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NORMATIVA
Normativa nazionale - Circolari - Governo

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Circolare Ministero economia e finanze Dipartimento delle finanze Direzione federalismo n 3 df pubblicata il 18 maggio 2012
Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti.
 

Sommario
1. L’OGGETTO DELL’IMU
2. IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
3. I SOGGETTI PASSIVI
4. LA BASE IMPONIBILE
4.1 Fabbricati iscritti in catasto
4.2 Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D
4.3 Terreni
4.4 Aree fabbricabili
5. LE ALIQUOTE
6. L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE
6.1 Le disposizioni relative agli ex coniugi
6.2 Anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
6.3 La detrazione per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP
7. LE DISPOSIZIONI DELL’IMU PER IL SETTORE AGRICOLO
7.1 La definizione di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale
7.2 Le agevolazioni applicabili ai terreni agricoli
7.3 I fabbricati rurali
8. LE AGEVOLAZIONI E LE ESENZIONI
9. LA QUOTA DELL’IMU RISERVATA ALLO STATO
10. IL VERSAMENTO
10.1 Le modalità del versamento dell’IMU
10.2 Il versamento dell’IMU per l’anno 2012
10.3 Il versamento dell’IMU per l’anno 2012 per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
10.4 Il versamento dell’IMU per l’anno 2012 per i fabbricati rurali strumentali
10.5 Il versamento dell’IMU per l’anno 2012 per i fabbricati rurali non censiti
11. LA DICHIARAZIONE
12. L’INDEDUCIBILITÀ DELL’IMU
13. RAPPORTI TRA L’IMU E LE IMPOSTE SUI REDDITI
14. L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
15. L’INVIO DEI REGOLAMENTI E DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE


1. L’OGGETTO DELL’IMU
L’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale dall’anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili, mentre l’applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall’anno 2015.
L’IMU, a norma del comma 1 del citato art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 2011, sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati, per i cui rapporti con l’IMU si rinvia al paragrafo 13.
Si deve, innanzitutto, precisare che la locuzione “beni non locati” ricomprende sia i fabbricati sia i terreni; per cui, detti immobili rientrano nell’oggetto dell’imposta non solo nel caso in cui non risultino locati ma anche in quello in cui non siano affittati. Tale affermazione trova il suo fondamento nel necessario coordinamento che deve essere effettuato tra l’art. 8, comma 1, in commento ed il comma 9 del successivo art. 9, in cui si fa un generico riferimento agli immobili, senza distinguere tra fabbricati e terreni.
In merito al passaggio dall’ICI all’IMU, occorre attirare, preliminarmente, l’attenzione sulla circostanza che l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, nel delineare la disciplina del nuovo tributo, ha espressamente richiamato soltanto alcune delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ICI, che è data non solo dalle norme contenute nel decreto istitutivo dell’imposta comunale - D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - ma anche da quelle intervenute successivamente sul tributo, previste da altri provvedimenti legislativi.
Si deve rilevare, inoltre, che il comma 1 del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ritiene applicabili gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili; per cui, il vaglio di compatibilità deve essere effettuato esclusivamente con le norme del D. Lgs. n. 23 del 2011 e non con quelle del D. Lgs. n. 504 del 1992.
In tale contesto, si deve anche richiamare il comma 13 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il quale stabilisce, tra l’altro, che resta ferma la disposizione recata dall’art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23 del 2011, secondo la quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Va precisato che l’attuale formulazione dell’art. 14, comma 6, in commento è il frutto della modifica apportata dall’art. 4, comma 1, del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La precedente versione della norma prevedeva, invece, il richiamo anche all’art. 59 del D. Lgs. n. 446 del 1997, relativo alla potestà regolamentare in materia di ICI, disposizione che, quindi, non può trovare applicazione per l’IMU.
Va, comunque, ribadito che ai fini IMU il potere conferito dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, deve essere coordinato con la disciplina del nuovo tributo che pone dei limiti stringenti alla potestà regolamentare, soprattutto in considerazione della previsione della riserva della quota erariale di cui al comma 11 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.


2. IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
L’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, prevede che il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. In questa nuova accezione devono, quindi, essere ricondotti anche, ad esempio, i terreni incolti. Il richiamo effettuato dal citato art. 13, comma 2, all’art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, è inteso, infatti, al solo scopo di mantenere anche ai fini IMU le definizioni che risultavano già utilizzate ai fini ICI, e cioè:
a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Si deve precisare che concorre a completare tale definizione l’art. 36, comma 2, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale stabilisce che un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Occorre tenere presente che l’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, richiama l’agevolazione di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, e al contempo specifica i soggetti beneficiari della stessa. Pertanto, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola - per la cui definizione si rinvia al paragrafo 7.1 - sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali;
c) per terreno agricolo, infine, si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile.


3. I SOGGETTI PASSIVI
L’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che sono soggetti passivi:
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Si richiama l’attenzione sul comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, in base al quale, ai soli fini dell’IMU, l’ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione, la cui illustrazione è svolta al paragrafo 6.1;
b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto


4. LA BASE IMPONIBILE
L’art. 13, comma 3, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 504 del 1992, e dell’art. 13, commi 4 e 5 del D. L. n. 201 del 2011.
1 Tale disciplina si applica anche agli immobili da costruire o in corso di costruzione oggetto dei contratti di leasing stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99.
4.1 Fabbricati iscritti in catasto
Il comma 4 dello stesso art.13 prevede che per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
• 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
4.2 Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, l’art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 504 del 1992, stabilisce che fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che, per l’anno 2012, è stato emanato in data 5 aprile 2012.
Il citato art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 504 del 1992, stabilisce, inoltre, che, in caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
Tale norma è stata oggetto di numerosi contrasti interpretativi che sono stati risolti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 3160 del 9 febbraio 2011, hanno affermato il principio di diritto secondo cui “con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata” dal contribuente: “dal momento in cui fa la richiesta egli”, invece, “pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile”, “diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge”.
Pertanto, come affermano le SS.UU., “nonostante l’indubbia influenza del tenore testuale” della norma, il momento che segna il passaggio dal criterio di determinazione della base imponibile fondato sui valori contabili al criterio catastale è quello della richiesta di attribuzione della rendita mediante l’esperimento della procedura di cui al D. M. n. 701 del 1994.
4.3 Terreni
Il comma 5 dello stesso art. 13, stabilisce che il valore dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 %, ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 110. Il successivo comma 8-bis prevede un’ulteriore agevolazione che sarà esaminata nel paragrafo 7.2 dedicato ai soggetti in questione.
Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di calcolo, ma il moltiplicatore da considerare è pari a 135.
4.4 Aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili, l’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504 del 1992, dispone che la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo:
• alla zona territoriale di ubicazione;
• all’indice di edificabilità;
• alla destinazione d’uso consentita;
• agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
• ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In altre parole, ai fini della determinazione della base imponibile in materia di aree fabbricabili, occorre tener conto degli elementi individuati dalla norma citata a cui il contribuente deve attenersi per la quantificazione del valore dell’area.
Occorre ricordare che l’art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dispone che “I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente”. In sostanza, la norma ha il fine di fornire le garanzie procedimentali poste a tutela del contribuente assurte a principio generale dell’ordinamento tributario ad opera dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha stabilito in maniera generalizzata l’obbligo di informazione a carico del comune, ogni qual volta ci si trovi di fronte ad ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione a carico del soggetto interessato. In merito agli aspetti operativi, si ritiene che l’ente locale possa disciplinare autonomamente la procedura adottando lo schema più confacente alla propria organizzazione. Bisogna, comunque, tener presente che, in caso di mancata comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area, si applica l’art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000, il quale, a tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, prevede che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.
Il comma 6 dell’art. 5, del D. Lgs. n. 504 del 1992, richiamato dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, prevede, infine, che, in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 - fattispecie ora disciplinate dall’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in
deroga a quanto stabilito nell’art. 2 dello stesso D. Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.


5. LE ALIQUOTE
L’art. 13, comma 6, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
Occorre precisare che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.
Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.
Il legislatore, nel riconoscere la facoltà di manovrare le aliquote nel rispetto dei citati limiti, ha voluto salvaguardare al contempo la quota del gettito riservata allo Stato e un gettito al comune seppur minimo. Una conferma di tale finalità è rinvenibile proprio nel comma 9-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, che ha espressamente concesso ai comuni la facoltà di “ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita”.
Oltre alla previsione generale sopra esaminata che consente ai comuni di modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, l’art. 13, del D. L. n. 201 del 2011, prevede una serie di fattispecie per le quali, come si vedrà più dettagliatamente in seguito, è stabilita l’applicazione di un’aliquota agevolata che può essere, a scelta del comune, ulteriormente modificata. E’ il caso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali strumentali. Nell’ipotesi, invece, degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero degli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e degli immobili locati, il legislatore ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente l’aliquota.


