Premessa.
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalità secondo le quali il Ministero del commercio internazionale (di seguito: Ministero) concederà i contributi finanziari sulle spese finanziabili sostenute dai consorzi agro-alimentari e dai consorzi di imprese alberghiere e turistiche, ai sensi della legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni.
Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi, con esclusione di quelli multiregionali, e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi a carattere multiregionale.
Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non é stato ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi monoregionali con sede in tali regioni fino a quando non sarà completato l'iter di trasferimento delle competenze. La liquidazione del contributo é subordinata alla messa a disposizione di questa Amministrazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle relative risorse, attualmente accantonate nel Fondo unico.
La presente circolare potrà subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni.
La presente circolare indica le modalità per la presentazione e successiva rendicontazione del programma promozionale da realizzare nel 2007 da parte di ciascun proponente.
Si ricorda che per la rendicontazione del programma promozionale 2006 é valida la circolare n. 20050201190 del 31 ottobre 2005 (scaricabile dal sito
www.mincomes.it).
Sezione I
Scopo della concessione dei contributi.
1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), «i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».
2. Il contributo é destinato ai consorzi per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Il contributo non può essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese né impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse.
3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.
Definizione di consorzio multiregionale.
4. Sono considerati consorzi a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi con più di sessanta imprese associate, il requisito minimo é fissato in quindici imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese. 5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.
Destinatari dei contributi: requisiti.
6. Possono accedere ai contributi per le attività promozionali i consorzi e le società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, aventi come scopo sociale esclusivo l'esportazione dei prodotti agro-alimentari, nonché i consorzi e le società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, di imprese alberghiere e turistiche, limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda turistica estera. Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve espressamente risultare nello statuto del proponente al momento della presentazione della domanda di approvazione del programma, a pena di inammissibilità della stessa.
7. Il consorzio deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite può essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.
8. Dal momento della presentazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto ed esistente, formato da singole quote di partecipazione.
Sezione II
Presentazione delle domande di contributo per il programma promozionale 2007.
9. Le domande di contributo a fronte del programma promozionale 2007 devono essere inviate al Ministero del commercio internazionale, Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma, entro e non oltre il 20 dicembre 2006. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre le date di seguito specificate. Le domande spedite successivamente alle date stabilite non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
10. Le domande devono essere redatte in bollo secondo il Modello A allegato, accludendo tutta la documentazione indicata nel modello stesso.
11. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio con firma autenticata o inviando contestualmente alla domanda fotocopia del documento di riconoscimento (modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Il legale rappresentante, sotto la propria responsabilità, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445.
12. La mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante o il mancato contestuale invio della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore comportano l'inammissibilità della domanda.
13. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare.
14. Nelle domande devono essere specificati il nominativo ed i recapiti dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.
15. I consorzi agro-alimentari devono inviare copia della domanda anche al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali -
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale, Ufficio cooperazione, via XX Settembre n. 20 - Roma. I consorzi turistico-alberghieri devono inviare copia della domanda anche al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio di Ministri, via della Ferratella in Laterano n. 51 - Roma.
Programma promozionale.
16. L'attività promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci. Pertanto non sono ammesse a contributo le iniziative che registrano una partecipazione di una percentuale non significativa delle imprese consorziate, valutata con riguardo al settore interessato dal progetto.
17. Il programma promozionale si articola in singoli progetti, ciascuno dei quali deve essere descritto sulla base degli elementi riportati nel Modello C (compilare una scheda per ogni progetto ed inviare anche in formato elettronico su floppy disk o CD).
18. Ad ogni scheda-progetto il consorzio deve allegare i preventivi di spesa emessi dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo di far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove per giustificati motivi (che devono essere indicati) non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, i relativi costi devono essere basati su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante.
