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NORMATIVA
Normativa nazionale - Circolari - Governo

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Circolare del Segretariato generale della Giustizia amministrativa del 18 ottobre 2011
Istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo
 

SOMMARIO:
PRINCIPI NORMATIVI
QUESITI
A. Fonti normative
A1 Qual è la fonte che disciplina il contributo unificato nel processo amministrativo?
B. Presupposto d’imposta
B1 Qual è il presupposto impositivo del contributo unificato? Cosa si intende per “ricorso”?
B2 Quando i motivi aggiunti ed il ricorso incidentale danno luogo al versamento del contributo unificato? Cosa si intende per “domande nuove”?
B3 Come riconoscere i motivi aggiunti che danno luogo al versamento del contributo unificato? Quali sono le indagini e le valutazioni che deve effettuate l’ufficio giudiziario impositore?
B4 Regime tributario cui è sottoposta la domanda riconvenzionale (art. 42 del Codice).
C. Soggetto passivo
C1 Chi è obbligato ad adempiere? In quale momento sorge l’onere di versare il contributo unificato?
C2 A chi va inviato l’invito al pagamento nel caso in cui il giudizio di merito si sia già concluso?
D. Omesso od insufficiente pagamento del contributo unificato
D1 Quale effetto produce sul processo il mancato versamento del contributo unificato?
D2 Quale effetto produce sul processo l’omessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e del recapito fax?
E. Esenzioni
E1 pubblico impiego
E2 concorsi pubblici
E3 controversie elettorali
E4 regolamento di giurisdizione
E5 regolamento di competenza
E6 misure cautelari ante causam ed in corso di causa
E7 accesso in corso di causa
E8 ricorsi delle vittime della criminalità organizzata
E9 ricorsi proposti dai genitori di alunni diversamente abili per ottenere un insegnante di sostegno
E10 ricorsi delle onlus, delle federazioni sportive e delle associazioni di tutela dei consumatori e di difesa dell’ambiente
F. Patrocinio a Spese dello Stato
F1 Qual è l’effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
G. Translatio Iudicii
G1 Qual è il contributo unificato dovuto nel caso di riproposizione del processo dinanzi al giudice amministrativo, dopo che il giudice ordinario abbia declinato la propria giurisdizione (art. 11, secondo comma, del Codice)?
H. Risarcimento danni
H1 Qual è il regime impositivo cui va sottoposta la richiesta di risarcimento del danno, sia nel caso in cui venga azionata con il ricorso introduttivo, che nel caso in cui venga formulata autonomamente (art. 30 del Codice)?
I. Azione di nullità
I1 Cosa è dovuto nel caso della proposizione di azione di nullità nell’ambito dell’ordinario processo impugnatorio e nel corso del giudizio di esecuzione (rispettivamente, art. 31, ultimo comma, e art. 114, quarto comma, lett. b) del Codice)?
L. Trasposizione del ricorso straordinario
L1 Soggetto obbligato al pagamento e misura del contributo unificato in caso di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 48 del Codice).
M. Impugnazioni
M1 appello avverso sentenza parziale
M2 revocazione ed opposizione di terzo
N. Ottemperanza e riti speciali
N1 giudizio di ottemperanza
N2 incidenti di esecuzione
N3 accesso
N4 procedimento monitorio
N5 silenzio
N6 riti abbreviati
O. Extracomunitari
O1 Qual è il contributo unificato dovuto in relazione ai ricorsi concernenti il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato di cittadino extra comunitario, regolato dal T.U. immigrazione 25 luglio 1998 n. 286 e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (regolamento di attuazione)?
P. Entrata in vigore d.l. n. 98/2011
P1 controllo dell’ufficio giudiziario
P2 rimborso
Q. Aspetti Gestionali
Q1 controllo dell’ufficio giudiziario
Q2 rimborso
R. Tabella degli importi


PRINCIPI NORMATIVI
L’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo rende opportuna l’emanazione di istruzioni in merito all’applicazione, nel processo amministrativo, della disciplina concernente il contributo unificato, aggiornando così le precedenti istruzioni rese:
A) con le circolari del Segretariato generale della Giustizia amministrativa:
1) 29 gennaio 2004 n. 56;
2) 6 febbraio 2006 n. 229/S.G./s.p.;
3) 6 luglio 2006;
4) 7 luglio 2006 n. 12686;
5) 11 luglio 2006 n. 12919;
6) 31 agosto 2006 n. 15437;
7) 28 dicembre 2006 n. 24911;
8) 12 febbraio 2007 n. 1024;
9) 26 aprile 2007 n. 10186;
10) 27 aprile 2010 n. 9177;
B) con la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 ottobre 2007 n. 33.
Preliminarmente va ricordato che l’art. 13 comma 6-bis del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 disciplina il criterio di determinazione del contributo unificato dovuto per l’accesso alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo, stabilendone l’importo in base alla tipologia di processo azionato ovvero alla materia oggetto del contenzioso.
Com’è noto, tale risultato è il frutto di una modifica dell’originario sistema, concepito dal medesimo art. 13 in maniera unitaria per i giudizi civili ed amministrativi.
Attualmente iprimi continuano ad essere regolati dalle disposizioni recate dai primi sei commi dell’art. 13 cit., basati, sostanzialmente, sul criterio del valore della controversia ovvero sulla tipologia di processo azionato.
Il processo amministrativo è regolato dall’art. 13 comma 6-bis, T.U. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 37, sesto comma, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, che stabilisce:
a) una misura ordinaria del contributo unificato, fissata in 600,00 euro, dovuta all’atto del deposito del “ricorso” giurisdizionale amministrativo, sia di primo che di secondo grado;
b) l’importo di 300,00 euro per i ricorsi in materia di silenzio della P.A., di accesso agli atti detenuti dalla P.A., di ottemperanza al giudicato, nonché per quelli in materia di cittadinanza, residenza, soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato, nonché in materia di pubblico impiego, salvo le eccezioni per i limiti di reddito indicati nella successiva lettera E);
c) l’importo di 1.500,00 euro per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del Codice, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito;
d) l’importo di 4.000,00 euro per i ricorsi di cui all’art. 119, comma 1, lettere a) e b) del Codice del processo amministrativo (vale a dire, i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture ed i provvedimenti delle Autorità indipendenti, con esclusione di quelli relativi ai rapporti di servizio con i propri dipendenti);
e) l’assoggettamento a contributo unificato delle controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego, peraltro in relazione al reddito goduto dal proponente;
f) l’assoggettamento a contributo unificato dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
g) l’aumento della metà degli importi predetti ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio recapito fax, come previsto dall’art. 136 del Codice del processo amministrativo;
h) l’esenzione per i ricorsi riguardanti l’accesso in materia ambientale;
i) la definizione di “ricorso” ai fini dell’individuazione degli atti processuali da sottoporre a contributo unificato.
Infine, dopo la temporanea abrogazione operata dall’art. 37, sesto comma, del D.L. n. 98 del 2011, l’art. 13, comma 6-bis, T.U. n. 115 del 2002 reca nuovamente la previsione che l’onere relativo al pagamento del contributo unificato grava sulla parte soccombente in giudizio, anche nel caso di compensazione delle spese di causa ed anche nel caso in cui essa non si sia costituita in giudizio.


QUESITI
Fatta questa premessa, può passarsi ad esaminare gli aspetti più rilevanti connessi all’applicazione della suddetta normativa.


A) FONTI NORMATIVE
Qual è la fonte che disciplina il contributo unificato nel processo amministrativo?
L’art. 13, comma 6-bis, del T.U. n. 115 del 2002 disciplina, con il carattere dell’esclusività, l’imposizione del contributo unificato nell’ambito del processo amministrativo; ciò comporta l’inapplicabilità a quest’ultimo delle disposizioni dettate dai commi precedenti del medesimo art. 13 e, in particolare, l’inoperatività del disposto del primo comma lett. d) del medesimo art. 13, laddove si prevede l’importo del contributo unificato nella misura di 450,00 euro “per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile”, la cui sopravvivenza è da considerarsi un mero refuso.