6. L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE
Nel presupposto impositivo dell’IMU è ricompreso anche il possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Conseguentemente, l’art. 13, comma 14, lett. a), del D. L. n. 201 del 2011, ha abrogato l’art. 1 del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che aveva introdotto, per gli immobili in discorso, l’esenzione dall’ICI.
Rispetto a quanto previsto per l’ICI, la definizione di abitazione principale presenta dei profili di novità. Infatti, l’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che per “abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”. Dalla lettura della norma emerge, innanzitutto, che l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per questa previste; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.
Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.
La disposizione in questione consente di superare per l’IMU, in maniera inequivocabile, i contrasti interpretativi tra prassi e giurisprudenza sorti in materia di ICI2.
L’altro aspetto di novità consiste nel fatto che per abitazione principale si deve intendere l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In altri termini, il legislatore ha innanzitutto voluto collegare
2 Nella risoluzione n. 6 del 7 maggio 2002, l’Amministrazione finanziaria aveva interpretato la questione nel senso confermato dalla norma in commento, mentre, la Corte di Cassazione, facendo riferimento alle situazioni di fatto, nella sentenza n. 25902 del 29 ottobre 2008, ha sostenuto che il concetto di abitazione principale non risulta necessariamente connesso a quello di “unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio”, e, pertanto, aveva consentito di applicare le agevolazioni per l’abitazione principale alle unità immobiliari utilizzate concretamente come “abitazione principale” dell’immobile nel suo complesso.
benefici dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine, anche in questo caso, alle problematiche applicative che sulla questione hanno interessato l’ICI.
La disposizione in commento precisa, inoltre, che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti. Lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.
Se, ad esempio, nell’immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all’abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l’agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi. Nell’ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l’eventuale maggiorazione della detrazione.
Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.
Per quanto riguarda la definizione delle pertinenze dell’abitazione principale, l’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che “per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”. Sulla base del chiaro dettato normativo, possono intendersi quali pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:
• C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa;
• C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
• C/7: tettoie.
Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma.
Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.
Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.
Se, per esempio, possiede 3 pertinenze di cui una cantina accatastata come C/2 e due garages classificati come C/6, sarà lo stesso contribuente ad individuare fra questi ultimi la pertinenza da collegare all’abitazione principale. Se, però, la cantina risulta iscritta congiuntamente all’abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest’ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all’abitazione principale. Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all’aliquota ordinaria.
Bisogna anche tenere conto dell’evenienza in cui due pertinenze, di solito la soffitta e la cantina, siano accatastate unitamente all’unità ad uso abitativo. In tale caso, in base alle norme tecniche catastali, la rendita attribuita all’abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse. Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, per rendere operante la disposizione in esame, si ritiene che il contribuente possa usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7.
I comuni non possono intervenire con una disposizione regolamentare in ordine all’individuazione delle pertinenze e tale affermazione è avvalorata dall’abrogazione ad opera dell’art. 13, comma 14, lett. b), del D. L. n. 201 del 2011, della lett. d), comma 1, dell’art. 59 del D. Lgs. n. 446 del 1997, che consentiva agli enti locali, nell’esercizio della potestà regolamentare, di “considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto”.
Le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono, ovviamente, assoggettate all’aliquota ordinaria. In tal modo, il legislatore ha fornito chiarezza su un aspetto che nel passato ha causato diversi problemi applicativi garantendo un uniforme trattamento normativo su tutto il territorio nazionale.
In merito all’individuazione delle pertinenze, occorre precisare che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25127 del 30 novembre 2009, ha affermato che “ai sensi dell’art. 817 c.c., sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa” e, pertanto, ai fini dell’attribuzione della qualità di pertinenza occorre basarsi “sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, secondo la relativa definizione contenuta nell’art. 817 c.c. (Cass. 19161/2004)… In materia fiscale, attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell’asservimento pertinenziale, che grava sul contribuente (quando, come nella specie, ne derivi una tassazione attenuata) deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche estetiche, o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite”.3
L’art. 13, comma 7, del D. L. n. 201 del 2011, fissa direttamente l’aliquota da applicare all’abitazione principale e alle relative pertinenze allo 0,4%. I comuni possono, comunque, intervenire su detta aliquota aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali. Ciò significa che la misura dell’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze può essere elevata fino allo 0,6 % e può essere diminuita fino allo 0,2 %.
Si ritiene che, analogamente a quanto è stato precisato nel paragrafo 5, dedicato alle aliquote, al comune è riconosciuta la potestà di diversificare le aliquote all’interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.
Per gli immobili in questione, l’art. 13, comma 10, del D. L. 201 del 2011, riconosce una detrazione pari a € 200 per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.
In sede di conversione del D. L. n. 201 del 2011, è stato stabilito che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità
3 La “simulazione” di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell’art. 817 c.c., al fine di ottenere un risparmio fiscale va, dunque, inquadrato nella più ampia categoria dell’abuso di diritto (v. Cass. SS.UU. 30055/2008).
immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare € 400 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600.
Si deve precisare che il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento.
L’importo di tale ulteriore beneficio, costituendo una maggiorazione della detrazione, si calcola con le stesse regole di quest’ultima e, quindi, in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa.
A questo proposito, si deve chiarire che, in caso di nascita di un figlio, per computare un mese occorre che la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni. Ad esempio, se la nascita avviene il 15 marzo, allora, il mese di marzo deve essere computato nel calcolo della maggiorazione. Se, invece, il figlio nasce, ad esempio, il 17 marzo, non si potrà tenere conto di tale mese.
Se si prende in considerazione il caso del compimento del 26° anno di età, per potere computare il mese nel calcolo della maggiorazione occorre che l’evento si verifichi dal 15° giorno in poi. Per cui se il figlio compie i 26 anni il 14 marzo, allora la maggiorazione non spetterà per quel mese e per il calcolo della stessa si potranno prendere in considerazione esclusivamente i mesi di gennaio e di febbraio, periodo durante il quale si è protratto il requisito richiesto dalla norma.
Nell’ipotesi in cui, invece, l’evento si verifichi il 15 marzo, allora la maggiorazione spetterà anche per il mese in questione.
Si ritiene che la detrazione e la maggiorazione devono essere, altresì, rapportate ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dalla norma e, come illustrato negli esempi appena riportati, il mese durante il quale il possesso dei requisiti in parola si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Tra le condizioni per godere della maggiorazione non è ricompreso quella del “figlio fiscalmente a carico”, in quanto non vi è un’espressa disposizione normativa al riguardo e i comuni non possono neppure introdurla attraverso l’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997.
Sempre in merito al calcolo della maggiorazione in questione si possono esemplificare anche altri casi pratici concernenti aspetti diversi:
• coniugi proprietari ciascuno al 50% dell’abitazione principale in cui risiedono anagraficamente e dimorano anche i due figli di entrambi, di età non superiore a 26 anni: a ciascun coniuge spetta la maggiorazione di 50 euro;
• proprietario al 25% dell’abitazione principale in cui risiede anagraficamente e dimora abitualmente insieme alla moglie, non proprietaria, e al figlio di entrambi di età non superiore a 26 anni: al proprietario spetta la maggiorazione di 50 euro, a prescindere dal fatto che il proprietario sia tale solo al 25%;
• proprietario al 100% dell’abitazione principale, in cui è residente anagraficamente e dimora anche abitualmente il figlio della convivente: la maggiorazione non spetta;
• conviventi proprietari al 50% dell’abitazione principale, in cui è residente anagraficamente e dimora abitualmente anche il figlio della convivente di età non superiore a 26 anni: la maggiorazione di 50 euro spetta, ovviamente, solo alla madre proprietaria dell’immobile;
• proprietario al 100% dell’abitazione principale in cui sono residenti anagraficamente e dimorano abitualmente anche la convivente e due figli di cui, però, solo uno di entrambi i soggetti menzionati e l’altro della sola convivente: in questo caso la maggiorazione di 50 euro spetta al proprietario, limitatamente al figlio di entrambi, purché di età non superiore a 26 anni;
• conviventi proprietari al 50% dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente anche due figli di età non superiore a 26 anni di cui, però, solo uno di entrambi i soggetti menzionati e l’altro della sola convivente: in questo caso ad entrambi i comproprietari spetta la maggiorazione di euro 25 ciascuno per il figlio di entrambi, mentre alla convivente spetta anche la maggiorazione di 50 euro per il proprio figlio, per un importo complessivo di euro 75;
• proprietaria al 100% dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente anche la figlia di anni 23 e la figlia di quest’ultima: in tale fattispecie, alla proprietaria spetta la sola maggiorazione di 50 euro per la figlia di età inferiore ai 26 anni;
• proprietaria al 75% dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente anche la figlia di anni 23, proprietaria al 25% della stessa abitazione e la figlia di quest’ultima di 2 anni: in tale ipotesi, ad entrambe le proprietarie spetta la maggiorazione di 50 euro, ciascuna per la propria figlia;
• proprietario al 100% dell’abitazione principale in cui sono residenti anagraficamente e dimorano abitualmente anche la convivente e tre figli di età non superiore a 26 anni di cui,
però, solo uno di entrambi i soggetti menzionati e gli altri due rispettivamente dei singoli soggetti: in tale ipotesi il proprietario ha diritto a due maggiorazioni di 50 euro di cui una per il figlio di entrambi ed una per il proprio figlio, per un importo complessivo di 100 euro;
• proprietario al 75% dell’abitazione principale in cui sono residenti anagraficamente e dimorano abitualmente anche la convivente proprietaria al 25% della stessa abitazione principale e tre figli di età non superiore a 26 anni di cui, però, solo uno di entrambi i soggetti menzionati e gli altri due rispettivamente dei singoli soggetti: in tale ipotesi ad entrambi i proprietari spettano due maggiorazioni di cui però una di 50 euro per il proprio figlio e una di 25 euro per il figlio di entrambi, per un importo complessivo di euro 75 per ciascuno;
• proprietaria al 50% dell’abitazione principale in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente anche il figlio di 38 anni, proprietario al 50% della stessa abitazione principale, la moglie di quest’ultimo e il figlio di entrambi di 4 anni: in questo caso, è ovvio che alla proprietaria non spetta alcuna maggiorazione essendo il figlio di età superiore ai 26 anni; mentre a quest’ultimo spetta la maggiorazione di 50 euro per il proprio figlio.
I comuni non possono variare l’importo della maggiorazione prevista per i figli.
La norma prevede, invece, che i comuni possono aumentare l’importo della detrazione di € 200, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando, ovviamente, i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.
Nel solo caso in cui il comune abbia disposto l’aumento della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, il comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, prevede che lo stesso ente non possa fissare un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
6.1 Le disposizioni relative agli ex coniugi
Il comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, stabilisce che ai soli fini dell’applicazione dell’IMU “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
Tale norma introduce una novità nel panorama dell’IMU, poiché prevedendo che l’assegnazione della ex casa coniugale fa sorgere in ogni caso un diritto di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della stessa, ne riconosce la soggettività passiva in via esclusiva. E’, quindi, solo all’ex coniuge, in quanto soggetto passivo, che spettano le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, concernenti l’aliquota ridotta, la detrazione e la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni, in relazione alle quali si dovranno seguire le regole generali.
La disposizione ha innovato il precedente regime stabilito dall’art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D. L. n. 201 del 2011, in base al quale le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze trovavano applicazione anche nei confronti delle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1992, in virtù del quale il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultava assegnatario della casa coniugale, poteva considerare detta unità immobiliare come abitazione principale, purché non fosse titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove era ubicata la casa coniugale.
Dalla lettura delle norme appena riportate emerge inequivocabilmente che la disposizione contenuta nel comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, essendo intervenuta successivamente a quella disposta dall’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, e regolando in maniera diversa la soggettività passiva della fattispecie in commento, ha reso incompatibile la disposizione di cui all’art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D. L. n. 201 del 2011, che, dunque, ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, risulta tacitamente abrogata.
Il nuovo assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n 16 del 2012, il quale deve, quindi, assolvere ai relativi obblighi tributari.
In particolare, si precisa che l’IMU deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell’aliquota ridotta stabilita per l’abitazione principale sia dell’intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il riconoscimento da parte del legislatore della titolarità del diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario dell’immobile destinato ad ex casa coniugale, comporta che sul relativo importo non viene computata la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.
6.2 Anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
Il citato art. 13, comma 10, stabilisce, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, che “i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”.
La norma prevede che i comuni, nell’ambito della propria potestà regolamentare, possono estendere alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto per l’abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli.
Per quanto riguarda l’estensione delle agevolazioni previste per gli anziani e i disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, occorre sottolineare che nulla è cambiato rispetto all’ICI, poiché continua ad essere attribuita al comune la facoltà di considerare abitazione principale l’immobile posseduto da tali soggetti.
Si deve precisare che nelle fattispecie previste dalla norma sopra riportata - anziani, disabili, nonché i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato - la maggiorazione di 50 euro prevista per i figli di età non superiore a 26 anni, si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’immobile oggetto della disposizione di favore, in virtù del chiaro disposto del comma 10 dell’art. 13 del D. L. 201 del 2011, che fa riferimento all’“unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.
Il riconoscimento da parte del legislatore della possibilità per i comuni “di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare” posseduta da anziani e disabili e dai cittadini italiani residenti all’estero, comporta che, nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, sull’imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, poiché quest’ultima norma esclude espressamente dall’anzidetta quota l’abitazione principale e le relative pertinenze.
Si ritiene che, alla luce delle modifiche appena illustrate, introdotte nel comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, abbia perso di significato, relativamente alle fattispecie in esame, la disposizione presente nel comma 11, secondo cui “le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”. Infatti, detta norma appariva in linea con la precedente formulazione della disposizione contenuta nel comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, la quale stabiliva solo, senza fare riferimento all’abitazione principale, che i comuni potessero prevedere l’applicazione dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione agli immobili posseduti dagli anziani e dai disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Verificandosi tale ipotesi, la detrazione e l’aliquota ridotta non avrebbero, comunque, avuto effetto ai fini della determinazione della quota di imposta riservata allo Stato, sulla base di quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.
Le modifiche intervenute ad opera dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, hanno privato di significato quest’ultima disposizione, poiché l’attuale comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, prevede che possa essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale quella posseduta dagli anziani, dai disabili e dai cittadini italiani residenti all’estero.
Occorre, infine, sottolineare che non viene più riproposta per l’IMU la possibilità di assimilare ad abitazione principale l’immobile dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale stabilendo il grado di parentela, con conseguente applicazione dello stesso regime agevolativo previsto per l’abitazione principale, di cui all’art. 59, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 446 del 1997, ormai abrogata.
Del tutto privo di significato appare il richiamo effettuato nell’ultima parte del comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ai “soggetti di cui all’articolo 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, poiché la fattispecie rientra in quella che è stata espressamente disciplinata dalla norma introdotta dall’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, illustrata in questo paragrafo.
6.3 La detrazione per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP
L’art. 13, comma 10 prevede, altresì, che la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari individuate dall’art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, vale a dire:
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
• gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).
Occorre precisare che la disposizione in materia di detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616.
E’ appena il caso di accennare che tutti i soggetti sopra richiamati possono beneficiare della sola detrazione e non dell’aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.
Tuttavia, si sottolinea che il comma 9, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento.
A proposito delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, l’art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011, prevede che per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato e il comma 17 dello stesso art. 13.


