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NORMATIVA
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Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006
Criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell' IRPEF devoluta alla diretta gestione statale
 

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo


Introduzione.
L'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, é destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale ed, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica; il successivo art. 48 dispone che le quote di cui al citato art. 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali.
In attuazione di tali norme, é stato emanato, con il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250.
Talune difficoltà emerse nel corso dell'applicazione della vigente normativa hanno messo in evidenza la necessità di chiarire alcuni aspetti del procedimento mediante una circolare esplicativa, al fine di semplificare l'istruttoria amministrativa e tecnica delle domande che, annualmente, pervengono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Interventi ammessi - Finalità.
Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari, diretti alle seguenti finalità (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998).
Fame nel Mondo
Gli interventi sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati: 1) all'autosufficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo; 2) alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.
Calamità naturali
Gli interventi sono diretti ad attività di realizzazione di opere, lavori o interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo. Tra i detti nterventi rientrano la ricerca finalizzata, il monitoraggio, la ricognizione, la sistemazione ed il consolidamento del territorio.
Si intendono interventi per calamità naturale quelle opere la cui mancata realizzazione comporta la nascita o il permanere di un rischio per la pubblica incolumità o per la preservazione di un bene di pubblica utilità quali infrastrutture viarie, di rete, impianti di distribuzione, ecc.
Sono inclusi gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza di sistemi naturali in stato di degrado che minacciano la pubblica incolumità quali consolidamenti di pendii in frana e versanti rocciosi, la regimazione idraulica dei corsi d'acqua, la protezione dall'erosione fluviale e costiera. Sono altresì inclusi in tale categoria gli interventi di monitoraggio e le indagini finalizzate alla identificazione della natura ed entità del rischio.
Sono esclusi gli interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione e la realizzazione ex novo di infrastrutture viarie ed edifici pubblici o privati, l'adeguamento alle prescrizioni di legge di infrastrutture preesistenti, l'adeguamento sismico di edifici pubblici o privati, la messa in sicurezza di aree o impianti industriali pubblici o privati.
Assistenza ai rifugiati Gli interventi sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato secondo la vigente normativa (vedi nota 3) o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa.
Conservazione di beni culturali Gli interventi sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico.
Per la definizione di bene culturale si richiama l'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ved. nota 1), recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».
Nel caso di beni immobili sono esclusi gli interventi sulle aree di pertinenza del bene se non comprese anch'esse esplicitamente nel provvedimento di tutela.
Per i beni mobili sono ammessi gli interventi sui contenitori architettonici, solo se indispensabili alla salvaguardia del bene medesimo; sono invece esclusi gli interventi su aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
L'interesse culturale del bene, se non già comprovato da provvedimenti di tutela, deve essere preventivamente accertato secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 13 del Codice (ved. nota 1) nonché dal decreto dirigenziale interministeriale del Ministero per i beni e le attività culturali del 6 febbraio 2004 (ved. nota 2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 marzo 2004, n. 52.
Tale accertamento non é richiesto per le collezioni, per le raccolte librarie e gli archivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente o istituto pubblico, vincolati ope legis ai sensi dell'art. 10 del codice.
Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro che intendono presentare domanda per ottenere un contributo dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per la conservazione di beni culturali devono preventivamente verificare l'interesse culturale del bene oggetto dell'intervento.
Per verifica dell'interesse si intende il procedimento previsto all'art. 12 del codice (ved. nota 1), inteso ad individuare un bene come bene culturale, appartenente ad ente pubblico o a persona giuridica priva di scopo di lucro.
Per restauro si intende un intervento diretto sul bene, attuato attraverso un complesso di operazioni finalizzate alla conservazione dell'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.
Sono pertanto esclusi, relativamente ai beni architettonici, gli interventi di ristrutturazione che comportino una modifica dell'impianto distributivo, l'esteso rifacimento degli elementi strutturali o il rinnovo generalizzato delle superfici.
Sono inoltre esclusi gli interventi di demolizione, di nuova costruzione o di ricostruzione anche parziale.
Per valorizzazione si intende il complesso di attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. La valorizzazione é attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
La valorizzazione ad iniziativa privata deve intendersi come attività socialmente utile di cui sia riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.
Sono pertanto esclusi gli interventi di valorizzazione che siano in contrasto con le esigenze di tutela del bene e che non garantiscano la fruizione pubblica del bene stesso.
Straordinarietà dell'intervento.
Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie.