B) PRESUPPOSTO D’IMPOSTA
B.1) Qual è il presupposto impositivo del contributo unificato? Cosa si intende per “ricorso”?
Il presupposto d’imposta è costituito, ai sensi dell’art. 14, del T.U. n. 115 del 2002, dal deposito dell’atto introduttivo del giudizio, con il quale, cioè, si instaura il processo amministrativo, di primo ovvero di secondo grado.
L’art. 13, comma 6-bis, del T.U. n. 115 del 2002, nella sua prima versione, identificava l’atto introduttivo con il solo “ricorso”. Con due successivi interventi, il secondo proprio nell’ambito del Codice, il Legislatore ha fornito una nuova nozione di “ricorso” ampliandone la portata fino a comprendere in esso il ricorso incidentale (anche sub specie di appello incidentale, in tutte le sue forme) ed i motivi aggiunti che introducono domande nuove. In queste due ipotesi l’onere tributario sorge all’atto del deposito dell’atto –motivi aggiunti o ricorso incidentale - cui accede.


B.2) Quando i motivi aggiunti ed il ricorso incidentale danno luogo al versamento del contributo unificato? Cosa si intende per “domande nuove”?
Il risultato ottenuto dalla nuova definizione di “ricorso”, resa dall’art. 13, comma 6-bis, del T.U.
n. 115 del 2002, è stato di allargare la base imponibile, andando a colpire quegli atti processuali
– autonomi rispetto a quello introduttivo del giudizio – che comportino un sostanziale ampliamento del “thema decidendum”, nel duplice senso:
- di estendere l’impugnazione a provvedimenti diversi da quelli già portati all’attenzione del giudice col ricorso introduttivo ovvero di prevedere l’impugnazione di questi ultimi o di atti ad essi strettamente connessi ad opera del controinteressato con ricorso incidentale;
- di introdurre nuove azioni di accertamento o di condanna.
La scelta effettuata dal Legislatore comporta che, se il ricorso introduttivo del giudizio contiene una pluralità di “domande” (tutte annullatorie, ovvero anche costitutive, di condanna o di accertamento), è dovuto, sempre e comunque, un unico contributo unificato: in via esemplificativa, ciò si verifica con l’impugnativa diretta, contestualmente, all’annullamento di un atto amministrativo e alla condanna della P.A. al risarcimento del danno.
Diversamente, se la pluralità di domande è il frutto di un ampliamento successivo, operato con i motivi aggiunti, al deposito di tali atti andrà versato un ulteriore contributo unificato.
Pertanto, il contributo non è dovuto qualora con i motivi aggiunti venga impugnato l'originario provvedimento per vizi diversi da quelli fatti valere con il ricorso originario.
Analogamente, all’atto del deposito di un ricorso incidentale, andrà corrisposto, da parte del controinteressato proponente, il contributo unificato.


B.3) Come riconoscere i motivi aggiunti che danno luogo al versamento del contributo unificato? Quali sono le indagini e le valutazioni che deve effettuate l’ufficio giudiziario impositore?
L’individuazione da parte dell’ufficio giudiziario del presupposto d’imposta, in relazione al deposito di “motivi aggiunti”, va effettuata tenendo conto dei seguenti requisiti formali, che devono sussistere congiuntamente:
a) impugnazione di un atto (di qualsivoglia natura e portata sostanziale) “nuovo”, vale a dire non gravato con il ricorso introduttivo del giudizio, ovvero richiesta di accertamento di un rapporto, ovvero azione di condanna (in via esemplificativa: al risarcimento del danno) formulate per la prima volta in giudizio;
b) intestazione dell’atto giudiziario che si va a depositare come “motivi aggiunti”;
c) notifica dello stesso alle controparti.
Di converso, l’ufficio giudiziario, chiamato ad applicare il contributo unificato, non deve fare alcuna indagine in merito all’effettiva lesività dell’atto oggetto dei motivi aggiunti (si pensi, ad esempio, all’impugnazione di atti infraprocedimentali, quali un verbale di gara pubblica o una relazione redatta nell’ambito di un procedimento di repressione di abusi edilizi), trattandosi di valutazione che, evidentemente, spetta in via esclusiva al giudice.
Considerazioni analoghe vanno effettuate nel caso di proposizione del ricorso incidentale.


B.4) Regime tributario cui è sottoposta la domanda riconvenzionale (art. 42 del Codice del processo amministrativo).
Il Codice disciplina la domanda riconvenzionale congiuntamente al ricorso incidentale, a causa dell’evidente analogia fra i due istituti processuali, tant’è che la prima va proposta con la forma del ricorso incidentale (art. 42, quinto comma). Conseguentemente, in entrambi i casi è dovuto il contributo unificato, nella misura e con le regole dettate dall’art. 13, comma 6-bis, del T.U. n. 115 del 2002.


C) SOGGETTO PASSIVO
C.1) Chi è obbligato ad adempiere? In quale momento sorge l’onere di versare il contributo unificato?
L’art. 14 del T.U. n. 115 del 2002 prevede che tenuta al pagamento “contestuale” del contributo unificato è la parte che per prima deposita il ricorso introduttivo.
C.2) A chi va inviato l’invito al pagamento nel caso in cui il giudizio di merito si sia già concluso?
Posto che l’art. 14 del T.U. n. 115 del 2002 configura come presuppostod’imposta il deposito del ricorso introduttivo, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio, cui è riferito il contributo unificato non tempestivamente versato dal debitore d’imposta, l’invito al pagamento deve essere inviato sempre e comunque a quest’ultimo, il quale, a sua volta, potrà ottenere il rimborso di quanto pagato, rivolgendosi, in sede di rivalsa, alla parte soccombente.


D) OMESSO OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
D. 1) Quale effetto produce sul processo il mancato versamento del contributo unificato?
Il mancato pagamento del contributo unificato non determina l’inammissibilità del ricorso, ma comporta solo l’obbligo per l’ufficio giudiziario di procedere all’esazione del tributo, con l’eventuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie connesse all’inadempimento.
Si richiamano in proposito le modalità operative per l’irrogazione delle sanzioni previste dalla circolare del Segretariato generale della Giustizia amministrativa 26 aprile 2007 n. 10186.
Si precisa che l’invito al pagamento deve recare, ai sensi dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (“statuto del contribuente”), la motivazione della richiesta di contributo unificato, nonché l’indicazione del responsabile del procedimento e dei termini per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale.
Infine, quanto alla riscossione coattiva, valgono le modalità stabilite con la circolare del Segretariato generale della Giustizia 29 gennaio 2004 n. 56 (parte III).
D. 2) Quale effetto produce sul processo l’omessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e del recapito fax?
L’art. 37, sesto comma, del D.L. n. 98 del 2011 cit. riconnette a tale omissione l’aumento della metà dell’importo del contributo dovuto.
Il legislatore, pertanto, prevede conseguenze sanzionatorie per le sole parti – ricorrente principale e ricorrente incidentale - sulle quali incombe l’obbligo del versamento del contributo unificato, non anche per le altre parti cui pure l’art. 136 del Codice del processo amministrativo richiede tale indicazione.
L’applicazione della norma predetta comporta l’obbligo di specifica indicazione, nella motivazione dell’invito al pagamento, della maggiorazione operata, in modo da consentire all’interessato di interloquire e difendersi adeguatamente.
Trattandosi, comunque, di una previsione di natura sanzionatoria, deve ammettersi la possibilità che, anche su espresso invito della segreteria dell’ufficio giudiziario e, in questo caso nel termine all’uopo accordato, l’interessato possa sanare l’omissione, depositando in giudizio un atto che rechi l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica e del fax.
Non occorre che tale atto sia previamente notificato alla controparte eventualmente costituita.