7. LE DISPOSIZIONI DELL’IMU PER IL SETTORE AGRICOLO
Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’IMU sperimentale nei confronti dei soggetti che operano in agricoltura, è necessario effettuare le seguenti precisazioni.
7.1 La definizione di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale
Per la definizione di coltivatore diretto occorre evidenziare che il codice civile inquadra tale figura nella categoria dei piccoli imprenditori di cui all’art. 2083, senza darne una definizione chiara e generale, ad eccezione del riferimento operato dall’art. 1647 al soggetto che coltiva il fondo “col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia”. Inoltre, dalle leggi speciali4 emergono diverse definizioni di carattere settoriale dalle quali
4 Le norme di carattere speciale che richiamano la nozione di coltivatore diretto possono essere individuate nelle seguenti:
possono, comunque, evincersi degli elementi comuni ai fini di una nozione onnicomprensiva e, precisamente, il fatto che il soggetto si dedichi direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
Per quanto riguarda, invece, la definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nella previdenza agricola, le norme sull’IMU rinviano all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, il quale individua tale soggetto in colui che dedica alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro
Lo stesso art. 1 al comma 3, stabilisce che la qualifica di IAP possa essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• “nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari” (lettera a);
• art. 6 della legge 3 maggio 1982, n. 203, secondo il quale “ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole”;
• art. 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il quale prevede che “agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”;
• art. 2 della legge 9 gennaio 196, n. 9 a norma del quale “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”;
• art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, in base al quale sono coltivatori diretti “coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”.
5Il comma 1 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, precisa, inoltre, che dal reddito globale di lavoro sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%.
• “nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale” (lettera c).
Ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di IAP è necessaria, però, l’ulteriore condizione rinvenibile nello stesso art. 1, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 99 del 2004, in base al quale “l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l’art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142”.
Il riconoscimento della qualifica di IAP alla società avviene, pertanto, solo nel caso in cui: lo statuto della società preveda l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, ricorrano i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004 ed i soggetti di cui al predetto comma 3 siano iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura.
Detto inquadramento logico-sistematico della materia ha come conseguenza quella per cui non è più possibile limitare la nozione di IAP alle sole persone fisiche, conclusione avvalorata dalla circostanza che l’art. 59 non è più richiamato dall’art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 2011. L’art. 59, infatti, al comma 1, lett. a), prevedeva che i comuni potessero stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, “riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare”.
7.2 Le agevolazioni applicabili ai terreni agricoli
Si è già anticipato che l’art. 13, comma 5, del D. L. n. 201 del 2011, prevede un moltiplicatore ridotto, pari a 110, diverso da quello ordinario, pari a 135, “per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola”. Si deve ritenere che la locuzione “nonchè per quelli non coltivati” assume, nel contesto della disposizione in commento, la finalità di rendere applicabile il moltiplicatore di 110 anche nel caso in cui il terreno deve essere lasciato a riposo - ed è quindi non coltivato - in applicazione delle tecniche agricole (cosiddetto set aside).
Le stesse considerazioni, per uniformità di disciplina, valgono ai fini del riconoscimento dell’agevolazione disposta dal comma 8-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, di seguito illustrata.
Per quanto riguarda le agevolazioni previste dalla disciplina dell’IMU per i coltivatori diretti e gli IAP, iscritti nella previdenza agricola, si devono ricordare le disposizioni contenute nell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, che:
• al comma 2, richiama l’agevolazione di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, ed al contempo specifica i soggetti beneficiari della stessa. In base a tali disposizioni non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Si deve, inoltre, precisare che nell’ipotesi in cui il terreno posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari. Tale assunto si ricava dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (si veda fra tutte la sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010), la quale ha statuito che “ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell'area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti”;
• al comma 8-bis, stabilisce che i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
Si deve argomentare che, nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. Si deve, altresì, precisare che trattandosi di agevolazioni che hanno natura soggettiva devono applicarsi per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.
Da quanto argomentato è possibile dedurre che se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell’immobile.
Nell’ipotesi, invece, in cui i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l’agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l’agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così come laddove il comproprietario che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero l’agevolazione in questione.
A coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l’IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione del tributo.
L’agevolazione in questione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota di imposta riservata allo Stato.
Le agevolazioni fin qui descritte non possono ritenersi applicabili nell’ipotesi in cui il terreno viene concesso in affitto, perché si perde il requisito richiesto dalla norma secondo cui il terreno deve essere posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dallo IAP, iscritto nella previdenza agricola. Le uniche ipotesi in cui tale regola non opera sono quelle previste per i terreni incolti, già illustrata, e quella in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Detta conclusione discende dall’applicazione dell’art. 9 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il quale stabilisce che “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche…”.
Vale, infine, la pena di accennare all’esenzione di cui alla lett. h) dell’art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, applicabile all’IMU, concernente i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di cui si tratterà in prosieguo nella parte relativa alle agevolazioni ed alle esenzioni.
7.3 I fabbricati rurali
I fabbricati rurali sia ad uso abitativo sia strumentali all’esercizio dell’attività agricola rientrano nel campo di applicazione dell’IMU. Infatti, l’art. 13, comma 14, lett. d), del D.L. n. 201 del 2011, ha abrogato il comma 1-bis dell'art. 23 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che escludeva dall’imposizione ai fini ICI i fabbricati per i quali ricorrevano i requisiti della ruralità di cui all’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Da tale abrogazione e dalla circostanza che l’IMU si applica alla generalità degli immobili, deriva che i fabbricati in questione non possono essere sottratti al regime impositivo del nuovo tributo. La diversa destinazione degli stessi, ad uso abitativo o strumentale, assume rilevanza ai soli fini dell’individuazione delle aliquote applicabili.
Dalle considerazioni appena esposte consegue che:
• i fabbricati rurali ad uso abitativo, purchè non strumentali ai sensi del comma 3-bis del menzionato art. 9, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie. Per cui, qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le relative agevolazioni; diversamente l’IMU si calcolerà sulla base dell’aliquota di cui all’art. 13, comma 6, del D. L. n. 201 del 2011;
• i fabbricati rurali strumentali che l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011, individua in quelli elencati nell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, sono assoggettati ad imposta con aliquota ridotta allo 0,2 %, che i comuni possono diminuire ulteriormente fino allo 0,1 %. Sono, tuttavia, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/6789. Ai fini dell’esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale ad uso strumentale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano. Una norma particolare è stata dettata per le province autonome di Trento e di Bolzano che, in realtà, ribadisce le facoltà loro riconosciute dalle norme statutarie. Dette province, infatti, con propria legge, oltre che prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all’IMU nel rispetto del limite delle aliquote definite dall’art. 13, comma 8, del d. L. n. 201 del 2011, hanno anche la possibilità di consentire agli enti locali di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni, come espressamente prevede l’art. 80, comma 1-bis del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Si ricorda che l’art. 9, comma 3-bis del D. L. n. 557 del 1993, stabilisce che “ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso”.
A completamento della disciplina applicabile a tali fattispecie, bisogna richiamare l’art. 13, comma 14-bis, del D. L. n. 201 del 2011, il quale demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
La circostanza che il legislatore ha previsto l’emanazione di un apposito decreto per definire le modalità di inserimento del requisito di ruralità negli atti catastali, porta conseguentemente ad affermare che la classificazione dell’immobile nella categoria catastale D/10 - che individua esclusivamente i “fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”, nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite – non è condizione unica per il riconoscimento dell’agevolazione in esame, poiché rientrano nell’agevolazione anche le fattispecie presenti nell’art. 9, comma 3-bis, del D. L. n. 557 del 1993, che non rientrano necessariamente in D/10.
In merito ai fabbricati rurali strumentali, va precisato che, ancorché l’art. 7, comma 2-bis del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, avesse stabilito che agli stessi dovesse essere attribuita la categoria D/10, l’abrogazione della citata norma fa venir meno la necessità dell’accatastamento in detta categoria dei fabbricati rurali strumentali che non possiedono i requisiti previsti per la stessa categoria.
Ciò avvalora ulteriormente la tesi che l’IMU colpisce i fabbricati rurali strumentali ricompresi anche nell’elenco di cui all’art. 9, comma 3-bis del D. L. n. 557 del 1993, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza, poiché, come risulta, ad esempio, nel caso di cui alla lett. f) dell’art. 9, comma 3-bis, tra gli immobili strumentali in argomento sono ricompresi anche quelli a destinazione abitativa che comunque non possono rientrare nella categoria D/10 e quelli classati, ad esempio, nelle categorie C/1, C/2, C/6 etc., in ottemperanza alle vigenti norme catastali.
Si può, quindi, affermare che, anche nel caso in cui detti immobili siano accatastati in una delle categorie dei gruppi ordinari e non in D/10, si può certamente riconoscerne la strumentalità e conseguentemente l’applicazione del regime di favore ai fini IMU.
Ad ulteriore conferma di tale tesi, si può richiamare anche l’art. 13, comma 14, lett. d-bis), del D. L. n. 201 del 2011, che ha abrogato i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 7 del D.L. n. 70 del 2011, i quali recavano disposizioni in materia di accatastamento dei fabbricati rurali ad uso abitativo e dei fabbricati strumentali all’attività agricola e delineavano la procedura per accatastare i fabbricati in questione nelle categorie A/6 e D/10, al verificarsi dei requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del D.L. n. 557 del 1993.
Le norme appena indicate trovavano fondamento esclusivamente nel fatto che gli immobili in questione godevano del particolare regime di favore ai fini ICI solo se accatastati nelle predette categorie
6.Il comma 14-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, ha, comunque, fatto salvi gli effetti delle domande di variazione presentate ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili anche dopo la scadenza dei termini originariamente fissati, purché presentate entro il 30 giugno 2012, come previsto dall’art. 29, comma 8, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
Si deve anche ricordare che, per quanto riguarda i fabbricati rurali abitativi, la riferibilità alla rendita precedentemente attribuita è sancita nel comma 14-bis, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in base al quale rimane fermo il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
Per completezza di analisi, occorre far presente che le norme inserite in sede di conversione del D. L. n. 201 del 2011, dettano un particolare regime anche in relazione ai fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e che devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano. Infatti, il comma 14-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 287, devono essere dichiarati nel catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con la procedura DOCFA di cui al D. M. 19 aprile 1994, n. 701.
6 Si ricorda che, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (ex multis sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009), in tema di ICI, solo l'immobile che risulti iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza del riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 9 del D. L. n. 557 del 1993, non era soggetto all'ICI. Qualora, invece, l'immobile fosse iscritto in una diversa categoria catastale, doveva essere onere del contribuente impugnare l'atto di classamento per ottenere l’esenzione dall’imposta, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI.
7 La disposizione prevede che “A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo”.