19. Per ogni progetto devono essere specificati gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli indicatori da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:
a) per indicatore il parametro prescelto per misurare i risultati conseguiti: ad esempio il numero di accessi dall'estero al sito web;
la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori;
b) per valore atteso (standard) il valore previsto
dell'indicatore prescelto: ad esempio il numero atteso di accessi al sito web; il valore medio dei giudizi espressi nei questionari.
c) per valore realizzato: il valore oggettivo che l'indicatore assume al momento della realizzazione del progetto (da comunicare in sede di rendiconto).
20. Occorre altresì precisare i metodi di rilevazione garantendone l'obiettività, specificando ad esempio l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per la loro selezione, fornendo un facsimile del questionario di intervista, ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste ecc. dovrà essere conservata, per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.
Ammissibilità dei progetti.
21. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2007. I progetti di durata pluriennale devono essere articolati in sotto progetti annuali, per consentire il finanziamento della quota parte corrispondente.
22. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata tempestivamente al Ministero. Devono essere comunicate tempestivamente anche le singole iniziative non realizzate.
23. Sono ammissibili unicamente i progetti strettamente promozionali. A titolo esemplificativo si indicano di seguito alcune tipologie di progetti:
a) partecipazione a fiere estere;
b) partecipazione a fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali dal calendario pubblicato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, consultabile al sito
www.regioni.it;
c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua estera. Le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;
d) pubblicità all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione;
e) workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;
f) azioni dimostrative e degustazioni con operatori esteri e/o all'estero;
g) missioni di operatori esteri in Italia;
h) ricerche di mercato;
i) apertura e aggiornamento sito internet predisposto anche in lingua estera. Gli aggiornamenti sono ammessi qualora comportino evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche;
j) realizzazione e promozione all'estero del marchio consortile;
k) formazione ed educational per operatori esteri;
l) attività preparatoria per la partecipazione a programmi comunitari o di organismi internazionali.
Spese ammissibili e non ammissibili.
24. Sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente dal consorzio per la realizzazione dei progetti.
25. Per quanto riguarda la partecipazione alle fiere non sono ammissibili le spese di allestimento personalizzato per le singole imprese. Le aree espositive, così come la pubblicità su stampa estera, dovranno mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso (attraverso l'indicazione del nome, del marchio, ecc.).
26. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti, possono essere finanziate anche le spese generali (di gestione e di personale) effettivamente imputabili alle iniziative limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese vive di ogni progetto, purché il consorzio sia dotato di struttura stabile (sede e personale). Tali spese devono riferirsi all'attività svolta in sede per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva alle iniziative.
27. Non sono ammesse spese non pertinenti e imputate in modo generico.
28. Per le trasferte all'estero sono riconosciute unicamente le spese di viaggio (aereo e treno) e albergo sostenute per un dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal consorzio.
29. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione.
Approvazione del programma.
30. Il Ministero dà comunicazione dell'esito della valutazione del programma promozionale entro il 31 marzo 2007. In assenza di comunicazione entro tale data il programma si intende approvato. 31. Per i consorzi monoregionali ubicati nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta il Ministero dà comunicazione dell'esito della valutazione del programma promozionale entro il 30 aprile 2007. In assenza di comunicazione entro tale data il programma si intende approvato.
32. Il programma presentato potrà essere successivamente modificato e/o integrato con nuovi progetti solo se sussistono giustificazioni sostanziali ed obiettive. I nuovi progetti devono essere presentati almeno 30 giorni prima della loro esecuzione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2007. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. Devono comunque essere tempestivamente comunicate tutte le variazioni apportate al programma, comprese eventuali rinunce a svolgere progetti o singole azioni.
33. Il Ministero valuta l'ammissibilità del programma, tenendo conto:
della validità tecnico-economica dei progetti in termini di promozione e di insediamento sul mercato estero; la validità é valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente;
della coerenza con le Linee di indirizzo dell'attività promozionale 2007 (reperibili sul sito
www.mincomes.it);
della conformità ai criteri definiti nella presente circolare;
della completezza delle informazioni fornite.