E) ESENZIONI
E.1) PUBBLICO IMPIEGO
- IN GENERALE.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 37, sesto comma, del D.L. n. 98 del 2011 cit., la totale esenzione dall’onere fiscale delle controversie in materia di impiego pubblico, attribuite in via residuale alla giurisdizione amministrativa, è stata sostituita da un’esenzione parziale, in ragione del reddito posseduto dal ricorrente.
Deve altresì precisarsi che, mentre l’art. 37 del D.L. n. 98 del 2011 ha previsto che fosse dovuto il contributo unificato per i ricorsi proposti dal soggetto titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore al doppio dell’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115 del 2002 (doppio di euro 10.628,16), la legge di conversione n. 111 del 2011 ha elevato a tre volte il moltiplicatore di cui tener conto ai fini del tetto di esenzione.
Pertanto, occorre distinguere fra il periodo di vigenza del D.L. n. 98 del 2011 e quello successivo all’entrata in vigore delle modificazioni introdotte con la legge di conversione, atteso che i ricorsi attinenti al pubblico impiego, depositati nel primo intervallo di tempo (6-16 luglio 2011)
soggiacciono alla disciplina introdotta con il D.L. più volte citato, in quanto fonte vigente all’atto della maturazione del presupposto d’imposta.
- DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEL REQUISITO REDDITUALE E CONTROLLO DA PARTE DELLA SEGRETERIA DELL’ORGANO GIUDIZIARIO.
Nell’art. 37 del D.L. n. 98 del 2011 si fa espresso riferimento, quanto alla dimostrazione del possesso di un reddito inferiore a quello minimo previsto, all’“ultima dichiarazione” dei redditi.
Ciò significa che, analogamente a quanto previsto dal medesimo T.U. n. 115 del 2002 per la dimostrazione del livello reddituale richiesto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 79), la parte può produrre, a mezzo del suo difensore, una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 comma 1 lett. o) del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per beneficiare dell’esenzione.
Alla segreteria dell’ufficio giudiziario non compete alcuna indagine di carattere fiscale. Essa è tenuta esclusivamente a trasmettere all’ufficio finanziario competente la documentazione utilizzata dall’interessato per ottenere il beneficio dell’esenzione, analogamente a quanto previsto, sempre per il patrocinio a spese dello Stato, dall’art. 127 del T.U. n. 115 del 2002, salvo procedere all’invito al pagamento del contributo unificato, qualora il procedimento di verifica fiscale desse esito negativo per l’interessato.
- RICORSI COLLETTIVI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO.
In tal caso, la dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni reddituali richieste dalla norma per usufruire dell’esenzione deve essere resa da tutti i ricorrenti, non rilevando, ai fini fiscali, che l’impugnativa sia stata proposta in forma collettiva piuttosto che in quella individuale.
Ciò comporta che, ai fini della debenza del contributo unificato nella misura di 300,00 euro complessive (e, quindi, del controllo richiesto alla segreteria dell’ufficio giudiziario), è sufficiente che anche uno solo dei ricorrenti goda di un reddito superiore a quello indicato dalla norma, non rilevando a tal fine i rapporti interni alla parte ricorrente.
- AMBITO DI OPERATIVITA’ DELL’ESENZIONE.
La previsione dell’esenzione dal contributo unificato, sia pure nei limiti di reddito innanzi indicati, riguarda anche le controversie inerenti al “rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza”, atteso che la norma agevolativa, costituendo un principio generale valevole per ogni forma di pubblico impiego (in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma), prevale sulla disposizione processuale che sottopone a rito abbreviato la risoluzione delle controversie del suddetto personale.
Vanno invece sottoposte al pagamento del contributo unificato le controversie instaurate dal datore di lavoro avverso il provvedimento di diniego di cassa integrazione guadagni (cfr., in tal senso, la nota 23 marzo 2011 prot. n. 2011/31185 dell’Agenzia delle Entrate, in merito alla corretta interpretazione della normativa sul bollo).
Analogamente, è dovuto il contributo unificato in relazione a ricorsi aventi ad oggetto la nomina, il recesso ovvero la decadenza dall’incarico di direttore generale delle aziende sanitarie locali, atteso che il rapporto di lavoro è di natura privatistica e, in particolare, di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 2222 del codice civile (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. civile, SS.UU., 26 gennaio 2011 n. 1767).
- GIUDIZI PER: A) L’ACCESSO; B) L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO; C) AVVERSO IL SILENZIO, RELATIVI A CONTROVERSIE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO.
L’esenzione dal contributo unificato, sia pure nei limiti di reddito innanzi indicati, si applica anche:
- ai ricorsi diretti ad ottenere l’accesso agli atti detenuti dalla pubblica amministrazione che, per loro natura, siano connessi al rapporto di pubblico impiego; in questo caso, la strumentalità di tale azione rispetto alla difesa (sia pure non necessariamente giudiziaria) della posizione soggettiva di pubblico dipendente posseduta comporta l’estensione della norma agevolativa al rito dell’accesso, sicché, qualora non sussistano le condizioni di reddito richieste per l’esenzione, il contributo unificato, previsto in via ordinaria per tale forma di giudizio nella misura fissa di 300,00 euro, è di 150,00 euro;
- ad analogo regime fiscale soggiacciono il ricorso per l’esecuzione della sentenza che definisce una controversia relativa al rapporto di pubblico impiego ed il ricorso avverso il silenzio concernente la medesima tipologia di rapporto, sicché la proposizione di siffatti ricorsi comporta il pagamento del contributo unificato nella misura di 150,00 euro, qualora non sussistano le condizioni reddituali per godere dell’esenzione dal tributo.
E.2) CONCORSI PUBBLICI
Le controversie relative ai concorsi pubblici (sia di accesso all’impiego, che di passaggio da un livello ovvero da un grado o qualifica a quelli, rispettivamente, superiori) godono dell’esenzione prevista dal punto 12 della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, richiamato dall’art. 10, comma 1, del T.U. n. 115 del 2002, in quanto la previsione di legge – “controversie…concernenti rapporti di pubblico impiego” – ricomprende anche “quelle riguardanti la fase di costituzione del rapporto stesso” (nello stesso senso, cfr. la nota 23 marzo 2011 prot. n. 2011/31185 dell’Agenzia delle Entrate, in merito alla corretta interpretazione della normativa sul bollo).
Anche in questo caso, peraltro, l’esenzione va riconosciuta ai soli titolari di redditi inferiori a quello indicato nell’art. 37, sesto comma, del D.L. n. 98 del 2011.
E.3) CONTROVERSIE ELETTORALI
Per espressa previsione dell’art. 127 del Codice del processo amministrativo, sono esenti dal pagamento del contributo unificato i ricorsi e tutti gli altri atti concernenti il rito elettorale.
E.4) REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, prevista dall’art. 10 del Codice del processo amministrativo, comporta un mero effetto sospensivo del processo amministrativo, sicché il contributo unificato va corrisposto unicamente in relazione e nell’ambito del giudizio azionato dinanzi alla Corte di cassazione.
E.5) REGOLAMENTO DI COMPETENZA
Il regolamento di competenza è istituto processuale che è stato profondamente innovato dal Codice, che lo ha reso rimedio (anche) impugnatorio, in relazione al potere riservato, per la prima volta, al giudice amministrativo di rilevare d’ufficio il vizio di incompetenza.
Nell’art. 13, comma 6-bis, del T.U. n. 115 del 2002 non si rinviene alcuna norma che legittimi l’imposizione del contributo unificato al sub procedimento concernente il regolamento di competenza.
Ciò vale, in particolare, per il regolamento di competenza azionato dalla parte interessata, a mezzo di una semplice “istanza” (su quello richiesto d’ufficio dal giudice, invero, non vi è problema alcuno), che non rientra in nessuno dei tre atti tipici (ricorso principale, ricorso incidentale e motivi aggiunti) che fungono da presupposto impositivo, atteso che esso solleva una mera questione di rito, suscettibile di produrre effetti esclusivamente nell’ambito del processo cui accede.
Da ultimo, è il caso di chiarire che nulla è dovuto per l’atto di riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, proposto ai sensi dell’art. 16, secondo comma, del Codice del processo amministrativo.
E.6) MISURE CAUTELARI ANTE CAUSAM ED IN CORSO DI CAUSA
Il processo cautelare, nella disciplina recata dal LibroII, Titolo II del Codice, si articola in tre tipologie distinte: le misure cautelari collegiali (art. 55 del Codice del processo amministrativo), le misure cautelari monocratiche (art. 56 del Codice del processo amministrativo) e le misure cautelari anteriori alla causa (art. 61 del Codice del processo amministrativo).
La caratteristica comune ad esse è la mancanza di una norma impositiva, in quanto, come si è detto in precedenza, l’art. 13, comma 6-bis, T.U. n. 115 del 2002 collega l’insorgenza dell’obbligo tributario alla proposizione di un ricorso (e degli atti ad esso equiparati), inteso come atto introduttivo del giudizio di merito (o, quantomeno, ampliativo del thema decidendum).
Nessuna delle tre forme di richiesta di tutela cautelare reca tale carattere, atteso che nella cd.
tutela ante causam il giudizio di merito non è neppure iniziato, mentre le altre due introducono un sub procedimento tutto interno a quello principale e totalmente servente rispetto ad esso.
Per ragioni analoghe a quelle innanzi esposte non comportano il pagamento del contributo unificato:
- la richiesta di esecuzione di ordinanza cautelare;
- la proposizione dell’appello cautelare (art. 92, quinto comma, del Codice del processo amministrativo);
- l’istanza di sospensione della sentenza di primo grado (art. 98 del Codice del processo amministrativo).
E.7) ACCESSO IN CORSO DI CAUSA
A differenza dell’accesso in formaautonoma (specificamente disciplinato, sotto l’aspetto tributario, dall’art. 13, comma 6-bis, delT.U. n. 115 del 2002), l’accesso in corso di causa, di cui all’art. 116, secondo comma, del Codice del processo amministrativo non va sottoposto a contributo unificato, atteso che l’istanza con cui si propone, oltre a non rientrare in nessuna delle tre tipologie di atti (ricorso principale, incidentale e motivi aggiunti) contemplati dall’art. 13, comma 6-bis, T.U. n. 115 del 2002 neppure in senso sostanziale configura una domanda nuova, in quanto si incardina nel giudizio principale proposto, rispetto al quale è meramente servente: ne è prova che l’istanza stessa, oltre che con apposita ordinanza, può essere decisa con la sentenza che definisce il giudizio.
E.8) RICORSI DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
I ricorsi anzidetti non soggiacciono al pagamento del contributo unificato, potendosi estendere ad essi la norma di esenzione, contemplata dall’art. 10 della legge n. 206 del 2004 per le “vittime del terrorismo”.
E.9) RICORSI PROPOSTI DAI GENITORI DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER OTTENERE UN INSEGNANTE DI SOSTEGNO
I ricorsi suddetti sono soggetti al pagamento del contributo unificato nella misura ordinaria, atteso che non è rinvenibile alcuna norma nell’ordinamento che consenta di tenerli esenti da imposizione tributaria.
In particolare, non può applicarsi la norma contenuta nell’art. 10, comma 2, del T.U. n. 115 del 2002, che esenta tutte le controversie “comunque riguardanti la prole”, in quanto essa riguarda i soli rapporti concernenti situazioni giuridiche soggettive che hanno origine e si esauriscono nell’ambito della famiglia e del rapporto relazionale potestà genitoriale-figli, azionabili dinanzi al giudice ordinario.
Analogamente, una norma di esenzione non può rinvenirsi neppure nell’articolo unico della legge 2 aprile 1958 n. 319, che esenta da ogni tipo di imposizione fiscale le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, come individuate dall’art. 442 del codice di procedura civile, mentre nella specie si verte nella materia del diritto all’istruzione, come emerge sia dalla normativa primaria (art. 12 della legge 5 febbraio 1992 n. 104), sia dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. 26 febbraio 2010 n. 80).
E.10) RICORSI DELLE ONLUS, DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE E DELLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DI DIFESA DELL’AMBIENTE
I suindicati ricorsi sono sottoposti al pagamento del contributo unificato, ai sensi del punto 27-
bis della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che esenta dall’imposta di bollo (ed oggi, in virtù dell’art. 10 del T.U. n. 115 del 2002, dal contributo unificato) i soli atti di natura sostanziale e non anche quelli di natura processuale delle suddette persone giuridiche, in quanto l’elencazione degli atti esenti, effettuata dalla suddetta Tabella B, deve ritenersi tassativa, atteso che le esenzioni, per gli atti posti in essere nell’ambito di procedimenti giurisdizionali, sono disciplinate dal legislatore in maniera esplicita.
A supporto di tale interpretazione può richiamarsi l’analoga posizione assunta dall’Agenzia delle entrate, nella nota 23 marzo 2011 prot. n. 2011/31185, concernente la corretta interpretazione della normativa sul bollo, nonché, in sede giurisdizionale amministrativa, dal Consiglio di Stato, Sezione VI, nella sentenza 16 febbraio 2011 n. 996.


F) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Qual è l’effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
La fattispecie è disciplinata dall’art. 11 del T.U. n. 115 del 2002 che, nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, prevede la prenotazione a debito del contributo unificato.
Per tutti gli aspetti operativi, relativi al recupero del contributo unificato nei giudizi in cui vi sia stata la prenotazione a debito, si richiama la circolare del Segretariato generale della Giustizia amministrativa 29 gennaio 2004 n. 56 (parte VII).


G) TRANSLATIO IUDICII
Qual è il contributo unificato dovuto nel caso di riproposizione del processo dinanzi al giudice amministrativo, dopo che il giudice ordinario abbia declinato la propria giurisdizione (art. 11, secondo comma, del Codice)?
Nel caso in cui il giudice ordinario declini la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, la “riproposizione” del processo innanzi a quest’ultimo comporta il versamento del contributo unificato nella misura dovuta (senza cioè detrarre quanto, eventualmente, versato innanzi al giudice precedentemente adito) in relazione alla tipologia di processo azionato, seguendo cioè i principi dettati in via generale dal comma 6-bis dell’art. 13 del T.U. n. 115 del 2002.
La stessa regola si applica nel caso di attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo da parte della Corte di cassazione nell’ambito del regolamento preventivo di giurisdizione sollevato nel corso del processo dinanzi al giudice ordinario.