8. LE AGEVOLAZIONI E LE ESENZIONI
Si deve preliminarmente affermare che il legislatore, nel definire la disciplina dell’IMU, ha tracciato compiutamente il quadro normativo di riferimento applicabile alla nuova imposta, delineato e circoscritto in maniera espressa dalle disposizioni recate dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, dall’art. 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e del D. L. n. 16 del 2012, richiamando specificatamente solo alcune delle agevolazioni già previste per l’ICI.
In tal modo emerge chiaramente che le agevolazioni stabilite in materia di ICI non sono più applicabili all’IMU, a meno che non siano state espressamente richiamate dalle disposizioni di agevolazione appena citate.
Tale orientamento restrittivo e rigoroso perseguito dal legislatore è coerente con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 288 del 12 gennaio 2012, ha precisato che “le agevolazioni in materia tributaria non possono implicare un’interpretazione analogica o estensiva, onde farvi comprendere ipotesi non espressamente previste…” .
Nel delineare il quadro normativo relativo alle agevolazioni occorre, quindi, effettuare una disamina del complesso delle norme applicabili al nuovo tributo:
• il comma 3, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50 %:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”. Il comma 5-ter, dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, ha abrogato il comma 5 dell’art. 2 del D. L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il quale prevedeva, per gli immobili in argomento, un’agevolazione nella determinazione della base imponibile ai fini ICI;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. La norma prevede che l’inagibilità o l’inabitabilità sia accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base
imponibile, è riconosciuta ai comuni la possibilità di disciplinare nel proprio regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
• il comma 9, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, o nel caso di immobili locati. Occorre ricordare che nell’ambito degli immobili locati rientra anche la fattispecie relativa agli immobili affittati;
• il comma 9-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ha espressamente previsto una specifica agevolazione per i cosiddetti “beni merce”. Detta disposizione stabilisce che i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.
Si ribadisce che le ulteriori agevolazioni lasciate alla potestà regolamentare dei comuni possono essere disposte esclusivamente attraverso la riduzione delle aliquote nei limiti previsti dal legislatore per ciascuna fattispecie esaminata negli appositi paragrafi della presente circolare.
In merito alle esenzioni, si ricorda che l’art. 13, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che restano ferme le disposizioni dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, il quale al comma 8 prevede che sono esenti dall’IMU “gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.
In questa elencazione, che sostanzialmente riporta quella di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 504 del 1992, non sono più ricomprese le camere di commercio, che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, non godono più dell’esenzione per esse precedentemente prevista in ambito ICI.
Occorre, poi, richiamare la disposizione contenuta nell’art. 31, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alla quale l’esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all’art. 7, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 504 del 1992, “si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione”.
Il secondo periodo del richiamato art. 9, comma 8, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che “Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992”. Nel dettaglio, in base a tale disposizione, sono esenti dall’IMU:
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. In merito a tali terreni, l’art. 4, comma 5-bis del D. L. n. 16 del 2012, stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l’esenzione in esame sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni. Pertanto, fino all’emanazione di detto decreto, l’esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, concernente “Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all’art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 - Serie generale, n. 53. La validità di tale circolare è stata confermata dalla Risoluzione n. 5/DPF del 17 settembre 2003, nella quale è stato affermato, anche sulla base dal parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 6944 del 28 agosto 2003, che l’elenco dei comuni allegato alla deliberazione del CIPE n. 13 del 1° febbraio 2001, non ha alcun effetto ai fini dell’individuazione delle zone svantaggiate nell’ambito delle quali riconoscere l’esenzione in questione, data la diversa finalità sottesa a quest’ultimo elenco. Si precisa, inoltre, che l’elenco dei comuni di cui alla Circolare n. 9 del 1993 ed i criteri per l’applicazione dell’esenzione in questione sono diversi da quelli previsti
per l’applicazione dell’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, illustrata nel paragrafo 7.3;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
La lettera in commento è stata oggetto di recenti modifiche da parte dell’art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012, che, oltre a prevedere che l’esenzione opera esclusivamente nel caso in cui le attività siano svolte “con modalità non commerciali”, ha, altresì, precisato che “qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 2868. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013”.
Il comma 3 dell’art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012, stabilisce inoltre, che nel caso “in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione”. Per la disciplina delle modalità e delle procedure
8 I commi dell’art. 2 del D. L. n. 262 del 2006 richiamati dalla disposizione in commento prevedono rispettivamente:
“41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall’ articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.
“42. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41.”
“44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.”
concernenti l’applicazione di detta disposizione la norma rinvia ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Viene, infine, abrogato il comma 2-bis dell’art. 7 del D. L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale prevedeva che l’esenzione dall’ICI nel caso di specie si applicasse solo qualora l’attività svolta negli immobili oggetto di esenzione fosse di natura non esclusivamente commerciale.
Dall’elencazione riportata si evince che per l’IMU non è stata riproposta la previsione contenuta nell’art. 7, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 504 del 1992, che concedeva l’esenzione ai “fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette”.
In materia di esenzioni si ricorda quella di cui al comma 8 dell’art. 9, del D. Lgs. n. 23 del 2011, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D. L. n. 557 del 1993, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT e rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/6789 , già illustrata al paragrafo 7.3.
Come già precisato, la norma stabilisce che le “province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni”.
Si deve anche fare un accenno all’esenzione di cui all’art. 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, relativo alle “Esenzioni in materia di tributi locali”, in virtù del quale “i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti”. Tale disposizione è applicabile anche all’IMU in virtù del richiamo generale ai tributi locali contenuto nella norma. Tuttavia, occorre precisare che l’esenzione non può operare nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato di cui all’art. 13, comma 11, del D. L. n. 201 del 2011, poiché l’art. 21 in commento si riferisce espressamente “ai tributi di pertinenza degli enti locali”. Ad ulteriore fondamento di tale conclusione, si ricorda anche che il comma 11 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, precisa che le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
Le stesse considerazioni devono essere effettuate con riferimento alle seguenti agevolazioni previste dal:
• comma 86, dell’art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo il quale “i comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi”;
• comma 5 dell’art. 4 del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, in base al quale “i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza”.
Per quanto riguarda l’aspetto temporale dell’applicabilità delle esenzioni fin qui esposte, si ritiene che il beneficio spetti per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalle relative norme.
Relativamente al sisma che ha colpito L’Aquila ed altri comuni abruzzesi, l’art. 4, comma 5-octies, del D. L. n. 16 del 2012, ha introdotto all’art. 6 del D. L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il comma 1-bis, in base al quale “i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi”.


