NORMATIVA
Normativa nazionale - Circolari - Lavoro e Previdenza
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Circolare Ministero Lavoro e previdenza sociale 05.06.2007 n. 6105
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Assunzioni di lavoratori socialmente utili (LS.U.), di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, presso i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti - articolo 1, comma 1156, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
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Ministero Lavoro e previdenza sociale
1. Premessa. L'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che "in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera é esteso l'incentivo di cui all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine é integrato del predetto importo". Il testo della presente circolare é stato condiviso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - UPPA e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - IGOP. 2. Destinatari - Condizioni per procedere alle assunzioni. Destinatari della norma in oggetto sono i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni di LSU che svolgono le relative attività con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, individuati dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, già impegnati in attività socialmente utili presso i comuni medesimi. Dette assunzioni dovranno avvenire nel corso dell'anno 2007 e nel limite massimo complessivo di n. 2.450 unità. Per le assunzioni in questione é previsto l'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000 -- pari ad Euro 9.296,22 annui, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva - per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato (art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, richiamato dal comma 6 del medesimo art. 7). Premesso che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non risultano soggetti al patto di stabilità interno, si rappresenta che ai medesimi, per le assunzioni di cui alla presente circolare, si applica esclusivamente il limite di cui all'art. 1, comma 562, 1° periodo, della legge n. 296/2006. Detta norma dispone che "per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004". Per quanto riguarda l'armonizzazione di tale disposizione con la previsione dell'incentivo per ogni LSU assunto ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge n. 296/2006, si chiarisce che la spesa annua per ogni soggetto assunto andrà calcolata detraendo l'ammontare dell'incentivo sopradetto, pari ad Euro 9.296,22. Invero, la quota di spesa non coperta dall'incentivo a carico del Fondo per l'occupazione incide sulla spesa complessiva di personale ai fini del rispetto, da parte dei comuni, della disposizione di cui all'art. 1, comma 562, 1° periodo della legge n. 296/2006. Attesa l'evidente finalità della norma in oggetto - intesa a fronteggiare l'emergenza occupazionale anche mediante l'attribuzione di un incentivo a carico del Fondo per l'occupazione per la stabilizzazione degli LSU - per le assunzioni di cui alla presente circolare, si prescinde dalle cessazioni intervenute nell'anno 2006, vincolo previsto dal medesimo art. 1, comma 562, 2° periodo, della legge n. 296/2006. L'art. 1, comma 1156, lettera f), in esame richiede, altresì, che i comuni che intendano procedere ad assunzioni di LSU presentino vuoti nelle relative dotazioni organiche del personale. Le assunzioni di LSU, per effetto del medesimo comma 1156, lettera f), possono avvenire "relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 81", ovverosia nelle categorie A, B1 e B2, rispetto alle quali non é richiesto alcun titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. Conseguentemente, i comuni per assumere LSU dovranno presentare vuoti in organico nelle corrispondenti categorie. Pertanto, i requisiti richiesti ai comuni per l'accesso alle assunzioni previste dalla norma in esame sono i seguenti: 1) popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 2) vuoti nelle dotazioni organiche relativamente alle categorie A, B1 e B2; 3) ascrivibilità degli LSU da assumere alla categoria individuata dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000. 3. Modalità per il riconoscimento dell'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000. I comuni che, presentando i requisiti indicati nel precedente paragrafo 2, intendano procedere ad assunzioni di LSU dovranno presentare apposita domanda, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale, mediante raccomandata a.r., al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - Divisione III - via Fornovo n. 8 - 00192 Roma, che procederà alla relativa istruttoria, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, per quanto di competenza. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale. La domanda, sottoscritta dal sindaco, dovrà contenere necessariamente, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi, conformemente allo schema allegato alla presente circolare: a) apposita dichiarazione attestante che il comune ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni, predisposto dal Ministero dell'interno con l'ISTAT; b) numero di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che il comune intende assumere nelle qualifiche di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987 (categorie A, B1 e B2) entro il 31 dicembre 2007, con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato; c) apposita dichiarazione attestante che il comune presenta vacanze di posti nelle dotazioni organiche relativamente alle categorie A, B1 e B2, corrispondenti a quelli per le quali si intende procedere alle assunzioni di LSU; d) apposita dichiarazione che i soggetti da assumere rientrano, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare, nel bacino LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e che le assunzioni da effettuare sono a tempo pieno o parziale ed indeterminato; e) apposita dichiarazione che le previste assunzioni di