H) RISARCIMENTO DANNI
Qual è il regime impositivo cui va sottoposta la richiesta di risarcimento del danno, sia nel caso in cui venga azionata con il ricorso introduttivo, che nel caso in cui venga formulata autonomamente (art. 30 del Codice)?
La risposta muta in relazione alle diverse modalità di richiesta di risarcimento del danno:
a) se il risarcimento è chiesto nell’atto introduttivo del giudizio, unitamente all’azione impugnatoria (art. 30, primo comma, del Codice del processo amministrativo), la domanda risarcitoria non ha una sua autonomia e, perciò, non è sottoposta ad imposizione (che non sia quella dovuta per la domanda principale su cui si incardina);
b) se la richiesta risarcitoria è proposta congiuntamente a quella formulata avverso il silenzio rifiuto (art. 117, sesto comma, del Codice del processo amministrativo, il quale prevede la facoltà del giudice di definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria), la contestualità delle due richieste (inerente, l’una, al silenzio, l’altra al risarcimento per danno da ritardo) comporta il necessario mutamento del rito
– da camerale ad ordinario – quantomeno per la trattazione della domanda risarcitoria, sicché il contributo unificato dovrà essere corrisposto, sin dal deposito del ricorso, nella misura dovuta per la celebrazione del processo ordinario (600,00 euro), in base al principio di prevalenza di quest’ultimo, sancito dall’art. 32 del Codice del processo amministrativo;
c) la richiesta può essere proposta anche in via autonoma, nelle due forme previste dall’art. 30 del Codice del processo amministrativo: 1) come domanda giudiziale formulata nel corso del processo (mediante il deposito di motivi aggiunti) o ad esito del giudizio impugnatorio (ipotesi contemplata dal quinto comma); 2) come richiesta risarcitoria che non sia stata preceduta o, comunque, correlata ad azione annullatoria (secondo e terzo comma).
In ambedue le ipotesi descritte il contributo unificato va corrisposto nella misura ordinaria di 600,00 euro, salvo il caso di controversie esenti da oneri fiscali (si pensi per tutte, a quelle in materia di impiego pubblico non privatizzato, nei limiti all’uopo previsti), per le quali esso non è dovuto;
d) vi è, poi, la richiesta risarcitoria formulata in via autonoma nell’ambito del contenzioso inerente alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture; in proposito, deve distinguersi fra: 1) la richiesta di risarcimento del danno in forma specifica, che presuppone l’impugnazione dell’aggiudicazione in favore di un terzo; 2) la richiesta di risarcimento del danno per equivalente, che, al contrario, esclude la pretesa di conseguire l’aggiudicazione, essendo limitata ad ottenere il ristoro pecuniario delle conseguenze pregiudizievoli dell’agire illegittimo della stazione appaltante.
Nel primo caso, il contributo unificato è dovuto nella misura di 4.000,00 euro, atteso che la richiesta di risarcimento in forma specifica postula come necessario risultato l’annullamento dell’aggiudicazione, sicché essa soggiace allo speciale rito di cui all’art. 120 del Codice del processo amministrativo; di converso, la richiesta di risarcimento del danno per equivalente pecuniario non dà luogo all’applicazione del rito accelerato, essendo ad essa estranea la pretesa a conseguire l’aggiudicazione, e, pertanto, comporta il pagamento del contributo unificato nella misura – ordinaria – di 600,00 euro.
Considerazioni in tutto analoghe possono essere formulate per i ricorsi che introducono il rito speciale di cui all’art. 119 del Codice del processo amministrativo (per tutti, i ricorsi in materia di espropriazione per pubblica utilità), in merito ai quali il contributo unificato è dovuto nella misura di 1.500,00 euro, quando la domanda giudiziale è di natura annullatoria (e soggiace, perciò, al rito speciale), e di 600,00 euro, quando la richiesta è limitata all’accertamento dell’illiceità della condotta della pubblica amministrazione, ai fini del risarcimento del danno, anche se al giudice sia richiesto l’accertamento incidentale dell’illegittimità di un atto ablatorio;
e) da ultimo, va esaminato il caso in cui la richiesta risarcitoria sia proposta insieme ad un ricorso impugnatorio in materia di cittadinanza, residenza, soggiorno o ingresso nel territorio dello Stato, che, come detto in precedenza, impone il pagamento del contributo unificato nella misura di 300,00 euro; poiché tale misura è fissata non in relazione al rito o all’oggetto della domanda, ma in relazione alla materia, quale che sia la pretesa azionata, nel caso di domanda risarcitoria contestuale a quella impugnatoria, il contributo unificato sarà dovuto nella misura di 300,00 euro, così come, se formulata con motivi aggiunti, introducendo così una “domanda nuova”, il proponente dovrà corrispondere ulteriori 300,00 euro.


I) AZIONE DI NULLITA’
Cosa è dovuto nel caso della proposizione di azione di nullità nell’ambito dell’ordinario processo impugnatorio e nel corso del giudizio di esecuzione (rispettivamente, art. 31, ultimo comma, e art. 114, quarto comma, lett. b) del Codice del processo amministrativo)?
Va tenuta distinta l’azione di nullità in via autonoma, prevista dall’art. 31, ultimo comma, del Codice del processo amministrativo, dai poteri del giudice di dichiarare la nullità degli atti elusivi o violativi del giudicato, previsti dall’art. 114, quarto comma, lett b), del Codice del processo amministrativo nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
Quanto alla disciplina tributaria delle due fattispecie, la prima, recante, appunto, il carattere dell’autonomia, rimane sottoposta al versamento del contributo unificato, nella misura riferita alla tipologia di processo azionato; la seconda, che si inserisce, senza alcuna autonomia, nel giudizio principale di esecuzione, va esente dal pagamento del contributo unificato.


L) TRASPOSIZIONE DEL RICORSO STRAORDINARIO
Soggetto obbligato al pagamento e misura del contributo unificato in caso di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 48 del Codice).
Nel caso di opposizione a ricorso straordinario, il ricorrente, allorché voglia trasporre il giudizio dinanzi al giudice amministrativo, è chiamato a depositare nella segreteria di quest’ultimo un “atto di costituzione in giudizio”.
Occorre altresì tenere presente che l’art. 37, sesto comma, del D.L. n. 98 del 2011. ha assoggettato per la prima volta a contributo unificato il ricorso straordinario, nella misura fissa di 600,00 euro.
In considerazione di ciò, nonché della natura dell’atto con cui si opera la trasposizione, che postula la “prosecuzione” e non la “riproposizione” di un giudizio contenzioso, sia pure nella diversa sede giurisdizionale, l’ufficio procederà a richiedere, una volta verificato l’adempimento dell’onere tributario connesso alla presentazione del ricorso straordinario, l’eventuale differenza dovuta (o l’intero, se nulla era stato versato), calcolata in relazione ai diversi importi, previsti dal novellato art. 13, comma 6-bis, del T.U. n. 115 del 2002, rispettivamente, per il ricorso straordinario e per quello giurisdizionale.
Per il periodo antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, il contributo unificato dovuto a seguito della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario dovrà essere versato per l’intero ammontare, atteso che il ricorso straordinario era precedentemente esente dal contributo stesso.
Per quanto attiene alla quantificazione del contributo dovuto in ragione della trasposizione, occorrerà fare riferimento agli importi vigenti al momento della trasposizione stessa.


M) IMPUGNAZIONI
M.1) APPELLO AVVERSO SENTENZA PARZIALE
E’ dovuto il contributo unificato nel caso di appello su sentenza parziale (art. 104 del Codice del processo amministrativo)?
La parte soccombente su sentenza parziale, che non si avvalga della facoltà di proporre riserva di appello, è obbligata al pagamento, al momento del deposito dell’appello, del contributo unificato; esso va nuovamente corrisposto all’atto del deposito dell’appello sulla sentenza definitiva, atteso che questa seconda iniziativa giudiziaria, per giunta indotta da una libera valutazione dell’interessato, ha il carattere della “novità”, assunto a criterio legittimante l’imposizione fiscale.
M.2) REVOCAZIONE ED OPPOSIZIONE DI TERZO
Qual è il regime impositivo della revocazione (art. 105 del Codice del processo amministrativo) e dell’opposizione di terzo (art. 108 del Codice del processo amministrativo)?
Entrambi tali istituti processuali, recando domande nuove (cui va aggiunta l’ulteriore considerazione, formale, che il rimedio della revocazione va espressamente azionato con apposito ricorso, ai sensi dell’art. 106 del Codice del processo amministrativo), comportano il pagamento del contributo unificato, nella misura prevista per la particolare tipologia del processo principale svoltosi ed al quale fanno seguito.


N) OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI
N.1) GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
Cosa è dovuto nel caso di richiesta, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, di somme maturate dopo il passaggio in giudicato della sentenza o di richiesta di risarcimento del danno (art. 112 del Codice del processo amministrativo)?
L’art. 13, comma 6-bis, del T.U. n. 115 del 2002 sottopone il giudizio di ottemperanza al versamento del contributo unificato nella misura fissa di 300,00 euro.
L’art. 112 del Codice del processo amministrativo prevede la facoltà di proporre nel corso di tale giudizio:
a) (terzo comma) azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni per mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato: tali azioni, quando sono proposte contestualmente al ricorso per l’ottemperanza, non danno luogo al pagamento del contributo unificato; di converso, se vengono formulate successivamente con autonoma domanda giudiziale, comportano il versamento del contributo unificato nella stessa misura di quello assolto all’atto della proposizione dell’originario ricorso per l’ottemperanza (300,00 euro);
b) (quarto comma) “la connessa domanda risarcitoria di cui all’art. 30, comma 5, nel termine ivi stabilito”, facendone discendere la necessaria conversione del rito: da giudizio di esecuzione a giudizio ordinario.
Tale conversione comporta l’immediato assolvimento del contributo unificato nella misura e con le modalità stabilite dall’art. 13, comma 6-bis, del T.U. n. 115 del 2002 per il giudizio ordinario (600,00 euro), contributo che si sostituisce a quello dovuto per il giudizio di ottemperanza se la domanda risarcitoria e quella di ottemperanza vengono proposte con unico ricorso, ovvero che si aggiunge a quello – di 300,00 euro – già versato all’atto dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza, nel caso in cui la richiesta risarcitoria venga proposta successivamente a quest’ultima.
Lo stesso regime fiscale si applica nel caso di giudizio per l’ottemperanza alla decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato.
N.2) INCIDENTI DI ESECUZIONE
Gli incidenti di esecuzione, introdotti nell’ambito del giudizio di ottemperanza, e la cognizione degli atti del commissario ad acta danno luogo al pagamento di un autonomo contributo unificato (art. 112 del Codice del processo amministrativo)?
La richiesta al giudice dell’ottemperanza di risolvere i possibili incidenti di esecuzione insorti, nonché la “cognizione” degli atti emanati dal commissario ad acta, non danno luogo ad un’autonoma imposizione, atteso che il versamento del contributo unificato all’atto della proposizione del ricorso per l’ottemperanza copre tutte le questioni che vanno in esso trattate, sia che riguardino richieste di chiarimenti presentate dalle parti, sia che attengano ad atti del commissario ad acta, che, ai sensi dell’art. 21 del Codice del processo amministrativo, è “ausiliario del giudice”.
N.3) ACCESSO
Qual è l’importo del contributo unificato nel caso in cui sia un terzo controinteressato ad impugnare, con il particolare rito disciplinato dall’art. 116 del Codice del processo amministrativo, il provvedimento che autorizza l’accesso dell’interessato agli atti detenuti dalla P.A.?
Nel caso appena descritto, anche il controinteressato è tenuto al pagamento del contributo unificato nella misura di 300,00 euro.