9. LA QUOTA DELL’IMU RISERVATA ALLO STATO
L’art. 13, comma 11 del D.L. n. 201 del 201, stabilisce che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, pari, come sopra ricordato, allo 0,76%. La quota di imposta risultante è versata dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.
Non appare superfluo, in questa sede, riassumere le seguenti fattispecie, in parte già illustrate in precedenza, per le quali non è dovuta la quota IMU riservata allo Stato:
• immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, (art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011);
• unità immobiliari che, per effetto di disposizioni regolamentari, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate, (art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011);
• immobili posseduti dai comuni nel loro territorio (art. 13, comma 11, del D. L. n. 201 del 2011);
• casa coniugale assegnata all’ex coniuge, (art. 4, comma 12-quinquies, del D. L. n. 16 del 2012).
Si ricorda, invece, che nel caso in cui il comune disponga la riduzione o l’esenzione per l’IMU, nei confronti delle ONLUS, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 460 del 1997, detta agevolazione non opera sulla quota di imposta riservata allo Stato, di cui all’art. 13, comma 11, del D. L. n. 201 del 2011, poiché l’art. 21 in commento si riferisce espressamente “ai tributi di pertinenza degli enti locali”.
Le stesse considerazioni devono essere effettuate con riferimento alle agevolazioni, già illustrate, previste dal comma 86, dell’art. 1 della legge n. 549 del 1995 e dal comma 5 dell’art. 4 del D. Lgs. n. 207 del 2001.
Il comma 11 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, precisa, altresì, che le detrazioni previste dallo stesso art. 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
Occorre richiamare quanto affermato con riguardo alle riduzioni dell’IMU previste per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, e cioè che queste si applicano anche ai fini della determinazione della quota di imposta riservata allo Stato.
Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi alla quota erariale si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU che si esamineranno successivamente.
Le attività di accertamento e riscossione della quota erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.