LSU sono conformi ai limiti imposti dall'art. 1, comma 562, 1° periodo, della legge n. 296/2006, nei termini indicati nel precedente paragrafo 2; f) conto di Tesoreria istituito presso la Tesoreria centrale. Le domande dei comuni dovranno essere corredate dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/1997, nonché dalle necessarie delibere comunali recanti la determinazione di assumere LSU -- secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge n. 296/2006, così come specificate nella presente circolare -- subordinatamente al riconoscimento dell'incentivo da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le domande dovranno essere, altresì, corredate della determina relativa alla dotazione organica vigente. I comuni, nel rispetto del requisito delle vacanze in organico, dovranno procedere alle richieste di contributo, e successivamente alla stabilizzazione degli interessati, rispettando l'ordine di anzianità nelle attività socialmente utili. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione predisporrà apposita graduatoria in relazione alle domande presentate dai comuni. Al fine di agevolare lo svuotamento dei bacini regionali di LSU con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, incentivando la definizione dei processi di stabilizzazione degli LSU, si farà riferimento all'ambito regionale di appartenenza dei comuni richiedenti, nonché alla percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale. Pertanto, le n. 2.450 unità di assunzioni disponibili saranno ripartite secondo i seguenti criteri: 1) il 60% delle n. 2.450 unità sarà assegnato ai comuni che appartengono alle regioni, ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, nelle quali la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale, sia superiore al 50%. Nell'assegnazione dei posti per regione, si seguirà l'ordine decrescente della predetta percentuale. Eventuali posti residui saranno assegnati ai comuni che presentino i requisiti di cui al successivo punto 2); 2) il 30% delle n. 2.450 unità sarà assegnato ai comuni appartenenti alle regioni ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, nelle quali la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale, sia inferiore al 50%. Nell'assegnazione dei posti per regione, si seguirà l'ordine decrescente della predetta percentuale. Eventuali posti residui saranno assegnati ai comuni che presentino i requisiti di cui al successivo punto 3); 3) il restante 10% delle n. 2.450 unità sarà assegnato ai comuni appartenenti alle regioni non ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, seguendo l'ordine decrescente di percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale. Nel caso di domande per un numero di assunzioni superiore alla quota assegnata a ciascuno dei tre bacini individuati ai precedenti numeri 1), 2) e 3), i contributi verranno assegnati sulla base della maggiore anzianità anagrafica dei lavoratori socialmente utili da assumere, ferma restando l'assegnazione di almeno una unità a ciascun comune richiedente. Al fine di individuare -- per gli effetti di cui alle precedenti lettere 1), 2) e 3) -- la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale, si fa riferimento alle risultanze del monitoraggio degli LSU con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, che Italia Lavoro S.p.a. ha avviato per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a decorrere dall'anno 2002. Entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione provvederà a formare la graduatoria delle assunzioni autorizzate e ammesse al finanziamento mediante incentivo. La graduatoria sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria, i comuni procederanno alle assunzioni ammesse al finanziamento. Entro i successivi trenta giorni, i comuni medesimi dovranno trasmettere la documentazione relativa alle assunzioni (contratti di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato), al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione - Divisione III. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale. La mancata presentazione della documentazione nei termini sopraindicati comporta decadenza dalla presente procedura. A seguito della presentazione della documentazione relativa alle avvenute assunzioni e delle conseguenti cancellazioni dagli elenchi delle attività socialmente utili, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione provvederà all'erogazione dell'incentivo previsto per l'anno 2007. Per gli anni successivi, il Ministero provvederà all'erogazione dell'incentivo previa presentazione di apposita domanda dei comuni interessati, corredata da specifica dichiarazione che i lavoratori assunti in applicazione dell'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge n. 296/2006 e della presente circolare, risultino ancora nelle piante organiche dei comuni medesimi. La domanda dovrà essere inviata entro il 30 settembre di ciascun anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, via Fornovo, 8 - Roma. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale. 4. Incompatibilità tra l'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000, con altri benefici a carico del fondo per l'occupazione. Si sottolinea che l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000 dispone espressamente che la corresponsione del contributo in esame comporta la decadenza da ulteriori benefici previsti dal medesimo decreto legislativo a carico del Fondo per l'occupazione. Pertanto, é esclusa la corresponsione di ulteriori benefici previsti dal decreto legislativo n. 81/2000 e posti a carico del Fondo per l'occupazione. Resta, comunque, ferma la possibilità per i comuni in oggetto di beneficiare di eventuali altri incentivi previsti dalla vigente normativa, purché non a carico del Fondo per l'occupazione. Roma, 5 giugno 2007 Il direttore generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione Mancini Allegato (fonte: jesi.it - formato pdf) · pag. 54 · pag. 55
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