N.4) PROCEDIMENTO MONITORIO
La richiesta di decreto ingiuntivo dà luogo al pagamento del contributo unificato?; Parimenti, è dovuto detto tributo nel caso di successiva opposizione (art. 118 del Codice del processo amministrativo)?
La richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, ammissibile nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, comporta il versamento del contributo unificato nella misura ordinaria di 600,00 euro.
Nulla è dovuto, di converso, nel caso di successiva proposizione dell’opposizione a decreto.


N.5) SILENZIO
Cosa accade, quanto al regime fiscale, nel caso di sopravvenienza del provvedimento espresso nel corso del giudizio avverso il silenzio (art. 117, quinto comma, del Codice del processo amministrativo)?
Qualora, nel corso del processo incardinato per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A., sopravvenga il provvedimento espresso ovvero un atto connesso con l’oggetto della controversia in pendenza di giudizio, l’interessato ha una duplice possibilità: impugnare l’atto in via ordinaria ovvero con motivi aggiunti, con la conseguenza che, anche in questa seconda eventualità, “l’intero giudizio” prosegue con il rito previsto per il nuovo provvedimento.
In ambedue le ipotesi va corrisposto il contributo unificato nella misura piena stabilita per il rito che si va ad instaurare, atteso che quest’ultimo è del tutto autonomo da quello originariamente azionato per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto che, dal canto suo, ha prodotto l’effetto richiesto, consentendo il conseguimento del risultato – l’emanazione del provvedimento espresso - che l’attore si prefiggeva di ottenere.


N.6) RITI ABBREVIATI
A) Qual è il regime fiscale dei riti abbreviati (Titolo V, artt. 119-125 del Codice del processo amministrativo)?
Le disposizioni recate dagli artt. 119 e seguenti del Codice del processo amministrativo comportano delicati aspetti applicativi.
Va, anzitutto, individuato il presupposto d’imposta, vale a dire quali delle fattispecie disciplinate dal Titolo V del Codice comportino il pagamento del contributo nella misura – diversa da quella ordinaria - di 1.500,00 ovvero di 4.000,00 euro.
Il criterio discretivo, indicato dall’art 13, comma 6-bis, del T.U. n. 115 del 2002, è costituito dall’applicazione del “rito abbreviato”, sicché la più onerosa imposizione è connessa e giustificata dalla previsione della rapida definizione del giudizio.
Detto questo in linea di principio, può passarsi ad effettuare qualche puntualizzazione, con intento chiarificatore ma non esaustivo della varietà delle ipotesi che possono presentarsi all’interprete. La materia più “sensibile” è sicuramente quella degli appalti; in proposito, il più volte citato art. 13, comma 6-bis, T.U. n. 115 del 2002fornisce un’univoca chiave di lettura, facendo espresso riferimento alle “procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture” (ivi compresi gli incarichi di progettazione e, altresì, il concorso di idee), vale a dire tutte le tipologie di ricorsi (impugnazione del bando di gara, dell’esclusione dalla gara, dell’aggiudicazione, del provvedimento di auto annullamento di quest’ultima) che hanno come effetto l’individuazione del soggetto prescelto a contrarre con la pubblica amministrazione.
Al di fuori delle fattispecie descritte, quando, cioè, non è in gioco l’“affidamento” dell’appalto, va versato un contributo unificato nella misura ordinaria di 600,00 euro: in proposito, possono farsi le ipotesi della richiesta del risarcimento del danno per equivalente monetario (e non anche in forma specifica, come si è già precisato nella parte riguardante il “risarcimento del danno”, al precedente punto “h”, perché solo quest’ultima presuppone il subentro nel contratto), e della richiesta di revisione dei prezzi, atteso che in entrambe le fattispecie si fa valere esclusivamente la responsabilità patrimoniale della P.A., senza che venga minimamente in rilievo la sorte dell’aggiudicazione e, se del caso, anche dell’esecuzione dei lavori.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi in merito alle eventuali azioni giudiziarie riguardanti la fase, successiva all’aggiudicazione, di esecuzione del rapporto, quali i provvedimenti di sospensione e di recesso, ovvero di proroga del contratto, ovvero di disapplicazione delle penali, non rilevando, ai fini fiscali, la circostanza che su tali controversie sussista o meno la giurisdizione del giudice amministrativo.
Parimenti, alla misura ordinaria (600,00 euro) è da sottoporre l’eventuale impugnativa delle cd.
informative antimafia, autonomamente azionata; di converso, qualora essa venga effettuata con motivi aggiunti, nell’ambito di un già instaurato giudizio concernente le procedure di affidamento degli appalti, ex art. 120 del Codice del processo amministrativo, anche il ricorso avente ad oggetto l’interdittiva antimafia, costituendo quest’ultima un atto presupposto dell’eventuale esclusione o aggiudicazione ad altro concorrente, postula l’applicazione del rito abbreviato e, quindi, il versamento del contributo unificato nella misura di 4.000,00 euro all’atto del deposito dei relativi motivi aggiunti.
Un’ulteriore questione riguarda la proposizione di motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 243-bis, ultimo comma, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti), avverso il silenzio-diniego maturato sull’informativa in ordine all’intenzione di proporre ricorso giurisdizionale. In tal caso, prevale la speciale disciplina impositiva riguardante le procedure di affidamento degli appalti pubblici e, quindi, ai suddetti motivi aggiunti si applica il contributo unificato nella misura di 4.000,00 euro.
Tale conclusione si basa su di un duplice ordine di ragioni, di carattere logico-sistematico e testuale: anzitutto, la nuova iniziativa giudiziaria si incardina in un processo già instaurato e regolato, appunto, dal “rito” di cui all’art. 120 del Codice del processo amministrativo; in secondo luogo, l’art. 32 del Codice del processo amministrativo disciplina l’ipotesi di cumulo di domande in uno stesso giudizio, anche quando le rispettive azioni siano soggette a riti diversi, con la conseguenza in quest’ultimo caso, che, su tutti, prevale il rito speciale di cui all’art. 120 del Codice del processo amministrativo.
Da ultimo, va chiarito il rapporto, che è di sostanziale sovrapposizione, fra l’art. 119, primo comma, lett. a) e l’art. 133, primo comma, lett. e) n. 1) del Codice del processo amministrativo, atteso che entrambi enunciano le controversie “relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture”, solo che la prima norma lo fa per introdurre per esse (e solo per esse)
una procedura accelerata di definizione del contenzioso, mentre la seconda è diretta ad individuare i poteri di cognizione del giudice amministrativo attraverso la sussunzione delle suddette controversie nell’ambito della giurisdizione esclusiva.
B) La richiesta di sospensione dell’esecutività del dispositivo comporta l’insorgenza dell’obbligo di versamento del contributo unificato (artt. 119, sesto comma, e 120, undicesimo comma, del Codice)?
Il Codice, agli artt. 119, sesto comma, e 120, undicesimo comma, del Codice del processo amministrativo, prevede la possibilità di chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell’esecutività del dispositivo, proponendo “appello”, con riserva di esplicitazione dei motivi in un termine perentorio, a seguito della pubblicazione della sentenza.
Tale iniziativa giudiziaria, costituendo formalmente ed anche sostanzialmente un “appello”, soggiace all’immediato versamento del contributo unificato, nella misura prevista, rispettivamente, per le controversie di cui all’art. 119 e 120, fermo restando che il completamento dell’impugnativa (con la precisazione delle doglianze) non comporta alcun ulteriore onere fiscale.