Devono intendersi esclusi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno di quelli finalizzati alla conservazione di beni mobili e superfici di particolare pregio storico e artistico.
Soggetti ammessi.
L'art. 3, comma 1, del regolamento dispone che possono accedere alla ripartizione: le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. é escluso il fine di lucro.
Requisiti soggettivi.
L'art. 3, comma 2, del regolamento prevede che i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, possono accedere alla ripartizione della quota solo se in possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell'otto per mille;
e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi delle tipologie indicate all'art. 2;
f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
g) avere adeguate capacità tecniche (rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti; é necessario, pertanto, allegare un curriculum vitae);
h) avere adeguate capacità finanziarie.
I requisiti soggettivi di cui al comma 2 sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b) e c), mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell'intervento; quanto alle lettere d) e f), con dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla lettera e), con dichiarazione del legale rappresentante relativa alle finalità statutarie; quanto alla lettera g), con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, ai titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera h), con dichiarazione documentata dal legale rappresentante relativa alla situazione reddituale o economica; l'amministrazione può richiedere, prima del conferimento del contributo, la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.
Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autentificazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
Requisiti oggettivi.
A norma dell'art. 4 del regolamento, l'intervento deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale della stessa; deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario. A tal fine, deve essere presentata una singola relazione tecnica debitamente compilata in base all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 250/2002.
Per interventi di elevato importo (indicativamente al di sopra di 500.000,00 euro) é opportuno individuare e descrivere più lotti funzionali. Per parte funzionale si intende, per interventi di importo al di sopra di 500.000,00 euro, uno specifico ed autonomo lotto funzionale.
La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio.
Nel caso la richiesta di contributo si riferisca al completamento di un intervento già finanziato precedentemente, deve essere indicato con chiarezza l'importo del contributo concesso e lo stralcio funzionale corrispondente, la data di inizio e lo stato di avanzamento dei lavori già finanziati, le nuove opere che si intendono realizzare e la connessione con le fasi già avviate, nonché un quadro economico comparato degli importi già ottenuti e quelli richiesti.
Procedimento.
A norma dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, le domande devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno.
Il 30 giugno termina la fase istruttoria del procedimento, con la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e l'esame delle valutazioni espresse dalle amministrazioni competenti sui singoli progetti; entro il 31 luglio la Presidenza del Consiglio elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse disponibili; entro il 30 settembre il Presidente del Consiglio sottopone alle competenti commissioni parlamentari lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale.
Entro il 30 novembre il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta il decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale.
Documentazione degli interventi.
Le richieste di contributo devono essere presentate in duplice copia, di cui una sola in bollo, secondo il modello riportato nell'allegato A), e corredate dalla relazione tecnica e relativa documentazione di cui all'allegato B).
La documentazione amministrativa va presentata in duplice copia, quella tecnica in una sola copia.
Monitoraggio.
Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998 (così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 250/2002), i Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille. A tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti una relazione analitica sugli interventi
realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.
A conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.
Per i soli interventi concernenti le tipologie rispettivamente della fame nel mondo e dell'assistenza ai rifugiati, é richiesta una relazione analitico-descrittiva sui progetti realizzati.
La documentazione contabile, corredata dalla scheda di seguito allegata, va presentata contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo e:
per la conservazione dei beni culturali, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale competente e, per gli interventi effettuati sugli archivi o sui singoli documenti, alle Soprintendenze archivistiche competenti per territorio; per gli interventi riguardanti il patrimonio librario alla Direzione generale competente ovvero, ove esistenti, alle Soprintendenze interessate;
per gli interventi concernenti attività riferite allo spettacolo ed alla cinematografia, alle rispettive Direzioni generali;
per le calamità naturali, al Dipartimento della protezione civile - Ufficio opere civili ed emergenza;
per l'assistenza ai rifugiati, al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
per la fame nel mondo, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
Al fine della costituzione del catalogo degli interventi realizzati, la relazione finale deve essere accompagnata, oltre che dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione (relativamente alla conservazione dei beni culturali ed alle calamità naturali), da una scheda descrittiva sintetica e da tre fotografie dello stato ante operam e tre dello stato post operam del bene, quando tale adempimento non sia improponibile in ragione della qualità del bene.
Roma, 20 gennaio 2006
Il segretario generale: Masi
Allegato
omissis


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