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NORMATIVA
Normativa nazionale - Circolari - Governo

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Circolare del Ministero dello sviluppo economico 15 dicembre 2010
Chiarimenti e precisazioni in merito alle modalita' di erogazione e gestione del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della Direttiva 10 luglio 2008 di adeguamento alla disciplina comunitaria della legge 17 dicembre 1982, n. 46 (FIT). Per aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
 

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla Confindustria
Alla CONFAPI
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
All'ANCE
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane
La direttiva 10 luglio 2008 (nel seguito denominata «direttiva»),
che adegua la precedente direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina
comunitaria n. 2006/C 323/01 in materia di aiuti di stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione, prevede all'art. 4, comma 3, per i
programmi comportanti spese ammissibili pari o superiori a 3 milioni di euro, la concessione di un contributo in conto interessi in
relazione ad un finanziamento bancario a tasso di mercato, destinato alla copertura finanziaria del programma oggetto della domanda di agevolazioni, pari al 50 per cento dei costi riconosciuti
ammissibili, con una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di
preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a 4 anni.
Detto finanziamento puo' essere deliberato dal soggetto di cui
all'art. 2, comma 4 della direttiva, ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385.
La misura del contributo e' fissata in 80 punti percentuali del
tasso di riferimento individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della
direttiva stessa.
Con la presente circolare si indicano le modalita' di erogazione di
detto contributo in conto interessi nonche' le procedure attraverso
le quali i diversi soggetti interessati dovranno operare.
Soggetti coinvolti:
a) Ministero dello sviluppo economico;
b) soggetto beneficiario;
c) soggetto convenzionato;
d) soggetto finanziatore.
Per il Ministero dello sviluppo economico tutti i soggetti
interessati dovranno fare riferimento alla divisione VIII della
Direzione generale per l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali (D.G.I.A.I.), Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica, via Giorgione n. 2b - 00147 Roma.
Per soggetto beneficiario si deve intendere i soggetti individuati
dall'art. 3 della direttiva ammessi a fruire delle agevolazioni a
seguito di presentazione di specifica domanda inoltrata secondo le
procedure indicate dall'art. 2 della medesima direttiva.
Per soggetto convenzionato si deve intendere i soggetti che hanno
sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale mandatario di un
Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), una convenzione per la gestione degli aiuti a valere sul Fondo per l'innovazione
tecnologica.
Per soggetto finanziatore si deve intendere i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' creditizia ai sensi del testo unico
bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
delibera il finanziamento ordinario a favore del soggetto
beneficiario.
Procedure.
In fase di presentazione della domanda di agevolazione il soggetto
beneficiario deve indicare il soggetto finanziatore prescelto.
Il soggetto convenzionato dopo l'invio degli esiti istruttori al
Ministero dello sviluppo economico, comunichera' l'importo dei costi
ammessi alle agevolazioni al soggetto finanziatore, qualora
quest'ultimo non coincida con il soggetto convenzionato.
Il soggetto finanziatore, entro sessanta giorni da detta
comunicazione, dovra' deliberare la concessione di un finanziamento bancario specificamente destinato alla copertura del programma di
ricerca e sviluppo oggetto della domanda di agevolazioni, comunicando l'avvenuta delibera al Ministero e al soggetto convenzionato, se
diverso dal soggetto finanziatore. Detto finanziamento, secondo
quanto indicato dall'art. 4, comma 3, della direttiva:
1) non potra' superare il 50% dei costi riconosciuti ammissibili
dal soggetto convenzionato.
2) potra' avere una durata massima di otto anni di ammortamento;
3) avra' un preammortamento commisurato alla durata del programma e, comunque, non superiore a quattro anni, decorrente dalla data di stipula del contratto.
In detta delibera dovra' essere esplicitamente indicato l'impegno
del soggetto finanziatore ad erogare il finanziamento oggetto del
contributo in conto interessi solo a seguito del benestare del
Ministero.
In assenza della predetta delibera di finanziamento, il Ministero
non potra' procedere alla emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni.
Concessione delle agevolazioni.
Il Ministero, con il decreto di concessione, stabilira', tra
l'atro, gli impegni che il soggetto beneficiario dovra' rispettare in
relazione al contributo alla spesa e al contributo in conto