O) EXTRACOMUNITARI
Qual è il contributo unificato dovuto in relazione ai ricorsi concernenti il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato di cittadino extra comunitario, regolato dal T.U. immigrazione 25 luglio 1998 n. 286 e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (regolamento di attuazione)?
Le questioni suddette riguardano le condizioni e, quindi, la possibilità di consentire l’ingresso nel territorio dello Stato dei cittadini extra comunitari; coerentemente con la ratio legis, che attiene alla fattispecie in senso oggettivo (l’ingresso nello Stato), la norma di favore, che fissa in 300,00 euro l’importo del contributo unificato, si applica anche nel caso in cui la controversia sia azionata dal datore di lavoro e anche se le ragioni ostative del beneficio siano ascrivibili a quest’ultimo e non al cittadino extra comunitario, dovendosi guardare esclusivamente al risultato che, oggettivamente, appunto, l’iniziativa giudiziaria persegue.


P) ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. n. 98/2011
Le disposizioni contenute nel D.L. n. 98 del 2011 entrano in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, secondo quanto previsto dall’art. 41, che ne costituisce la norma finale. Pertanto, la data di operatività di tutte le previsioni recate dal D.L. in questione –nessuna esclusa- va fissata al 6 luglio 2011.
La specificazione -“le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate” … “successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”-, recata dall’art. 37, settimo comma, del D.L. n. 98 del 2011 serve solo a chiarire che la disciplina introdotta non è suscettibile di produrre effetti retroattivi.
Di conseguenza, coerentemente con le peculiarità del processo amministrativo, la novella legislativa si applica ai ricorsi per i quali il deposito –quale momento di instaurazione della controversia- sia stato effettuato a far tempo dal 6 luglio 2011 (compreso).
Va, peraltro, aggiunto, che la legge di conversione n. 111 cit. stabilisce che le modificazioni con essa introdotte al D.L. (che, per quel che riguarda il contributo unificato attengono, come si è detto, al limite di esenzione previsto per le controversie relative al pubblico impiego) entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della legge stessa sulla Gazzetta ufficiale e, quindi, dal 17 luglio 2011.


Q) ASPETTI GESTIONALI
Q.1) CONTROLLO DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO
Spetta all’ufficio giudiziario presso cui pende il ricorso la verifica dell’avvenuto versamento del contributo unificato nella misura dovuta, in relazione all’oggetto della controversia.
Questo controllo è di tipo sostanziale, avendo l’ufficio giudiziario il compito di effettuare i seguenti adempimenti:
- accertare se sia dovuto o meno il pagamento del contributo unificato e, nel primo caso, verificare la corrispondenza dell’importo versato, risultante dalla ricevuta di versamento, a quello previsto dall’art. 13, comma 6-bis, del T.U. n. 115 del 2002, in relazione alla tipologia di processo azionato ovvero alla materia oggetto del contenzioso. Nel caso di esenzione, occorre verificare che la ragione dell’esenzione risulti dal ricorso o da altro documento;
- accertare l’esistenza della ricevuta di versamento (contrassegno telematico rilasciato da ricevitoria autorizzata, attestato di pagamento tramite modello F23, ricevuta di pagamento tramite conto corrente postale).
In caso di mancata indicazione della ragione dell’esenzione dal versamento del contributo unificato, la dichiarazione deve considerarsi incompleta e deve, quindi, essere regolarizzata.
L’esito del controllo sarà riportato nell’apposita scheda (allegata alla circolare n. 56/2004), da inserire nel fascicolo di ufficio unitamente alla ricevuta di versamento del contributo, ove dovuto.
La dichiarazione, purché riferita espressamente al ricorso e sottoscritta dal difensore, può ugualmente considerarsi resa nelle conclusioni del ricorso quando sia allegata a quest’ultimo in atto separato.
Q.2) RIMBORSO
Per procedere al rimborso del contributo unificato, in tutti i casi in cui sia ammissibile (versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento; duplicazione di versamenti; procedimento giurisdizionale esente; versamento cui non hanno fatto seguito il deposito e l’iscrizione a ruolo dell’atto introduttivo del giudizio), si osservano le istruzioni operative contenute nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 ottobre 2007 n. 33.
R) TABELLA DEGLI IMPORTI
Legenda: le parti evidenziate in rosso danno conto delle modifiche introdotte all’art. 13 comma 6-bis del
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dall’art. 37, sesto comma, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98.
Giudizi proposti al Consiglio di Stato, esenti:
1) appello in materia di riparazione ex lege 89/01 (legge Pinto);
2) appello avverso ordinanza cautelare (art. 62 del codice), richiesta di misure cautelari monocratiche (art. 56 del codice), istanza per esecuzione dell’ordinanza cautelare e revoca dell’ordinanza cautelare;
3) istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado (art. 98 del codice);
4) istanza per regolamento di competenza;
5) appello in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in materia di accesso all’impiego (concorsi), depositato tra il 6 e il 16 luglio 2011, limitatamente all’ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore al doppio dell’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115/2002 (doppio di euro 10.628,16);
6) appello in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in materia di accesso all’impiego (concorsi), depositato a decorrere dal 17 luglio 2011, limitatamente all’ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115/2002 (triplo di euro 10.628,16);
7) appello in materia elettorale;
8) appello ex art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alle informazioni ambientali (D.Lgs. 19 agosto 2005 n.195);
9) appello in materia di ricongiungimento familiare e di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286;
10) istanza di correzione di errore materiale;
11) riassunzione;
12) appello in materia di leva militare;
13) accesso in corso di causa;
14) incidente di esecuzione nell’ambito del giudizio di ottemperanza;
15) istanza di ricusazione.


Giudizi proposti ai TT.AA.RR., esenti:
1) ricorso in materia di riparazione ex lege 89/01 (legge Pinto);
2) richiesta di misure cautelari collegiali (art. 55 del codice), di misure cautelari monocratiche (art. 56 del codice) e di misure cautelari anteriori alla causa (art. 61 del codice), nonché istanza per la revoca (art. 58 del codice) o per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare (art. 59 del codice);
3) ricorso in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in materia di accesso all’impiego (concorsi), depositato tra il 6 e il 16 luglio 2011, limitatamente all’ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore al doppio dell’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115/2002 (doppio di euro 10.628,16);
4) ricorso in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in materia di accesso all’impiego (concorsi), depositato a decorrere dal 17 luglio 2011, limitatamente all’ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a tre volte;
5) ricorso in materia elettorale;
6) ricorso, ex art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alle informazioni ambientali (D.Lgs. 19 agosto 2005 n.195);
7) ricorso in materia di ricongiungimento familiare e di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286;
8) istanza di correzione di errore materiale;
9) riassunzione;
10) ricorso in materia di leva militare;
11) accesso in corso di causa;
12) incidente di esecuzione nell’ambito del giudizio di ottemperanza;
13) istanza di ricusazione.


