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NORMATIVA
Normativa nazionale - Circolari - Governo

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Circolare del Ministero dei Trasporti 18 febbraio 2008
Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2008 (G.U. n. 68 del 20 m1rzo 2008)
 


Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
A tutti gli Uffici territoriali del Governo - Prefetture
Alle Amministrazioni regionali
Alla Amministrazione della provincia autonoma di Bolzano
Alla Amministrazione della provincia autonoma di Trento
Alle Amministrazioni provinciali
Alle Amministrazioni comunali
All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispett. 2° Uff. 4°
Ai Compartimenti viabilità - ANAS
Ai S.I.I.T. (Servizi integrati infrastrutture e trasporti) – Settore trasporti
Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica)
Alla F.M.I. (Federazione motociclistica italiana)
1. Premesse.
1.1. L'art. 9 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), e successive modificazioni, al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.
In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione é rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza:
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle regioni per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
A tale proposito, già con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, era stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio della autorizzazione per l'espletamento di
gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie rispettivamente di interesse di più province, di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente comunale.
Pertanto la presente circolare é essenzialmente indirizzata alle regioni, province e comuni in qualità di enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.
Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;
delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più province e comuni;
delle province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano più comuni;
dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.
Per competizioni che interessano più regioni o più province e comuni di regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.
In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.
1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non é prevista alcuna classifica.
Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).
Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione.
Nell'intento di operare uno snellimento di procedure é prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Come detto, il nulla-osta del Ministero dei trasporti é richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della strada.
Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari.
Sempre ai fini dello snellimento delle procedure il nulla-osta del Ministero dei trasporti può non essere richiesto per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.
Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.
Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6.
Non sono invece consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
é necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle competenti Federazioni sportive nazionali e ciò, anche per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del C.O.N.I. non é richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.
2. Programma-Procedure.
2.1 Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2007 e degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.
2.2 Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono pervenute alla Direzione generale per la motorizzazione, che ha formulato il programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.
2.3 Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la motorizzazione almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.
In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'ente o gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;
b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;
c) regolamento di gara;
d) parere favorevole del C.O.N.I., espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione é organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1.2;
e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004, intestato al Ministero dei trasporti, via Caraci, 36 -
00157 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero dei trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab. VII. 1, punti C e D) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti n. 3T in data 15 gennaio 2007;
f) dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati ovvero attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non crea disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
La Direzione generale per la motorizzazione non garantirà l'esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta.
Completata l'istruttoria, la Direzione generale per la motorizzazione rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all'ente competente.
2.4 Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, l'ente competente può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione.
Ai fini della autorizzazione dell'ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso ente.
Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
Alla stessa istanza é opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.
Si precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del nuovo codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento piano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione é subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del nuovo codice della strada.
Sentite le competenti Federazioni, l'ente competente può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche, ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.
A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara e obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico.
In tal modo é risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.
Negli altri casi il collaudo può essere omesso.
Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui é prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'ente competente, é effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non é di proprietà.
Ai sensi del citato comma 4, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.
Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.
Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze é essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.
Al termine di ogni gara l'ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l'anno successivo.
3. Nulla-osta del Ministero dei trasporti.
Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I.
(Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e della F.M.I.
(Federazione Motociclistica Italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2008. Le proposte sono state distinte in:
programma 2008 di gare che si sono già svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione generale per la motorizzazione ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali la stessa Direzione ha già concesso il nulla-osta (allegato A);
programma 2008 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell'anno precedente per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).
Roma, 18 febbraio 2008
Il Ministro: Bianchi


Registrata alla Corte dei conti il 6 marzo 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 227
Roma,
Il direttore generale: Dondolini
Allegato A
pag. 12
pag. 13
Allegato B
pag. 14
pag. 15
pag. 16
pag. 17
pag. 18
pag. 19
pag. 20
pag. 21
pag. 22
pag. 23
pag. 24
pag. 25
pag. 26
pag. 27
pag. 28
pag. 29


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