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Normativa nazionale - Circolari - Governo

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Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti 19.04.2012 n 10959
Indicazioni in merito al D.M. 11 novembre 2011, n. 213 recante "Regolamento recante disciplina del rilascio dell’autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio".
 

Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 5
Prot. n.10959 del 19 aprile 2012


OGGETTO: DM 11 novembre 2011, n. 213, “Regolamento recante disciplina del rilascio dell’autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di
esercizio” – istruzioni operative


Come è noto, in data 23 dicembre 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 11 novembre 2011, n. 213, “Regolamento recante disciplina del rilascio dell’autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio”, le cui disposizioni saranno applicabili a decorre dal 23 aprile p.v..
Di seguito si forniscono elementi relativi agli adempimenti di competenza di codesti Uffici, in relazione alla disciplina suddetta, rinviando – per le procedure informatiche – a quanto disposto dal file avvisi n. 14 del 17 aprile 2012.
La procedura si articola in due fasi:
1) il candidato presenta istanza di rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata;
2) l’ufficio rilascia l’autorizzazione alla guida accompagnata.
1° Fase
L’istanza per richiedere l’autorizzazione alla guida accompagnata deve essere:
· redatta sul modello conforme all’allegato 1, firmata dal genitore, ovvero dal legale rappresentante del minore, nonché dal minore stesso;
· corredata da due attestazioni di versamento effettuato sul c/c 40281 (per le imposte di bollo sulla domanda e per l’autorizzazione alla guida accompagnata): il versamento può anche essere cumulativo;
· dall’attestazione del versamento effettuato sul c/c 90012 (pari all’importo di cui al punto 2, della tabella 3, della legge n. 870/86);
· da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore, ovvero di legale rappresentante del minore, redatta sul modello conforme all’allegato 2;
1 Alla data della presente circolare di importo pari a euro 14,62 2 Alla data della presente circolare di importo pari a euro 9 · da una fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Nel caso in cui il minore aspirante al rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata sia minorato o mutilato, che ha necessità di installare dispositivi di adattamento sul veicolo, all’istanza dovrà essere anche allegato un certificato rilasciato da una Commissione medica locale indicante gli adattamenti richiesti per la guida.
Poiché la guida accompagnata è riservata a minori titolari di patente di guida di categoria A1, l’Ufficio - verificato il possesso della patente e che la stessa sia in corso di validità e non sospesa – emette la ricevuta di presentazione dell’istanza (cfr. allegato 3), con la quale il minore si iscrive al previsto corso di formazione presso un’autoscuola ovvero ad un centro di istruzione automobilistica.
Si rappresenta che le ore di lezioni di guida di cui al predetto corso di formazione devono essere comprovate a mezzo della redazione di apposito libretto, conforme all’allegato 4, del quale autoscuole e centri di istruzione automobilistica ne richiederanno – prima della compilazione – la vidimazione a codesti Uffici.
2° Fase
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata, l’Ufficio che ha rilasciato l’istanza, acquisisce:
· l’attestato di fine corso, conforme all’allegato 5;
· la parte “originale” dei fogli del libretto delle lezioni di guida;
· la designazione degli accompagnatori resa in conformità all’allegato 6.
Con riferimento agli accompagnatori, che possono essere designati in un numero massimo di tre, si fa presente che:
· devono avere un’età non superiore a 60 anni;
· devono essere titolari, da almeno 10 anni, di patente italiana di categoria non inferiore alla B, con esclusione di quelle speciali. Nel caso di patente rilasciata da altro Stato UE, ovvero appartenente al SEE, la stessa deve essere stata riconosciuta da non meno di 5 anni;
· devono avere patenti in corso di validità e sulle quali non risulti registrato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, negli ultimi 5 anni, alcun provvedimento di sospensione.
Acquisiti i predetti documenti ed effettuate le predette verifiche, l’Ufficio rilascia
l’autorizzazione alla guida accompagnata (cfr. allegato 7), sulla quale non possono essere riportati i nominativi di accompagnatori che, ancorché designati, non siano in possesso dei requisiti suddetti.
Si segnala infine che è prevista la possibilità di procedere all’emissione di un duplicato, sia della ricevuta di presentazione dell’istanza che dell’autorizzazione alla guida accompagnata, nei seguenti casi:
· rinnovo di validità dei predetti documenti, a seguito di rinnovo di validità della patente posseduta dal minore;
· integrazione o sostituzione degli accompagnatori designati;
· deterioramento;
In tali casi devono essere esibite due attestazioni di versamento effettuato sul c/c 40283 (per le imposte di bollo sulla domanda e sul duplicato; il versamento può anche essere cumulativo) ed un’attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 8704;
· distruzione, sottrazione o smarrimento n tal caso deve essere esibita un’attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 8705, nonché la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di polizia.
Il Direttore Generale
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)
f.to Vitelli
3 Alla


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