Giudizi proposti al Consiglio di Stato, importo dovuto:
1) appello ordinario: 600,00 (già 500,00) euro;
2) appello con rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice [(ad eccezione degli appelli ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)], compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito: 1.500,00 (già 1.000,00) euro;
3) appello di cui all’art. 119 comma 1, lett. a) e b): 4.000,00 (già 2.000,00) euro;
4) appello su controversie relative ad infrastrutture strategiche ex art. 125 del codice: l’importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato [in via esemplificativa: 1.500,00 (già 1.000,00) euro, per l’impugnazione dei provvedimenti espropriativi; 4.000,00 (già 2.000,00) euro per quelle riguardanti gli affidamenti degli appalti];
5) appello avverso dispositivo di sentenza: l’importo è calcolato in relazione al particolare regime del rito abbreviato: rito di cui al libro IV, titolo V, del codice [(ad eccezione degli appelli ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)], compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito: 1.500,00 (già 1.000,00) euro; appelli ex art. 119 comma 1, lett. a) e b): 4.000,00 (già 2.000,00) euro.
Il contributo unificato non è dovuto nel caso di successivo appello avverso la sentenza;
6) appello avverso sentenza parziale: l’importo è calcolato in relazione alla tipologia di appello azionato: ordinaria, rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice, compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito, appello ex art. 119 comma 1, lett. a) e b) [rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1,500 (già 1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro]; l’importo va nuovamente corrisposto per l’intero nel caso di appello avverso la sentenza definitiva;
7) appello avverso sentenza resa nell’ambito di un giudizio di esecuzione/ottemperanza (art. 112 del codice), qualunque sia la decisione di cui è chiesta l’esecuzione: 300,00 (già 250,00) euro;
8) appello avverso sentenza resa nell’ambito di un giudizio di esecuzione/ottemperanza (art. 112 del codice), qualunque sia la decisione di cui è chiesta l’esecuzione, con contestuale istanza risarcitoria: 600,00 (già 500,00) euro;
9) appello incidentale e domanda riconvenzionale: seguono l’importo dovuto in relazione alla tipologia di contenzioso azionato: ordinaria, rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice, compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito, appello ex art. 119 comma 1, lett. a) e b) [rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1,500 (già 1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro];
10) azione di nullità: l’importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato:
ordinaria, rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice, compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito, appello ex art. 119 comma 1, lett. a) e b) [rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1,500 (già 1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro];
11) appello volto ad ottenere il risarcimento del danno per equivalente: 600,00 (già 500,00) euro;
12) appello in materia di accesso ai documenti (art. 116 del codice): 300,00 (già 250,00) euro;
13) appello avverso sentenza nel rito del silenzio della P.A. (art. 117 del codice): 300,00 (già 250,00) euro;
14) appello avverso sentenza nel rito del silenzio della P.A. (art. 117 del codice) con contestuale istanza risarcitoria: 600,00 (già 500,00) euro;
15) opposizione di terzo su sentenza di appello: l’importo è calcolato in relazione alla tipologia di appello azionato: ordinaria, rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice, compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito, appello ex art. 119 comma 1, lett. a) e b) [rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1,500 (già 1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro];
16) revocazione sentenza di appello: l’importo è calcolato in relazione alla tipologia di appello azionato: ordinaria, rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice, compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito, appello ex art. 119 comma 1, lett. a) e b) [rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1,500 (già 1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro];
17) appello in materia di “diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno, di ingresso nel territorio dello stato”: 300,00 (già 250,00) euro.
18) appello in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in materia di accesso all’impiego (concorsi), depositato tra il 6 e il 16 luglio 2011, limitatamente all’ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore al doppio dell’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115/2002 (doppio di euro 10.628,16), euro 300,00 (in precedenza: esente);
19) appello in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in materia di accesso all’impiego (concorsi), depositato a decorrere dal 17 luglio 2011, limitatamente all’ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115/2002 (triplo di euro 10.628,16), euro 300,00 (in precedenza: esente).


N.B.: ai sensi del penultimo comma dell’art. 13 comma 6-bis, come modificato dal decreto legge n. 98 del 2011, i predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice.


Giudizi proposti ai TT.AA.R., importo dovuto:


1) ricorso ordinario: 600,00 (già 500,00) euro;
2) ricorso con rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice [(ad eccezione dei ricorsi ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)] compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito: 1.500,00 (già 1.000,00) euro;
3) ricorso di cui all’art. 119 comma 1, lett. a) e b): 4.000,00 (già 2.000,00) euro;
4) ricorso concernente controversie relative ad infrastrutture strategiche ex art. 125 del codice: l’importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato [in via esemplificativa: 1.500,00 (già 1.000,00) euro, per l’impugnazione dei provvedimenti espropriativi; 4.000,00 (già 2.000,00) euro per quelle riguardanti gli affidamenti degli appalti];
5) motivi aggiunti: l’importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato: ordinaria, con rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice, compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito e con rito ex art. 119 comma 1, lett. a) e b) [rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1.500.00 (già 1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro];
6) ricorso incidentale e domanda riconvenzionale: l’importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato: ordinaria, rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice, compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito, ricorso ex art. 119 comma 1, lett. a) e b) [rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1,500 (già 1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro];
7) azione di nullità: l’importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso ordinaria, rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice, compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito, ricorso ex art. 119 comma 1, lett. a) e b) [rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1,500 (già 1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro];
8) riproposizione a seguito di translatio: l’importo è calcolato in relazione alla tipologia di ricorso azionato: ordinaria, rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice, compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito, giudizio ex art. 119 comma 1, lett. a) e b) [rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1,500 (già 1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro];
9) trasposizione di ricorso straordinario (art. 48 del codice): va corrisposta la differenza tra quanto versato all’atto della proposizione del ricorso straordinario (600,00 euro) e l’importo dovuto in relazione alla tipologia di giudizio azionato a seguito della trasposizione: ordinaria, rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice, compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito, ricorso ex art. 119 comma 1, lett. a) e b) [rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1,500 (già 1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro)]; può anche darsi il caso che il risultato della trasposizione comporti un saldo favorevole per il ricorrente, nel qual caso va disposto il rimborso;
10) ricorso per il risarcimento del danno per equivalente: 600,00 (già 500,00) euro;
11) ricorso per l’esecuzione/ottemperanza (art. 112 del codice), qualunque sia la decisione di cui è chiesta l’esecuzione: 300,00 (già 250,00) euro;
12) ricorso per l’esecuzione/ottemperanza (art. 112 del codice), qualunque sia la decisione di cui è chiesta l’esecuzione, con contestuale istanza risarcitoria: 600,00 (già 500,00) euro;
13) ricorso in materia di accesso ai documenti (art. 116 del codice): 300,00 (già 250,00) euro;
14) ricorso avverso sentenza nel rito del silenzio della P.A. (art. 117 del codice): 300,00 (già 250,00) euro;
15) ricorso nel rito del silenzio della P.A. (art. 117 del codice) con contestuale istanza risarcitoria: 600,00 (già 500,00) euro;
16) impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento sopravvenuto nel corso del procedimento giurisdizionale sul silenzio: l’importo è calcolato in relazione alla tipologia di ricorso azionato: ordinaria, con rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice, compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito e con rito ex art. 119 comma 1, lett. a) e b) [rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1.500.00 (già 1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro];
17) opposizione di terzo: l’importo è calcolato in relazione alla tipologia di ricorso originario: ordinaria, con rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice, compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito e con rito ex art. 119 comma 1, lett. a) e b) [rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1.500.00 (già 1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro];
18) ricorso per ingiunzione (art. 118 del codice): 600,00 (già 500,00) euro;
19) revocazione sentenza di primo grado: l’importo è calcolato in relazione alla tipologia di appello azionato: ordinaria, con rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice, compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito e con rito ex art. 119 comma 1, lett. a) e b) [rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1.500.00 (già 1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro].
20) ricorso in materia di “diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno, di ingresso nel territorio dello stato”: 300,00 (già 250,00) euro;
21) ricorso in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in materia di accesso all’impiego (concorsi), depositato tra il 6 e il 16 luglio 2011, limitatamente all’ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore al doppio dell’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115/2002 (doppio di euro 10.628,16), euro 300,00 (in precedenza: esente);
22) ricorso in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in materia di accesso all’impiego (concorsi), depositato a decorrere dal 17 luglio 2011, limitatamente all’ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115/2002 (triplo di euro 10.628,16), euro 300,00 (in precedenza: esente).


N.B.: ai sensi del penultimo comma dell’art. 13 comma 6-bis, come modificato dal decreto legge n. 98 del 2011, i predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice.


F.to Mario Torsello



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