10. IL VERSAMENTO
In merito al versamento del tributo l’art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 23 del 2011, stabilisce, in via generale, che l’IMU “è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria”.
Relativamente alla tempistica degli adempimenti a carico del contribuente, il successivo comma 3 dell’art. 9, prevede che i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. La disposizione prevede, altresì, che resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
10.1 Le modalità del versamento dell’IMU
L’art. 13, comma 12, del D. L. n. 201 del 2011, prevede che il pagamento dell’IMU, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, è effettuato secondo le disposizioni dell’art. 17, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, vale a dire a mezzo del modello di versamento unitario (F 24) con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
A tal fine, con il Provvedimento del 12 aprile 2012, Prot. n. 2012/53906, l’Agenzia delle entrate ha provveduto all’”Approvazione delle modifiche ai modelli di versamento “F24” e “F24 Accise”, per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni” e, in pari data, con il Provvedimento n. 2012/53909 sono state approvate le “Modalità di versamento dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
Inoltre, con la risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, l’Agenzia delle entrate ha provveduto all’“Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili”.
Solo a decorrere dal 1º dicembre 2012, l’art. 13, comma 12, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che il versamento dell’IMU potrà essere effettuato tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, del D. Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili e che dovrà essere approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 2011.
Si deve ricordare che il comma 12-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, prevede l’applicazione all’IMU delle disposizioni recate dall’art. 37, comma 55, del D. L. n. 223 del 2006, e dall’art. 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pertanto, sulla base:
• dell’art. 37, comma 55, del D. L. n. 223 del 2006, l’IMU può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del D. Lgs. n. 241 del 1997;
• dell’art. 1, comma 104, della legge n. 296 del 2006, nelle dichiarazioni dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’importo dell’IMU dovuta per l’anno precedente.
Occorre accennare al fatto che, come precisato dall’Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, in caso di “ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta” in ragione della quota spettante al comune e allo Stato.
Si rammenta che il comma 166 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, applicabile anche all’IMU, ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 23 del 2011, prevede che “il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”. Sulla base della
formulazione della norma è agevole affermare che, tenendo conto dell’intento del legislatore, l’arrotondamento per difetto va effettuato anche nel caso in cui la frazione sia uguale a 49 centesimi, in linea, peraltro, con il meccanismo stabilito per i tributi erariali. Il versamento tramite F-24 comporta che le disposizioni della norma in esame devono essere coordinate con le specifiche tecniche che regolano il funzionamento del mezzo di pagamento in discorso.
Pertanto, poichè a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F-24 utilizzato, allo scopo di salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell’automazione dei vari tributi, nel pieno rispetto delle modalità previste dal Capo III del D. Lgs. n. 241 del 1997, concernente la disciplina dei versamenti unitari.
Si ricorda, infine, che il successivo comma 168 della legge n. 296 del 2006, prevede che “gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002”, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che “l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro”. Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta.
Per quanto riguarda i versamenti dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si fa presente che non sono più applicabili le disposizioni di cui all’art. 1, comma 4-bis, del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, in base al quale era prevista per tali soggetti la possibilità di versare l’ICI in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.
Detti soggetti dovranno, pertanto, versare l’IMU seguendo le disposizioni generali illustrate nella presente circolare, ferme restando le modalità di versamento già utilizzate per l’ICI, vale a dire il vaglia postale internazionale ordinario, il vaglia postale internazionale di versamento in c/c e il bonifico bancario.
Il versamento dell’imposta deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati sul territorio di più comuni, e deve essere disposto in euro, per un importo pari all’imposta dovuta.
Si ricorda, infine, che il contribuente può scegliere di utilizzare l’eventuale credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2012 per pagare l’IMU dovuta per l’anno 2012, mediante compensazione nel modello F-24.
Come precisato nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2012, “per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente deve compilare e presentare alla
banca o all’ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero”.
10.2 Il versamento dell’IMU per l’anno 2012
Per l’anno 2012, il comma 12-bis, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce un particolare meccanismo di versamento dell’IMU, che trova il suo fondamento nell’incertezza dell’aliquota da applicare determinata delle seguenti disposizioni. I comuni, infatti, per l’anno 2012, devono iscrivere, ai sensi dello stesso comma 12-bis, nel bilancio di previsione l’entrata da IMU, in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it.
La stessa norma prevede, inoltre, che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012.
I comuni, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, lett. e), del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
Pertanto, anche nel caso in cui i comuni abbiano deliberato le aliquote e le detrazioni dell’IMU prima della scadenza del termine di pagamento della prima rata del 18 giugno (il 16 giugno cade di sabato), queste non possono essere comunque considerate definitive e tale evenienza non consente ai contribuenti di usufruire della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e cioè quella di provvedere al versamento in unica soluzione dell’imposta. Infatti, non solo le aliquote e le detrazioni eventualmente deliberate dai comuni possono essere rideliberate dagli stessi enti entro il 30 settembre 2012, ma anche quelle stabilite dalla legge possono essere modificate successivamente con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare l’ammontare complessivo del gettito previsto per il 2012.
Alla luce di tali disposizioni, il pagamento, per l’anno 2012 dell’IMU, in generale, salvo le eccezioni che saranno di seguito esplicitate, è effettuato relativamente a:
• la prima rata entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
• la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
Si evidenzia che la modalità di calcolo appena illustrata deve essere seguita anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati e il codice tributo da utilizzare per il versamento con F-24 per queste fattispecie è esclusivamente il “3918” – denominato: “IMU- imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”, in quanto non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato.
Si richiama l’attenzione sul comma 12-bis in esame laddove prevede che il pagamento della prima rata dell’IMU è effettuato “senza applicazione di sanzioni ed interessi”, nel quale si ritiene che possano ricondursi anche le ipotesi disciplinate dall’art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, relative alla tutela dell’affidamento e della buona fede, nel caso in cui le novità recate dai criteri di calcolo e di versamento dell’IMU, per l’anno 2012, abbiano comportato errori del contribuente determinati da “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
Ovviamente, al di fuori di detti casi, il mancato pagamento delle rate dell’imposta determina l’applicazione delle disposizioni in tema di sanzioni amministrative tributarie che sono esaminate al paragrafo 14.
Ai fini di una migliore comprensione del calcolo dell’imposta, si riportano i seguenti esempi:
1. Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100 % per l’intero anno da un solo proprietario:
Rendita catastale dell’abitazione = € 750
Rendita catastale rivalutata del 5 % = € 787,50
Moltiplicatore = 160
Aliquota di base = 0,76 %
€ 787,50 x 160 = € 126.000 (base imponibile)
€ 126.000 x 0,76 % = € 957,60 (IMU annua)
La quota di IMU riservata allo Stato si ottiene applicando alla base imponibile l’aliquota di base pari allo 0,76 % e calcolando la metà dell’importo ottenuto:
€ 126.000 x 0,76 % = € 957,60 / 2 = € 478,80 (IMU annua riservata allo Stato).
La quota di IMU spettante al comune è pari alla differenza tra l’IMU annua e l’IMU riservata allo Stato.
Il pagamento avviene in 2 rate: il 50 % entro il 18 giugno e il saldo entro il 17 dicembre
1^ Rata entro il 18 giugno
Quota riservata allo Stato € 478,80 x 50% = € 239,40 con arrotondamento € 239,00
(codice tributo per F-24: 3919)
Quota spettante al comune € 478,80 - € 239,40 = € 239,40 con arrotondamento € 239,00
(codice tributo per F-24: 3918)
IMU totale da pagare entro il 18 giugno € 478,00
Saldo entro il 17 dicembre. L’importo del saldo è uguale a quello della prima rata se le aliquote non subiscono modificazioni. In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l’IMU dovuta per l’intero anno e a saldo dovrà versare la differenza tra l’imposta ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l’imposta già versata.
Se, ad esempio, il comune, a settembre, delibera un’aliquota pari a 0,86%, l’IMU da versare a saldo entro il 17 dicembre sarà così determinata:
€ 126.000 (base imponibile) x 0,86% = € 1.083,60 (imposta annua)
€ 478,80 (IMU annua riservata allo Stato) – € 239,00 (IMU riservata allo Stato versata in acconto a giugno) = € 239,80 con arrotondamento € 240 (IMU riservata allo Stato da versare a saldo)
9 Lo stesso risultato si ottiene applicando alla rendita catastale il coefficiente pari a 168 (1,05 x 160) che comprende la rivalutazione della rendita del 5 %.
€ 1.083,60 (imposta annua) - € 478,80 (IMU annua riservata allo Stato) = € 604,80 (IMU annua comunale) € 604,80 (IMU annua comunale) - € 239,00 (IMU comunale versata in acconto a giugno) = € 365,80 con arrotondamento € 366 (IMU comunale da versare a saldo)
2^ Rata entro il 17 dicembre
Quota riservata allo Stato € 240
(codice tributo per F-24: 3919)
Quota spettante al comune € 366
codice tributo per F-24: 3918)
IMU totale da pagare entro il 17 dicembre € 606
2. Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100 % dal 1° aprile 2012 da un solo proprietario:
Rendita catastale dell’abitazione = € 750
Rendita catastale rivalutata del 5 % = € 787,50
Moltiplicatore = 160
Aliquota di base = 0,76 %
€ 787,50 x 160 = € 126.000 (base imponibile)
€ 126.000 x 0,76 % = € 957,60 (IMU annua)
€ 957,60/12 = € 79,8 x 9 = € 718,20 (IMU dovuta per 9 mesi)
La quota di IMU riservata allo Stato si ottiene applicando alla base imponibile l’aliquota di base pari allo 0,76 % e calcolando la metà dell’importo ottenuto rapportato all’intero periodo di possesso:
€ 126.000 x 0,76 % = € 957,60 / 2 = € 478,80 (IMU annua riservata allo Stato)
€ 478,80 / 12 = € 39,90 x 9 = € 359,10 (IMU riservata allo Stato per 9 mesi)
La quota di IMU spettante al comune è pari alla differenza tra l’IMU dovuta per 9 mesi e l’IMU riservata allo Stato:
€ 718,20 (IMU dovuta per 9 mesi) - € 359,10 (IMU riservata allo Stato per 9 mesi) = € 359,10
Il pagamento avviene in 2 rate: il 50 % entro il 18 giugno e il saldo entro il 17 dicembre
1^ Rata entro il 18 giugno
Quota riservata allo Stato € 359,10 x 50% = € 179,55 con arrotondamento € 180 (codice tributo per F-24: 3919)
Quota spettante al comune € 359,10 x 50% = € 179,55 con arrotondamento € 180 (codice tributo per F-24: 3918)
IMU totale da pagare entro il 18 giugno € 360
Saldo entro il 17 dicembre. L’importo del saldo è uguale a quello della prima rata se le aliquote non subiscono modificazioni. In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l’IMU dovuta per l’intero periodo di possesso nel corso dell’anno e a saldo dovrà versare la differenza tra l’IMU ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l’importo della rata versata a giugno.
10.3 Il versamento dell’IMU per l’anno 2012 per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
L’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata, a scelta del contribuente, in tre rate di cui:
• la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre (il 16 settembre cade di domenica);
• la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
In alternativa, l’IMU può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Naturalmente, il versamento in tre rate non può essere effettuato per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati.
Si ritiene, inoltre, applicabile alle prime due rate del versamento relativo all’IMU dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, la stessa disposizione stabilita per il pagamento dell’imposta previsto, in generale, per l’anno 2012 ed innanzi illustrata, in base alla quale il pagamento della prima rata dell’IMU è effettuato senza applicazione di sanzioni ed interessi. Tale conclusione risulta avvalorata anche dalla considerazione che le novità recate dai nuovi criteri di calcolo dell’IMU per l’anno 2012, potrebbero consentire l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 10, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000, il quale prevede che “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”.
Ovviamente, al di fuori di detti casi, il mancato pagamento delle rate dell’imposta determina l’applicazione delle disposizioni in tema di sanzioni amministrative tributarie che sono esaminate al paragrafo 14.
Il contribuente può tenere conto delle agevolazioni per l’abitazione principale deliberate dal comune. Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, quando il comune abbia esercitato la facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, disponendo “l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta”.
Si ricorda, tuttavia, che il comune potrebbe modificare le disposizioni regolamentari già emanate, entro il 30 settembre 2012, determinando, quindi, il ripristino della pretesa tributaria. In tale ipotesi, il contribuente, entro il 17 dicembre, deve versare l’importo complessivo dell’imposta.
Ai fini di una migliore comprensione del calcolo dell’imposta, si riportano i seguenti esempi:
1. Abitazione principale + pertinenza posseduta al 100 % per l’intero anno da un solo proprietario con 2 figli di età non superiore a 26 anni dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nello stesso immobile:
Rendita catastale dell’abitazione = € 750
Rendita catastale rivalutata del 5 % = € 787,50
Moltiplicatore = 160
Aliquota di base relativa all’abitazione principale e alle sue pertinenze = 0,4 %
Detrazione per abitazione principale = € 200
Maggiorazione per figli = € 50 x 2 (figli) = € 100
€ 787,50 x 160 = € 126.000 (base imponibile) € 126.000 x 0,4 % = € 504 (IMU annua lorda)
Rendita catastale della pertinenza (C/2 oppure C/6 oppure C/7) = € 60
Rendita catastale rivalutata del 5 % = € 63 € 63 x 160 = € 10.080 (base imponibile) € 10.080 x 0,4% = € 40,32 (IMU annua lorda)
Si attira l’attenzione sulla circostanza che il versamento dell’importo relativo alle pertinenze dell’abitazione principale deve essere effettuato unitamente all’importo dovuto per l’abitazione principale utilizzando lo stesso codice tributo 3912.
a) Ipotesi del pagamento in 3 rate: un terzo entro il 18 giugno, un terzo entro il 17 settembre e il saldo entro il 17 dicembre.
1^ Rata entro il 18 giugno
IMU abitazione principale € 504 x 33,3 % = € 167,83 + IMU pertinenza € 40,32 x 33,3 % = € 13,43 = IMU lorda € 181,26 – Detrazione € 200 x 33,3 % = € 66,6 – Maggiorazione € 100 x 33,3 % = € 33,3 = IMU netta da pagare entro il 18 giugno € 81,36 con arrotondamento € 81,00 (codice tributo per F-24: 3912)
Il contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 66,6 + € 33,3 = € 99,9 con arrotondamento € 100.
2^ Rata entro il 17 settembre
IMU netta da pagare = € 81,36 con arrotondamento € 81,00 (codice tributo per F-24: 3912)
Il contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 66,6 + € 33,3 = € 99,9 con arrotondamento € 100.
Saldo entro il 17 dicembre. Se le aliquote non subiscono modificazioni il saldo è pari alla differenza tra l’IMU totale dovuta e la somma delle prime due rate già versate.
In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l’IMU dovuta per l’intero anno e a saldo dovrà versare la differenza tra l’imposta ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l’imposta già versata.
Se, ad esempio, il comune, a settembre, delibera un’aliquota pari a 0,5%, l’IMU da versare a saldo entro il 17 dicembre sarà così determinata:
€ 126.000 (base imponibile abitazione) x 0,5% = € 630 (imposta annua lorda abitazione)
€ 10.080 (base imponibile pertinenza) x 0,5% = € 50,4 (imposta annua lorda pertinenza)
3^ Rata entro il 17 dicembre
IMU annua abitazione principale € 630 + IMU annua pertinenza € 50,4 = IMU lorda € 680,4 – Detrazione annua € 200 – Maggiorazione € 100 = IMU ricalcolata in base alla nuova aliquota € 380,4 – IMU pagata in acconto = € 81+ € 81 = € 162 = IMU netta da pagare entro il 17 dicembre € 218,40 con arrotondamento € 218 (codice tributo per F-24: 3912)
Il contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 200 + € 100 = € 300 – 200 (detrazione utilizzata in acconto) = € 100.
b) Ipotesi alternativa del pagamento in 2 rate: il 50 % entro il 18 giugno e il saldo entro il 17 dicembre.
1^ Rata entro il 18 giugno
IMU abitazione principale € 504 x 50% = € 252 + IMU pertinenza € 40,32 x 50 % = € 20,16 = IMU lorda € 272,16 – Detrazione € 200 x 50 % = € 100 – Maggiorazione € 100 x 50 % = € 50 = IMU netta da pagare entro il 18 giugno € 122,16 con arrotondamento € 122,00 (codice tributo per F-24: 3912)
Il contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 100 + € 50 = € 150
Saldo entro il 17 dicembre
L’importo del saldo è uguale a quello della prima rata se le aliquote non subiscono modificazioni. In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l’IMU dovuta per l’intero anno e a saldo dovrà versare la differenza tra l’imposta ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l’imposta già versata.
Se, ad esempio, il comune a settembre delibera un’aliquota pari a 0,5%, l’IMU da versare a saldo entro il 17 dicembre, sarà così determinata:
€ 126.000 (base imponibile abitazione) x 0,5% = € 630 (imposta annua lorda abitazione)
€ 10.080 (base imponibile pertinenza) x 0,5% = € 50,4 (imposta annua lorda pertinenza)
2^ Rata entro il 17 dicembre
IMU abitazione principale € 630 + IMU pertinenza € 50,4 = IMU lorda € 680,40 – Detrazione € 200 – Maggiorazione € 100 = IMU ricalcolata in base alla nuova aliquota € 380,4 – IMU pagata in acconto € 122 = IMU netta da pagare entro il 17 dicembre € 258,40 con arrotondamento € 258 (codice tributo per F-24: 3912)
Il contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 200 + € 100 = € 300 – 150 (detrazione utilizzata in acconto) = € 150.
2. Abitazione principale + pertinenza posseduta per tutto l’anno al 50 % da 2 proprietari con 1 figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nello stesso immobile.
Rendita catastale dell’abitazione = € 750
Rendita catastale rivalutata del 5 % = € 787,50 Moltiplicatore = 160
Aliquota di base relativa all’abitazione principale e alle sue pertinenze = 0,4 %
Detrazione per abitazione principale = € 200 x 50% = € 100 per ciascun proprietario
Maggiorazione per figli = € 50 x 50 % = € 25 per ciascun proprietario
€ 787,50 x 160 = € 126.000 (base imponibile)
€ 126.000 x 0,4 % = € 504 (IMU annua lorda totale)
€ 504 x 50 % (percentuale di possesso) = € 252 (IMU annua lorda per ciascun proprietario)
Rendita catastale della pertinenza (C/2 oppure C/6 oppure C/7) = € 60
Rendita catastale rivalutata del 5 % = € 63
€ 63 x 160 = € 10.080 (base imponibile) € 10.080 x 0,4% = € 40,32 (IMU annua lorda totale)
€ 40,32 x 50 % (% di possesso) = € 20,16 (IMU annua lorda per ciascun proprietario)
a) Ipotesi del pagamento in 3 rate: un terzo entro il 18 giugno, un terzo entro il 17 settembre e il saldo entro il 17 dicembre.
1^ Rata entro il 18 giugno
IMU abitazione principale € 252 x 33,3 % = € 83,92 + IMU pertinenza € 20,16 x 33,3 % = € 6,71 = IMU lorda € 90,63 - Detrazione € 100 x 33,3 % = € 33,3 - Maggiorazione € 25 x 33,3 % = € 8,33 = IMU netta da pagare entro il 18 giugno € 49
(codice tributo per F-24: 3912) 2^ Rata entro il 17 settembre IMU netta da pagare = € 49
(codice tributo per F-24: 3912) Saldo entro il 17 dicembre. Se le aliquote non subiscono modificazioni il saldo è pari alla differenza tra l’IMU totale dovuta e la somma delle prime due rate già versate. In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l’IMU dovuta per l’intero anno e a saldo dovrà versare la differenza tra l’imposta ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l’imposta già versata.
b) Ipotesi alternativa del pagamento in 2 rate: il 50 % entro il 18 giugno e il saldo entro il 17 dicembre
1^ Rata entro il 18 giugno per ciascun proprietario
IMU abitazione principale € 252 x 50% = € 126 + IMU pertinenza € 20,16 x 50 % = € 10,08 = IMU lorda € 136,08 – Detrazione € 100 x 50 % = € 50 – Maggiorazione € 25 x 50 % = € 12,50 = IMU netta da pagare entro il 18 giugno € 73,58 con arrotondamento € 74,00 (codice tributo per F-24: 3912)
Saldo entro il 17 dicembre. L’importo del saldo è uguale a quello della prima rata se le aliquote non subiscono modificazioni. In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l’IMU dovuta per l’intero anno e a saldo dovrà versare la differenza tra l’imposta ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l’imposta già versata.
3. Abitazione principale posseduta al 100% per 2 mesi (gennaio e febbraio) da un solo proprietario con 1 figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nello stesso immobile:
Rendita catastale dell’abitazione = € 750
Rendita catastale rivalutata del 5 % = € 787,50
Moltiplicatore = 160
Aliquota di base relativa all’abitazione principale e alle sue pertinenze = 0,4 %
Detrazione per abitazione principale = € 200 /12 = € 16,67 x 2 = 33,34 (detrazione spettante per 2 mesi)
Maggiorazione per 1 figlio = € 50 /12 = € 4,17 x 2 = € 8,34 (maggiorazione spettante per 2 mesi)
€ 787,50 x 160 = € 126.000 (base imponibile)
€ 126.000 x 0,4 % = € 504 (IMU annua lorda)
€ 504 / 12 = € 42 x 2 = € 84 (IMU lorda dovuta per due mesi)
Il pagamento avviene entro il 18 giugno: IMU abitazione principale € 84 - Detrazione € 33,34 - Maggiorazione € 8,34 = IMU netta € 42,34 con arrotondamento € 42,00 (codice tributo per F-24:3912)
L’IMU risulta così totalmente assolta. Tuttavia, a dicembre occorre verificare se l’aliquota è stata modificata, perché in tal caso il contribuente potrebbe essere tenuto a versare un conguaglio.
Il contribuente può, ovviamente, pagare l’imposta dovuta utilizzando i criteri previsti per l’anno 2012, sopra illustrati.
4. Abitazione principale + pertinenza posseduta al 100 % dal 1° aprile 2012 da un solo proprietario con 2 figli di età non superiore a 26 anni dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nello stesso immobile:
Rendita catastale dell’abitazione = € 750
Rendita catastale rivalutata del 5 % = € 787,50
Moltiplicatore = 160
Aliquota di base relativa all’abitazione principale e alle sue pertinenze = 0,4 %
Detrazione per abitazione principale = € 200
Detrazione spettante per 9 mesi = € 200 / 12 = 16,67 x 9 = € 150,03
Maggiorazione per figli = € 50 x 2 (figli) = € 100
Maggiorazione spettante per 9 mesi = € 100 / 12 = € 8,33 x 9 = € 75
Base imponibile = € 787,50 x 160 = € 126.000
IMU annua lorda = € 126.000 x 0,4 % = € 504
IMU dovuta per 9 mesi = € 504 / 12 = € 42 x 9 = € 378
Rendita catastale della pertinenza (C/2 oppure C/6 oppure C/7) = € 60
Rendita catastale rivalutata del 5 % = € 63
Base imponibile = € 63 x 160 = € 10.080
IMU annua lorda = € 10.080 x 0,4% = € 40,32
IMU dovuta per 9 mesi = € 40,32 / 12 = € 3,36 x 9 = € 30,24
a) Ipotesi del pagamento in 3 rate: un terzo entro il 18 giugno, un terzo entro il 17 settembre e il saldo entro il 17 dicembre.
1^ Rata entro il 18 giugno
IMU abitazione principale € 378 x 33,3 % = € 125,87 + IMU pertinenza € 30,24 x 33,3 % = € 10,07 = IMU lorda € 135,94 – Detrazione € 150,03 x 33,3 % = € 49,96 – Maggiorazione € 75 x 33,3 % = € 24,98 = IMU netta da pagare entro il 18 giugno € 61,02 con arrotondamento € 61 (codice tributo per F-24: 3912)
2^ Rata entro il 17 settembre
IMU netta da pagare = € 61,02 con arrotondamento € 61 (codice tributo per F-24: 3912)
Saldo entro il 17 dicembre. Se le aliquote non subiscono modificazioni il saldo è pari alla differenza tra l’IMU totale dovuta e la somma delle prime due rate già versate.
In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l’IMU dovuta per l’intero periodo di possesso e a saldo dovrà versare la differenza tra l’IMU ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l’importo delle rate versate a giugno e a settembre.
b) Ipotesi alternativa del pagamento in 2 rate: il 50 % entro il 18 giugno e il saldo entro il 17 dicembre
1^ Rata entro il 18 giugno
IMU abitazione principale € 378 x 50% = € 189 + IMU pertinenza € 30,24 x 50 % = € 15,12 =
IMU lorda € 204,12 – Detrazione € 150,03 x 50 % = € 75,02 – Maggiorazione € 75 x 50 % = € 37,50 = IMU netta da pagare entro il 18 giugno € 91,6 con arrotondamento € 92 (codice tributo per F-24: 3912)
Saldo entro il 17 dicembre
L’importo del saldo è uguale a quello della prima rata se le aliquote non subiscono modificazioni. In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l’IMU dovuta per l’intero periodo di possesso e a saldo dovrà versare la differenza tra l’IMU ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l’importo della rata versata a giugno.
10.4 Il versamento dell’IMU per l’anno 2012 per i fabbricati rurali strumentali
Per i fabbricati rurali strumentali, il comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 prevede che per l’anno 2012:
• la prima rata è versata, entro il 18 giugno, nella misura del 30% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base;
• la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, entro il 17 dicembre.
Ai fini di una migliore comprensione del calcolo dell’imposta, si riportano i seguenti esempi:
1. Fabbricato rurale strumentale iscritto nella categoria catastale D/1 posseduto al 100 % per l’intero anno da un solo proprietario:
Rendita catastale € 1.400
Rendita catastale rivalutata del 5 % = € 1.470
Moltiplicatore = 60
Aliquota di base = 0,2%
€ 1.470 x 60 = € 88.200 (base imponibile)
€ 88.200 x 0,2 % = € 176,40 (IMU annua)
Il pagamento avviene in 2 rate: il 30 % entro il 18 giugno e il saldo entro il 17 dicembre
1^ Rata entro il 18 giugno
€ 176,40 x 30 % = € 52,92 con arrotondamento € 53,00 (codice tributo per F-24: 3913)
Saldo entro il 17 dicembre. L’importo del saldo è uguale al 70% dell’importo totale dovuto se le aliquote non subiscono modificazioni. In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l’IMU dovuta per l’intero anno e a saldo dovrà versare la differenza tra l’imposta ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l’imposta già versata.
2. Fabbricato rurale strumentale iscritto nella categoria catastale D/1 posseduto al 100 % dal 10 aprile 2012 da un solo proprietario:
Rendita catastale € 1.400
Rendita catastale rivalutata del 5 % = € 1.470
Moltiplicatore = 60
Aliquota di base = 0,2%
€ 1.470 x 60 = € 88.200 (base imponibile)
€ 88.200 x 0,2 % = € 176,40 (IMU annua)
€ 176,40 / 12 = € 14,70 x 9 = € 132,30 (IMU dovuta per 9 mesi)
Il pagamento avviene in 2 rate: il 30 % entro il 18 giugno e il saldo entro il 17 dicembre
1^ Rata entro il 18 giugno
€ 132,30 x 30 % = € 39,69 con arrotondamento € 40,00 (codice tributo per F-24: 3913)
Saldo entro il 17 dicembre. L’importo del saldo è uguale al 70% dell’importo totale dovuto se le aliquote non subiscono modificazioni. In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l’IMU dovuta per l’intero anno e a saldo dovrà versare la differenza tra l’imposta ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l’imposta già versata.
10.5 Il versamento dell’IMU per l’anno 2012 per i fabbricati rurali non censiti
Per l’anno 2012, il comma 8 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, prevede che il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter dello stesso art. 13, vale a dire i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D. M. 2 gennaio 1998, n. 28, è effettuato in un’unica soluzione entro il 17 dicembre.
Tale modalità di pagamento è dovuta esclusivamente alla circostanza che il citato comma 14-ter stabilisce che i fabbricati in questione devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal D. M. n. 701 del 1994.
Inoltre, anche per questa fattispecie è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta relativa a detti fabbricati, alla modifica dell’aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’economia e delle finanze rispettivamente per “i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni”.
Il complesso delle disposizioni appena riportate conduce ad affermare che i nuovi termini di pagamento previsti dal comma 8 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per i fabbricati non censiti rendono di fatto inoperante la disposizione contenuta nel successivo comma 14-quater, che prevede il pagamento dell’IMU sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.
La circostanza, infine, che la norma contenuta nel comma 14-ter abbia ad oggetto, indistintamente, tutti i fabbricati non ancora censiti nel catasto edilizio, induce a ritenere che il pagamento in un’unica soluzione entro il 17 dicembre 2012 dell’IMU per i fabbricati non censiti riguardi non solo quelli a uso strumentale ma anche quelli ad uso abitativo.


