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NORMATIVA
Normativa nazionale - Circolari - Governo

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Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30.04.2009 n. 35256
Mutui prima casa:3^ circolare recante istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2
 

Agli Istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria
Agli intermediari finanziari ex articoli 106 e 107 testo unico bancario


Oggetto: 3a circolare recante istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Mutui prima casa.
Premessa
Il direttore dell'Agenzia delle entrate, dando esecuzione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009 (di seguito "decreto legge"), ha adottato il provvedimento in data 4 marzo 2009 con il quale ha stabilito le modalità per la comunicazione alle banche ed agli intermediari finanziari degli elenchi dei contribuenti per i quali sussistono le condizioni per accedere alle agevolazioni. Il direttore dell'Agenzia precisa che i soggetti aventi diritto alle agevolazioni, ma non inclusi nell'elenco, possono chiedere l'applicazione dei benefici di legge mediante autocertificazione.
Facendo seguito alle circolari del 28 dicembre 2008 e del 13 febbraio 2009 si dettano ulteriori istruzioni sull'applicazione della normativa in oggetto alle fattispecie sotto elencate.
Istruzioni applicative
1. Le banche e gli intermediari finanziari concedono i benefici sulla base del elenchi comunicati dall'Agenzia, senza necessità di apposita domanda da parte degli interessati.
2. l soggetti interessati per i quale ricorrano i requisiti di cui all'art. 2 del decreto legge, e che non siano inclusi nell'elenco dell'Agenzia delle entrate, possono presentare, entro il 31 gennaio 2010, apposita istanza alla banca o all'intermediario finanziario, allegando idonea autocertificazione. Analoga istanza potrà essere presentata da coloro che intendano chiedere l'agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell'elenco dell'Agenzia delle entrate: in tal caso l'istanza dovrà essere preceduta da un'apposita variazione all'elenco da parte dell' Agenzia, su richiesta dell' interessato.
3. Per i mutuatari titolari di un conto corrente presso una banca diversa dalla mutuante, il contributo previsto dal decreto legge deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata; ove ciò non sia possibile, il contributo deve essere riconosciuto applicando un rendimento annuo pari all'1,38% - corrispondente alla media dei tassi sui depositi in conto corrente delle famiglie italiane rilevata dalla Banca d'Italia nei mesi da ottobre a dicembre 2008 - per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata e l'effettivo accredito.
4. Qualora il mutuo risulti intestato a due o più mutuatari, di cui solo alcuni soddisfino i requisiti di legge, il contributo è riconosciuto sulla quota della rata corrispondente alla quota degli intestatari in possesso dei requisiti sul totale degli intestatari.
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO



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