nella sua quarta sessione, le questioni che seguono e che i
corrispondenti impegni siano ripartiti tra i rispettivi organi sussidiari, come opportuno:
a) Determinazione delle modalità, delle norme e delle linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione della destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle Parti incluse nell’Allegato I della Convenzione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo; b) Definizione dei principi, delle modalità, delle norme e delle linee guida da applicare per la verifica, la preparazione dei rapporti e la contabilità relativa al commercio dei diritti di emissione, ai sensi dell’articolo 17 del Protocollo; c) Elaborazione delle linee guida che permettano alle Parti del Protocollo incluse nell’Allegato I della Convenzione di trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da essa, unità di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche da fonti o all’aumento dell’assorbimento antropico dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell’economia, ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo; d) Esame e, se necessario, adozione delle misure idonee per affrontare la situazione delle Parti incluse nell’Allegato B del Protocollo, per le quali i progetti individuali avrebbero un impatto proporzionale significativo sulle emissioni nel corso del periodo di adempimento; e) Analisi delle incidenze dell’articolo 12, paragrafo 10, del Protocollo; 6.
Invita il President
Organo Sussidiario di Attuazione a presentare a detti organi, nella loro ottava sessione, una proposta comune relativa ai lavori preparatori da intraprendere per permettere alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, di adempiere agli impegni previsti del presente Protocollo, alla prima sessione successiva alla sua entrata in vigore.
Decisione 2/CP.3
Questioni metodologiche relative al Protocollo di Kyoto
La Conferenza delle Parti, Ricordando le sue decisioni 4/CP.1 e 9/CP.2, Facendo sue le conclusioni pertinenti adottate dall’ Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico nella sua quarta sessione, 1. Riafferma che le Parti dovranno usare la versione rivista, nel 1996, delle Linee Guida per gli Inventari Nazionali dei Gas ad Effetto Serra, adottata dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico, per stimare e notificare le quantità di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal emesse dalle fonti antropiche e assorbite dai pozzi; 2. Afferma che le emissioni effettive di idrofluorocarburi, di perfluorocarburi, esafluoro di zolfo dovranno essere stimate quando i dati saranno disponibili e utilizzati per la notifica delle emissioni. Le Parti dovranno compiere ogni sforzo per determinare le fonti dei dati necessari; 3. Riafferma che i potenziali di riscaldamento atmosferico utilizzati dalle Parti debbono essere quelli indicati dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico nel suo Secondo Rapporto di Valutazione ("valori PRA stabiliti nel 1995 dal GIECC") e che si basano sugli effetti dei gas ad effetto serra su un arco temporale di 100 anni, tenuto conto delle incertezze inerenti alla stima dei potenziali di riscaldamento. Inoltre, a solo titolo informativo, le Parti potranno anche utilizzare altri archi temporali come previsto dal Secondo Rapporto di Valutazione; 4. Ricorda che in virtù della versione rivista, nel 1996, delle Linee Guida per gli Inventari Nazionali dei Gas ad Effetto Serra, adottata dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico, le emissioni calcolate sulla base del combustibile venduto a navi o aeronavi del trasporto internazionale non devono includersi nei totali nazionali, ma dovranno essere notificati separatamente; ed incita l’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico affinché esamini, in futuro, l’inserimento di dette emissioni negli inventari generali dei gas ad effetto serra delle Parti; 5. Decide che le emissioni risultanti dalle operazioni internazionali realizzate in conformità della Carta delle Nazioni Unite non saranno incluse nei totali nazionali, ma saranno notificate separatamente; le altre emissioni attribuibili ad operazioni multilaterali saranno incluse nei totali nazionali delle emissioni di una o più Parti coinvolte.
Decisione 3/CP.3
Applicazione dei paragrafi 8 e 9 dell’Articolo 4 della Convenzione
La Conferenza delle Parti,
Prendendo nota delle disposizioni dei paragrafi 8 e 9 dell’articolo 4 della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, Prendendo nota anche delle disposizioni dell’articolo 3 della Convenzione e del punto b) del paragrafo 1 del "Mandato di Berlino", 1. Richiede all’Organo Sussidiario di Attuazione di iniziare, nella sua ottava sessione, un processo volto ad identificare e determinare le misure necessarie per fronteggiare gli specifici bisogni dei paesi in via di sviluppo Parti indicati ai paragrafi 8 e 9 dell’articolo 4 della Convenzione, contro gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e/o l’impatto delle misure di risposta. Le questioni che si dovranno esaminare comprenderanno le misure relative al finanziamento, all’assicurazione ed al trasferimento di tecnologie; 2. Richiede inoltre all’Organo Sussidiario di Attuazione di informare la Conferenza delle Parti, nella sua quarta sessione, dei risultati di detto processo; 3. Invita la Conferenza delle Parti, nella sua quarta sessione, ad adottare una decisione sulle misure necessarie in base alle conclusioni e raccomandazioni di detto processo.
RAPPORTO DELLA CONFERENZA DELLE PARTI SUI LAVORI DELLA TERZA SESSIONE
Tavola: Totale delle emissioni di biossido di carbonio delle Parti incluse all’Allegato I nel 1990,
ai fini dell’articolo 25 del Protocollo di Kyotoa
Parte Emissioni (Gg) Percentuale
Australia 288 965 2,1
Austria 59 200 0,4
Belgio 113 405 0,8
Bulgaria 82 990 0,6
Canada 457 441 3,3
Danimarca 52 100 0,4
Estoia 37 797 0,3
Federazione Russa 2 388 720 17,4
Finlandia 53 900 0,4
Francia 366 536 2,7
Germania 1 012 443 7,4
Giappone 1 173 360 8,5
Grecia 82 100 0,6
Irlanda 30 719 0,2
Islanda 2 172 0,0
Italia 428 941 3,1
Lettonia 22 976 0,2
Liechtenstein 208 0,0
Lussemburgo 11 343 0,1
Monaco 71 0,0
Norvegia 35 533 0,3
Nuova Zelanda 25 530 0,2
Olanda 167 600 1,2
Polonia 414 930 3,0
Portogallo 42 148 0,3
Regno Unito di Gran Bretagna
e dell’Irlanda del Nord 584 078 4,3
Repubblica Ceca 169 514 1,2
Romania 171 103 1,2
Slovacchia 58 278 0,4
Spagna 260 654 1,9
Stati Uniti d’America 4 957 022 36,1
Svezia 61 256 0,4
Svizzera 43 600 0,3
Ungheria 71 673 0,5
Totale 13 728 306 100,0