11. LA DICHIARAZIONE
L’art. 13, comma 12-ter del D. L. n. 201 del 2011, prevede che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 2011. Quest’ultima disposizione rinvia ad uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l’approvazione dei modelli di dichiarazione.
Il comma 12-ter in commento stabilisce, altresì, che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La norma precisa che, con il citato decreto, saranno anche disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Sono, inoltre, fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, è previsto che la dichiarazione deve essere presentata entro il 1° ottobre 2012, poiché il 30 settembre 2012 cade di domenica. Ovviamente occorre, in ogni caso, garantire al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione. Pertanto, se l’obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 31 agosto il contribuente potrà presentare la dichiarazione IMU entro il 29 novembre 2012.
Si deve anche precisare che la dichiarazione IMU per i fabbricati rurali non censiti in catasto, di cui al comma 14-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del 30 novembre 2012, termine ultimo previsto dalla stessa norma ed entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di detti immobili nel catasto edilizio.
La lettura coordinata del complesso delle disposizioni in materia di dichiarazione IMU porta a concludere che è stato estremamente ridotto il nucleo delle ipotesi in cui è richiesta la presentazione della dichiarazione e al contempo consente di fare salvi i principi su cui si basava la dichiarazione ICI.
Si ricorda che le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione ICI, approvato con il decreto ministeriale del 23 aprile 2008, avevano, nell’ottica della semplificazione, già esteso l’esclusione dell’obbligo dichiarativo oltre i casi espressamente
previsti dal comma 53 dell’art. 37 del D. L. n. 223 del 2006. Quest’ultima disposizione stabiliva l’esclusione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione nelle sole ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’ICI dipendessero da atti per i quali non erano applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, cosiddetto MUI.
Si deve, quindi, concludere che il rinvio diretto al decreto ministeriale per l’individuazione dei casi in cui persiste l’obbligo dichiarativo ai fini IMU, effettuato dal comma 12-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, consente di raggiungere le stesse finalità a cui si era pervenuti in tema di ICI.
Si ricorda, infine, che il comma 3 dell’art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012, concernente le modalità di applicazione dell’esenzione prevista per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, del D. Lgs. n. 504 del 1992, impone la presentazione di un’apposita dichiarazione relativa a detti immobili.

