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Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 11 settembre 2006 n. 8552
Utilizzazione dei fondi Cassa depositi e prestiti per la concessione delle agevolazioni per programmi di innovazione tecnologica, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46
 

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
Alla Cassa depositi e prestiti
All'A.B.I.
All'Ass.I.Lea.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
All'ANCE
Al Comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il decreto del 1° febbraio 2006, nel seguito denominato «decreto attuativo», con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 354, della citata legge n. 311/2004, relativamente agli interventi previsti dall'art. 14 della legge n. 46/1982.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto attuativo, con la presente circolare si forniscono alcune precisazioni, nonché, in allegato, la nuova modulistica per la presentazione della domanda, fermo restando che per quanto non previsto dalla presente circolare si applicano le procedure e le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 (nel seguito «direttive FIT») e dalla circolare ministeriale 11 maggio 2001 n. 1034240 e successive modifiche e integrazioni per quanto compatibili con le disposizioni di cui al predetto decreto attuativo.
Ai fini della presente circolare, sono valide le definizioni previste dall'art. 1 del decreto attuativo e pertanto i termini la cui iniziale é riportata con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito ad essi dal medesimo art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto attuativo, il soggetto beneficiario può richiedere un finanziamento agevolato nella misura massima del 90% del valore del finanziamento previsto a copertura dei costi ammessi tenuto conto che:
a) il finanziamento é pari, di norma, al 90% dei costi ammessi a meno che il rispetto dei vincoli sull'intensità delle
agevolazioni, in termini di ESL, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto attuativo, non imponga una percentuale inferiore;
b) il restante 10% del finanziamento é rappresentato da un finanziamento bancario, a tasso di mercato, di durata pari a quella del finanziamento agevolato richiesto, concesso dallo stesso soggetto convenzionato o da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che sottoscrivono uno specifico accordo con Cassa depositi e prestiti S.p.a. ed il correlato mandato interbancario sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005. In caso di domande presentate congiuntamente ai sensi dell'art. 3, comma 3, delle direttive FIT, il finanziamento bancario deve sussistere per ciascuno dei soggetti richiedenti ed in relazione ai costi ammessi di competenza di ciascuno.
Ai fini di cui sopra, il soggetto beneficiario indica nella domanda di cui al successivo punto 2 i dati per il calcolo del finanziamento agevolato richiesto.
2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni il soggetto beneficiario presenta domanda utilizzando lo schema riportato in allegato n. 1 alla presente circolare. Nel caso di un programma presentato congiuntamente, la domanda deve essere redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 2. La domanda deve essere accompagnata dalla prevista documentazione ed in particolare dalla scheda tecnica il cui schema é riportato nell'allegato n. 3, dal piano di sviluppo il cui schema é riportato nell'allegato n. 4 e dall'ulteriore documentazione di cui all'allegato n. 5.
3. Qualora il soggetto beneficiario intenda ottenere il finanziamento bancario da un soggetto finanziatore diverso dal soggetto convenzionato, la domanda di agevolazioni dovrà contenere l'indicazione del suddetto soggetto finanziatore. Il soggetto convenzionato provvede a comunicare al soggetto finanziatore gli elementi utili per la valutazione del merito di credito ed ad acquisire, entro il termine di ultimazione dell'attività istruttoria di cui all'art. 8, comma 1, delle direttive FIT, la comunicazione di esito della delibera del finanziamento bancario nonché il correlato mandato interbancario, la conferma dell'accordo e la conferma del mandato interbancario, redatti secondo gli schemi allegati alla predetta convenzione.
4. Il decreto di concessione delle agevolazioni non deve essere sottoscritto ai sensi dell'art. 8, comma 5, delle direttive FIT, in quanto la procedura che utilizza i fondi CDP S.p.A. prevede la stipulazione di un apposito contratto, curato dal soggetto agente. La durata del finanziamento, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto attuativo, decorre dalla data di stipula del contratto, tenuto conto che solo con esso vengono completati gli adempimenti che nelle procedure di cui alle direttive FIT sono realizzati con l'emanazione e la sottoscrizione del decreto di concessione. Pertanto, ai fini della decorrenza del contratto di finanziamento e del periodo di preammortamento, la data di emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni si intende convenzionalmente coincidente con la data di stipula del contratto di finanziamento stesso.
5. I termini previsti dall'art. 8, comma 7, del decreto attuativo per la stipula del contratto di finanziamento decorrono dalla data in cui il soggetto agente riceve dal Ministero, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la comunicazione dell'assunzione del decreto di concessione delle agevolazioni.
6. Con riferimento alle erogazioni del finanziamento, non é riconosciuta alle piccole e medie imprese la possibilità di ottenere anticipazioni ai sensi dell'art. 9, comma 4, delle direttive FIT.
Roma, 11 settembre 2006
Il Ministro dello sviluppo economico: Bersani
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