Sezione III
Modalità di presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo sul programma promozionale 2007.
34. Il consorzio che nel corso del 2007 abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero inoltra la richiesta di liquidazione del contributo entro il 15 aprile 2008. la domanda deve essere redatta secondo il Modello D, con il quale il legale rappresentante del consorzio dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso ai contributi, la regolarità della documentazione presentata e l'impegno a restituire eventuali contributi percepiti indebitamente. La domanda deve pervenire completa di tutta la documentazione richiesta nel Modello D, in particolare il Modello B1 (sintesi del programma promozionale);
il Modello E (schede progetto); il Modello F (elenco fatture) devono essere inviati anche in formato elettronico su floppy o CD.
35. La rendicontazione deve essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si fossero verificati tra gli importi dei preventivi e quelli rendicontati.
Valutazione del rendiconto.
36. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato; esamina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati; raffronta le spese rendicontate con quelle approvate. Il Ministero esclude dal rendiconto le spese non pertinenti e sono ammesse compensazioni tra singole voci di spesa nel limite del 20% delle spese relative al singolo progetto approvato, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo.
37. Le fatture devono essere intestate al Consorzio e debitamente quietanzate dal fornitore del servizio. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (legge n. 197/1991, e successive modificazioni) per le fatture superiori ai 12.500 euro non é ammesso il pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione, dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento seguite (ad es.: numero di bonifico e relativo codice riferimento operazione, fornito dall'Istituto bancario; assegno non trasferibile con contestuale presentazione della distinta bancaria comprovante il pagamento).
Determinazione del contributo spettante.
38. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981 e successive modificazioni, e di seguito indicati:
40% delle spese ammesse per i consorzi che alla data della domanda di liquidazione risultino costituiti da più di 5 anni; 60% delle spese ammesse per i consorzi aventi sede legale e imprese ubicate per almeno i 4/5 nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
70% delle spese ammesse per i consorzi che al momento della domanda di liquidazione risultino costituiti da non più di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi del Ministero.
39. Il contributo non può superare il limite massimo annuale di euro 77.468,53 per i consorzi aventi fino a 24 soci, di euro 103.291,38 per i consorzi aventi da 25 a 74 soci e di euro 154.937,07 per i consorzi composti da almeno 75 soci.
40. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché l'insieme dei contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio é tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.
41. Al fine di rispettare i limiti di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto deve specificare la copertura delle spese, con l'indicazione, oltre che delle risorse proprie, del contributo atteso dal Ministero, delle eventuali risorse messe a disposizione da altri enti pubblici o privati e degli eventuali introiti derivanti da pubblicità o altro.
42. La liquidazione del contributo é comunque effettuata nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero.
Conservazione della documentazione di spesa.
43. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle fatture originali quietanzate, intestate al consorzio e dalle ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale. Per i viaggi aerei devono essere conservati i biglietti e le carte d'imbarco.
Ispezioni e verifiche.
44. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.
45. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sull'esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.
46. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.
Reperimento della normativa.
47. I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo
www.mincomes.it dal quale é possibile scaricare, in particolare, i file in formato word e excel. In particolare i Modelli B, B1, C, E e G (elenco imprese) sono da allegare alla domanda anche in formato elettronico (su floppy disk o CD) in file word o excel.
Come contattare il Ministero.
48. Per informazioni e chiarimenti é possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti:
indirizzo: Ministero del commercio internazionale – Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma;
dirigente: dott.ssa Orietta Maizza, fax: 06/59932454 - e-mail:
promo3@mincomes.it;
incaricati dell'istruttoria: sig.ra Simona Re, tel. 06-59932638;
sig. Alberto Vaccaro, tel. 06-59932515.
Pubblicazione.
49. La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed inserita nel sito internet del Ministero (
www.mincomes.it).
Il direttore generale: Caprioli
Modello A
Modello B
Modello B1
Modello C
Modello D
Modello E
Modello F
Modello G