interessi.
Di detto decreto sara' fornita tempestiva informazione anche al
soggetto finanziatore qualora lo stesso non coincida con il soggetto
convenzionato.
Contratto di finanziamento bancario.
Il contratto di finanziamento bancario dovra' essere stipulato tra
il soggetto beneficiario ed il soggetto finanziatore entro trenta
giorni dalla data di ricezione del decreto di concessione. Copia di
detto contratto dovra' essere tempestivamente trasmesso al Ministero e, qualora lo stesso soggetto finanziatore non coincida con il soggetto convenzionato, anche a quest'ultimo.
Ove non risulti ancora disponibile copia del contratto il soggetto
finanziatore comunichera' l'avvenuta stipula e fornira' al Ministero
ed al soggetto convenzionato il piano di ammortamento sottoscritto
dalle parti impegnandosi a trasmettere la citata copia appena questa sara' disponibile.
Il soggetto finanziatore comunichera' al Ministero e, qualora lo
stesso non coincida con il soggetto convenzionato, anche a
quest'ultimo, l'eventuale insorgenza di cause di inadempienza, delle
quali sia venuto a conoscenza, nel corso del rapporto di
finanziamento con il beneficiario delle agevolazioni, tali da
comportare la risoluzione del contratto medesimo.
Erogazione del contributo in conto interessi.
Il finanziamento bancario sara' erogato sulla base dello Stato
avanzamento lavori (SAL), piu' una quota a saldo.
A tal fine il soggetto convenzionato comunichera' al Ministero, al
fine di riceverne il benestare, l'avvenuto accertamento del SAL, la
quota di contributo alla spesa e della relativa quota di
finanziamento bancario erogabile, nonche' del relativo importo del
contributo in conto interessi, attualizzato, in via provvisoria, al
tasso di riferimento di cui all'art. 4, comma 2 della direttiva
vigente al momento della suddetta comunicazione allo stesso
Ministero.
Ricevuto il benestare del Ministero il soggetto convenzionato,
qualora lo stesso non coincida non il soggetto finanziatore, ne dara'
comunicazione a quest'ultimo affinche' provveda all'erogazione della
quota spettante di finanziamento bancario al soggetto beneficiario.
Di detta erogazione il soggetto finanziatore ne dara' comunicazione
al Ministero e, qualora lo stesso non coincida con il soggetto
convenzionato, al soggetto convenzionato medesimo.
Il Ministero provvedera' a trasferire al soggetto convenzionato le
quote di contributo alla spesa e di contributo in conto interessi, le
quali verranno trasferite da parte dello stesso soggetto
convenzionato sul conto corrente del soggetto beneficiario.
Ad avvenuta erogazione, il soggetto convenzionato ne dara'
comunicazione al soggetto finanziatore qualora non sia coincidente.
Successivamente all'erogazione dell'ultima quota in acconto il
Ministero acquisisce dal soggetto convenzionato la relazione finale
sul programma agevolato e, completate le valutazioni di cui all'art.
8, comma 1 della direttiva, trasmette al soggetto convenzionato
stesso il benestare all'erogazione del saldo del finanziamento
bancario, aggiornando l'importo in base alle risultanze delle
suddette valutazioni di cui all'art. 8 comma 1. Ricevuto il benestare
del Ministero il soggetto convenzionato, qualora lo stesso non
coincida con il soggetto finanziatore, da' comunicazione a
quest'ultimo affinche' lo stesso provveda all'erogazione al soggetto
beneficiario della quota a saldo del finanziamento bancario. Il
soggetto finanziatore, a sua volta, da' comunicazione al soggetto
convenzionato della data di avvenuta erogazione.
Il soggetto convenzionato procede quindi al ricalcolo definitivo
del contributo in conto interessi spettante, che tiene conto delle
effettive date di erogazione e del tasso di riferimento valido a tali
date, e lo trasmette al Ministero.
Il Ministero emette il decreto definitivo e lo trasmette al
soggetto convenzionato, autorizzando in tal modo lo stesso a
procedere con la richiesta fondi da erogare al soggetto beneficiario
relativi alla quota a saldo del complesso delle agevolazioni
spettanti, fermo restando il rispetto del valore totale delle
agevolazioni stesse determinato nel decreto di cui all'art. 6, comma
8 della direttiva.
Il Ministero provvede a mettere a disposizione del soggetto
convenzionato i fondi richiesti affinche' quest'ultimo possa
trasferirli sul conto corrente del soggetto beneficiario.
Ad avvenuta erogazione, il soggetto convenzionato ne dara'
comunicazione al soggetto finanziatore qualora non sia coincidente.
Qualora il soggetto beneficiario dovesse procedere all'estinzione
anticipata del finanziamento bancario successivamente all'ultimazione del progetto e al completamento delle valutazioni di cui all'art. 8, comma 1 della direttiva, il soggetto finanziatore ne dara' immediata comunicazione al soggetto convenzionato, se diverso dal soggetto finanziatore e al Ministero , per le adozioni dei provvedimenti di competenza.
Roma, 15 dicembre 2010
Il direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali: Esposito



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