12. L’INDEDUCIBILITÀ DELL’IMU
L’art. 14, comma 1 del D. Lgs. 23 del 2011, prevede l’indeducibilità dell’IMU dalle imposte erariali sui redditi, vale a dire l’IRPEF e l’IRES, e dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).


13. RAPPORTI TRA L’IMU E LE IMPOSTE SUI REDDITI
L’IMU, come già anticipato al paragrafo 1, sostituisce, a norma del comma 1 del citato art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 2011, l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali comunali e regionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.
La sostituzione dell’IRPEF comporta, in via generale, che per gli immobili non locati (compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista) o non affittati risulta dovuta la sola IMU, mentre per quelli locati o affittati risultano dovute tanto l’IMU quanto l’IRPEF.
Tale principio trova una parziale applicazione nell’ipotesi di terreni non affittati, tenuto conto della previsione di cui all’art. 9, comma 9, del D. Lgs. n. 23 del 2011, laddove dispone che il reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte erariali sui redditi. In tale ipotesi, pertanto, risultano dovute l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito agrario, mentre l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul solo reddito dominicale.
Particolare risulta l’ipotesi dell’abitazione principale “parzialmente locata” trattandosi al tempo stesso di un immobile non locato per la parte adibita ad abitazione principale e di un immobile locato per la rimanente parte. In tal caso si ritiene, sulla falsariga delle scelte interpretative operate ai fini IRPEF fino al 31 dicembre 2011, che debba applicarsi la sola IMU nel caso in cui l’importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca).
Sono, invece, dovute sia l’IMU che l’IRPEF nel caso in cui l’importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.
Occorre, inoltre, sottolineare che devono, comunque, ritenersi assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali gli immobili esenti dall’IMU, come, ad esempio, i terreni di cui all’art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 504 del 1992. Tale chiarimento è intervenuto a seguito della modifica all’art. 9, comma 9, del D. Lgs. n. 23 del 2011, effettuata dal D.L. n. 16 del 2012, in base alla quale si specifica che “sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall’imposta municipale propria”. Ovviamente, la locuzione “ove dovute” è finalizzata a ribadire che, nel momento in cui si verifica un’esenzione ai fini IMU, devono comunque continuare ad applicarsi le regole ordinarie proprie che disciplinano l’IRPEF e le relative addizionali. A tal proposito, a titolo esemplificativo, si possono richiamare le disposizioni di esenzione dall’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D. L. n. 557 del 1993, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), contenute nel citato comma 8, dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011. Detta esenzione disposta ai fini IMU non determina, però, l’assoggettamento di tali immobili ad IRPEF ed alle relative addizionali, poiché per tali fattispecie non sono dovute le imposte sui redditi.


14. L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
Anche per quanto concerne l’accertamento e la riscossione è necessario precisare che il legislatore, nel definire la disciplina dell’IMU, ha delineato integralmente il quadro normativo di riferimento applicabile alla nuova imposta, racchiudendo espressamente la disciplina delle procedure in argomento nelle disposizioni recate dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 e dall’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, e operando gli opportuni richiami ad alcune norme preesistenti, sia in materia di ICI, sia in materia di disciplina generale dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali.
Va preliminarmente affermato che, grazie al rinvio operato dal comma 13, dell’art. 13, del D. L. n. 201 del 2011, che fa salve le disposizioni dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 2011, i comuni mantengono la potestà regolamentare generale anche in materia di accertamento e di riscossione dell’IMU.
Si ricorda, altresì, che l’art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 23 del 2011, fa riferimento alla possibilità di introdurre l’istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, oltre agli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.
Il comma 7 dell’art. 9, del D. Lgs. n. 23 del 2011, stabilisce che per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano alcune disposizioni del D. Lgs. n. 504 del 1992:
- l’art. 11, comma 3, secondo il quale “ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti”;
- l’art. 11, comma 4, il quale prevede che “con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”. Si deve sottolineare che il mancato richiamo all’art. 18-bis, D. L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in base al quale i comuni erano tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell’ICI, rende superflua la comunicazione in questione;
? l’art. 12, comma 1, che richiama le disposizioni in tema di riscossione coattiva;
? l’art. 14, in materia di sanzioni e interessi, il quale prevede che:
• per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51;
• se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta;
• se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;
• le sanzioni previste per l’omessa e l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione;
• la contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
- l’art. 15, in materia di contenzioso, stabilisce che, contro l’avviso di liquidazione, l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In merito all’applicazione delle sanzioni alle violazioni IMU, si richiama l’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che fissa in generale, per tutti i tributi, le sanzioni per ritardato od omesso pagamento. Tale conclusione deriva dalla lettura del comma 2 dell’art. 13, il quale stabilisce che fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista dal comma 1 dell’art. 13 “si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”. Ad ulteriore fondamento di tale affermazione si richiama anche l’art. 16 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, in base al quale alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, vale a dire il D. Lgs. n. 472 del 1997 e gli artt. 13,14 e 15 del D. Lgs. n. 471 del 1997.
Pertanto, come dispone il comma 1 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997, “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
Può essere utile precisare che l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, intervenendo sulle singole disposizioni relative a ciascun tributo locale, ha definitivamente chiarito che la modifica della misura delle sanzioni applicabili nel caso di definizione agevolata, attualmente pari ad un terzo, si applica anche ai tributi locali, e, quindi, anche all’IMU. Giova ricordare, infatti, che, la modifica del comma 3 dell’art. 16 e del comma 2 dell’art. 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997, che ha elevato da un quarto ad un terzo la misura delle sanzioni applicabili nel caso di definizione agevolata, non risultava chiaramente applicabile anche ai tributi locali. Ciò in quanto il legislatore, nell’introdurre la nuova disciplina sanzionatoria, non aveva modificato le specifiche disposizioni di ciascun tributo locale che, infatti, ancora riportavano la misura di “un quarto”.
Va, ovviamente, affermato che, in base al principio di legalità contenuto nell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 472 del 1997, le nuove misure sanzionatorie si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del D. L. n. 201 del 2011, vale a dire dal 6 dicembre 2011. Nel caso in cui, ad esempio, il comune abbia notificato avvisi di accertamento relativi all’ICI, per periodi, quindi, antecedenti all’entrata in vigore della norma in commento, all’eventuale definizione agevolata andranno applicate le sanzioni nella misura più favorevole di un quarto, proprio perché le violazioni sanzionate con gli atti impositivi in discorso sono state commesse precedentemente al 6 dicembre 2011
Sempre in base al rinvio operato dall’art. 13, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011, si applicano, inoltre, alcune disposizioni dell’art. 1, della legge n. 296 del 2006:
- il comma 161, il quale dispone che i comuni “procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
-il comma 162, in base al quale “gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo”;
- il comma 163, che in caso di riscossione coattiva, prevede che “il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”;
- il comma 164 il quale dispone che “il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”;
- il comma 165, il quale prevede che “la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento”;
- il comma 166 in base al quale “il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”;
- il comma 167 in virtù del quale “gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali”. Ovviamente, qualora il comune utilizzi tale facoltà questa deve intendersi limitata alla sola quota IMU di spettanza del comune;
- il comma 168 secondo cui “Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002”, il cui comma 4 prevede, tra l’altro, che “l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro”. Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta;
-il comma 169 il quale introduce disposizioni in materia di deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali. Occorre ricordare che, ai fini IMU, per l’anno 2012, detta disposizione è derogata dall’art. 13, comma 12-bis del D. L. n. 201 del 2011 e per l’anno 2013, valgono le disposizioni del successivo comma 13-bis, il cui contenuto è illustrato al paragrafo 15;
- il comma 170 per effetto del quale “gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l’inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l’effettuazione della trasmissione dei dati”.
Si ricorda, infine, che il comma 13 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ha stabilito che in materia di privilegi di cui all’art. 2752 del codice civile, il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali e, quindi, anche all’IMU.

15. L’INVIO DEI REGOLAMENTI E DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE
L’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che, a decorrere dall’anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
La norma in commento prevede altresì che il Ministero dell’economia e delle finanze pubblichi, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e che la pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 446 del 1997.
Occorre precisare che per l’attivazione delle disposizioni in questione deve essere emanato un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare per stabilire le modalità di attuazione, anche graduale, di tutte le disposizioni contenute nel comma 15.
Pertanto, fino all’emanazione del predetto decreto non trova applicazione il regime sanzionatorio appena delineato.
Come già anticipato con nota n. 5343 del 6 aprile 2012, pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it, nelle more della realizzazione di tale sistema, al fine di consentire la pubblicazione dei provvedimenti concernenti l’IMU (regolamenti e delibere di approvazione delle aliquote) sul sito internet del Ministero, si richiede che la trasmissione degli stessi venga effettuata esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale all’indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov.it.
Si ricorda, peraltro, che il comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ha previsto che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nello stesso sito informatico previsto per la pubblicazione delle deliberazioni in materia di addizionale comunale all’IRPEF. L’efficacia delle deliberazioni relative all’anno di imposta 2013, decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico in questione e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di
pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.
Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella



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